LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 
    Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 28/08, depositato
il 7 gennaio 2008, avverso la sentenza n.  84  novembre  2006  emessa
dalla Commissione tributaria provinciale di Padova; 
    Contro: Concessionario Equitalia Polis S.p.A., difeso  da  Terrin
avv. Federico, galleria Porte Contarine n. 4 - 35100 Padova, proposto
dal ricorrente Bonetto Bruno, via Ca' Onorai n. 25/A - 35015 Galliera
Veneta (Padova), difeso da Fedozzi avv. Franco, via Rezzonico n. 22/A
- 35131 Padova, terzi chiamati in causa: Ag. Ent. - Uff.  Cittadella,
via Dante Alighieri n. 58 - 35013 Cittadella (Padova). 
    Atti  impugnati:  Cartella  di  pagamento  n.   07720050000234300
IVA+IRPEF+ILOR  1996;  Cartella  di  pagamento  n.  07720050000234300
IVA+IRPEF+ILOR  1997;  Cartella  di  pagamento  n.  07720050000234300
IVA+IRPEF+ILOR 1998. 
                  Svolgimento del processo e fatto 
    L'Agenzia delle entrate  -  Ufficio  di  Cittadella,  nell'ambito
della sua attivita' istituzionale - rilevato il mancato versamento da
parte del contribuente delle rate - seconda e terza - del condono  di
cui all'art. 15 della legge n. 289/2002 ha effettuato l'iscrizione  a
ruolo e il Concessionario della riscossione ha  notificato  a  carico
del contribuente sig. Bonetto Bruno la cartella  esattoriale  per  un
importo di € 226.431,71. 
    Il contribuente ha impugnato  avanti  la  Commissione  tributaria
provinciale  di  Padova  la  cartella   esattoriale   eccependo:   1)
l'illegittimita'  della  cartella  per  vizio  di  notifica;  2)   la
decadenza dei termini di  notifica;  3)  l'omessa  indicazione  della
sottoscrizione del soggetto responsabile; 4) la  mancata  indicazione
del soggetto responsabile; 5) la carenza di motivazione.  Il  ricorso
e' diretto contro l'Agenzia delle entrate di Cittadella e  contro  il
Concessionario  della  riscossione.  Si  e'  costituita  in  giudizio
l'Agenzia delle entrate di Cittadella, la quale rilevato che i motivi
del ricorso sono riferiti a vizi della cartella e  non  alla  debenza
del tributo e ha chiesto l'estromissione dal giudizio, reclamando  le
spese. 
    Si  e'  costituito  il  Concessionario  della   riscossione   per
contestare tutti i motivi dell'opposizione e per chiedere il  rigetto
del ricorso. 
    La Commissione tributaria provinciale di Padova con  sentenza  n.
84/11/06 del 17 ottobre  2006  depositata  il  28  novembre  2006  ha
rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente a pagare a  favore
dei resistenti - Concessionario e Agenzia delle entrate  -  le  spese
che ha liquidato in complessivi € 1.600,00 per ciascuna parte,  oltre
agli accessori di legge. Contro  la  predetta  sentenza  ha  proposto
appello il contribuente per contestare la decisione  dei  giudici  di
prime  cure  che  non  avrebbe  esaminato  compiutamente   i   motivi
dell'opposizione e in accoglimento dei motivi dell'appello  ha  cosi'
concluso: in via preliminare,  in  riforma  dell'appellata  sentenza,
pronunziare  la  nullita'/inesistenza  e/o  annullare   la   cartella
esattoriale impugnata  per  illegittimita'  della  notifica:  in  via
principale,  in  riforma  dell'appellata  sentenza,  pronunziare   la
nullita'/inesistenza e/o annullare la cartella esattoriale  impugnata
perche' priva della sottoscrizione quale requisito  essenziale  degli
atti amministrativi; in  via  ulteriormente  principale,  in  riforma
dell'impugnata  sentenza,  dichiarare  la  nullita'/inesistenza   e/o
annullare la cartella esattoriale  dedotta  in  giudizio  per  omessa
indicazione del responsabile del procedimento come previsto dall'art.
7, comma due della legge n. 212/2000; in via subordinata, in  riforma
dell'impugnata sentenza, annullare la cartella esattoriale  impugnata
perche' carente di motivazione e mancata  allegazione  del  ruolo  di
riferimento. 
    Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate - Ufficio di
Cittadella -  per  sentire  dichiarare  da  questa  commissione   che
l'appello non contiene il motivo del ricorso concernente la decadenza
dal potere impositivo dell'amministrazione  finanziaria  e  che  deve
considerarsi rinunciato, e per chiedere in via principale la conferma
della sentenza  impugnata  e  per  lo  stesso  motivo  confermare  la
cartella di pagamento. 
                           R i t e n u t o 
    A conclusione della odierna pubblica udienza,  il  difensore  del
contribuente ha chiesto che venga sollevata questione di legittimita'
costituzionale della art. 36, comma 4-ter, legge 28 febbraio 2008, n.
31, con riferimento agli artt. 3, 25, 53, 97 e 111 Costistuzione. 
    Il  rappresentante  dell'ufficio  e  del   Concessionario   della
riscossione si sono opposti e hanno concluso nel merito. 
    Cio' premesso, ritiene questa Commissione che  nella  specie  non
appaia  manifestamente  infondata  la   questione   di   legittimita'
costituzionale prospettata. 
    Invero l'art. 36, comma 4-ter, legge citata, stabilisce l'obbligo
di indicare nella cartella di  pagamento,  a  pena  di  nullita',  il
responsabile del procedimento di  iscrizione  a  ruolo  e  quello  di
emissione e di notificazione  della  cartella,  prevedendo  che  tale
disposizione  si  applica  ai  ruoli  consegnati  agli  agenti  della
riscossione a decorrere dal primo giugno 2008, mentre  l'inosservanza
di tale obbligo per le cartelle di pagamento notificate prima di tale
data non ne comporta la nullita'. 
    Ne consegue che questi giudici, preso atto che, nella specie,  la
cartella e' relativa a ruolo notificato anteriormente alla  data  del
primo giugno 2008, pur non risultando l'indicazione del  responsabile
del procedimento, dovrebbe dare applicazione alla norma citata  nella
parte in cui stabilisce che l'atto non e' nullo. 
    Tuttavia,   questa   Commissione   dubita   della    legittimita'
costituzionale della norma di cui trattasi, appunto, nella  parte  in
cui esclude la nullita' per le cartelle di pagamento relative a ruoli
consegnati  prima  del  primo  giugno  2008  e  cio'  per  ipotizzato
contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e  97,  primo
comma, Cost. 
    Infatti, sotto il primo profilo di violazione dell'art 3,  e'  di
tutta evidenza che la  nullita',  essendo  la  massima  sanzione  che
l'ordinamento commina per gravi carenze dell'atto, inficia la  natura
e l'essenza stessa di quest'ultimo. 
    Appare pertanto irrazionale - e percio' lesivo del  principio  di
uguaglianza che, una volta ravvisata per  le  cartelle  notificate  a
partire da una certa data l'obbligo, sancito a pena di  nullita',  di
indicare il responsabile del  procedimento,  tale  regola  non  debba
valere nella sua massima cogenza  anche  con  riferimento  agli  atti
notificati anteriormente a tale data. 
    Si evidenzia pertanto una disparita' di trattamento dipendente da
un dato assolutamente  casuale,  quale  la  data  di  notifica  della
cartella, secondo che quest'ultima sia stata notificata prima o  dopo
il primo giugno 2008, sfavorendo nel primo caso i diritti  di  difesa
del contribuente, non posto conseguentemente in grado di conoscere il
responsabile del procedimento, e gli altri requisiti richiesti  dalla
nuova norma. 
    Inoltre, una volta  che  il  legislatore  abbia  riconosciuto  la
necessita' che nell'atto in questione  siano  indicati  i  menzionati
elementi, con  cio'  adeguandosi  anche  alle  indicazioni  contenute
nell'ordinanza n. 377/2007 della Corte  costituzionale  (secondo  cui
l'obbligo della menzione degli  elementi  in  questione  gia'  poteva
desumersi, a pena  di  nullita',  dall'art.  7,  legge  n.  212/2000,
applicabile anche ai procedimenti tributari dei  concessionari  della
riscossione), non appare revocabile in dubbio che  l'indicazione  dei
requisiti in questione nella cartella di pagamento  sia  in  funzione
della piena attuazione del diritto di difesa del  contribuente  (art.
24   Cost.)   a   fronte   dei   comportamenti   dell'amministrazione
finanziaria.  Ma  se  tale  esigenza  e'ritenuta   costituzionalmente
obbligata, appare ingiustificato  affermarne  la  decorrenza  solo  a
partire  da  una  certa  data  ed  escluderla  per  le  situazioni  a
quest'ultima antecedenti. 
    Ne consegue l'ipotizzata violazione, oltre che dell'art 3,  anche
dell'art. 24 Cost. 
    Sotto altro profilo, come e'  stato  rilevato  nell'ordinanza  n.
377/207   della   Corte   costituzionale,   l'obbligo   imposto    ai
concessionari  di  indicare  nelle  cartelle  del   procedimento   il
responsabile del procedimento ha, oltre lo  scopo  di  assicurare  la
trasparenza dell'attivita' amministrativa e,  come  detto,  la  piena
informazione del cittadino ai fini  della  garanzia  del  diritto  di
difesa, anche quello di assicurare il buon andamento e  imparzialita'
della pubblica amministrazione, previsti dall'art.  97,  primo  comma
Cost. Appare pertanto incongruo e inopportuno, una volta riconosciuta
l'attinenza del detto requisito anche al parametro costituzionale  in
questione,  limitarne  gli   effetti   temporalmente,   mediante   la
previsione legislativa di un termine iniziale che  ne  stabilisca  la
decorrenza, escludendola  per  le  analoghe  situazioni  antecedenti.
Sotto questo  aspetto  si  ravvisa  non  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale anche con riferimento all'art  97,  primo
comma Cost. 
    Si rimette quindi  la  valutazione  della  questione  cosi'  come
formulata alla Corte costituzionale.