Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma  13,
della legge della Regione Sardegna 5 marzo 2008, n.  3  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione  -
Legge finanziaria 2008), promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con  ricorso  notificato  il  28  aprile -  2  maggio  2008,
depositato in cancelleria il 6 maggio 2008 ed iscritto al n.  23  del
registro ricorsi 2008. 
    Udito nella Camera di consiglio del 1°  aprile  2009  il  giudice
relatore Sabino Cassese. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  28  aprile  2008  e
depositato  il  6  maggio  2008,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso - in  riferimento  agli  articoli  3  e  97  della
Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art.  3,
comma 13, della legge della Regione  Sardegna  5  marzo  2008,  n.  3
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della Regione - Legge finanziaria 2008); 
        che il ricorrente  premette  che  la  disposizione  impugnata
dispone l'inquadramento, a domanda,  nel  primo  livello  retributivo
della categoria  C  dei  dipendenti  dell'amministrazione  regionale,
attualmente  inquadrati  nella  categoria  B,  assunti  con  concorsi
pubblici non riservati, che abbiano  superato  le  selezioni  interne
svolte entro il 31 dicembre 2006; 
        che, dopo aver ricordato  la  giurisprudenza  costituzionale,
secondo la quale l'accesso dei dipendenti a funzioni piu' elevate non
sfugge, di norma, alla regola del pubblico concorso, cui e' possibile
apportare deroghe solo se particolari  situazioni  ne  dimostrino  la
ragionevolezza (sentenza n. 274 del 2003), il ricorrente osserva  che
le selezioni interne,  alle  quali  fa  riferimento  la  disposizione
impugnata, si sono svolte  ben  prima  che  la  disposizione  venisse
elaborata e non risultano  essere  state  effettuate  sulla  base  di
alcuna disciplina legislativa, con la conseguenza che dette selezioni
non possono essere considerate adeguate  ai  sensi  della  menzionata
giurisprudenza costituzionale; 
        che, sotto un  diverso  profilo,  gli  artt.  3  e  97  Cost.
sarebbero violati  in  quanto,  per  rendere  capiente  la  dotazione
organica nella categoria C senza  modificare  la  dotazione  organica
complessiva, la disposizione impugnata prevede che all'aumento  della
dotazione organica della categoria C, necessario per fare posto  agli
interessati,  si  accompagni  una  corrispondente   riduzione   nella
categoria B, con la conseguenza che la dotazione della  categoria  C,
in  contrasto  con  i   principi   enunciati   dalla   giurisprudenza
costituzionale, verra' saturata con le  nuove  immissioni  a  seguito
delle quali tutti i posti di organico saranno coperti; 
        che la difesa statale osserva, infine, che la violazione  non
e' esclusa dalla  potesta'  legislativa  della  Regione  Sardegna  in
materia di stato giuridico ed economico del suo personale,  dato  che
questa potesta' non puo'  estendersi  fino  a  derogare  ai  principi
dell'art. 97 Cost.,  attraverso  un  aumento  di  posti  di  organico
riservati per  il  passaggio  di  dipendenti  regionali  a  posizioni
superiori senza  concorso,  saturando  l'organico  e  rendendo  cosi'
indisponibili per un notevole periodo di tempo posti da  destinare  a
concorsi pubblici; 
        che la Regione Sardegna non si  e'  costituita  nel  presente
giudizio; 
        che, con atto depositato il 17 febbraio 2009,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso. 
    Considerato che, in mancanza di costituzione  in  giudizio  della
parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art.
25  delle  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze  n.
48 del 2009 e n. 313 del 2007).