Sentenza 
nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  6  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure  urgenti  in  materia  di
sicurezza pubblica), convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 luglio  2008,  n.  125  e  nel  giudizio  per  conflitto  di
attribuzione tra enti  sorto  a  seguito  del  decreto  del  Ministro
dell'interno del 5  agosto  2008  recante:  «Incolumita'  pubblica  e
sicurezza urbana: definizione e  ambiti  di  applicazione»,  promossi
dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorsi notificati il 22 e il
26 settembre 2008, depositati in cancelleria il 1°  e  il  6  ottobre
2008 ed iscritti, rispettivamente, al n. 59 del registro ricorsi 2008
ed al n. 15 del registro conflitti tra enti 2008; 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza pubblica del 31 marzo 2009 il giudice relatore
Ugo De Siervo; 
    Uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland  Riz  per  la
Provincia autonoma di Bolzano  e  l'avvocato  dello  Stato  Gabriella
Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato  (reg.  ric.
n. 59 del 2008),  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale in via principale  dell'art.
6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in  materia
di sicurezza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge  24  luglio  2008,  n.  125,  «nella  parte  in  cui  viola  le
competenze» della Provincia medesima quali definite dagli artt. 8, 9,
16, 17, 20, 21, 52, secondo comma, 104 e 107  del  d.P.R.  21  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige),
dall'art. 3 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di  attuazione
dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente
esercizi pubblici e spettacoli pubblici), dall'art. 3 del  d.P.R.  19
novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed
alle province autonome di Trento e  Bolzano  delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616),
dagli artt. 6, 97 e 116  della  Costituzione,  nonche'  dall'art.  10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione). 
    2. - La  ricorrente  ricorda,  innanzitutto,  che  l'art.  6  del
decreto-legge n. 92  del  2008  sostituisce  l'art.  54  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti  locali),  attribuendo  ai  Sindaci  ampi
poteri in materia di pubblica sicurezza e ordine pubblico. 
    Tale  norma,  secondo  la  ricorrente,   violerebbe   l'autonomia
riconosciuta alla Provincia di Bolzano dallo statuto e dalle relative
norme di attuazione. 
    In particolare, l'art. 20 dello statuto riconosce  ai  Presidenti
delle Province di Trento e  di  Bolzano  «le  attribuzioni  spettanti
all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in
materia di industrie pericolose, di mestieri  rumorosi  ed  incomodi,
esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai  e
domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di
anni diciotto». 
    In  aggiunta  a  tali  competenze,  l'art.  52,  secondo   comma,
attribuisce ai Presidenti delle Province anche il potere di  adottare
provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di  sicurezza  e  di
igiene pubblica  nell'interesse  delle  popolazioni  di  due  o  piu'
comuni. 
    Cio'  mentre  i  poteri   spettanti   agli   organi   statali   -
specificamente al questore - sarebbero meramente residuali, stante il
disposto dell'art. 20, primo comma. 
    Infine, l'art. 20, quarto comma, dello  statuto  tiene  ferme  le
attribuzioni  devolute  ai  Sindaci  quali  ufficiali   di   pubblica
sicurezza. 
    Tale ripartizione di competenze sarebbe  confermata  anche  dalle
norme di attuazione dello statuto speciale; in particolare  dall'art.
3 del d.P.R. n. 686 del 1973, il quale dispone che, nelle materie  di
cui all'art. 20, primo comma, dello statuto, i provvedimenti  che  le
leggi  attribuiscono  alle  autorita'  di  pubblica  sicurezza   sono
adottati, nell'ambito del rispettivo territorio, dal Presidente della
Provincia. 
    Inoltre, l'art. 3 del d.P.R. n. 526 del 1987 ha previsto  che  lo
stesso Presidente ha altresi' il potere di adottare misure in materia
di pubblica sicurezza riguardo ai provvedimenti indicati dall'art. 19
del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione  della  delega  di  cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), allorche'  concernano
competenze provinciali. 
    Con riguardo alla  materia  dell'«ordine  pubblico»,  secondo  la
ricorrente, l'art. 21  dello  statuto  riconoscerebbe  ai  Presidenti
delle Province il diritto ad essere sentiti e ad esprimere il proprio
parere relativamente ai provvedimenti dell'autorita' statale adottati
per motivi di ordine pubblico e che incidono, sospendono  o  limitano
l'efficacia  di  autorizzazioni  dei  Presidenti  delle  Province  in
materia di polizia o di altri provvedimenti. 
    L'art. 6 impugnato violerebbe le competenze  della  Provincia  di
Bolzano in quanto avrebbe attribuito ai Sindaci il potere di adottare
provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico anche  nelle
materie che gli  artt.  20,  21  e  52  dello  statuto  riservano  ai
Presidenti delle Province autonome. 
    Sarebbero con cio' violate le disposizioni statutarie (artt. 17 e
104) che escludono  che  le  leggi  ordinarie  possano  diminuire  le
funzioni provinciali,  salvo  che  in  specifici  ambiti,  del  tutto
diversi. 
    Del pari violati sarebbero l'art. 10 della legge cost. n.  3  del
2001 e gli artt.  6  e  116  della  Cost.,  che  prevedono  tutti  un
particolare regime di autonomia di queste Province. 
    3. - Esaminando specificamente le singole disposizioni introdotte
dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008,  (recte:  dell'art.  54
del d.lgs. n. 267 del 2000, come sostituito dal suddetto art.  6)  la
ricorrente osserva come i commi da 1 a 4 attribuiscono ai Sindaci  il
potere di adottare determinati provvedimenti di pubblica sicurezza  e
di ordine pubblico, mentre il  comma  7  conferisce  agli  stessi  il
potere di perseguire i casi di inottemperanza  ai  medesimi.  Poiche'
tali disposizioni  si  riferirebbero,  indistintamente,  a  tutte  le
materie, lederebbero i poteri di pubblica  sicurezza  dei  Presidenti
delle Province nelle materie di cui agli artt. 20, primo  comma,  52,
secondo comma, dello statuto, dell'art. 3 del d.P.R. n. 526 del  1987
nonche' i diritti  di  partecipazione  previsti  dall'art.  21  dello
statuto. 
    Analoga lesione delle competenze sarebbe operata dai  commi  9  e
10, i quali riconoscono al prefetto poteri di ispezione per accertare
lo svolgimento dei compiti affidati ai  Sindaci,  nonche'  poteri  di
intervento nel caso di inerzia. 
    La norma impugnata sarebbe incostituzionale anche nella parte  in
cui  instaura  rapporti  diretti   tra   lo   Stato   e   i   Sindaci
nell'attuazione di provvedimenti di pubblica sicurezza  o  di  ordine
pubblico, escludendo ogni intervento dei  Presidenti  delle  Province
anche nelle materie di loro competenza. Infatti, il comma 4 autorizza
il sindaco ad adottare  provvedimenti  al  fine  di  prevenire  e  di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica  e  la
sicurezza urbana comunicandoli preventivamente al prefetto  anche  al
fine della predisposizione degli  strumenti  necessari  per  la  loro
attuazione. 
    Analoga violazione sarebbe perpetrata dal comma 3, nella parte in
cui  prevede  che  il  sindaco  concorre  ad  assicurare   anche   la
cooperazione della polizia locale con le forze  di  polizia  statale,
nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite  dal  Ministro
dell'interno. 
    Ancora, il comma  12,  nel  riservare  al  suddetto  Ministro  il
compito di adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle  funzioni
attribuite ai Sindaci, limiterebbe le competenze dei Presidenti delle
Province ai quali spetta di impartire le  direttive  per  l'esercizio
dei poteri di pubblica sicurezza nelle materie loro assegnate. 
    Le stesse censure varrebbero anche con riguardo ai commi 8 e  10,
che estendono i poteri dei Sindaci anche  all'eventuale  sostituto  e
consentono al sindaco di delegare le funzioni di  pubblica  sicurezza
al presidente del consiglio circoscrizionale, o in  mancanza,  ad  un
consigliere comunale. 
    Il comma 5, nel prevedere che, ove i provvedimenti  adottati  dai
Sindaci ai sensi dei commi da 1 a 4 abbiano conseguenze sull'ordinata
convivenza delle popolazioni dei  comuni  contigui  o  limitrofi,  il
prefetto indice apposita  conferenza  alla  quale  prendono  parte  i
Sindaci interessati, il presidente della Provincia, soggetti pubblici
e privati contrasterebbe con  la  previsione  dell'art.  52,  secondo
comma,  dello  statuto.  Tale  disposizione,  infatti,  riconosce  ai
Presidenti  delle   Province   autonome   il   potere   di   adottare
provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie di sicurezza e di
igiene pubblica  nell'interesse  delle  popolazioni  di  due  o  piu'
comuni. 
    Inoltre,  il  comma  6  dell'art.  54,  come   sostituito   dalla
disposizione  impugnata,  riconosce   ai   Sindaci   in   determinate
situazioni di  emergenza  connesse  al  traffico  o  all'inquinamento
acustico,  o  quando  a  causa  di   circostanze   straordinarie   si
verifichino  particolari  necessita'  dell'utenza  o  per  motivi  di
sicurezza urbana, il potere di modificare gli  orari  degli  esercizi
commerciali, dei pubblici  esercizi  e  dei  servizi  pubblici.  Tale
previsione contrasterebbe con l'art. 8, n.  20,  dello  statuto,  che
attribuisce alla Provincia di Bolzano competenza legislativa primaria
in materia di turismo e industria alberghiera, nonche' con l'art.  9,
n. 3 e n. 7, che riconoscono  competenza  legislativa  secondaria  in
materia di commercio e di esercizi pubblici. Cio'  al  di  la'  della
violazione dell'art. 20 dello statuto, articolo  gia'  attuato  dalla
ricorrente, che ha determinato gli orari di apertura  e  di  chiusura
degli esercizi pubblici e commerciali. 
    4. - Con distinto e successivo ricorso (reg. confl.  enti  n.  15
del  2008),  la  Provincia  di  Bolzano  ha  proposto  conflitto   di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei  ministri
in relazione al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008,  che
definisce l'ambito di applicazione dei commi 1 e 4 del  surrichiamato
art. 54, (come sostituito dal menzionato art. 6 del decreto-legge  n.
92 del 2008),  nonche'  i  concetti  di  incolumita'  pubblica  e  di
sicurezza urbana. 
    In relazione a tale decreto, la ricorrente ricorda che questo da'
attuazione  al   comma   4-bis   dell'art.   54   del   testo   unico
sull'ordinamento  degli  enti  locali,  introdotto  dall'art.  6  del
decreto-legge n. 92 del 2008, il quale ha previsto, appunto,  che  un
decreto ministeriale disciplini l'ambito di applicazione delle  nuove
disposizioni e definisca i concetti di «incolumita'  pubblica»  e  di
«sicurezza urbana». 
    Il censurato decreto ministeriale dispone  che  per  «incolumita'
pubblica» si intende «l'integrita' fisica della  popolazione»  e  per
«sicurezza urbana» «un bene pubblico da tutelare attraverso attivita'
poste a difesa, nell'ambito  delle  comunita'  locali,  del  rispetto
delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni
di vivibilita' nei centri urbani, la convivenza civile e la  coesione
sociale». 
    Lo stesso decreto elenca, poi, nel dettaglio le situazioni in cui
i Sindaci sono autorizzati  ad  adottare  provvedimenti  di  pubblica
sicurezza e di ordine pubblico. 
    In tal modo, ad avviso della ricorrente, il Ministro, riferendosi
indistintamente a tutte le materie, avrebbe esteso il suo  potere  di
attuazione  anche  alle  materie  ed  ai  provvedimenti  di  pubblica
sicurezza  che  lo  statuto  speciale  riserva  al  Presidente  della
Provincia autonoma. 
    L'atto impugnato, pertanto, comprimerebbe la potesta' legislativa
primaria attribuita  alla  Provincia  di  Bolzano  dallo  statuto  in
materia di «tutela e conservazione del patrimonio storico,  artistico
e popolare» (art. 8, n. 3), di «tutela del paesaggio» (art. 8, n. 6),
di «viabilita» (art. 8, n. 17),  nonche'  la  competenza  legislativa
secondaria in materia di «commercio» (art. 9, n. 3)  e  di  «esercizi
pubblici»  (art.  9,  n.  7),  nonche'  le   attribuzioni   spettanti
all'autorita' di pubblica sicurezza in materia di esercizi  pubblici,
di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed  incomodi,  agenzie,
tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici. 
    Stante il parallelismo  posto  dall'art.  16  dello  statuto  tra
funzioni  legislative  e   amministrative,   il   decreto   impugnato
eroderebbe  anche  l'ambito  delle  competenze  amministrative  della
Provincia, in violazione degli artt. 17 e 104 dello statuto. 
    Sarebbero, del pari, violati gli artt. 6, 97 e 116 Cost., nonche'
l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. 
    5. - Si e' costituito in entrambi i  giudizi  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che  i  ricorsi  siano  dichiarati
infondati. 
    A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, le  competenze
della Provincia autonoma di Bolzano in materia di pubblica  sicurezza
e ordine pubblico sarebbero circoscritte dallo stesso art.  20  dello
statuto ad ambiti ben  delineati  e  sostanzialmente  attinenti  alla
materia della polizia amministrativa, «intesa come quel complesso  di
misure dirette ad evitare  danni  o  pregiudizi  che  possono  essere
arrecati a soggetti giuridici o cose». 
    Il limite a tali competenze sarebbe la circostanza che «non siano
coinvolti  beni  o  interessi  specificamente  tutelati  in  funzione
dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza», perche' in tal caso
si ricadrebbe nell'ambito delle attivita' riservate  allo  Stato,  ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.,  come  avrebbe
chiarito questa Corte nella sentenza n. 222 del 2006 con riguardo  al
tema della salvaguardia della pubblica incolumita'. 
    Inoltre,  l'art.  54,  comma  1,  come  sostituito  dall'art.   6
impugnato, si sarebbe limitato ad accorpare  in  un  unico  comma  le
funzioni relative all'ordine e alla sicurezza pubblica,  al  fine  di
conferire  loro   un   autonomo   e   piu'   significativo   rilievo,
distinguendole  da  quelle  contenute   nel   successivo   comma   3,
concernente ambiti diversi. 
    D'altra  parte,  la  norma  censurata   avrebbe   riguardo   alle
attribuzioni del sindaco nella sua qualita' di ufficiale di governo e
cioe'  nel  medesimo  ambito  che  anche  l'art.  20  dello   statuto
espressamente mantiene alla competenza statale esclusiva. 
    In tale ambito, l'art.  6  avrebbe  riconosciuto  ai  Sindaci  il
potere di adottare provvedimenti non solo  in  caso  di  urgenza,  ma
anche in via ordinaria qualora si renda necessario per  prevenire  ed
eliminare pericoli gravi non  soltanto  per  l'incolumita'  pubblica,
come previsto nel testo previgente, ma anche per la sicurezza urbana. 
    6.  -  In  prossimita'  della  data  fissata  per  l'udienza,  la
Provincia di Bolzano ha depositato due memorie nelle quali  ribadisce
le censure svolte nei ricorsi introduttivi. 
    La ricorrente  sostiene,  in  particolare,  che  nell'ordinamento
speciale del Trentino-Alto Adige la potesta' in materia  di  pubblica
sicurezza sarebbe attribuita al Presidente della Provincia  in  tutte
le materie indicate dall'art. 20, comma 1, dello statuto, mentre allo
Stato, e in specie  al  questore,  spetterebbe  la  competenza  nelle
materie diverse da  quelle  di  cui  alla  citata  norma;  i  Sindaci
avrebbero invece un ruolo residuale. 
    Cio' sarebbe confermato anche dalle  norme  di  attuazione  dello
statuto e, in particolare, dall'art. 3 del d.P.R. n.  526  del  1987,
che avrebbe riconosciuto ai Presidenti delle Province  il  potere  di
adottare misure di pubblica sicurezza riguardo  ai  provvedimenti  di
cui all'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977. 
    Pertanto, ogni potere ordinariamente devoluto ai questori,  nella
Regione Trentino-Alto Adige nelle materie di cui  all'art.  20  dello
statuto, sarebbe attribuito ai Presidenti  delle  Province  autonome.
Soltanto costoro, in quanto  titolari  esclusivi  delle  funzioni  di
autorita' di pubblica sicurezza,  potrebbero  eventualmente  delegare
tali  funzioni  ai  Sindaci,  ai  quali  non   sarebbe   riconosciuto
direttamente nessun potere. 
    La  ricorrente  ribadisce  che,  nell'ordinamento  speciale   del
Trentino-Alto Adige, la linea  di  demarcazione  «non  corre  fra  le
funzioni di polizia amministrativa e l'area delle funzioni di polizia
di pubblica sicurezza, ma si tagli all'interno di  quest'ultima»;  di
conseguenza,  non  sarebbe  applicabile  il  criterio  fondato  sulla
contrapposizione della nozione di «pubblica sicurezza»  a  quella  di
«polizia amministrativa locale» che ha consentito a questa  Corte  di
affermare la legittimita' di  interventi  statali  nelle  materie  di
competenza delle Regioni ordinarie. 
    Anche in materia di «ordine pubblico» sarebbe  riconosciuta  alle
Province autonome «la titolarita' di un ruolo di primaria importanza»
in quanto l'art. 21 dello statuto stabilisce  che,  con  riguardo  ai
provvedimenti statali adottati per  motivi  di  ordine  pubblico  che
incidono,   sospendono   o   comunque   limitano    l'efficacia    di
autorizzazioni dei Presidenti  in  materia  di  polizia  o  di  altri
provvedimenti di competenza della  Provincia,  i  Presidenti  debbono
essere sentiti in merito. 
    La  disposizione  impugnata,  dunque,   contrasterebbe   con   la
normativa statutaria. 
    La ricorrente ribadisce poi le censure gia'  svolte  nel  ricorso
nei confronti dei singoli commi dell'art. 6 del decreto-legge  n.  92
del  2008,  svolgendo  argomentazioni  analoghe  a  quelle  contenute
nell'atto introduttivo. 
    Anche nell'ambito del giudizio relativo al conflitto tra enti, la
Provincia ha svolto argomentazioni identiche a quelle contenute nella
memoria relativa al ricorso in via principale e ribadito  le  censure
prospettate nei confronti del d.m. 5 agosto 2008. 
    7. - Anche l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  in  prossimita'
della data fissata per l'udienza, ha depositato in entrambi i giudizi
memorie nelle quali sostanzialmente ribadisce le argomentazioni degli
atti introduttivi. 
    Nella  memoria  relativa   al   giudizio   in   via   principale,
l'Avvocatura eccepisce anche  due  profili  di  inammissibilita':  il
primo  consisterebbe  nella  natura  meramente  interpretativa  della
questione che verrebbe posta a questa Corte, desumibile dal fatto che
la disposizione impugnata non farebbe altro che modificare  in  parte
ed integrare l'art. 54 del t.u. sugli enti locali,  il  cui  art.  1,
comma 2, prevede che le disposizioni dello stesso testo unico «non si
applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano se incompatibili  con  le  attribuzioni  previste
dagli statuti e dalle relative norme di attuazione». 
    In secondo luogo, il ricorso  sarebbe  inammissibile  perche'  le
censure avanzate  riguarderebbero  l'intero  eterogeneo  art.  6  del
decreto-legge n. 92 del 2008 e non le sue singole statuizioni. 
                       Considerato in diritto 
    1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge  23  maggio
2008, n. 92  (Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza  pubblica),
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24  luglio  2008,
n.  125,  il  quale  ha  sostituito  l'art.  54   del   testo   unico
sull'ordinamento degli enti locali  (decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267)  che  individua  le  «attribuzioni  del  sindaco  nelle
funzioni di competenza statale». La disposizione censurata violerebbe
le competenze provinciali previste dagli artt. 8, 9, 16, 17, 20,  21,
52, secondo comma, 104 e 107  del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige),  dall'art.  3  del
d.P.R. 1° novembre 1973, n. 686 (Norme di  attuazione  dello  statuto
speciale per la  Regione  Trentino-Alto  Adige  concernente  esercizi
pubblici e spettacoli pubblici), dall'art. 3 del d.P.R.  19  novembre
1987, n. 526 (Estensione alla Regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle
Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del  decreto
del Presidente della Repubblica 24  luglio  1977,  n.  616),  nonche'
dagli artt. 6, 97 e 116 della  Costituzione,  e  dall'art.  10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V
della parte seconda della Costituzione). 
    2. - Sulla base di analoghe motivazioni la Provincia di  Bolzano,
con distinto ricorso, ha altresi' proposto conflitto di  attribuzione
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in  relazione
al decreto del  Ministro  dell'interno  5  agosto  2008  (Incolumita'
pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti  di  applicazione),
che disciplina l'ambito di applicazione dei commi 1 e 4 dell'art.  54
del d.lgs. n. 267 del 2000, e definisce  i  concetti  di  incolumita'
pubblica e di sicurezza urbana, secondo  quanto  previsto  del  comma
4-bis del medesimo art. 54, sostituito dall'art. 6 del  decreto-legge
n. 92 del 2008. 
    3. - Stante la evidente connessione soggettiva ed  oggettiva  fra
il giudizio di legittimita' costituzionale relativo  all'art.  6  del
decreto-legge n.  92  del  2008  ed  il  giudizio  per  conflitto  di
attribuzioni promosso contro il decreto del Ministro  dell'interno  5
agosto 2008, di attuazione del medesimo art. 6, essi  possono  essere
riuniti e decisi con unica sentenza. 
    4. - Con riguardo al ricorso in via  principale,  preliminarmente
vanno respinte le due eccezioni di inammissibilita'  sollevate  dalla
Avvocatura generale dello Stato. 
    In primo luogo, il rilievo per cui il comma  2  dell'art.  1  del
d.lgs. n. 267 del 2000, afferma che le disposizioni del  testo  unico
sull'amministrazione locale «non si applicano alle Regioni a  Statuto
speciale  e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  se
incompatibili con le attribuzioni  previste  dagli  statuti  e  dalle
relative norme di attuazione», non e'  sufficiente  ad  escludere  la
possibilita'  di  censurare  la  legittimita'  costituzionale   della
disposizione impugnata in ragione dell'asserito carattere, «meramente
interpretativo» della questione prospettata. Al contrario  di  quanto
sostenuto dall'Avvocatura, la sentenza n.  412  del  2004  di  questa
Corte e' esplicita nell'affermare che «il giudizio in via  principale
puo' concernere questioni sollevate  sulla  base  di  interpretazioni
prospettate dal ricorrente come possibili, a  condizione  che  queste
ultime non siano implausibili o  irragionevolmente  scollegate  dalle
disposizioni impugnate cosi' da far ritenere le questioni  del  tutto
astratte o pretestuose», (nello stesso senso:  sentenza  n.  289  del
2008, nonche' sentenze n. 249 e n. 449 del 2005). 
    Nel caso di specie, non sembra esservi dubbio che la  sostanziale
modificazione del previgente art. 54 del d.lgs. n. 267  del  2000  ad
opera dell'impugnato  art.  6  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,
peraltro specificamente argomentata dalla ricorrente, e'  intervenuta
tramite un  decreto-legge  espressamente  finalizzato  ad  introdurre
urgenti misure in tema di sicurezza pubblica, intesa come materia  di
esclusiva competenza statale. Da  cio'  la  non  implausibilita'  del
dubbio di  costituzionalita'  sollevato  dalla  Provincia  ricorrente
relativamente alla compatibilita' delle innovazioni introdotte con la
propria sfera di competenze in materia. 
    Non  puo'  essere  neppure  condivisa  l'ulteriore  eccezione  di
inammissibilita' del ricorso  provinciale,  che  consisterebbe  nella
mancata   individuazione,   dinanzi   alle   numerose   modificazioni
introdotte dall'art. 6  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  delle
singole statuizioni specificamente impugnate. Al contrario, non  solo
le censure sollevate dalla ricorrente  sono  diversamente  articolate
proprio in relazione agli specifici  contenuti  dell'art.  6,  ma  le
numerose modificazioni ed integrazioni all'art. 54 del d.lgs. n.  267
del  2000  appaiono  tra  loro  sostanzialmente   omogenee,   sicche'
risultano adeguatamente individuabili le disposizioni censurate. 
    5.  -  In  relazione  ai  parametri  invocati   dalla   Provincia
ricorrente, in via preliminare deve essere  dichiarata  inammissibile
la censura basata sull'asserita violazione dell'art. 97 della Cost. e
sul principio di buon andamento della pubblica  amministrazione,  dal
momento che, attraverso di essa, non  si  lamenta  alcuna  violazione
delle competenze provinciali. Secondo la costante  giurisprudenza  di
questa Corte, infatti, non sono ammissibili  le  censure  prospettate
dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome  rispetto  a   parametri
costituzionali  diversi  dalle  norme  che  operano  il  riparto   di
competenze con lo Stato, qualora queste non si risolvano  in  lesioni
delle competenze stabilite dalla Costituzione (ex plurimis,  sentenza
n. 326 del 2008). 
    Parimenti inammissibile, in quanto priva di  alcuna  motivazione,
e' la censura basata sull'art. 6 della Costituzione. 
    6. - Nel merito le questioni non sono fondate. 
    Va anzitutto chiarito che le molteplici censure  sollevate  dalla
ricorrente si riferiscono sia all'art. 6 del decreto-legge n. 92  del
2008 nel suo complesso, sia ai singoli commi dell'art. 54 del  d.lgs.
n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 6 censurato. 
    In particolare, la Provincia  di  Bolzano  impugna  l'art.  6  in
quanto avrebbe attribuito ai Sindaci poteri di pubblica  sicurezza  e
di ordine pubblico nelle materie e per i provvedimenti che  in  forza
dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione sarebbero
di competenza della Provincia autonoma di Bolzano. 
    La ricorrente censura, inoltre, i commi da 1 a 4,  dell'art.  54,
come sostituito dall'art.  6  impugnato,  i  quali  attribuiscono  ai
Sindaci il potere di adottare determinati provvedimenti  di  pubblica
sicurezza e ordine pubblico, nonche' il comma 7, il quale  conferisce
loro il potere di perseguire i casi di inottemperanza agli stessi  in
tutte le materie,  in  quanto  cio'  determinerebbe  una  illegittima
sovrapposizione dei poteri dei Sindaci ai poteri del Presidente della
Provincia, in contrasto con gli artt. 20, 21  e  52,  secondo  comma,
dello statuto, nonche' con l'art. 3, terzo comma, del d.P.R.  n.  526
del 1987. 
    I commi 9  e  11  dell'art.  54,  come  sostituito  dall'art.  6,
impugnato, secondo i quali spettano allo Stato diritti di ispezione e
di intervento al fine di assicurare  il  regolare  svolgimento  delle
funzioni da parte dei Sindaci,  riconoscerebbero,  in  contrasto  con
l'art. 20 dello statuto, poteri statali di vigilanza e di  intervento
in materie di competenza provinciale. 
    I  commi  3  e  4  dell'art.  54,  come  sostituito  dall'art.  6
impugnato, inoltre, sono impugnati in quanto instaurerebbero rapporti
diretti fra gli organi  statali  ed  i  Sindaci  nell'attuazione  dei
singoli provvedimenti di pubblica sicurezza  e  ordine  pubblico,  in
violazione delle competenze riservate al Presidente  della  Provincia
dall'art. 20 dello statuto. 
    Il comma 12 dell'art. 54 del  d.lgs.  n.  267  del  2000  -  come
sostituito dalla disposizione impugnata - nella parte in cui  riserva
al Ministro dell'interno il compito di adottare atti di indirizzo per
l'esercizio delle funzioni previste dal medesimo  articolo  da  parte
dei Sindaci, violerebbe l'art. 3 del d.P.R. n. 686 del 1973 e  l'art.
3 del d.P.R. n. 526 del 1987, i  quali  attribuiscono  ai  Presidenti
delle Province il compito di impartire direttive per l'esercizio  dei
poteri di pubblica sicurezza nelle materie e per i provvedimenti loro
assegnati. 
    Oltre ai parametri ora richiamati, la ricorrente lamenta anche la
violazione degli artt. 17, 21 e  104  dello  statuto,  dell'art.  116
della Cost., nonche' dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. 
    In  definitiva,  tutte  le  censure  -  nonostante   la   formale
invocazione di molteplici parametri - si fondano essenzialmente sulla
asserita lesione degli artt. 20 e 52, secondo comma,  dello  statuto,
dal momento che la Provincia autonoma sostiene che,  nell'ordinamento
statutario speciale del  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  la  potesta'
legislativa ed amministrativa in tema di pubblica  sicurezza  sarebbe
attribuita ai Presidenti delle Province autonome in tutte le  materie
indicate dall'art. 20 dello statuto, mentre allo Stato spetterebbe la
competenza nelle materie diverse  da  quelle  elencate  nella  citata
norma ed i Sindaci disporrebbero di un potere di tipo residuale. 
    Inoltre, l'art. 52,  secondo  comma,  dello  statuto,  affida  al
Presidente della Provincia il compito di  adottare  «i  provvedimenti
contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene  pubblica
nell'interesse delle popolazioni di due o piu' comuni». Tale  assetto
di competenze, secondo la ricorrente, sarebbe confermato anche  dalle
norme di attuazione dello statuto e, in particolare, dall'art. 3  del
d.P.R. n. 526 del 1987, che avrebbe riconosciuto ai Presidenti  delle
Province autonome il potere di adottare misure di pubblica  sicurezza
riguardo ai provvedimenti di cui all'art. 19  del  d.P.R.  24  luglio
1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1  della  legge
22 luglio 1975, n. 382). 
    7. - Questa ricostruzione dei  reciproci  rapporti  fra  Stato  e
Province autonome nell'ambito dei poteri di  pubblica  sicurezza  non
puo' essere condivisa e di conseguenza l'infondatezza della  premessa
giuridica fondamentale fa venir meno anche tutte le ulteriori censure
che su di essa sono fondate. 
    Gia' da tempo questa Corte ha escluso che le Province autonome di
Trento e Bolzano siano titolari di competenze proprie in  materia  di
ordine pubblico e sicurezza interpretando  l'art.  20  dello  statuto
della  Regione  Trentino-Alto  Adige,  anche  sulla  base  di  quanto
stabilito nelle relative norme  di  attuazione  (d.P.R.  n.  686  del
1973), nel senso «che le attribuzioni ivi previste sono conferite  ai
Presidenti delle Giunte provinciali nella loro veste di ufficiali del
Governo centrale» (sentenza  n.  211  del  1988;  si  veda  anche  la
sentenza n. 129  del  2009).  Su  questa  base  e'  stata,  pertanto,
respinta la pretesa della Provincia  autonoma  di  Bolzano  di  farne
scaturire la titolarita' di un  potere  legislativo  in  materia.  Lo
stesso comma 3 dell'art. 3 del d.P.R. n. 526  del  1987  -  cioe'  la
norma di attuazione che ha esteso alla Regione Trentino-Alto Adige  e
alle Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  le  disposizioni
dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977 - non ha mutato la natura dei
poteri conferiti ai Presidenti delle Province, che  restano  speciali
funzioni amministrative statali loro attribuite, senza  che  da  cio'
possa dedursi, con una sorta di parallelismo invertito  fra  funzioni
amministrative e legislative, la titolarita' di un potere legislativo
della Provincia in materia di sicurezza pubblica, tale da impedire il
mutamento della legislazione statale in materia. 
    Quanto detto, peraltro, non equivale a sottovalutare  il  rischio
che l'esercizio da parte dei Sindaci  appartenenti  ai  comuni  della
Provincia autonoma dei vasti  ed  indeterminati  poteri  in  tema  di
tutela dell'incolumita' pubblica e della  sicurezza  urbana,  di  cui
all'attuale comma 4 dell'art. 54 del d.lgs. n. 267  del  2000,  possa
sovrapporsi e quindi in effetti  ledere  le  funzioni  amministrative
affidate al Presidente provinciale  dagli  artt.  20  e  52,  secondo
comma, dello statuto regionale. L'art. 6 del decreto-legge n. 92  del
2008, infatti,  deve  essere  interpretato  in  senso  conforme  alle
disposizioni statutarie, nonche' alla luce del disposto dell'art.  1,
comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, in  modo  da  non  produrre  uno
svuotamento dei poteri dei  Presidenti  delle  Province  autonome,  e
dunque nel senso  che  dal  suo  ambito  di  applicazione  esulano  i
provvedimenti che  l'art.  20  dello  statuto  riserva  espressamente
all'organo provinciale. Spettera' eventualmente al giudice comune,  e
a  questa  stessa  Corte  in  sede  di  conflitto  di   attribuzione,
verificare,  di  volta  in  volta,  la  lesione  di  tale  ambito  di
competenze. 
    In  conclusione,  le  censure  relative  all'intero  art.  6  del
decreto-legge n. 92 del 2008, nonche' quelle concernenti i commi da 1
a 4, il comma 7, i commi 9 e 11, e  il  comma  12  dell'art.  54  del
d.lgs. n. 267 del 2000, come modificati dal medesimo art. 6 del  d.l.
n. 92 del 2008 non sono fondate. 
    8. - Va considerata a parte la censura avanzata in riferimento al
comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. n.  267  del  2000,  come  sostituito
dall'art. 6 del decreto-legge  n.  92  del  2008.  Tale  disposizione
stabilisce che il prefetto convochi un'apposita conferenza  allorche'
«i provvedimenti adottati dai Sindaci  ai  sensi  dei  commi  1  e  4
comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei
comuni contigui o limitrofi».  La  Provincia  ricorrente  lamenta  la
violazione del comma secondo dell'art. 52 dello statuto speciale, che
espressamente attribuisce al Presidente della Provincia il potere  di
adottare «i provvedimenti  contingibili  ed  urgenti  in  materia  di
sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse  delle  popolazioni  di
due o piu' comuni». 
    Questa Corte, nella sentenza n. 45 del 1976, ha gia'  considerato
questo potere  attribuito  al  Presidente  della  Giunta  provinciale
«quale ufficiale del Governo» come un eccezionale conferimento  della
«competenza di adottare i provvedimenti contingibili  ed  urgenti  in
materia di  sicurezza  e  di  igiene  pubblica  nell'interesse  delle
popolazioni di due o piu' comuni», il  quale  «trova  giustificazione
nell'interesse preminente dello Stato». Su tale base, questa Corte ha
escluso la fondatezza delle censure allora mosse avverso la norma  di
attuazione statutaria (art. 12, d.P.R. 12 gennaio 1948, n. 1414), che
prevede che il Commissario del Governo possa, in caso di omissione da
parte  del  Presidente   della   Provincia,   sostituirsi   ad   esso
nell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti. 
    Alla luce di tali  considerazioni,  e  pur  tenendo  conto  della
rilevante espansione e trasformazione dei  poteri  dei  Sindaci  (che
peraltro non ha fatto venir meno gli  originari  poteri  di  adottare
ordinanze contingibili ed urgenti, sulla cui base e' stato  conferito
il potere in parola ai Presidenti delle Province  autonome),  e'  ben
possibile  dare  della  disposizione   censurata   un'interpretazione
conforme allo statuto,  nel  senso  che,  nell'ambito  della  Regione
Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  saranno  sempre  i  Presidenti  delle
Giunte provinciali  ad  adottare  «i  provvedimenti  contingibili  ed
urgenti in materia di sicurezza e di igiene  pubblica  nell'interesse
delle popolazioni di due o piu' comuni», mentre la procedura  di  cui
al comma 5 dell'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000,  come  sostituito
dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del  2008,  potra'  applicarsi  a
tutte quelle  altre  tipologie  di  poteri  dei  Sindaci  attualmente
previste. 
    Occorre,  peraltro,  tenere  presente  che  le  possibilita'   di
interferenza tra l'art. 52 dello statuto e l'art. 54  del  d.lgs.  n.
267 del 2000 sono limitate  in  conseguenza  del  diverso  ambito  di
applicazione  delle  due  norme.  Mentre,  infatti,  la  disposizione
statutaria  si  riferisce   specificamente   ai   provvedimenti   del
Presidente della Provincia emanati «nell'interesse delle  popolazioni
di due o piu' comuni», il  comma  5  dell'art.  54  del  testo  unico
sull'amministrazione  locale  ha   ad   oggetto,   genericamente,   i
provvedimenti  dei  singoli  Sindaci  che   «comportino   conseguenze
sull'ordinata convivenza delle  popolazioni  dei  comuni  contigui  o
limitrofi». 
    Pertanto, anche la censura relativa al comma 5 dell'art. 54, come
sostituito dall'impugnato art. 6, del decreto-legge n. 92  del  2008,
non e' fondata. 
    9. - Vanno, inoltre, esaminate le censure avanzate in riferimento
all'art. 54, come sostituito dall'impugnato art. 6, del decreto-legge
n. 92 del 2008, il quale prevede che, in «casi di emergenza, connessi
con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o  acustico,  ovvero
quando  a  causa  di   circostanze   straordinarie   si   verifichino
particolari necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana»,
i Sindaci possano «modificare gli orari degli  esercizi  commerciali,
dei  pubblici  esercizi,  nonche',  d'intesa   con   i   responsabili
territorialmente competenti delle  amministrazioni  interessate,  gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici  localizzati  nel
territorio». La ricorrente  Provincia  lamenta  la  violazione  della
propria «competenza legislativa primaria in  materia  di  "turismo  e
industria alberghiera"» (art. 8, n. 20 dello statuto), nonche'  della
competenza legislativa secondaria in materia di «commercio» (art.  9,
n. 3 dello statuto) e di «esercizi pubblici» (art.  9,  n.  7,  dello
statuto). Lamenta, inoltre, la lesione del piu' volte citato art. 20,
primo comma, dello statuto. 
    Al  tempo  stesso,  la  ricorrente  fa  presente   che,   proprio
nell'esercizio di tali competenze, essa ha gia' da tempo dettato  una
specifica disciplina legislativa degli orari di apertura  e  chiusura
al  pubblico  degli  esercizi  commerciali,   nonche'   la   relativa
applicazione amministrativa. 
    9.1. - Tali censure non sono fondate. 
    Tra  le  maggiori  innovazioni   introdotte   dall'art.   6   del
decreto-legge n. 92 del 2008 nella previgente legislazione vi  e'  la
possibilita' riconosciuta ai Sindaci dall'attuale comma  4  dell'art.
54 del testo unico degli enti locali non solo  di  emanare  ordinanze
contingibili ed  urgenti,  ma  anche  di  adottare  provvedimenti  di
ordinaria  amministrazione  a  tutela  di  esigenze  di   incolumita'
pubblica e sicurezza urbana. E' evidente che, ove tale ultimo  potere
dovesse essere riferito anche alle fattispecie previste dal  comma  6
dell'art. 54, e  dunque  anche  alla  disciplina  degli  orari  degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei  servizi  pubblici,
esso verrebbe a sovrapporsi alle competenze provinciali. 
    Tuttavia,  poiche'   il   comma   censurato   esordisce   facendo
riferimento   ai   «casi   di   emergenza»   e   alle    «circostanze
straordinarie», e' evidente che esso riguarda soltanto il potere  dei
Sindaci di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, restando invece
escluso il potere di  regolare  in  via  ordinaria  gli  orari  degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. 
    In questi termini, la censura non e' fondata, dal momento che  un
intervento di emergenza  tramite  l'adozione  di  queste  particolari
ordinanze ove ricorrano esigenze di ordine pubblico e sicurezza  puo'
giustificare una compressione temporanea della  sfera  di  competenza
amministrativa  provinciale,  fermo  comunque  il  sempre   possibile
controllo giurisdizionale, caso per caso, da parte del giudice comune
o di questa stessa Corte in sede di conflitto fra gli enti. 
    10. - Venendo al conflitto di attribuzione  relativo  al  decreto
del Ministro dell'interno  5  agosto  2008,  intitolato  «Incolumita'
pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di  applicazione»,
la Provincia di Bolzano lamenta che esso, nel definire le nozioni  di
«incolumita' pubblica» e di «sicurezza urbana» previste  dall'art.  6
del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  ed,  inoltre,   nell'elencare
dettagliatamente le situazioni in cui i Sindaci sono  autorizzati  ad
adottare provvedimenti di pubblica sicurezza e  di  ordine  pubblico,
violerebbe la propria potesta' legislativa  primaria  in  materia  di
«tutela  e  conservazione  del  patrimonio   storico,   artistico   e
popolare», di «tutela del  paesaggio»,  di  «viabilita»,  nonche'  la
competenza legislativa secondaria in  materia  di  «commercio»  e  di
«esercizi pubblici», ed altresi' in materia  di  pubblica  sicurezza.
Inoltre, in contrasto con l'art. 16 dello statuto, il quale  sancisce
il principio del parallelismo tra  funzioni  legislative  e  funzioni
amministrative,  sarebbe  menomato  anche  l'ambito  di  tali  ultime
competenze provinciali. 
    10.1.  -  E'  opportuno  premettere  che  il  presente   giudizio
prescinde da una valutazione del merito del decreto impugnato  ed  in
particolare dal profilo concernente l'ampiezza della definizione  del
concetto di  «sicurezza  urbana»  in  relazione  ai  suoi  potenziali
riflessi sulla sfera di  liberta'  delle  persone.  In  questa  sede,
infatti, il  sindacato  che  la  Corte  e'  chiamata  a  svolgere  e'
circoscritto al profilo concernente  l'area  delle  competenze  dello
Stato e della Provincia autonoma ed  alla  verifica  di  un'eventuale
menomazione di queste ultime da parte del provvedimento impugnato. 
    10.2. - La ricorrente fonda le proprie censure, anzitutto,  sulla
asserita lesione delle competenze in  tema  di  sicurezza  ed  ordine
pubblico. Come si e' gia' rilevato  (si  veda  retro  al  par.  6)  ,
tuttavia, la Provincia di Bolzano non  e'  titolare  di  attribuzioni
proprie in tale ambito, sicche' il conflitto sotto tale profilo  deve
essere rigettato. 
    Peraltro, come si  e'  detto,  la  ricorrente  lamenta  anche  la
lesione della potesta' legislativa primaria ad essa attribuita  dallo
statuto in materia di «tutela e conservazione del patrimonio storico,
artistico e popolare», «tutela del paesaggio»,  «viabilita»,  nonche'
della potesta' legislativa in materia  di  «commercio»  ed  «esercizi
pubblici».   Si   duole,   altresi',   della    compressione    delle
corrispondenti competenze amministrative e delle funzioni di  polizia
amministrativa pacificamente spettanti alla Provincia nelle  suddette
materie. 
    Anche sotto tale profilo il conflitto non e' fondato. 
    Il decreto del Ministro  dell'interno,  infatti,  ha  ad  oggetto
esclusivamente  la  tutela  della  sicurezza  pubblica,  intesa  come
attivita' di  prevenzione  e  repressione  dei  reati:  non  solo  la
titolazione del decreto-legge  n.  92  del  2008  si  riferisce  alla
«sicurezza pubblica», ma,  nelle  premesse  al  decreto  ministeriale
oggetto del presente  giudizio,  si  fa  espresso  riferimento,  come
fondamento giuridico dello stesso,  al  secondo  comma,  lettera  h),
dell'art. 117 Cost., il quale, secondo la  giurisprudenza  di  questa
Corte, attiene appunto alla prevenzione dei reati e alla  tutela  dei
primari interessi pubblici sui quali si  regge  l'ordinata  e  civile
convivenza nella comunita' nazionale (sentenze n. 237 e  n.  222  del
2006, n.  383  del  2005).  Lo  stesso  decreto,  poi,  sempre  nelle
premesse, esclude espressamente dal proprio ambito di riferimento  la
polizia amministrativa locale. 
    Pertanto, i poteri esercitabili dai Sindaci, ai sensi dei commi 1
e 4 dell'art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, non possono  che  essere
quelli finalizzati alla attivita' di prevenzione  e  repressione  dei
reati e non i  poteri  concernenti  lo  svolgimento  di  funzioni  di
polizia amministrativa nelle materie di competenza  delle  Regioni  e
delle Province autonome. 
    Comunque, il rispetto del confine nei vari casi ed ambiti  potra'
essere oggetto di controlli  giurisdizionali  ad  opera  del  giudice
comune o di questa stessa Corte in sede di conflitto fra gli enti.