Sentenza 
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto  a  seguito
della sentenza del Tribunale regionale  di  giustizia  amministrativa
del Trentino-Alto Adige, sezione di Trento, del 17  luglio  2008,  n.
1717, promosso dal Comune di Transacqua con ricorso notificato il  14
novembre 2008, depositato in cancelleria in pari data ed iscritto  al
n. 18 del registro conflitti tra enti 2008. 
    Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento; 
    Udito nell'udienza pubblica del 31 marzo 2009 il giudice relatore
Luigi Mazzella; 
    Uditi l'avvocato Chiara Cacciavillani per il Comune di Transacqua
e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Con sentenza del 17  luglio  2008,  n.  1717,  il  Tribunale
regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige (TRGA),
sezione di Trento, ha respinto i ricorsi proposti da  Paolo  Secco  e
dalla societa' Dolmen Costruzioni,  avverso  l'atto  della  Provincia
autonoma  di  Trento  di  annullamento  della  concessione   edilizia
rilasciata dal Comune di Transacqua. 
    In entrambi i ricorsi il Comune era  intervenuto  ad  adiuvandum,
eccependo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1  del  d.P.R.  6
aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello Statuto  speciale  per
la  Regione  Trentino-Alto  Adige   concernenti   l'istituzione   del
Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma
di Bolzano), che attribuisce alla Provincia  autonoma  di  Trento  la
nomina di due dei sei componenti del Tribunale regionale di giustizia
amministrativa,  e  ravvisando  la  violazione  dell'art.  111  della
Costituzione (nuovo testo) e dell'art. 6  della  Convenzione  europea
dei diritti dell'uomo, sotto il duplice profilo della  compromissione
dell'indipendenza e  della  terzieta'  dei  magistrati,  nonche'  del
diritto ad un giusto processo. 
    Nel   respingere   tali   ricorsi,   il   TRGA   aveva   ritenuto
manifestamente    infondata     l'eccezione     di     illegittimita'
costituzionale. 
    Con ricorso del 12 novembre 2008, il Comune - in persona del vice
sindaco pro tempore - ha proposto, nei confronti del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, conflitto di attribuzione  sulla  base  della
riformulazione dell'art. 114 Cost., introdotta  con  la  riforma  del
Titolo V della Parte II  della  Costituzione,  secondo  cui  Regioni,
Province  e  Comuni  non  sarebbero  piu'  mere  ripartizioni   della
Repubblica, ma ne sarebbero componenti esse stesse, coordinate con lo
Stato. 
    Secondo il Comune  la  principale  conseguenza  di  tale  riforma
consisterebbe nella propria legittimazione a sollevare il  conflitto,
essendo  venuta  meno  la  supplenza  istituzionale  delle  autonomie
locali,  insita  nella  legittimazione  solo  regionale  a  sollevare
conflitto, quando un atto (quale ne fosse la natura) ledesse comunque
e  sotto  qualunque  profilo,   l'autonomia   di   un   ente   locale
sub-regionale, «rappresentato» istituzionalmente dalla Regione. 
    2. - Non  si  e'  costituita  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. 
    E' intervenuta  in  giudizio  la  Provincia  autonoma  di  Trento
osservando che la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
1 del d.P.R. n. 426 del 1984  era  stata  ampiamente  superata  dalla
sentenza del TRGA, contro la quale il Comune di Transacqua  asserisce
di proporre il conflitto. 
    La Provincia di Trento sottolinea l'anomalia di  tale  conflitto,
atteso che l'art. 134 Cost. legittima soltanto le Regioni a sollevare
conflitto  di  attribuzioni  contro  un  atto  statale.  Del  resto -
osserva - la  riforma  costituzionale  del  2001  ha  conferito  alle
Regioni, ampliandone la competenza nei confronti degli  enti  locali,
la legittimazione a far valere davanti alla Corte  la  lesione  della
loro autonomia avverso le leggi statali. 
    La Provincia di Trento eccepisce, inoltre, l'inammissibilita' del
conflitto sia perche' il ricorso e' impropriamente volto a contestare
il contenuto decisorio  della  sentenza  del  TRGA,  sia  perche'  il
ricorrente  non  indica   le   competenze   costituzionali   comunali
asseritamente lese dalla medesima sentenza. 
    A   giudizio   della   Provincia   il   conflitto   e'   altresi'
inammissibile, perche' non risultano effettuate le notificazioni alla
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  ne'  allo  stesso  TRGA  di
Trento, in  violazione  dell'art.  27,  comma  secondo,  delle  norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte  costituzionale  del  16
marzo 1956. 
    In prossimita' dell'udienza, il Comune ricorrente e la  Provincia
di Trento hanno depositato memorie illustrative. 
                       Considerato in diritto 
    1. - Il Comune di Transacqua ha sollevato conflitto nei confronti
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in  relazione  ad  una
sentenza, emessa dal Tribunale regionale di giustizia  amministrativa
del Trentino-Alto Adige, sezione di Trento, che, in  un  giudizio  su
ricorsi proposti da privati contro  l'annullamento  di  provvedimenti
edilizi  del  medesimo  Comune,   aveva   dichiarato   la   manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
1 del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernenti l'istituzione
del Tribunale amministrativo regionale  di  Trento  e  della  sezione
autonoma di Bolzano) in base al quale il collegio giudicante del TRGA
e' composto dal presidente e da due consiglieri, uno dei quali scelto
tra quelli nominati  su  designazione  della  Provincia  autonoma  di
Trento. 
    Secondo l'avviso del ricorrente - gia'  espresso  nel  corso  del
giudizio amministrativo - la norma censurata si pone in contastro con
gli artt. 111 della Costituzione e 6 della  Convenzione  europea  dei
diritti   dell'uomo   sotto   il   profilo    della    compromissione
dell'indipendenza e della terzi eta' dei giudici, nonche' del diritto
ad un giusto processo. 
    2. - Il conflitto e' inammissibile per piu' ragioni. 
    Va premesso che il ricorso proposto dal Comune di Transacqua  nei
confronti  del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,   pur
riproponendo, in sostanza, la medesima questione di costituzionalita'
gia' respinta dal  Tribunale,  assume -  per  le  argomentazioni  ivi
svolte -  i  connotati  di  un  conflitto  tra  enti,  ritenendo   il
ricorrente di potersi collocare, a seguito della riforma del Titolo V
della Parte II della Costituzione,  nella  medesima  posizione  delle
Regioni. 
    Cosi'  qualificato,  il  ricorso  e'  inammissibile  perche'  non
risulta notificato al Presidente del Consiglio dei ministri presso la
sua sede, ne' all'organo che ha emanato l'atto impugnato, nel termine
di 60 giorni prescritto dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87
(a   decorrere   dalla   notificazione,   o   pubblicazione,   ovvero
dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato). 
    Il sollevato conflitto non e' ammissibile, inoltre, in  relazione
ad entrambi i requisiti, soggettivo e  oggettivo,  richiesti  per  la
proposizione di un conflitto tra enti. 
    Quanto al primo dei due requisiti,  e'  sufficiente  sottolineare
che, in base alla costante giurisprudenza di  questa  Corte,  «nessun
elemento letterale o sistematico [...] consente di superare la chiara
limitazione  soggettiva  che  si  ricava  dagli   artt.   134   della
Costituzione e 39, terzo comma, della citata legge n.  87  del  1953»
(sentenza n. 303 del 2003). 
    Quanto  al  profilo  oggettivo,  questa  Corte  ha  costantemente
affermato (sentenze n. 39 del 2007, n. 326 del 2003, n. 276 del 2003)
che gli atti giurisdizionali sono suscettibili di essere posti a base
di un conflitto di attribuzione tra enti (oltre che tra poteri  dello
Stato) solo quando sia radicalmente  contestata  la  riconducibilita'
dell'atto che determina il conflitto alla  funzione  giurisdizionale,
ovvero  sia  messa  in  questione  l'esistenza  stessa   del   potere
giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente. 
    Nella fattispecie il conflitto si configura  come  uno  strumento
improprio  di  censura  del  modo   di   esercizio   della   funzione
giurisdizionale. 
    In conclusione, sotto tutti i profili esaminati, il  ricorso  del
Comune di Transacqua va dichiarato inammissibile.