Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 166 del  codice
di  procedura  civile  promosso  dal  Tribunale  di  Pisa -   Sezione
distaccata di Pontedera,  nel  procedimento  vertente  tra  Colangelo
Giuseppe e Colangelo Salvatore, con  ordinanza  del  21  marzo  2008,
iscritta al n. 363 del registro ordinanze  2008  e  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  n.  47, 1ª  serie  speciale,
dell'anno 2008. 
    Udito nella Camera di consiglio dell'11  marzo  2009  il  giudice
relatore Alessandro Criscuolo. 
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Pisa -  Sezione  distaccata  di
Pontedera, in composizione monocratica, con ordinanza  depositata  il
21 marzo 2008, solleva questione di legittimita'  costituzionale,  in
riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della  Costituzione,  dell'art.
166 del codice di procedura civile,  nel  testo  risultante  dopo  le
modifiche di cui all'art. 10 della legge 26  novembre  1990,  n.  353
(Provvedimenti urgenti per il  processo  civile)  e  all'art.  1  del
decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673  (Modificazioni  delle  leggi  21
novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26  novembre
1990, n. 353,  concernente  provvedimenti  urgenti  per  il  processo
civile),  nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il   termine   di
costituzione del convenuto si computi a ritroso dall'udienza  fissata
a norma dell'art.  168-bis,  quarto  comma,  cod.  proc.  civ.  nelle
ipotesi  previste  dall'art.  82,  primo  e  secondo   comma,   delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; 
        che, come  il  rimettente  espone,  G.  C.  ha  convenuto  in
giudizio S. C. fissando l'udienza per il 30 novembre 2006, cadente di
giovedi',  giorno  nel  quale  non  si  tengono  udienze   di   prima
comparizione presso la detta  sezione  distaccata,  sicche'  essa  e'
stata rinviata d'ufficio al giorno successivo, ai sensi dell'art. 82,
primo comma, disp. att. cod. proc. civ.; 
        che il convenuto si e' costituito in data 11 novembre 2006 ed
ha proposto domanda riconvenzionale, rispettando il termine di  venti
giorni prima dell'udienza di comparizione con  riferimento  a  quella
effettiva (1° dicembre 2006), ma non con riguardo alla  data  fissata
dall'attore in citazione (30 novembre 2006); 
        che l'attore ha eccepito il carattere tardivo  della  domanda
riconvenzionale, ai sensi degli artt. 166 e 167, secondo comma,  cod.
proc. civ., profilo rilevabile peraltro anche d'ufficio; 
        che l'eccezione dell'attore sarebbe fondata in base al  testo
vigente dell'art. 166 cod. proc. civ., secondo il quale il  convenuto
deve  costituirsi  almeno  venti   giorni   prima   dell'udienza   di
comparizione fissata in citazione, ovvero almeno venti  giorni  prima
dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis,  quinto  comma,  cod.
proc. civ., senza  prevedere  analogo  differimento  del  termine  di
costituzione  per  l'ipotesi,  ricorrente  nella   specie,   prevista
dall'art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ.; 
        che sotto il vigore del testo anteriore alla riforma  attuata
con la legge n. 353 del 1990, si  era  ritenuto  che  il  termine  in
questione fosse condizionato dall'udienza indicata in citazione,  con
la conseguenza che, «ove nella  data  cosi'  indicata  non  si  tenga
udienza, e l'udienza per  comparizione  venga  rinviata  d'ufficio  a
quella successiva, il termine per la comparizione  del  convenuto  va
determinata con riferimento a quest'ultima» (Cass. n. 7268 del 1991); 
        che, invece, il nuovo testo dell'art. 166  cod.  proc.  civ.,
con l'espressa indicazione delle eccezioni alla regola secondo cui il
termine  per  la  comparizione  si  calcola  a  partire  dalla   data
dell'udienza indicata in citazione, ha comportato una modifica  della
disciplina, sicche',  anche  in  base  al  diritto  vivente,  bisogna
ritenere che «deve  aversi  riguardo  in  via  esclusiva  all'udienza
indicata in atto di citazione e non  anche  a  quella,  eventualmente
successiva, cui la  causa  sia  stata  rinviata  d'ufficio  ai  sensi
dell'art. 168-bis, quarto comma,  cod.  proc.  civ.  in  ragione  del
calendario delle udienze del giudice designato» (Cass. n.  12490  del
2007); 
        che la  questione  di  legittimita'  costituzionale  di  tale
disciplina, per contrasto con gli  artt.  3  e  24  Cost.,  e'  stata
dichiarata  manifestamente  infondata  da  questa  Corte,   sia   con
ordinanza n. 461 del 1997, che con ordinanza n. 164 del 1998; 
        che, tuttavia, a parere del rimettente, la questione andrebbe
nuovamente valutata  perche',  diversamente  da  quanto  ritenuto  da
questa Corte con l'ordinanza n.  461  del  1997,  il  rinvio  di  cui
all'art. 168-bis, quarto comma, cod.  proc.  civ.  non  discenderebbe
soltanto «in assenza di specifica indicazione normativa, da qualunque
motivo, anche  fortuito  ed  indipendente  da  ragioni  organizzative
dell'ufficio o del giudice» ma, in presenza  dell'art.  163,  secondo
comma, cod. proc. civ. e degli artt. 80 e 82, primo e secondo  comma,
disp. att. dello stesso codice,  esso  potrebbe  dipendere  anche  da
motivi organizzativi; 
        che, inoltre,  il  decreto  presidenziale  che,  per  ciascun
giudice, fissa la data e l'ora delle udienze di  prima  comparizione,
avrebbe adeguata pubblicita' (art. 69-bis. e art. 80 disp. att.  cod.
proc. civ.), sicche' il difensore del convenuto, nel momento  in  cui
deve preparare la propria costituzione, potrebbe gia' individuare  il
giorno effettivo della prima udienza; 
        che, pertanto, non sussisterebbe  un  valido  motivo  per  il
quale egli dovrebbe calcolare a ritroso il  termine  per  le  proprie
attivita' con riferimento ad una data non reale  ma  virtuale -  come
sarebbe quella fissata in  citazione  -,  in  quanto  il  termine  di
decadenza anticipato, stabilito per il convenuto,  sarebbe  collegato
soltanto al diritto dell'attore di conoscere con congruo anticipo  le
difese di controparte; 
        che non sarebbe condivisibile l'affermazione di questa Corte,
secondo cui la  ratio  del  differimento  della  prima  udienza  (per
consentire al giudice di conoscere  la  causa,  nell'ipotesi  di  cui
all'art. 168-bis, quinto comma, cod. proc. civ.,  per  altri  motivi,
nell'ipotesi   di   cui   al   quarto   comma)    si    rifletterebbe
sull'adeguamento o meno del termine  di  costituzione  del  convenuto
alla data effettiva della prima udienza; 
        che,  infatti,   qualunque   sia   il   motivo   del   rinvio
dell'udienza, non  sarebbe  dato  comprendere  perche'  il  convenuto
dovrebbe anticipare le proprie difese  rispetto  al  momento  in  cui
risulti necessario secondo la preventiva e discrezionale  valutazione
del legislatore, cioe' venti giorni prima dell'udienza; 
        che neppure sarebbe persuasiva l'affermazione della Corte  di
cassazione, secondo la quale la mancata equiparazione  delle  ipotesi
di cui al quarto e al quinto comma dell'art. 168-bis cod. proc.  civ.
non sarebbe da ascrivere  a  mera  svista  del  legislatore,  essendo
chiara la ratio della differente disciplina  prevista  per  le  dette
ipotesi,  «ascrivibile  al  fatto  che  solo  l'udienza  indicata  in
citazione e quella fissata con apposito decreto dal giudice designato
risultano espresse in atti scritti idonei  a  determinare  conoscenze
certe, a differenza di quanto avviene per i rinvii  di  ufficio,  non
soggetti a comunicazioni di sorta e desumibili solo dalla  previsione
generale del calendario giudiziale» (Cass. n. 12490 del 2007); 
        che,  infatti,  ad  avviso  del  rimettente,  le   forme   di
pubblicita' del calendario giudiziario, previste dagli artt. 69-bis e
80 disp. att. cod. proc. civ., consentono  alle  parti  di  prevedere
tempestivamente la data effettiva dell'udienza, sol  che  si  conosca
quale sia il  giudice  designato,  e  cio'  si  potrebbe  agevolmente
accertare mediante accesso alla cancelleria, comunque necessario  per
l'esame dei documenti prodotti da controparte; 
        che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  merita,
dunque, di essere riproposta, secondo  il  rimettente,  con  i  nuovi
argomenti illustrati; 
        che essa e' detta rilevante perche', in caso di accoglimento,
la  domanda  riconvenzionale  dovrebbe  essere  ritenuta  tempestiva,
mentre in caso contrario  sarebbe  inammissibile,  perche'  formulata
oltre il termine di decadenza di  cui  al  combinato  disposto  degli
articoli 166 e 167 cod. proc. civ.; 
        che, inoltre, la questione stessa sarebbe non  manifestamente
infondata, perche' l'art. 166 cod. proc. civ.  sarebbe  in  contrasto
con l'art. 3 Cost., in quanto tratterebbe in modo diverso  situazioni
simili (quella di cui all'art. 168-bis, quarto comma, e quella di cui
all'art. 168-bis, quinto  comma,  cod.  proc.  civ.),  disparita'  di
trattamento che si rifletterebbe anche sul diritto di difesa tutelato
dall'art. 24 Cost., «nonche' sui principi del giusto processo e della
parita' tra le parti, di cui all'art. 111 Cost., laddove la normativa
in questione impone  alla  difesa  di  una  delle  parti  un  termine
decadenziale con modalita' e secondo un meccanismo non  perfettamente
razionale, comprimendo, pertanto,  piu'  del  necessario  l'esercizio
delle attivita' difensive». 
    Considerato che il Tribunale  di  Pisa -  Sezione  distaccata  di
Pontedera, dubita, in riferimento agli articoli 3,  24  e  111  della
Costituzione, della legittimita'  costituzionale  dell'art.  166  del
codice di procedura civile, nel testo risultante dopo le modifiche di
cui all'art. 10 della legge 26 novembre  1990,  n.353  (Provvedimenti
urgenti per il processo civile) e  all'art.  1  del  decreto-legge  7
ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
dicembre 1994, n. 673 (Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n.
374, istitutiva del giudice di pace  e  26  novembre  1990,  n.  353,
concernente provvedimenti urgenti  per  il  processo  civile),  nella
parte in cui non prevede che il termine di costituzione del convenuto
si computi a ritroso dall'udienza fissata a norma dell'art.  168-bis,
quarto comma, cod. proc. civ., nelle ipotesi previste  dall'art.  82,
primo e secondo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura  civile,  anziche'  dall'udienza  di  comparizione  fissata
nell'atto di citazione; 
        che  la   questione   di   legittimita'   costituzionale   e'
manifestamente infondata; 
        che, come il rimettente non ignora, essa e' stata gia' decisa
in tali sensi da questa Corte con ordinanza  n.  461  del  1997,  poi
confermata con ordinanza n. 164 del 1998, sulla base del rilievo  che
«le fattispecie  di  rinvio  della  prima  udienza  di  comparizione,
considerate nel quarto e nel  quinto  comma  dell'art.  168-bis  cod.
proc. civ., non sono riconducibili ad una ratio comune, in quanto  la
previsione del potere di differimento della data della prima  udienza
di comparizione, attribuito al giudice istruttore  dal  quinto  comma
del citato art. 168-bis, e' correlata alla fondamentale  esigenza  di
porre  il  giudice  in  condizione  di  conoscere  l'effettivo  thema
decidendum fin dal momento iniziale della  trattazione  della  causa,
mentre le medesime esigenze non sussistono  in  relazione  al  rinvio
previsto dal quarto comma del  detto  art.  168-bis,  il  quale  puo'
derivare da  qualunque  motivo,  anche  fortuito  e  indipendente  da
ragioni organizzative dell'ufficio o del giudice» (ordinanza  n.  164
del 1998); 
        che con la medesima ordinanza,  inoltre,  si  e'  esclusa  la
prospettata violazione del diritto di difesa, «poiche' la garanzia di
tale  diritto  non  puo'  implicare  che  sia   illegittimo   imporre
all'esercizio di facolta' o poteri limitazioni temporali, al fine  di
accelerazione del corso della giustizia (ordinanza n. 900 del 1988)»; 
        che il rimettente non adduce elementi idonei  a  superare  il
convincimento qui richiamato; 
        che, invero, la possibilita' per la quale il rinvio  previsto
dal quarto comma dell'art. 168-bis cod. proc.  civ.  possa  dipendere
anche da motivi organizzativi, e la  considerazione  che  il  decreto
destinato  a  fissare  la  data  e  l'ora   dell'udienza   di   prima
comparizione abbia adeguata pubblicita', essendo  dunque  agevolmente
conoscibile dal difensore del convenuto,  non  fanno  venir  meno  la
diversita' di ratio (sopra posta in  evidenza)  esistente  tra  detta
norma e quella contenuta nel quinto comma dello stesso art. 168-bis; 
        che  tale  diversita'  si  riflette  anche  sulla  differente
struttura delle due ipotesi,  perche',  mentre  quella  prevista  dal
quarto comma puo' dipendere da vari motivi (si veda anche  l'art.  82
disp. att. cod. proc. civ.), il quinto comma dell'art.  168-bis  cod.
proc. civ. attribuisce uno specifico potere  processuale  al  giudice
istruttore, il quale «puo' differire, con decreto da  emettere  entro
cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della  prima
udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal  caso  il
cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della  prima
udienza»; 
        che tale disposizione  persegue  appunto  il  fine  (estraneo
all'ipotesi contemplata nel quarto comma dello  stesso  articolo)  di
consentire che le complesse attivita' da compiere nella prima udienza
si svolgano in un giorno in relazione al quale il giudice abbia avuto
la possibilita' di conoscere il  thema  decidendum,  assicurando  nel
contempo la certezza della nuova data mediante  la  comunicazione  di
essa ad opera del cancelliere (mentre nel caso  previsto  dal  quarto
comma il rinvio d'ufficio non prevede comunicazione,  essendo  basato
sul differimento  automatico  all'udienza  immediatamente  successiva
tenuta dal giudice designato); 
        che la diversita' strutturale e funzionale esistente  tra  le
due ipotesi qui esaminate giustifica la  diversa  disciplina  per  la
costituzione del convenuto stabilita dall'art. 166 cod.  proc.  civ.,
avuto riguardo all'ampia discrezionalita'  spettante  al  legislatore
nella conformazione degli istituti processuali  con  il  solo  limite
della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute (ex  plurimis,
sentenza  n.  221   del   2008;   ordinanza   n.   101   del   2006),
irragionevolezza che, nella specie, deve essere  senz'altro  esclusa,
perche' il legislatore, nell'ancorare il termine per la  costituzione
del  convenuto  all'udienza  di  comparizione  fissata  nell'atto  di
citazione, ovvero a quella fissata a norma dell'art. 168-bis,  quinto
comma, cod. proc. civ., ha inteso  perseguire  esigenze  di  certezza
essenziali, in presenza di termini  stabiliti  a  pena  di  decadenza
(art. 167 cod. proc. civ.), per assicurare il carattere effettivo del
diritto di difesa; 
        che, pertanto, resta escluso il denunziato contrasto con  gli
artt. 3 e 24 Cost.; 
        che, del pari, si  deve  escludere  qualsiasi  contrasto  con
l'art. 111 Cost., evocato peraltro in termini del tutto generici, non
essendo  configurabile  alcuna  «compressione»  nell'esercizio  delle
attivita' difensive. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.