Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli  3,  comma
1, lettere j) e m), 52, comma 1, 53, comma 1, e  55,  commi  4  e  5,
della legge della Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme  per
la gestione integrata  dei  rifiuti),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18/21 febbraio 2008,
depositato in cancelleria il 25 febbraio 2008 ed iscritto  al  n.  15
del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; 
    Udito nella Camera di consiglio del 1°  aprile  2009  il  giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Ritenuto che, con ricorso  notificato  il  18/21  febbraio  2008,
depositato il successivo 25 febbraio, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha proposto questione di legittimita' costituzionale, in via
principale, degli articoli 3, comma 1, lettere j) e m), 52, comma  1,
53, comma 1, e 55, commi 4 e 5, della legge della Regione Abruzzo  19
dicembre 2007, n. 45, pubblicata nel Bollettino  ufficiale  regionale
n. 10 del 21 dicembre 2007, recante «Norme per la gestione  integrata
dei rifiuti», in riferimento all'art. 117,  commi  primo  e  secondo,
lett. l) ed s), della Costituzione, in  relazione  all'art.  191  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale), nonche' alle direttive 75/442/CE del 15  luglio  1975  e
2006/12/CE del 5 aprile 2006: 
        che il ricorrente ha censurato il citato  art.  3,  comma  1,
lettere j) ed  m),  con  riguardo  alle  definizioni  del  «punto  di
raccolta» e del «centro di trasferenza», che violerebbero il disposto
dell'art. 117, primo comma, Cost.,  nonche'  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost., ai sensi dei quali lo Stato ha legislazione
esclusiva nella materia di tutela dell'ambiente; 
        che la disposizione impugnata,  infatti,  prevedendo  che  le
attivita' svolte dai  centri  di  raccolta  e  di  trasferenza,  come
definiti alle lettere j) ed  m)  del  comma  1,  non  debbano  essere
considerate quali operazioni di stoccaggio  e  non  debbano,  dunque,
essere autorizzate, contrasterebbe con la  disciplina  comunitaria  e
nazionale su indicata, alla luce  della  quale  le  «ecopiazzole»,  o
«isole ecologiche», presso le quali viene effettuata la gestione  dei
rifiuti,  anche  nella  sola  forma  del  deposito,   devono   essere
considerate quali centri di stoccaggio; 
        che, quanto al menzionato  art.  52,  comma  1,  la  prevista
possibilita' dell'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti,  per
la  realizzazione  di   nuovi   impianti   di   smaltimento   e   per
l'autorizzazione di impianti di deposito preliminare dei rifiuti,  in
deroga alle disposizioni vigenti, contrasterebbe con le  disposizioni
nazionali e comunitarie in materia, poiche' il ricorso  temporaneo  a
speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga  alle  disposizioni
vigenti, mediante l'adozione di  dette  ordinanze,  sarebbe  previsto
dall'art. 191 del d.lgs.  n.  152  del  2006,  solo  in  presenza  di
particolari condizioni; 
        che, conseguentemente, il mancato rispetto delle procedure di
autorizzazione e del regime delle  speciali  forme  di  gestione  dei
rifiuti,  come  previste  dalle   norme   nazionali   invocate,   che
recepiscono sul punto le  direttive  comunitarie,  determinerebbe  la
violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., quanto al rispetto  del
vincolo comunitario, nonche' dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera
s), Cost., in relazione alla potesta' legislativa  statale  esclusiva
in materia di tutela dell'ambiente; 
        che analoghe considerazioni vengono svolte con riferimento al
successivo art. 53, comma 1,  in  quanto  attribuisce  al  Presidente
della giunta regionale il potere di emanare  atti  straordinari,  non
solo ai fini previsti all'art. 191 del d.lgs. n.  152  del  2006,  ma
anche  al  diverso  fine  di  individuare  impianti  di   smaltimento
esistenti, di localizzare  nuovi  siti  per  realizzare  impianti  di
gestione dei rifiuti e di disporre la realizzazione diretta, da parte
della Regione, di interventi  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti,  in
deroga, sostituzione od integrazione delle previsioni  del  piano  di
gestione dei rifiuti, con conseguente violazione dell'art. 117, primo
comma, Cost., quanto al rispetto  del  vincolo  comunitario,  nonche'
dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,  in  relazione  alla
potesta'  legislativa  statale  esclusiva  in   materia   di   tutela
dell'ambiente; 
        che, ad avviso del ricorrente, inoltre, l'art. 55, commi 4  e
5, della legge regionale censurata,  consentendo  l'espropriazione  e
l'utilizzo delle aree bonificate, ad opera  dei  soggetti  affidatari
delle attivita'  di  bonifica,  contrasterebbe  con  quanto  disposto
dall'art.  253  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  attingendo  profili
rientranti  nelle  materie  «ordinamento  civile»  e  «ambiente»,  in
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere l) ed s) Cost.; 
        che  si  e'  costituita  in  giudizio  la  Regione   Abruzzo,
chiedendo che il ricorso venga respinto perche' infondato; 
        che, nell'imminenza dell'udienza pubblica,  la  Regione,  con
memoria depositata il 19 dicembre 2008, evidenziava come fra Stato  e
Regione fosse successivamente intervenuto un accordo, a  termini  del
quale, a fronte della modifica del testo delle  norme  impugnate  nel
senso convenuto, il ricorrente avrebbe rinunciato al ricorso; 
        che, essendosi la successiva legge della Regione  Abruzzo  21
novembre  2008,  n.  16  (Provvedimenti  urgenti  e   indifferibili),
conformata a quanto stabilito in sede di riunione con il Dipartimento
degli  Affari  Regionali,  la  resistente  chiedeva  che  il  Governo
rinunciasse al giudizio e che la  Corte  costituzionale  pronunciasse
l'intervenuta cessazione della materia del contendere; 
        che, con atto depositato il 16 febbraio 2009,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, vista la deliberazione del Consiglio  dei
ministri in data 23 gennaio 2009, ha rinunciato all'impugnazione. 
    Considerato che, successivamente alla proposizione  del  ricorso,
la Regione Abruzzo, con la legge regionale 21 novembre  2008,  n.  16
(Provvedimenti urgenti e indifferibili),  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione  Abruzzo  26  novembre  2008,  n.   8,   e'
intervenuta a modificare la disciplina oggetto delle censure: 
        che, proprio  in  considerazione  delle  modifiche  apportate
dalla Regione alle norme impugnate, il ricorrente  ha  rinunciato  al
ricorso, affermando che tali modifiche hanno sostanzialmente recepito
le censure proposte; 
        che la  difesa  della  Regione  Abruzzo  non  ha  formalmente
dichiarato   di   accettare   la   rinuncia   depositando    apposita
deliberazione di accettazione della Giunta regionale; 
        che, tuttavia, la rinuncia non accettata  dalla  controparte,
pur  non  comportando  l'estinzione  del  processo,   puo'   fondare,
unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di  cessazione  della
materia del contendere (sentenza n. 320 del 2008;  ordinanze  n.  345
del 2006, n. 418 del 2008 e n. 53 del 2009); 
        che, nella specie, non risulta che le norme impugnate abbiano
avuto medio tempore applicazione; 
        che  il  suindicato  intervento  normativo   puo'   ritenersi
satisfattivo della pretesa avanzata  con  il  ricorso,  anche  tenuto
conto dell'inequivoco contenuto dell'atto di rinuncia; 
        che sono, percio', venute meno le ragioni della controversia,
con conseguente cessazione della materia del contendere.