Ordinanza 
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 141, 149 e 150
del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  (Codice  delle
assicurazioni private), promossi dal Giudice di  pace  di  Marano  di
Napoli con ordinanza del 19 dicembre 2007 e dal Giudice  di  pace  di
Vizzini con ordinanza del 18 aprile 2008, iscritte ai nn. 318  e  327
del registro ordinanze 2008 e  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica nn. 43 e 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 22  aprile  2009  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro. 
    Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso  da  Pietro  Caruso
nei confronti di Progress Assicurazioni S.p.a. - compagnia che  copre
i rischi derivanti dalla circolazione del veicolo di sua proprieta' -
per il risarcimento dei danni da lui subiti in incidente  stradale  a
causa del comportamento illecito di altro conducente, il  Giudice  di
pace di Marano di Napoli, con ordinanza del 19  dicembre  2007  (reg.
ord. n.  318  del  2008),  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale degli artt.  149  e  150  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209  (Codice  delle  assicurazioni  private),  per
violazione degli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione; 
        che, secondo il  rimettente,  si  evidenzia  un  problema  di
validita' ed efficacia  delle  clausole  del  contratto  assicurativo
concernenti la procedura risarcitoria da esperire nei confronti della
propria compagnia, dato che le regole poste dalla legge, nel  momento
in cui vengono trasfuse come clausole del contratto di assicurazione,
hanno  natura  obbligatoria  e  vessatoria  e  infliggono  a  chi  le
sottoscrive indubbi pregiudizi, sicche' la procedura  prevista  dagli
artt. 149 e 150 potra' trovare applicazione solo con  riferimento  ai
contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del d.lgs.  n.  209  del
2005; 
        che,  sotto   il   profilo   della   legittimazione   passiva
nell'azione  risarcitoria,  mentre  l'art.  144  del   Codice   delle
assicurazioni obbliga a chiamare in causa il responsabile del danno e
l'art. 149 facoltizza il danneggiato  ad  agire  nei  soli  confronti
della  propria  compagnia  assicuratrice,  posto  che   un   giudizio
incardinato esclusivamente nei confronti del proprio assicuratore non
consente  un  corretto  ed   efficace   svolgimento   della   vicenda
processuale, e' necessario pretendere che, in caso di azione diretta,
sia convenuto in causa anche il responsabile civile,  e,  qualora  il
danneggiato-assicurato   che   abbia   a    lamentare    inadempienze
dell'assicuratore agisca invocando la  responsabilita'  contrattuale,
non si potrebbe prescindere da un giudizio in cui  siano  gia'  state
accertate  definitivamente  le   responsabilita'   in   ordine   alla
produzione dell'evento dannoso; 
        che,  riguardo  alla   non   manifesta   infondatezza   della
questione, il giudice a  quo  denuncia:  a)  il  mancato  parere  del
Consiglio di Stato, espresso su uno  schema  di  decreto  legislativo
parzialmente diverso da quello poi emanato e privo delle disposizioni
relative al risarcimento diretto; b) l'eccesso di delega ex  art.  76
Cost., per  avere  il  Governo,  introducendo  l'azione  diretta  nei
confronti della compagnia di assicurazione del danneggiato, stravolto
il  sistema  della   responsabilita'   civile   e   modificato,   sia
sostanzialmente che proceduralmente, i diritti dei danneggiati, senza
che tale facolta' fosse concessa dalla legge di delegazione 29 luglio
2003, n. 229 (Interventi in materia di  qualita'  della  regolazione,
riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001),
che impone al Governo di rispettare i principi e criteri direttivi  a
tutela del consumatore e, in generale, dei contraenti piu' deboli; c)
la violazione dell'art. 3  Cost.,  per  irragionevole  disparita'  di
trattamento fra danneggiati pur  in  casi  simili  tra  loro;  d)  la
violazione dell'art.  24  Cost.,  perche'  il  danneggiato  perde  il
diritto di farsi assistere da un  difensore  di  fiducia  nella  fase
pre-contenziosa, e successivamente, di agire secondo i principi della
responsabilita'  extracontrattuale  contro  il  danneggiante,  mentre
l'assicuratore del danneggiato si trova a dover resistere  a  pretese
risarcitorie senza poter contare su adeguati strumenti processuali ed
il danneggiante subisce le conseguenze di  un  giudizio  cui  non  ha
partecipato; 
        che, in punto di rilevanza, il rimettente assume che, ove  le
norme denunciate fossero in contrasto con la  Costituzione,  l'azione
risarcitoria si  sarebbe  dovuta  proporre  contro  soggetti  diversi
dall'odierno convenuto, cioe' contro il responsabile del danno  e  la
sua compagnia; 
        che nel giudizio e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, deducendo l'inammissibilita' delle questioni, per  non  essere
stata adeguatamente  valutata  e  motivata  la  rilevanza  e  la  non
manifesta infondatezza delle stesse, giacche' il  rimettente,  al  di
la' di generiche petizioni di principio, non compie  alcuna  verifica
dei presupposti di applicabilita' della procedura prevista  dall'art.
149, non risultando se sia stato richiesto il  risarcimento  di  soli
danni materiali  o  anche  alla  persona,  e  se  la  responsabilita'
dell'altro conducente sia provata o almeno affermata dall'attrice  in
giudizio; 
        che nel corso di un giudizio promosso da  Melo  Randello  nei
confronti della propria compagnia assicuratrice, Aurora Assicurazioni
S.p.a., e del responsabile  civile,  proprietario  di  altro  veicolo
coinvolto,  per  il  risarcimento  dei  danni  subiti  in   incidente
stradale, il Giudice di pace di Vizzini, con ordinanza del 18  aprile
2008  (reg.  ord.  n.  327  del  2008),  ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 141, 149 e 150, del d.lgs.  7
settembre 2005, n. 209  (Codice  delle  assicurazioni  private),  per
violazione degli artt. 3, 11, 24, 76 e 111 Cost.; 
        che il giudice a quo, svolta un'ampia premessa sui molteplici
profili  di  irrazionalita'  della  disciplina  dell'azione  diretta,
considera   non   manifestamente   infondata    la    questione    di
costituzionalita' delle norme citate, in primo luogo, per  violazione
dell'art. 76 Cost., in quanto il Consiglio di Stato  ha  espresso  un
parere su uno schema di codice parzialmente  diverso  da  quello  poi
emanato e, soprattutto, assolutamente privo delle norme  relative  al
risarcimento diretto ed al risarcimento del  terzo  trasportato,  dal
momento che  la  delega  prevedeva  soltanto  l'armonizzazione  delle
vigenti disposizioni in tema di r.c.a., ma non anche la  possibilita'
di innovazioni radicali, quali il risarcimento  diretto  e  la  nuova
disciplina processuale; 
        che la procedura speciale configurata  stravolge  i  principi
del contraddittorio, ponendosi in contrasto con le direttive  europee
in materie di r.c.a. (e dunque con l'art. 4, lettera a), della  legge
delega),  per  cui  l'azione  diretta   contro   l'assicuratore   del
responsabile civile deve essere  a  contraddittorio  integro,  ovvero
coinvolgere in giudizio il danneggiato, il conducente responsabile, i
conducenti coinvolti, e le rispettive compagnie assicuratrici; 
        che la violazione degli artt. 111, primo e secondo  comma,  e
24 Cost., sotto il profilo del  mancato  rispetto  dei  principi  del
contraddittorio integro e della «parita' delle armi»,  penalizza  chi
si avvale delle procedure speciali, anche in relazione alla perdita o
riduzione della imparzialita' del  giudice  adito,  che  non  accerta
necessariamente l'illecito della circolazione, nel caso di amichevole
intesa tra le parti, in danno del terzo responsabile estromesso dalla
lite per volonta' di legge; 
        che la deroga italiana alle direttive europee che configurano
una procedura per azione diretta ma a contraddittorio integro  e  con
parita' delle armi, contrasta con il principio di  ragionevolezza  di
cui al comma primo dell'art. 3 Cost.,  poiche'  le  norme  esaminate,
senza un ragionevole motivo, prevedono  un  trattamento  diverso  nei
confronti dei cittadini  che  si  trovano  in  eguali  situazioni  di
interesse sostanziale in  ordine  all'accertamento  dell'illecito  da
circolazione stradale, trattamento che invece le direttive europee in
tema di r.c.a. e lo stesso  Codice  delle  assicurazioni  considerano
come diretto all'accertamento  pieno  di  responsabilita'  civili  ed
all'ottenimento di risarcimenti satisfattivi; 
        che, riguardo a tutti i profili  evidenziati,  il  rimettente
assume  che  l'auspicabile  accoglimento  della  questione  sollevata
avrebbe delle inevitabili ricadute strutturali sul giudizio in corso,
giacche' permetterebbe la partecipazione del responsabile civile  e/o
della  propria  impresa  di  assicurazione,  garantendo  un  maggiore
approfondimento della  vicenda  e  determinando,  verosimilmente,  un
esito diverso e piu' corretto della controversia; 
        che  nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale   e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso    dall'Avvocatura    generale    dello    Stato,    deducendo
l'inammissibilita'  e  l'infondatezza  delle   questioni   sollevate,
perche', al di la' di generiche petizioni di principio, il rimettente
pone  un  problema  interpretativo  e  trascura  di  evidenziare   la
sussistenza di circostanze dalle quali  dipende  la  rilevanza  della
questione, riguardo alla responsabilita' del soggetto convenuto  come
responsabile civile, che non risulta provata in  giudizio  e  neppure
affermata, dal momento che  le  affermazioni  sulla  rilevanza  delle
questioni sono esposte con formule apodittiche e stereotipate. 
    Considerato che il Giudice di pace di Marano di Napoli (reg. ord.
n. 318 del 2008) e il Giudice di pace di Vizzini (reg.  ord.  n.  327
del 2008) dubitano della legittimita' costituzionale degli artt.  149
e 150 (il secondo anche dell'art.  141)  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle  assicurazioni  private),  nella
parte in cui disciplinano il risarcimento  diretto  dei  danni  nella
circolazione stradale, entrambi, sostanzialmente, per violazione:  a)
dell'art. 76 Cost., in quanto su tali norme sarebbe mancato il parere
del Consiglio di Stato, previsto dalla procedura  di  formazione  del
decreto legislativo; b) dell'art. 76 Cost.,  per  aver  introdotto  -
esorbitando dalla delega contenuta nell'art. 4, comma 1, della  legge
29 luglio 2003, n. 229  (Interventi  in  materia  di  qualita'  della
regolazione,  riassetto  normativo  e  codificazione.  -   Legge   di
semplificazione  2001)  -  innovazioni  sostanziali   e   abrogazioni
normative (tra le quali la impossibilita' di convenire in giudizio il
responsabile del giudizio), non limitandosi al mero  riassetto  della
disciplina assicurativa esistente; c) dell'art. 3  Cost.  poiche'  le
norme  esaminate,  senza  un   ragionevole   motivo,   prevedono   un
trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali  situazioni
di interesse sostanziale in ordine all'accertamento dell'illecito  da
circolazione stradale, derogando altresi' alle direttive  europee  in
tema di r.c.a. in funzione dell'accertamento pieno di responsabilita'
civili e dell'ottenimento  di  risarcimenti  satisfattivi;  d)  degli
artt. 111 e art. 24 Cost., perche' il danneggiato perde il diritto di
farsi   assistere   da   un   difensore   di   fiducia   nella   fase
pre-contenziosa, di agire secondo i  principi  della  responsabilita'
extracontrattuale contro il danneggiante, mentre  l'assicuratore  del
danneggiato si trova a dover resistere a pretese  risarcitorie  senza
poter contare su adeguati strumenti processuali, ed  il  danneggiante
subisce le conseguenze di un giudizio cui non ha  partecipato,  anche
in relazione alla perdita  o  riduzione  della  funzione  di  giudice
imparziale  del  giudice  adito,  che  non  accerta   necessariamente
l'illecito della circolazione; 
        che, proponendo le due ordinanze sostanzialmente le  medesime
censure, va disposta la riunione dei giudizi perche' siano decisi con
la stessa pronuncia; 
        che nessuno dei due rimettenti da' sufficiente motivazione in
ordine alla rilevanza delle questioni, con la  conseguente  manifesta
inammissibilita' di queste ultime (ordinanze nn. 82 del 2008 e 12 del
2007; n. 179 del 2006); 
        che, in particolare, il Giudice di pace di Marano  di  Napoli
si e' limitato ad affermare che, avendo parte attrice promosso azione
di risarcimento diretto contro la propria compagnia, in  applicazione
degli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni, ove le suddette
norme fossero ritenute in contrasto con la Costituzione,  la  domanda
risarcitoria dovrebbe essere rivolta contro il responsabile del danno
e la relativa compagnia; 
        che il Giudice di pace di Vizzini ha sostenuto,  invece,  che
l'auspicabile accoglimento dell'eccezione avrebbe  delle  inevitabili
ricadute strutturali sul giudizio in corso, giacche' permetterebbe la
partecipazione del responsabile civile e/o della propria  impresa  di
assicurazione, garantendo un maggiore approfondimento della vicenda e
determinando, verosimilmente, un esito diverso e piu' corretto  della
controversia; 
        che entrambi i rimettenti svolgono in tal  modo  osservazioni
non  riferite  alla  specifica  incidenza   di   una   decisione   di
accoglimento sui rispettivi procedimenti, atteso che  all'interno  di
essi appare escluso che la domanda possa essere estesa, pur dopo  una
dichiarazione d'incostituzionalita', ad altri soggetti; 
        che, in piu', il Giudice di pace di Vizzini, a chiusura delle
proprie considerazioni, dichiara che «si pone pertanto il problema di
comprendere se il danneggiato abbia agito correttamente, ovverosia se
fosse tenuto a citare anche l'assicuratore del responsabile civile  o
se, al  contrario,  fosse  tenuto  a  citare  unicamente  la  propria
compagnia  assicurativa.  In  ogni  caso,  si  pone  il  problema  di
comprendere se il responsabile civile possa chiedere di  chiamare  in
causa (anche iussu iudicis) il proprio assicuratore,  nell'ottica  di
un giudizio a contraddittorio integro»,  cosi'  ponendo  un  problema
interpretativo manifestamente inammissibile (ordinanze nn. 422 e  208
del 2008; 98 e 86 del 2006); 
        che il Giudice di pace di Marano di Napoli, alla  esposizione
dei motivi di non manifesta infondatezza, fa  precedere  osservazioni
sulla natura della responsabilita' che sarebbe alla base  dell'azione
risarcitoria diretta, per concludere che si tratta di responsabilita'
contrattuale,  e  che  dunque  e'  applicabile  solo   ai   contratti
successivi all'entrata in vigore del Codice delle  assicurazioni,  ma
non e'  dato  comprendere  se  si  tratti  di  considerazioni  aventi
attinenza con il giudizio a quo, del quale si conosce  solo  la  data
del sinistro e l'identita' delle parti in causa, ma non se,  data  la
premessa posta dal rimettente, il Codice delle  assicurazioni  sia  o
meno applicabile, incorrendo  per  questo  in  ulteriore  profilo  di
manifesta  inammissibilita',  per  insufficiente  descrizione   della
fattispecie (ordinanze nn. 248, 217 e 24 del  2008;  353  e  333  del
2007). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.