IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
    Ha pronunciato la presente ordinanza. 
    A) Sul ricorso numero di registro generale 293 del 2007, proposto
da Agata Papadia, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi  Bruno,  con
domicilio eletto presso  lo  studio  dell'avv.  Antonio  Carrozzo  in
Lecce, via Trinchese 126; 
    Contro  Comune  di  Sogliano  Cavour,  rappresentato   e   difeso
dall'avv. Carmelo Casarano, con domicilio eletto presso lo studio del
medesimo, in Lecce, via 95 Rgt. Fanteria 9; Comune di  Galatina,  non
costituito; Regione Puglia, non costituita, per l'annullamento: 
        del provvedimento n. 47/06 del 30 novembre 2006, con  cui  il
responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di  Sogliano  Cavour
ha rigettato la  domanda  di  rilascio  del  permesso  di  costruire,
presentata dalla ricorrente in data 7 novembre 2006; 
        nonche'  di  ogni  altro  atto  presupposto,   connesso   e/o
consequenziale, ed in particolare del decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale della Puglia n. 326 del 23 aprile  2004,  e  per  la
condanna del Comune di Sogliano  Cavour  al  risarcimento  dei  danni
relativi  alle  spese  sostenute  per  la  progettazione  e  per   la
presentazione della domanda cli rilascio del permesso di costruire; 
    B) Sui motivi aggiunti al predetto ricorso,  notificati  in  data
1-2  ottobre  2007  e  depositati  in  data  25  ottobre  2007,   per
l'annullamento del provvedimento del Servizio urbanistica del  Comune
di Sogliano Cavour n. 174 dell'11 giugno 2007, recante la revoca  del
certificato di destinazione urbanistica del 3 ottobre 2006. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Visti i motivi aggiunti; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di  Comune  di  Sogliano
Cavour; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  19  febbraio  2009  il
dott. Tommaso Capitanio e  uditi  per  le  parti  gli  avv.  Bruno  e
Casarano. 
    Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. 
    I) La ricorrente, proprietaria di un fondo insistente in agro  di
Sogliano Cavour, in data 7 novembre 2006 presentava al comune domanda
di rilascio di un  permesso  di  costruire,  relativo  ai  lavori  di
costruzione di un fabbricato rurale. Prima di presentare la  domanda,
la  ricorrente  si  era  fatta  rilasciare  dallo  stesso  Comune  un
certificato di destinazione urbanistica (documento allegato n.  6  al
ricorso introduttivo), dal quale risulta che il fondo ricade in  agro
di Sogliano Cavour, Contrada  Pilamuzza,  in  zona  classificata  dal
vigente strumento urbanistico E1 - agricola. 
    In data 30 novembre 2006, pero', l'istanza della  sig.ra  Papadia
veniva rigettata, sul presupposto  che  il  fondo  in  questione  non
ricade piu' nel territorio di Sogliano Cavour, bensi' nel  territorio
di Galatina, e cio' a seguito  della  modifica  delle  circoscrizioni
territoriali dei due comuni contermini,  approvata  con  decreto  del
Presidente della Giunta regionale  n.  326/2004,  adottato  ai  sensi
dell'art. 5, quarto alinea, della l.r. pugliese 20 dicembre 1973,  n.
26, come modificato dall'art. 1, comma  1,  della  l.r.  pugliese  30
settembre 1986, n. 28, e pubblicato sul  Bollettino  ufficiale  della
regione n. 50 del 27 aprile 2004. 
    L'art. 5 della l.r. n. 26/1973  dispone  che  «I  Comuni  il  cui
territorio   risulti   insufficiente   in   rapporto    all'impianto,
all'incremento   o   al   miglioramento   del    pubblici    servizi,
all'espansione degli abitanti e degli insediamenti industriali o alle
esigenze dello sviluppo economico  in  generale,  possono  richiedere
l'ampliamento della loro circoscrizione  sul  territorio  dei  comuni
contermini. 
    La  regione  provvede  con  legge,  previa  consultazione   delle
popolazioni interessate. 
    All'accertamento  delle  condizioni  di  cui   al   primo   comma
provvedera' la competente commissione consiliare. 
    Quando la modifica della circoscrizione territoriale ha luogo per
effetto di permuta e/o di cessione di terreni fra  comuni  contermini
che,  d'accordo,  ne  regolino  anche  i  rapporti  patrimoniali   ed
economico-finanziari di cui al successivo art. 7,  alle  istanze  dei
comuni interessati provvede il Presidente della Giunta regionale  con
proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima». 
    Nel  caso  di  specie,  si  e'  fatta  applicazione  proprio   di
quest'ultima disposizione, atteso che i due comuni interessati  erano
addivenuti ad un  accordo  per  la  permuta  di  terreni  (vedasi  le
deliberazioni consiliari allegate al ricorso). 
    II) La sig.ra Papadia,  che  aveva  confidato  nel  rilascio  del
titolo edilizio e che non  era  a  conoscenza  della  modifica  delle
circoscrizioni  comunali  approvata  dal  Presidente  della  regione,
impugna il diniego e il presupposto decreto n. 326/2004, evidenziando
in primo luogo che l'interesse ad agire  discende  dalla  circostanza
che la normativa urbanistica vigente nel Comune  di  Galatina  (molto
piu' restrittiva di quella operante nel Comune di Sogliano Cavour) le
impedisce allo stato la  realizzazione  dell'intervento  edilizio  in
questione. 
    Il ricorso e' affidato alle seguenti doglianze: 
        violazione dell'art. 10-bis della legge  7  agosto  1990,  n.
241, aggiunto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15; 
        incompetenza  assoluta  del  Comune  di  Sogliano  Cavour   a
pronunciarsi sulla domanda di rilascio del titolo edilizio; 
        contraddittorieta'  con  il   certificato   di   destinazione
urbanistica rilasciato dal Comune in data 3 ottobre 2006; 
        difetto di istruttoria e disparita' di trattamento; 
        illegittimita' del decreto  n.  326/2004  per  contrasto  con
l'art. 5 della l.r. n. 26/1973 e con gli artt. 97 e 133 Cost.; 
        incostituzionalita' dell'art. 5, quarto alinea, della l.r. n.
26/1973. 
    III) Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato  l'atto  con
cui il Comune  di  Sogliano  Cavour  ha,  nelle  more  del  giudizio,
revocato   (rectius,   annullato   d'ufficio)   il   certificato   di
destinazione urbanistica del 3 ottobre 2006. 
    IV) Si e' costituito solo il Comune di Sogliano Cavour, eccependo
preliminarmente la tardivita' del ricorso,  nella  parte  in  cui  e'
impugnato il  decreto  P.G.R.  n.  326/2004  (decorrendo  il  termine
decadenziale  dalla  data  di  pubblicazione  del  provvedimento  sul
B.U.R.P.) e chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito. 
    V) Cio' Premesso in punto di fatto, il tribunale ritiene  che  la
decisione  della  causa  presuppone   una   pronuncia   della   Corte
costituzionale sulla dedotta questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 5, quarto alinea, della l.r. pugliese n. 26/1973. 
    VI) Cio' impone in primo luogo,al fine  della  valutazione  della
rilevanza dell'incidente di costituzionalita', l'esame dell'eccezione
preliminare sollevata dal Comune di Sogliano Cavour, la quale  appare
infondata in quanto: 
        se e' vero  che  il  decreto  P.G.R.  n.  326/2004  e'  stato
pubblicato sul B.U.R.P. del 27 aprile  2004  (dal  che  discende  una
presunzione  di  conoscenza  dell'atto  nei  riguardi  di   tutti   i
cittadini), e' altrettanto vero che il provvedimento in questione  si
atteggia come atto a carattere generale  idoneo  ad  incidere  altrui
posizioni giuridiche solo attraverso la intermediazione  di  un  atto
applicativo; 
        in  effetti,  affinche'  la  modifica  delle   circoscrizioni
territoriali dei due comuni contermini odiernamente intimati  produca
effetti lesivi per gli interessi di un cittadino  che  possegga  beni
immobili a Galatina o  a  Sogliano  Cavour  debbono  verificarsi  due
condizioni (ovviamente,  ci  si  riferisce  alla  lesione  dello  ius
aedificandi, ben potendo la  modifica  incidere  su  altri  interessi
ugualmente rilevanti - ad esempio, l'aumento dell'importo dell'I.C.I.
-, che pero' non vengono in evidenza nel presente giudizio). In primo
luogo,  e'  necessario  che  l'interessato  avvii   il   procedimento
finalizzato al rilascio di un titolo edilizio, in secondo luogo,  che
la normativa urbanistica vigente ratione temporis nel Comune  in  cui
viene a ricadere il bene immobile  sia  piu'  restrittiva  di  quella
vigente nel comune in cui il bene ricadeva prima della  modifica.  E'
ovvio infatti che alcuna lesione puo' verificarsi se  tale  normativa
sia identica o, addirittura, piu' favorevole; 
        pertanto, il decreto P.G.R. n. 326/2004 ha  prodotto  effetti
lesivi nella sfera giuridica della sig.ra Papadia solo al momento  in
cui di esso ha fatto applicazione il Comune di Sogliano Cavour. 
    VII)  Proseguendo  nella  trattazione   della   rilevanza   della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, il Collegio  e'
dell'avviso che  la  norma  in  argomento  influisce  sull'esito  del
ricorso dato che questo sarebbe accolto se la norma  venisse  espunta
dall'ordinamento. 
    In effetti, dato  il  chiaro  disposto  legislativo,  non  appare
possibile   dare   alla   norma   contenuta   nel    quarto    alinea
un'interpretazione secundum Constitutionem, e cio' soprattutto se  la
si raffronta con le  disposizioni  contenute  nei  primi  due  alinea
dell'art. 5. 
    Il  Legislatore  regionale  pugliese  ha  infatti   ritenuto   di
individuare due fattispecie distinte, regolate in maniera diversa: 
        a) nel caso in cui la modifica (in senso accrescitivo per uno
degli enti coinvolti) della propria circoscrizione  territoriale  sia
richiesta da uno dei comuni  interessati  ed  essa  sia  giustificata
dall'esigenza di disporre di ulteriori porzioni  del  territorio  ove
insediare impianti produttivi, oppure che  siano  reputati  necessari
per il  miglioramento  dei  pubblici  servizi  e/o  per  lo  sviluppo
economico in generale, il procedimento e' «rinforzato». L'art. 5,  al
riguardo, prevede infatti che  sull'istanza  si  provvede  con  legge
regionale,  sentite  le   popolazioni   interessate.   Viene   quindi
assicurato il rispetto del precetto costituzionale sancito  dall'art.
133, secondo comma, Cost. (il quale prevede che «La regione,  sentite
le popolazioni interessate, puo' con sue leggi istituire nel  proprio
territorio  nuovi  comuni  e  modificare  le  loro  circoscrizioni  e
denominazioni»); 
        b) nel caso in cui la modifica delle circoscrizioni  comunali
sia invece  il  frutto  di  una  permuta  di  terreni  fra  gli  enti
interessati, il  procedimento  e'  semplificato,  visto  che  non  e'
previsto il coinvolgimento delle popolazioni  interessate  e  che  la
determinazione finale e' assunta con  decreto  del  Presidente  della
regione su conforme deliberazione della Giunta regionale. 
    Che questa sia l'unica interpretazione possibile della  norma  e'
confermato del resto dal concreto svolgersi del procedimento  che  ha
portato all'adozione del decreto n. 326/2004: in effetti,  ne'  dagli
atti consiliari assunti dai Comuni di Galatina e Sogliano Cavour, ne'
dal decreto n. 326/2004  emerge  che  i  cittadini  interessati  alla
permuta sono stati coinvolti nel procedimento, neanche ai sensi degli
artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990. 
    Pertanto, i provvedimenti  impugnati,  del  tutto  conformi  alla
vigente legislazione regionale, non potrebbero essere  annullati  dal
tribunale finche' l'art. 5, quarto alinea, della l.r. n.  26/1973  e'
vigente  nella  sua   attuale   formulazione,   e   cio'   anche   in
considerazione dell'infondatezza degli altri motivi  di  ricorso  (in
particolare,  ed  in  applicazione  del  principio  di  cui  all'art.
21-octies della legge n. 241/1990, si appalesa irrilevante  l'assenta
violazione dell'obbligo di adottare il c.d. preavviso di  rigetto  ex
art.  10-bis  della  stessa  legge  n.  241/1990,  non   potendo   il
provvedimento finale avere contenuto dispositivo diverso). 
    VIII) Per quanto concerne, invece, la non manifesta  infondatezza
della questione, il tribunale ritiene che l'art.  5,  quarto  alinea,
confligge con l'art. 133, secondo comma, Cost., oltre che con  l'art.
63 della legge 22 maggio 1971, n.  349,  recante  l'approvazione  del
previgente Statuto della Regione  Puglia  (sostituito  dallo  Statuto
approvato con l.r. 12 maggio 2004, n. 7, pubblicata sul  B.U.R.P.  n.
57 in pari data). La formulazione dell'art. 133 e' stata riportata al
precedente  punto  VII,  mentre  l'art.  63  del  previgente  Statuto
stabiliva che «L'istituzione di nuovi  comuni  e  i  mutamenti  delle
circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo  con  legge
regionale sentite le popolazioni interessate». 
    Per inciso, nel caso di specie l'analoga  disposizione  contenuta
nell'art. 19, comma 2, del nuovo Statuto regionale (il quale  prevede
che  «Sono,  altresi',  sottoposte  a  referendum  consultivo   delle
popolazioni  interessate,  secondo  modalita'  stabilite  con   legge
regionale, le proposte di legge concernenti  l'istituzione  di  nuovi
comuni e i  mutamenti  delle  circoscrizioni  e  delle  denominazioni
comunali») non e' rilevante, in quanto, anche  a  volerne  ipotizzare
una portata  parzialmente  abrogatrice  dell'art.  5  della  l.r.  n.
26/1973, essa e' entrata in vigore dopo che il  decreto  n.  326/2004
era stato pubblicato sul B.U.R.P. 
    Tornando alla delibazione della non manifesta infondatezza  della
questione   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   5,    il
convincimento del tribunale poggia sulle seguenti considerazioni: 
        ne' l'art. 133 Cost., ne' l'art. 63 della legge  n.  349/1971
operano  una  distinzione  fra  le  varie  ipotesi  in  cui  si  puo'
addivenire ad una  modificazione  delle  circoscrizioni  comunali  (e
cioe' fra i casi in cui la modificazione discenda da un  accordo  fra
gli enti interessati e quelli nei  quali  essa  e'  in  qualche  modo
«subita» da uno dei  comuni  coinvolti),  ponendo  essi  il  generale
principio per cui le popolazioni interessate debbono essere  in  ogni
caso sentite; 
        ne' si potrebbe sostenere che, in caso  di  accordo  fra  gli
enti territoriali, tale diritto partecipativo possa essere in qualche
modo obliterato in considerazione  del  fatto  che  la  «convenienza»
della  permuta  viene  valutata  dai  consigli  comunali  dei  comuni
coinvolti.  In  questo  modo  i  cittadini  proprietari  dei  terreni
permutati verrebbero sostanzialmente espropriati del loro diritto  di
proprieta', senza avere nemmeno la possibilita' di  interloquire,  il
che, come detto in precedenza, viola financo i principi generali  del
procedimento amministrativo, sanciti dalla legge n. 241/1990 
        la Corte costituzionale, in numerose occasioni (vedasi, senza
pretesa di esaustivita', le sentenze n. 453  del  1989,  n.  279  del
1994, n. 433 del 1995, n. 94 del 2000, n. 47 del 2003 e  n.  237  del
2004) ha avuto modo di occuparsi di vicende analoghe,  affermando  il
principio generale per cui «... L'obbligo di sentire  le  popolazioni
interessate,  che  l'art.  133,  secondo  comma,  della  Costituzione
sancisce come  presupposto  della  legge  regionale  modificativa  di
circoscrizioni e denominazioni  dei  comuni,  e'  espressione  di  un
''generale principio ricevuto dalla tradizione storica'' che vuole la
partecipazione  delle  comunita'  locali  a   ''talune   fondamentali
decisioni  che  le  riguardano''.   Tale   rilevanza   del   precetto
costituzionale si coglie nel senso di  garanzia  che  essa  assume  a
tutela dell'autonomia degli enti minori nei confronti delle  regioni,
al fine di ''evitare che queste possano addivenire  a  compromissioni
dell'assetto preesistente senza tenere adeguato conto  delle  realta'
locali e delle  effettive  esigenze  delle  popolazioni  direttamente
interessate'' (sentenza n. 453 del 1989). 
    Con specifico riguardo alle regioni a statuto  ordinario,  questa
Corte ha altresi' ribadito piu' volte il carattere di  indispensabile
forma che il referendum consultivo riveste  per  appagare  l'esigenza
partecipativa delle popolazioni interessate (cfr.  sentenze  nn.  204
del 1981 e 107 del 1983). 
    3. - Nel caso in  esame  i  mutamenti  delle  circoscrizioni  non
risultano deliberati nel  rispetto  di  detta  fondamentale  garanzia
(riaffermata anche nell'art. 46, secondo comma, dello  statuto  della
Regione Calabria approvato con legge 28 luglio 1971, n. 519).  E  non
valgono certo il numero dei soggetti  in  ipotesi  interessati  e  la
scarsa entita' dell'intervento ad esimere la  regione  dall'osservare
le forme referendarie, costituzionalmente vincolate, con sostituzione
ad esse di deliberazioni dei consigli comunali, pur sempre vertendosi
in ipotesi di modifica delle circoscrizioni territoriali e  non  gia'
di mera rettifica di confini ...» (sentenza n.  279  del  1994).  Tra
l'altro, la sentenza n. 453 del 1989 si e' occupata  proprio  di  una
norma regionale (adottata, in quel caso, dalla Regione  Sicilia)  che
aveva disegnato un procedimento del tutto analogo a  quello  previsto
dall'art. 5, quarto alinea, della l.r. pugliese n.  26/1973.  Ebbene,
la Consulta ha statuito che non e' sufficiente l'assenso dei consigli
comunali interessati, l'art. 133 cost. prescrivendo la  consultazione
delle «popolazioni interessate»; 
        infine, per quanto riguarda la procedura delineata  dall'art.
5, quarto alinea, della l.r. pugliese n. 26/1973, non appare conforme
a  Costituzione  nemmeno  lo  strumento  normativo  che   chiude   il
procedimento «semplificato», ossia il decreto  del  Presidente  della
regione. Al riguardo, sia l'art. 133 Cost., sia l'art. 63 della legge
n. 349/1971 e sia l'art. 19 del  nuovo  Statuto  regionale  prevedono
espressamente che alle modificazioni delle circoscrizioni comunali  e
delle denominazioni si deve provvedere con legge  regionale,  il  che
anche e' funzionale al massimo rispetto delle garanzie  partecipative
che le norme dianzi richiamate intendono tutelare. 
    Pertanto, si deve ritenere  che  la  riserva  di  legge  prevista
dall'art. 133 cost. e' assoluta. 
    IX) Premesso quanto sopra, il Tribunale amministrativo  regionale
per la Puglia, terza  sezione  di  Lecce,  solleva  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 5, quarto  alinea,  della  l.r.
pugliese n. 26/1973,  come  modificato  dall'art.  1  della  l.r.  n.
28/1986, per contrasto con l'art. 133 Cost. 
    Il presente giudizio va quindi sospeso nelle more della decisione
della Corte costituzionale. 
    Visti gli artt. 134 cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.