LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 28/08, depositato il 7 gennaio 2008, avverso la sentenza n. 84 novembre 2006 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Padova; Contro: Concessionario Equitalia Polis S.p.A., difeso da Terrin avv. Federico, galleria Porte Contarine n. 4 - 35100 Padova, proposto dal ricorrente Bonetto Bruno, via Ca' Onorai n. 25/A - 35015 Galliera Veneta (Padova), difeso da Fedozzi avv. Franco, via Rezzonico n. 22/A - 35131 Padova, terzi chiamati in causa: Ag. Ent. - Uff. Cittadella, via Dante Alighieri n. 58 - 35013 Cittadella (Padova). Atti impugnati: Cartella di pagamento n. 07720050000234300 IVA+IRPEF+ILOR 1996; Cartella di pagamento n. 07720050000234300 IVA+IRPEF+ILOR 1997; Cartella di pagamento n. 07720050000234300 IVA+IRPEF+ILOR 1998. Svolgimento del processo e fatto L'Agenzia delle entrate - Ufficio di Cittadella, nell'ambito della sua attivita' istituzionale - rilevato il mancato versamento da parte del contribuente delle rate - seconda e terza - del condono di cui all'art. 15 della legge n. 289/2002 ha effettuato l'iscrizione a ruolo e il Concessionario della riscossione ha notificato a carico del contribuente sig. Bonetto Bruno la cartella esattoriale per un importo di € 226.431,71. Il contribuente ha impugnato avanti la Commissione tributaria provinciale di Padova la cartella esattoriale eccependo: 1) l'illegittimita' della cartella per vizio di notifica; 2) la decadenza dei termini di notifica; 3) l'omessa indicazione della sottoscrizione del soggetto responsabile; 4) la mancata indicazione del soggetto responsabile; 5) la carenza di motivazione. Il ricorso e' diretto contro l'Agenzia delle entrate di Cittadella e contro il Concessionario della riscossione. Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate di Cittadella, la quale rilevato che i motivi del ricorso sono riferiti a vizi della cartella e non alla debenza del tributo e ha chiesto l'estromissione dal giudizio, reclamando le spese. Si e' costituito il Concessionario della riscossione per contestare tutti i motivi dell'opposizione e per chiedere il rigetto del ricorso. La Commissione tributaria provinciale di Padova con sentenza n. 84/11/06 del 17 ottobre 2006 depositata il 28 novembre 2006 ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente a pagare a favore dei resistenti - Concessionario e Agenzia delle entrate - le spese che ha liquidato in complessivi € 1.600,00 per ciascuna parte, oltre agli accessori di legge. Contro la predetta sentenza ha proposto appello il contribuente per contestare la decisione dei giudici di prime cure che non avrebbe esaminato compiutamente i motivi dell'opposizione e in accoglimento dei motivi dell'appello ha cosi' concluso: in via preliminare, in riforma dell'appellata sentenza, pronunziare la nullita'/inesistenza e/o annullare la cartella esattoriale impugnata per illegittimita' della notifica: in via principale, in riforma dell'appellata sentenza, pronunziare la nullita'/inesistenza e/o annullare la cartella esattoriale impugnata perche' priva della sottoscrizione quale requisito essenziale degli atti amministrativi; in via ulteriormente principale, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la nullita'/inesistenza e/o annullare la cartella esattoriale dedotta in giudizio per omessa indicazione del responsabile del procedimento come previsto dall'art. 7, comma due della legge n. 212/2000; in via subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza, annullare la cartella esattoriale impugnata perche' carente di motivazione e mancata allegazione del ruolo di riferimento. Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Cittadella - per sentire dichiarare da questa commissione che l'appello non contiene il motivo del ricorso concernente la decadenza dal potere impositivo dell'amministrazione finanziaria e che deve considerarsi rinunciato, e per chiedere in via principale la conferma della sentenza impugnata e per lo stesso motivo confermare la cartella di pagamento. R i t e n u t o A conclusione della odierna pubblica udienza, il difensore del contribuente ha chiesto che venga sollevata questione di legittimita' costituzionale della art. 36, comma 4-ter, legge 28 febbraio 2008, n. 31, con riferimento agli artt. 3, 25, 53, 97 e 111 Costistuzione. Il rappresentante dell'ufficio e del Concessionario della riscossione si sono opposti e hanno concluso nel merito. Cio' premesso, ritiene questa Commissione che nella specie non appaia manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale prospettata. Invero l'art. 36, comma 4-ter, legge citata, stabilisce l'obbligo di indicare nella cartella di pagamento, a pena di nullita', il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e di notificazione della cartella, prevedendo che tale disposizione si applica ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal primo giugno 2008, mentre l'inosservanza di tale obbligo per le cartelle di pagamento notificate prima di tale data non ne comporta la nullita'. Ne consegue che questi giudici, preso atto che, nella specie, la cartella e' relativa a ruolo notificato anteriormente alla data del primo giugno 2008, pur non risultando l'indicazione del responsabile del procedimento, dovrebbe dare applicazione alla norma citata nella parte in cui stabilisce che l'atto non e' nullo. Tuttavia, questa Commissione dubita della legittimita' costituzionale della norma di cui trattasi, appunto, nella parte in cui esclude la nullita' per le cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima del primo giugno 2008 e cio' per ipotizzato contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e 97, primo comma, Cost. Infatti, sotto il primo profilo di violazione dell'art 3, e' di tutta evidenza che la nullita', essendo la massima sanzione che l'ordinamento commina per gravi carenze dell'atto, inficia la natura e l'essenza stessa di quest'ultimo. Appare pertanto irrazionale - e percio' lesivo del principio di uguaglianza che, una volta ravvisata per le cartelle notificate a partire da una certa data l'obbligo, sancito a pena di nullita', di indicare il responsabile del procedimento, tale regola non debba valere nella sua massima cogenza anche con riferimento agli atti notificati anteriormente a tale data. Si evidenzia pertanto una disparita' di trattamento dipendente da un dato assolutamente casuale, quale la data di notifica della cartella, secondo che quest'ultima sia stata notificata prima o dopo il primo giugno 2008, sfavorendo nel primo caso i diritti di difesa del contribuente, non posto conseguentemente in grado di conoscere il responsabile del procedimento, e gli altri requisiti richiesti dalla nuova norma. Inoltre, una volta che il legislatore abbia riconosciuto la necessita' che nell'atto in questione siano indicati i menzionati elementi, con cio' adeguandosi anche alle indicazioni contenute nell'ordinanza n. 377/2007 della Corte costituzionale (secondo cui l'obbligo della menzione degli elementi in questione gia' poteva desumersi, a pena di nullita', dall'art. 7, legge n. 212/2000, applicabile anche ai procedimenti tributari dei concessionari della riscossione), non appare revocabile in dubbio che l'indicazione dei requisiti in questione nella cartella di pagamento sia in funzione della piena attuazione del diritto di difesa del contribuente (art. 24 Cost.) a fronte dei comportamenti dell'amministrazione finanziaria. Ma se tale esigenza e'ritenuta costituzionalmente obbligata, appare ingiustificato affermarne la decorrenza solo a partire da una certa data ed escluderla per le situazioni a quest'ultima antecedenti. Ne consegue l'ipotizzata violazione, oltre che dell'art 3, anche dell'art. 24 Cost. Sotto altro profilo, come e' stato rilevato nell'ordinanza n. 377/207 della Corte costituzionale, l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle del procedimento il responsabile del procedimento ha, oltre lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e, come detto, la piena informazione del cittadino ai fini della garanzia del diritto di difesa, anche quello di assicurare il buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione, previsti dall'art. 97, primo comma Cost. Appare pertanto incongruo e inopportuno, una volta riconosciuta l'attinenza del detto requisito anche al parametro costituzionale in questione, limitarne gli effetti temporalmente, mediante la previsione legislativa di un termine iniziale che ne stabilisca la decorrenza, escludendola per le analoghe situazioni antecedenti. Sotto questo aspetto si ravvisa non infondata la questione di legittimita' costituzionale anche con riferimento all'art 97, primo comma Cost. Si rimette quindi la valutazione della questione cosi' come formulata alla Corte costituzionale.