LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 1812/2007, proposto dal signor Filippo Carturan, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Stella, presso il cui studio in Peraga di Vigonza (Padova), via Germania n. 19, domicilia elettivamente giusta delega in calce; Contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Thiene, nella persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dal funzionano delegato; la societa' Equitalia Nomos, S.p.A., gia' Riscossione Uno S.p.A., Concessionario del servizio nazionale di riscossione dei tributi per la provincia di Vicenza nella persona dell'amministratore delegato dott. Antonio Piras, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Emanuela Grecu, in Venezia Mestre (Venezia), via Brenta Vecchia n. 7, per la riforma della sentenza n. 127/05/2007 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza in data 21 novembre 2007; Visto l'appello del signor Filippo Carturan; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Thiene e di Equitalia Nomos, S.p.A.; Viste le memorie dell'appellante; Visti gli atti tutti di causa; Relatore alla pubblica udienza del 27 giugno 2008 il pres. Cesare Lamberti e uditi l'avv. Stella per l'appellante, la dott.ssa Scoti per l'Agenzia delle Entrate e l'avv. Roda' per Equitalia Nomos, S.p.A.; Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto. F a t t o 1. - Con atti regolarmente notificati al contribuente, signor Filippo Carturan, l'Agenzia delle Entrate di Tiene contesto' la mancata dichiarazione di redditi posseduti all'estero per gli anni d'imposta dal 2000 a 2004 per l'ammontare complessivo di € 566.860,71. I ricorsi del signor Carturan furono respinti dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza con le sentenze n. 276, 277, 278, 279 e 280 del 2006. L'Amministrazione finanziaria iscrisse a ruolo le somme dovute a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546/1992. In conformita' al ruolo, n. 118/07 reso esecutivo il 29 gennaio 2007, il Concessionario del servizio nazionale di riscossione dei tributi per la provincia di Vicenza, Riscossione Uno S.p.A., all'epoca competente all'esazione, notifico' la cartella di pagamento n. 1242007000790063, in data 24 marzo 2007. 2. - La cartella di pagamento fu impugnata alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza sia per difetto di requisiti formali, perche' riferita al solo anno d'imposta 2002, sia per illegittimita' sostanziale, perche' carente della sottoscrizione, degli atti a monte del procedimento e dell'indicazione del responsabile, come necessario in forza della legge n. 212/2000, statuto del contribuente, e della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241/1990, applicabile alla cartella di pagamento per il suo contenuto provvedimentale affermato dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione nella sentenza n. 18415/2005. Costituitosi il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria e l'Agente delle riscossione, la Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso. 3. - E' ora adita la Commissione tributaria regionale di Venezia con rituale appello che riporta gli stessi vizi disattesi nel primo grado, sostanziatisi, per un verso, nel difetto di motivazione della cartella di pagamento e nell'omessa allegazione degli atti d'imposizione e, per altro verso, nella omessa sottoscrizione e nella omessa indicazione del responsabile del procedimento. E' costituita in giudizio Equitalia Nomos S.p.A. con atto dell'11 gennaio 2008, recante appello incidentale nei confronti della omessa declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva per l'inesatta indicazione nella cartella del solo anno d'imposta 2002, essendo l'eventuale errore da ascrivere alla sola Amministrazione finanziaria. E' poi costituita l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Vicenza, con atto del 4 febbraio 2008, che chiede la conferma della sentenza impugnata. 4. - L'appellante deduce, in particolare, la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, per omessa indicazione dell'Ufficio competente a rilasciare informazioni sull'atto e del responsabile del procedimento di riscossione. Sia pure indicando l'ufficio che ha emesso il ruolo, la cartella di pagamento non riporta il nome del soggetto responsabile del procedimento al quale rivolgersi per ottenere informazioni precise in merito all'atto notificato. 5. - Con memoria del 29 aprile 2008, l'appellante richiama la giurisprudenza del giudice territoriale (C.T.R. Venezia n. 61/2002) e della Corte di cassazione (sez. I, n. 1923/1999) sulla legittimita' della sostituzione, nei documenti meccanizzati, della firma autografa con l'indicazione a stampa del responsabile del procedimento e riafferma la nullita' della cartella di pagamento impugnata perche' del tutto priva di tale indicazione. Con specifico richiamo all'obbligo di indicare il nominativo del responsabile nella cartella di pagamento, l'appellante richiama quanto riportato nella ordinanza n. 377/2007 della Corte costituzionale, circa la finalita' della citata indicazione di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008, di conversione del decreto legge n. 248/2007 (c.d. Milleproroghe), nel quale e' disposta la sanatoria delle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima del 10 giugno 2008, privi dell'indicazione del responsabile del procedimento. L'eccezione e' specificata, anche sotto l'aspetto della rilevanza ai fini del decidere, nella memoria depositata il 29 maggio 2008. Equitalia Nomos S.p.A. e l'Agenzia delle entrate replicano con atti depositati rispettivamente il 3 e il 5 giugno 2008. D i r i t t o 1. - Secondo l'art. 36, comma 4-ter, della legge n. 31/2008, di conversione del decreto legge n. 248/2007, la cartella di pagamento di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, deve contenere, a pena di nullita', l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Tali disposizioni si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. Non e' causa di nullita' la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data. 2. - Della sanatoria delle cartelle di pagamento mancanti dell'indicazione del responsabile, contenuta nell'ultimo inciso della norma, sopravvenuta nel corso dell'appello in esame, e' eccepita l'illegittimita' costituzionale alla stregua degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. perche' sottrae irragionevolmente al contraddittorio e al giusto processo l'esame della nullita' delle cartelle di pagamento emanate anteriormente al 1° giugno 2008. 3. - La questione e' rilevante e non manifestamente infondata. La nullita' per omessa indicazione del responsabile del procedimento e' oggetto del quarto motivo del ricorso introduttivo, specificamente rigettato dalla sentenza e altrettanto specificamente riproposto in sede impugnatoria. La cartella, notificata il 24 marzo 2007, segue al ruolo recante il numero 2007/118 che e' stato reso esecutivo il 29 gennaio 2007 e pertanto nel periodo in cui opera la sanatoria della nullita' disposta dall'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008 per le cartelle di pagamento emesse sino al 1° giugno 2008, mancanti del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione. La sanatoria comporta inevitabilmente il rigetto dell'appello in esame in relazione alla sopravvenuta infondatezza ex lege dell'eccezione di nullita' della cartella priva del nominativo del responsabile del procedimento. 4. - L'attrazione da parte del legislatore di oggetti o materie normalmente affidati all'azione amministrativa, con l'adozione di c.d. leggi provvedimento (Corte cost., 21 luglio 1995, n. 347) non estende la propria efficacia alle situazioni gia' regolate con provvedimenti dall'amministrazione, secondo la regola della irretroattivita' stabilita dell'art. 11 delle preleggi. Rispetto all'obbligo, introdotto dall'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008, di indicare nella cartella, a pena di nullita', il nominativo del responsabile del procedimento a decorrere dalla data del 1° giugno 2008, la sanatoria, da parte dello stesso legislatore, delle nullita' delle cartelle emesse prima di tale data senza la citata indicazione viola il principio d'irretroattivita' della legge e rappresenta irragionevole esercizio di attribuzioni riservate in via esclusiva all'Amministrazione. 4.1. - Nel prescrivere che la cartella di pagamento deve essere redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, l'art. 25, comma 2 del d.P.R. n. 602/1973 ha istituito una vera a propria riserva di potesta in favore dell'Amministrazione finanziaria che ha approvato, con d.m. 28 giugno 1999, i modelli della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli artt. 25 e 50 del d.P.R. n. 602/1973. 4.2. - All'Amministrazione spetta sia di conformare per l'avvenire la propria azione ai nuovi obblighi provvedimentali imposti dal legislatore, sia di regolare per il passato gli effetti della propria attivita' svolta in assenza di tali obblighi, in applicazione della regola del buon andamento e dell'imparzialita' stabilita dall'art. 97 Cost. che non puo' essere travalicata dalla sanatoria generalizzata dell'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008. 4.3. - Nei termini in cui e' stata introdotta, la sanatoria delle cartelle di pagamento prive dell'indicazione del responsabile, relative ai ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, non consente all'Amministrazione alcuna valutazione sull'esercizio dell'autotutela e priva il giudice del sindacato che gli e' proprio sull'azione amministrativa illegittima. 4.4. - La sottrazione generalizzata al sindacato giurisdizionale della legalita' della riscossione, qualora il giudice sia stato adito dal contribuente prima dell'emanazione della sanatoria, e' difforme dalla neutralita' della funzione legislativa nei confronti della funzione giurisdizionale, cui devono comunque adeguarsi le leggi-provvedimento, a norma degli artt. 24 e 111 Cost. 5. - Cosi' come formulata neIl'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008 la sanatoria presuppone l'assimilazione della cartella di pagamento all'atto amministrativo e l'esistenza dell'obbligo di indicare il responsabile del procedimento a pena di nullita'. Implica un'opzione interpretativa diversa dalle tendenze manifestatesi nella giurisprudenza sulla natura della cartella di pagamento e sulla sua illegittimita', se priva dell'indicazione del responsabile. 5.1. - In disparte le opposte opinioni dei giudici di merito, tributari e amministrativi, di cui e' esauriente compendio negli scritti difensivi, l'equiparazione della cartella all'atto amministrativo e' specificamente affermata, a quanto consta, in una sola decisione del Giudice della legittimita', peraltro riguardante carenza di motivazione e di istruttoria di una cartella non preceduta da avviso di accertamento motivato (Cass., sez. trib., 16 settembre 2005, n. 18415). L'obbligo generalizzato del concessionario di indicare il responsabile del procedimento, e' ricondotto da codesta Corte costituzionale, alla soggezione della cartella alla legge n. 241/1990, modificata dalla legge n. 15/2005, applicabile anche alla formazione della cartella di pagamento, in quanto risultato di un procedimento, sia pure il piu' scarno ed elementare ma richiedente, quanto meno, atti di notificazione e di pubblicita' (Corte cost., ord. 9 novembre n. 377). 5.2. - Nella legge generale sull'azione amministrativa, l'omessa indicazione del responsabile non e' causa di per se' della nullita' del provvedimento ma la determina solo quando non assicuri «... la trasparenza dell'attivita' amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialita' della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97, primo comma, Cost.» (Corte cost., ord. 9 novembre 2007, n. 377). 5.3. - Per le cartelle di pagamento emanate in relazione ai ruoli antecedenti al 1° giugno 2008 e delle quali sia pendente l'impugnazione, la sanatoria generalizzata introdotta dall'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008, si pone in netto contrasto con la garanzia della tutela giurisdizionale, perche' sottrae indiscriminatamente le cartelle di pagamento al sindacato del giudice, al quale spetta di accertare, caso per caso, la loro conformita' alla trasparenza e all'informazione attuate in concreto e comprovate con le allegazioni del soggetto emittente, da valutare in contraddittorio nell'ambito del giusto processo. 6. - Tenuto conto dell'obbligo disposto dall'art. 7, comma 2 della legge n. 212/2000 nei confronti degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari nella riscossione di indicare tassativamente ... «a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento ...»; l'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008 nulla innova nell'ordinamento, salvo esplicitare, per il futuro, la sanzione della nullita' del vizio di omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento e sanare contemporaneamente il medesimo vizio per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione in epoca antecedente al l° giugno 2008. Oltre che palesemente illogica, la discriminante temporale e' lesiva del precetto di' uguaglianza che, come piu' volte affermato dal giudice delle leggi, non consente di trattare in maniera differenziata identiche situazioni oggettive (ex plurimis Corte cost. 22 giugno 1972, n. 120; Corte cost. 16 aprile 1985, n. 104). 6.1. - L'intervento del legislatore manca poi di ragionevole significato anche in relazione alle cartelle da emanare per i ruoli successivi al 1° giugno 2008, non essendo certo sufficiente la formale indicazione del responsabile per sottrarre la cartella dall'illegittimita', che comunque persiste e va dichiarata dal giudice, allorche' non sia sostanzialmente ed effettivamente garantita la possibilita' del contribuente di interloquire con il soggetto indicato quale responsabile, ad onta della sua formale indicazione, facilmente realizzabile nei provvedimenti elettronici e «di massa». 6.2. - Anche per il futuro, l'obbligo generalizzato di indicazione del responsabile dell'art. 36, comma 4-ter della legge n. 31/2008, non sottrae l'operato dell'amministrazione e dell'agente della riscossione al doveroso controllo giurisdizionale prescritto dagli artt. 24 e 111 Cost. La garanzia dell'interazione fra il contribuente e il responsabile del procedimento non puo' essere predicata in astratto con la sola indicazione del responsabile prescritta a pena di nullita', ma deve essere accertata in concreto, con l'esame da parte del giudice dell'effettivo procedimento dal quale ha tratto origine la cartella di pagamento e delle allegazioni delle parti sulle modalita' di realizzazione della trasparenza e della garanzia della difesa del contribuente dall'operato dell'amministrazione. 7. - Il presente giudizio deve essere conclusivamente sospeso e va disposto l'invio degli atti alla Corte costituzionale affinche' valuti la conformita' agli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost. dell'art. 36, comma 4-ter, della legge n. 31/2008, di conversione del decreto legge n. 248/2007, nella parte in cui dispone che non e' causa di nullita' la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di' pagamento relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008.