Ricorso della Regione Siciliana, in persona  del  Presidente  pro
tempore, on. le dott. Raffaele Lombardo rappresentato e  difeso,  sia
congiuntamente che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine  del
presente atto  dall'avv.  Michele  Arcadipane  e  dall'avv.  Beatrice
Fiandaca, elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della
Regione Siciliana in Roma, via  Marghera  n.  36,  ed  autorizzato  a
proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n.  93  del
24 marzo 2009. 
    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso  gli  uffici
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  e  difeso  per  legge
dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 2 - e dell'Allegato 1 - del decreto-legge 22
dicembre  2008,  n.  200,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di
semplificazione normativa», come convertito  con  legge  18  febbraio
2009, n. 9, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 20 febbraio  2009,  n.  42  -  Serie  generale,  Supplemento
ordinario, per violazione degli articoli 14, lett.  o)  e  15,  comma
terzo,  dello  Statuto  regionale  siciliano,  nonche'  dei  principi
costituzionali di «ragionevolezza» (anche con riferimento all'art.  3
della Costituzione) e di «buon andamento» (con riguardo all'art.  97,
primo comma, della Costituzione), in quanto e per  la  parte  in  cui
vengono abrogati provvedimenti normativi concernenti l'istituzione  o
ricostituzione o  la  variazione  dei  territori  di  diversi  comuni
siciliani, e precisamente: 
        legge 1° luglio 1873, n. 1484, che modifica la circoscrizione
territoriale del comune di Monreale e dei comuni contermini  (n.  865
dell'allegato); 
        regio decreto legge 19 febbraio 1934,  n.  412.  Costituzione
del comune di Santa Venerina, in  Provincia  di  Catania  (n.  18.177
dell'allegato); 
        legge 7 giugno 1934, n. 929.  Conversione  in  legge  del  r.
decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 412, concernente  la  costituzione
del comune di Santa Venerina, in  Provincia  di  Catania  (n.  18.327
dell'allegato); 
        legge   18   gennaio   1937,   n.   75.   Ampliamento   della
circoscrizione del Comune di Villarosa in Provincia di Enna (n. 20730
dell'allegato); 
        legge  10   giugno   1937,   n.   952.   Modificazioni   alle
circoscrizioni territoriali dei Comuni di Comiso,  Ragusa,  Vittoria,
Biscari [oggi:Acate] e Chiaramonte Gulfi, in Provincia di  Ragusa,  e
del Comune  di  Caltagirone,  in  Provincia  di  Catania  (n.  21.150
dell'allegato); 
        legge 22 maggio 1939, n. 861. Ricostituzione  del  Comune  di
Casalvecchio   siculo   in   Provincia   di   Messina   (n.    23.059
dell'allegato); 
        legge 27 novembre 1939, n. 1960. Ricostituzione del Comune di
Venetico ed aggregazione al comune  di  Roccavaldina  della  frazione
Valdina, del Comune di Spadafora (n. 23.352 dell'allegato); 
        legge 6 luglio 1940, n. 1092. Ricostituzione  del  Comune  di
San Teodoro in Provincia di Messina (n. 23.857 dell'allegato); 
        decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 866.
Ricostituzione del Comune di Paceco (n. 26.318 dell'allegato); 
        decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 106.
Ricostituzione  del  Comune  di  Camastra  (Agrigento)   (n.   26.405
dell'allegato); 
        decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 181.
Ricostituzione   del   comune   di   Ali'   (Messina)   (n.    26.418
dell'allegato); 
        decreto legislativo  del  capo  provvisorio  dello  stato  21
gennaio 1947, n. 71.  Ricostituzione  del  Comune  di  Rocca  Fiorita
(Messina) (n. 27.354 dell'allegato); 
        decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 27 marzo
1947, n. 298. Ricostituzione del Comune di Itala (Messina) (n. 27.597
dell'allegato); 
        decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 29 marzo
1947, n. 326. Ricostituzione del Comune di Castelmola  (Messina)  (n.
27.627dell'allegato); 
        decreto legislativo  del  capo  provvisorio  dello  stato  22
maggio 1947, n. 502. Erezione in comune autonomo  delle  frazioni  di
Castellana sicula, Calcarelli  e  Nociazzi  del  Comune  di  Petralia
sottana (Palermo) (n. 27.834 dell'allegato). 
                              F a t t o 
    Il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200,  come  convertito  con
legge 18 febbraio 2009, n. 9, all'art. 2, prevede che a decorrere dal
16 dicembre 2009 sono o restano  abrogate  le  disposizioni  elencate
nell'Allegato 1. 
    Tra le  disposizioni  di  cui  l'allegato  in  questione  prevede
1'abrogazione   vi   sono   provvedimenti    normativi    concernenti
l'istituzione o ricostituzione  o  la  variazione  dei  territori  di
diversi comuni siciliani, e precisamente: 
        legge 1° luglio 1873, n. 1484, che modifica la circoscrizione
territoriale del comune di Monreale e dei comuni contermini  (n.  865
dell'allegato); 
        regio decreto legge 19 febbraio 1934,  n.  412.  Costituzione
del Comune di Santa Venerina, in  Provincia  di  Catania  (n.  18.177
dell'allegato); 
        legge 7 giugno 1934, n. 929.  Conversione  in  legge  del  r.
decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 412, concernente  la  costituzione
del Comune di Santa Venerina, in  Provincia  di  Catania  (n.  18.327
dell'allegato); 
        legge   18   gennaio   1937,   n.   75.   Ampliamento   della
circoscrizione del Comune di Villarosa in Provincia di Enna (n. 20730
dell'allegato); 
        legge  10   giugno   1937,   n.   952.   Modificazioni   alle
circoscrizioni territoriali dei Comuni di Comiso,  Ragusa,  Vittoria,
Biscari [oggi: Acate] e Chiaramonte Gulfi, in Provincia di Ragusa,  e
del Comune  di  Caltagirone,  in  Provincia  di  Catania  (n.  21.150
dell'allegato); 
        legge 22 maggio 1939, n. 861. Ricostituzione  del  Comune  di
Casalvecchio   siculo   in   Provincia   di   Messina   (n.    23.059
dell'allegato); 
        legge 27 novembre 1939, n. 1960. Ricostituzione del Comune di
Venetico ed aggregazione al Comune  di  Roccavaldina  della  frazione
Valdina, del Comune di Spadafora (n. 23.352 dell'allegato); 
        legge 6 luglio 1940, n. 1092. Ricostituzione  del  Comune  di
San Teodoro in Provincia di Messina (n. 23.857 dell'allegato); 
        decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 866.
Ricostituzione del Comune di Paceco (n. 26.318 dell'allegato); 
        decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 106.
Ricostituzione  del  Comune  di  Camastra  (Agrigento)   (n.   26.405
dell'allegato); 
        decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 181.
Ricostituzione   del   Comune   di   Ali'   (Messina)   (n.    26.418
dell'allegato); 
        decreto legislativo  del  capo  provvisorio  dello  stato  21
gennaio 1947, n. 71.  Ricostituzione  del  Comune  di  Rocca  Fiorita
(Messina) (n. 27.354 dell'allegato); 
        decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 27 marzo
1947, n. 298. Ricostituzione del Comune di Itala (Messina) (n. 27.597
dell'allegato); 
        decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 29 marzo
1947, n. 326. Ricostituzione del Comune di Castelmola  (Messina)  (n.
27.627 dell'allegato); 
        decreto legislativo  del  capo  provvisorio  dello  stato  22
maggio 1947, n. 502. Erezione in comune autonomo  delle  frazioni  di
Castellana sicula, Calcarelli  e  Nociazzi  del  Comune  di  Petralia
sottana (Palermo) (n. 27.834 dell'allegato). 
    Le  richiamate  disposizioni   si   palesano   costituzionalmente
illegittime e vengono censurate, in quanto lesive delle  attribuzioni
proprie della  Regione  siciliana  quali  risultano  garantite  dalla
Costituzione e puntualmente sancite dallo Statuto e  dalle  correlate
norme di attuazione per le seguenti ragioni di 
                            D i r i t t o 
Violazione dell'art. 14, lett. o), e 15, comma terzo,  dello  Statuto
della Regione Siciliana. 
    L'art. 14 dello Statuto regionale assegna all'Assemblea regionale
la legislazione esclusiva, tra le altre,  nella  materia  «o)  regime
degli enti locali e delle circoscrizioni  relative».  L'art.  15  del
medesimo Statuto  ribadisce,  al  terzo  comma,  l'attribuzione  alla
Regione Siciliana di tale legislazione esclusiva  e  dell'«esecuzione
diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e  controllo  degli
enti locali». 
    Le  abrogazioni  disposte  dalla   predetta   normativa   statale
impugnata appaiono poste in violazione dell'art. 15, comma  3,  dello
Statuto regionale che attribuisce  in  materia  di  circoscrizione  e
ordinamento  degli  enti  locali  alla  legislazione  esclusiva  alla
regione, che, peraltro, ha sin dal 1948 esercitato  tale  competenza,
sia con specifiche disposizioni legislative (v., tra le  altre:  l.r.
17 febbraio 1987, n. 6; l.r. 18 febbraio 1986, n. 4; ll.rr. 30  marzo
1981, nn. 43 e 44; l.r. 11 aprile 1981, n. 62; 21 luglio 1980, n. 72;
l.r. 28 luglio 1952, n. 48; ll.rr. 7 giugno 1948, nn. 11  e  12)  che
con l'organica disciplina procedimentale di cui  agli  articoli  8  e
seguenti della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30. 
    Ancorche', infatti,  le  abrogazioni  disposte  riguardano  norme
originariamente poste  in  essere  dallo  Stato  (peraltro  in  epoca
anteriore alla legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  2,  di
conversione  in  legge  costituzionale  dello   Statuto   regionale),
tuttavia, stante che tali  abrogazioni  intervengono  sostanzialmente
sull'assetto territoriale ed istituzionale di enti locali  siciliani,
deve ritenersi  precluso  un  potere  statale  di  intervenire  sulle
predette norme, dal momento che la relativa  abrogazione  ha  diretto
effetto sulle  circoscrizioni  territoriali;  e  cio'  ancorche',  in
ipotesi, successive norme  relative  ai  precitati  comuni  siciliani
siano  successivamente  intervenute   in   merito,   direttamente   o
ricollegandosi alle pregresse  norme  di  cui  oggi  e'  statuita  la
abrogazione. 
Violazione dei principi costituzionali di «ragionevolezza» e di «buon
andamento». 
    Sotto  altro  profilo,  risulta  leso  anche  il  «principio   di
ragionevolezza», anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal momento che e' evidente che  l'abrogazione  di  disposizioni  che
hanno determinato l'ambito territoriale di comuni o, addirittura,  la
loro istituzione o ricostituzione, appare arbitraria e  contraria  al
pubblico interesse correlato ad  un  ordinato  assetto  degli  ambiti
territoriali di competenza dei diversi enti locali. 
    Ancora, sotto un diverso profilo viene leso anche il principio di
buon andamento dell'attivita'  amministrativa,  di  cui  all'art.  97
della  Costituzione,  dal  momento  che  l'abrogazione  delle   norme
sopraelencate   comporta    sicuri    elementi    d'incertezza    per
l'operativita' degli enti  locali  stessi  e,  quindi,  del  corretto
andamento gestionale.