Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 13, della legge della Regione Sardegna 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 aprile - 2 maggio 2008, depositato in cancelleria il 6 maggio 2008 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2008. Udito nella Camera di consiglio del 1° aprile 2009 il giudice relatore Sabino Cassese. Ritenuto che, con ricorso notificato il 28 aprile 2008 e depositato il 6 maggio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso - in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 13, della legge della Regione Sardegna 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2008); che il ricorrente premette che la disposizione impugnata dispone l'inquadramento, a domanda, nel primo livello retributivo della categoria C dei dipendenti dell'amministrazione regionale, attualmente inquadrati nella categoria B, assunti con concorsi pubblici non riservati, che abbiano superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006; che, dopo aver ricordato la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale l'accesso dei dipendenti a funzioni piu' elevate non sfugge, di norma, alla regola del pubblico concorso, cui e' possibile apportare deroghe solo se particolari situazioni ne dimostrino la ragionevolezza (sentenza n. 274 del 2003), il ricorrente osserva che le selezioni interne, alle quali fa riferimento la disposizione impugnata, si sono svolte ben prima che la disposizione venisse elaborata e non risultano essere state effettuate sulla base di alcuna disciplina legislativa, con la conseguenza che dette selezioni non possono essere considerate adeguate ai sensi della menzionata giurisprudenza costituzionale; che, sotto un diverso profilo, gli artt. 3 e 97 Cost. sarebbero violati in quanto, per rendere capiente la dotazione organica nella categoria C senza modificare la dotazione organica complessiva, la disposizione impugnata prevede che all'aumento della dotazione organica della categoria C, necessario per fare posto agli interessati, si accompagni una corrispondente riduzione nella categoria B, con la conseguenza che la dotazione della categoria C, in contrasto con i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, verra' saturata con le nuove immissioni a seguito delle quali tutti i posti di organico saranno coperti; che la difesa statale osserva, infine, che la violazione non e' esclusa dalla potesta' legislativa della Regione Sardegna in materia di stato giuridico ed economico del suo personale, dato che questa potesta' non puo' estendersi fino a derogare ai principi dell'art. 97 Cost., attraverso un aumento di posti di organico riservati per il passaggio di dipendenti regionali a posizioni superiori senza concorso, saturando l'organico e rendendo cosi' indisponibili per un notevole periodo di tempo posti da destinare a concorsi pubblici; che la Regione Sardegna non si e' costituita nel presente giudizio; che, con atto depositato il 17 febbraio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso. Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 48 del 2009 e n. 313 del 2007).