LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza. Svolgimento del processo Le parti sono state convocate per discutere la causa gia' discussa nella precedente udienza del 14 gennaio 2008 e rinviata alla data odierna con ordinanza di questo Collegio in attesa che la Corte costituzionale si pronunciasse sull'eccezione di incostituzionalita' - sollevata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Caltanisetta - dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 nella parte in cui prevede che, ove il ricorso non sia stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilita', depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. Le parti sono state ritualmente avvisate. Per l'Associazione Green Park Club e' presente il suo difensore avv. Nicola Nicastri. Per l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bari 1 e' presente il dott. Michele Chiaffarata. La Commissione, esaminati gli atti, ritiene di emanare la seguente ordinanza sull'appello n. 1609/07 depositato il 6 luglio 2007, avverso la sentenza n. 176/08/06 pronunciata il 6 ottobre 2006 (e pubblicata il 24 novembre 2006) dalla Commissione tributaria provinciale di Bari - Sez. 8, contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bari 1 proposto dal ricorrente: Associazione Green Park Club con sede in Bari alla via Fanelli n. 283 - 70125, difeso dall'avv. Nicola Nicastri con studio in Gioia del Colle (Bari) alla via Roma n. 7 - 70023; Atti impugnati: Avviso irrogazione sanzioni n. 4000002/2000 IRPEF anno 1992, n. 4000003/2000 IRPEF anno 1993, n. 4000004/2000 IRPEF anno 1994. Premesso che con sentenza depositata il 24 novembre 2006 la Commissione tributaria provinciale di Bari, adita sul ricorso proposto dall'Associazione Green Park Club per l'annullamento degli atti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ex art. 16 d.lgs. n. 472/1997 e artt. 51, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e 1, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dichiarava i ricorsi riuniti inammissibili per carenza di motivi specifici di impugnazione; che avverso tale sentenza ha interposto gravame 1'Associazione Green Park Club; che si e' costituita l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bari 1 che ha chiesto il rigetto dell'appello. Ritenuto che la decisione del merito dell'appello proposto richiede una valutazione preliminare in ordine all'ammissibilita' dell'impugnazione; che a tale riguardo va rilevato che l'appellante non ha notificato il ricorso a mezzo ufficiale giudiziario per cui deve applicarsi l'art. 53, comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo novellato dall'art. 3-bis, comma 7 d.l. 30 settembre 2005, n. 203, come integrato in sede di conversione nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005, il quale dispone che: «Ove il ricorso non sia stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilita', depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata»; che la disposizione in commento, entrata in vigore il 3 dicembre 2005, configura norma di natura processuale la cui efficacia nel tempo e' regolata dal principio tempus regit actum con la conseguenza che la stessa e' immediatamente efficace per tutti gli appelli proposti a partire dalla data indicata; che, nel caso di specie, l'appello proposto dall'associazione Green Park Club avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari e' stato notificato per consegna diretta in data 6 luglio 2007 senza che l'appellante abbia adempiuto al prescritto deposito nella segreteria della Commissione tributaria provinciale. Ritenuto che la finalita' della suddetta norma e' quella di informare il giudice a quo della circostanza ostativa al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado al pari di quanto previsto nel caso di notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario che, secondo la disciplina generale (art. 123 disp. att. c.p.c.), deve tempestivamente curare il deposito dell'impugnazione presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Considerato che, alla luce della dedotta ratio legislativa, la disposizione non si sottrae al sospetto di illegittimita' costituzionale in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione che questo giudice rileva ex officio; che, in particolare, merita censura ad avviso della commissione la previsione di un radicale e insanabile effetto preclusivo dell'impugnazione collegato ad un'attivita' avente funzione di notizia, estranea alla struttura del giudizio di gravame nonche' superflua rispetto alla ratio ispiratrice; che, invero, lo scopo perseguito dalla norma e' gia' soddisfatto dall'obbligo, posto a carico della segreteria del giudice d'appello, di provvedere prontamente - una volta depositato il ricorso - a richiedere alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo (art. 53, comma 3, d.lgs. n. 546/1992). Considerato, d'altra parte, che nel solco tracciato dalla Corte costituzionale (sent. n. 520 del 21 novembre 2002) segnato dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 22, primo e secondo comma, d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui «non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale», il ruolo dell'agente postale ha ricevuto giuridica valorizzazione nell'obbiettivo di razionalizzare il servizio della giustizia abbattendo gli ostacoli che ad esso si frappongono. Considerato, tuttavia, che anche la norma che prevede l'estensibilita' all'agente postale dell'onere del prescritto deposito non si sottrae al sospetto di irragionevolezza, in relazione all'effetto decadenziale che sarebbe comunque incombente sull'appellante in dipendenza di un'attivita' posta in essere da un terzo soggetto, oltre che al vizio di ingiustificata disparita' di trattamento fra coloro che notificano l'appello tramite ufficiale giudiziario e coloro che si avvalgono del servizio postale; che, nel caso di specie, sotto altro profilo, il vizio di irragionevolezza appare vieppiu' rafforzato dalla considerazione che, sul piano dogmatico, l'inammissibilita' e' sanzione processuale concettualmente correlata ad un effetto decadenziale collegato al mancato rispetto di un termine essenziale mentre, la norma de qua non indica alcun termine perentorio entro il quale deve essere curato l'adempimento. Ritenuto che la questione appare non manifestamente infondata nonche' rilevante in quanto, per effetto della norma che si censura, l'appellante sarebbe privo di tutela dovendo l'appello medesimo dichiararsi inammissibile;