IL COMMISSARIO REGIONALE PER GLI USI CIVICI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al numero 1 del ruolo generale relativo all'anno 2005, promosso da Comune di Teulada, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv. Francesco Macis e Valentina Macis, che lo rappresentano per effetto di procura speciale a margine del ricorso introdutivo e lo difendono, ricorrente; Contro Ministero della difesa, legalmente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo rappresenta per legge e lo difende, resistente e contro Regione autonoma della Sardegna - Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'avvocatura della regione, rappresentata dagli avv. Alessandra Camba e Sandra Trincas per effetto di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta e dagli stessi difesa, resistente. M o t i v a z i o n e Con ricorso depositato il 6 maggio 2005 il Comune di Teulada, premesso che negli anni 1957 e 1958 taluni terreni, ivi dettagliatamente indicati, ricompresi nella sua circoscrizione, facenti parte del demanio civico ed assegnati con decreto commissariale, 4 dicembre 1939, n. 255, alla categoria A), «bosco o pascolo», erano stati oggetto di espropriazione per opere militari e di successiva occupazione da parte del Ministero della difesa, ha sostenuto che la predetta espropriazione fosse illegittima perche' attuata senza la, a suo parere necessaria, previa autorizzazione della Regione autonoma della Sardegna e che, di conseguenza, la suddetta natura dei terreni de quibus non fosse in realta' mai venuta meno. Pertanto ha chiesto che fosse accertata e dichiarata l'attuale appartenenza al demanio civico dei terreni medesimi. Il contraddittorio si e' quindi instaurato con la Regione autonoma della Sardegna, che ha sollecitato l'accoglimento del ricorso, e col Ministero della difesa, che, invece, ne ha chiesto il rigetto. La causa, istruita con produzioni documentali, all'udienza del 6 giugno 2008 e' stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il giudicante di dover sollevare d'ufficio, in via incidentale, questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e 3 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - degli artt. 74 e 75 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella parte in cui, disciplinando il procedimento amministrativo per l'espropriazione di terreni per opere militari, non prevedono che l'organo statale, investito della domanda di espropriazione, debba, prima di adottare gli atti definitivi - qualora i terreni stessi siano ubicati nel territorio della Regione autonoma della Sardegna e siano altresi' assoggettati al regime giuridico dei beni demaniali, di cui agli artt. 11 e 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 - necessariamente acquisire il previo parere non vincolante della regione medesima. La questione non appare invero manifestamente infondata. Infatti, la circostanza che l'espropriazione determini, come effetto necessario ed ineluttabile, la sdemanializzazione delle terre civiche (art. 52 della legge n. 2359 del 1865, cit., richiamato dal secondo comma del successivo art. 75), comporta che, nel relativo procedimento amministrativo, l'autorita' espropriante sia chiamata a ponderare l'interesse pubblico, sotteso alla realizzazione delle opere militari, con quello opposto, di pari rango pubblicistico, alla conservazione del regime giuridico delle terre stesse (cfr. Corte cost., 10 maggio 1995, n. 156). Ora, titolare e gestrice di tale secondo interesse, laddove, ovviamente, le terre civiche espropriande siano ubicate nel suo territorio, e' la Regione autonoma della Sardegna, siccome dotata di potesta' legislativa ed amministrativa esclusiva in materia di usi civici (artt. 3 e 6 della legge cost. 28 febbraio 1948, n. 3), nonche' del potere di autorizzare il mutamento della destinazione delle terre civiche medesime nell'ambito delle procedure di sdemanializzazione per atto volontario della pubblica amministrazione (art. 12 della legge n. 1766 del 1927, cit). Dalle prerogative teste' richiamate e dal principio di buona amministrazione discende dunque che, nell'attuale assetto costituzionale, non e' ammissibile la totale estromissione della Regione autonoma della Sardegna dal procedimento di espropriazione, laddove esso imponga la valutazione dei motivi che dovrebbero giustificare la cessazione di usi civici. Cio' posto, va peraltro osservato che la partecipazione al procedimento, della quale si tratta, non potrebbe attuarsi in forme che subordinino al consenso dell'ente territoriale la realizzazione delle opere per la difesa militare, dato che, sensi del primo comma dell'art. 3 dello Statuto speciale, la potesta' legislativa ed amministrativa della regione deve attuarsi in armonia con la Costituzione e nel rispetto degli interessi nazionali. Pertanto, la necessita' - imposta, si ripete, dall'assegnazione alla regione, con legge costituzionale, del governo esclusivo della materia degli usi civici nonche' dal principio di buon andamento della pubblica amministrazione - che quest'ultima partecipi al procedimento amministrativo di espropriazione delle terre civiche non puo' che trovare attuazione con la previsione dell'obbligo, in capo all'amministrazione statale, di acquisire dalla regione medesima un parere non vincolante, a mezzo del quale vengano rappresentate le esigenze di tutela e cura dei beni ad essa affidati, cosi' da poter infine prendere, con adeguata consapevolezza degli interessi in gioco, le sue decisioni definitive. Consegue che gli artt. 74 e 75 della legge n. 2359 del 1865, cit., si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e 3 e 6 della legge cost. n. 3 del 1948, cit., in quanto, di fronte al riconoscimento, operato nello statuto speciale, della titolarita', in capo alla Regione autonoma della Sardegna, dell'interesse alla tutela delle terre civiche ed alla gestione delle modifiche della loro natura giuridica, non prevedono, del tutto irrazionalmente ed in dispregio del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la partecipazione della regione medesima al procedimento di espropriazione - che quelle modifiche necessariamente comporta - tramite un parere non vincolante, unica forma consentita dall'attuale ordinamento costituzionale, suscettibile di permettere all'organo statale, investito della domanda di esproprio, di porre in essere la doverosa comparazione degli interessi coinvolti, con piena cognizione di causa. La questione, inoltre, e' rilevante nel presente processo. Invero, come si e' gia' accennato, i terreni in questione, all'esito del procedimento amministrativo di cui all'art. 12 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751, erano stati, con decreto del Commissario per gli usi civici, 4 dicembre 1939, n. 255, assegnati alla categoria A) (terreni convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente - art. 9 r.d.l., cit.). Secondo la giurisprudenza (Cass., 22 novembre 1990, n. 11265), l'atto di assegnazione a categoria «e' elemento di accertamento costitutivo del regime normativo dei beni del demanio civico». Pertanto, poiche' non consta che il richiamato decreto sia mai stato impugnato nelle sedi competenti, talche' e' da tempo divenuto definitivo, l'originaria natura demaniale dei terreni oggetto del presente processo non pare seriamente discutibile. E' di poi pacifico in causa ed e', comunque, rimasto documentalmente provato (v. gli atti prodotti dallo stesso Ministero resistente), che, alla fine degli anni cinquanta, i terreni in questione fossero stati espropriati per opere militari. Inoltre, non risulta alcun coinvolgimento della Regione autonoma della Sardegna nel relativo procedimento. Infine, neppure risulta che siano sopraggiunte altre cause di sdemanializzazione (e non, in particolare, la, pretesa, sdemanializzazione tacita derivata dalla concreta realizzazione delle opere militari, realizzazione di cui, invero, a prescindere dalla astratta ammissibilita' ditale forma di estinzione del diritto di uso civico, non e' stata fornita prova alcuna). In ultima analisi, dunque, considerato che la modifica della natura della originaria qualitas soli delle terre demaniali oggetto del presente giudizio sarebbe derivata esclusivamente dagli atti di esproprio, gli atti stessi, qualora la sollevata questione di legittimita' costituzionale fosse accolta, dovrebbero essere considerati affetti dal vizio di violazione di legge, in quanto adottati senza la previa necessaria acquisizione del parere non vincolante della Regione autonoma della Sardegna, e potrebbero essere quindi disapplicati da questo Commissario, con consequenziale accoglimento delle domande avanzate dal comune e dalla regione, che, altrimenti, rebus sic stantibus, dovrebbero essere senz'altro rigettate.