IL TRIBUNALE 
    Riunito in camera di consiglio, all'udienza del 19 febbraio 2009,
nell'ambito  del  procedimento  sopraindicato,  avente  ad   oggetto:
«diritti  di  elettorato  attivo  e  passivo»,  tra:  Mirio   Bolzan,
residente in Romans d'Isonzo, via XXV Aprile n.  7,  rappresentato  e
difeso, per delega a margine  del  ricorso  ex  art.  82,  d.P.R.  n.
570/1960, dall'avv. Renato Fusco ed elettivamente domiciliato  presso
lo studio del difensore in Trieste, via di Donota n. 3, ricorrente; 
    Contro Giorgio Brandolin, rappresentato e difeso, per  delega  in
calce al ricorso notificato, dagli avv. Nereo  Battello  e  Francesco
Donolato, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
in Gorizia, via Rossini n. 4, resistente e Presidente in  carica  del
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia;  Presidente  della  Giunta
regionale Friuli Venezia Giulia, non costituiti e nei  confronti  del
pubblico ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Trieste, contraddittore non costituito. 
    Sciogliendo la riserva assunta oggi all'udienza del  19  febbraio
2009, esaminati gli atti ed  i  documenti  di  causa,  ha  emesso  la
seguente ordinanza. 
                        Premesso in fatto che 
    1.1. - Con atto depositato  in  data  12  settembre  2008,  Mirio
Bolzan ricorreva, ex art. 82 d.P.R. 16  maggio  1960,  n.  570,  come
modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, avverso
l'elezione di Giorgio Brandolin a consigliere  regionale  del  Friuli
Venezia Giulia; 
    1.2. - Esponeva il ricorrente che i giorni 13  e  14  aprile  del
2008 si erano  svolte  le  elezioni  per  il  rinnovo  del  Consiglio
regionale  del  Friuli  Venezia  Giulia,   all'esito   delle   quali,
nell'ambito   del   Partito   Democratico   ed   all'interno    della
circoscrizione di Gorizia, erano stati  eletti  Giorgio  Brandolin  e
Franco  Brussa,  mentre  il  ricorrente  era   risultato   terzo   in
graduatoria e primo dei non eletti; 
    1.3. - Rilevava poi, il ricorrente, che Giorgio  Brandolin  aveva
ricoperto, fino all'11  aprile  2008,  la  carica  di  presidente  di
«Aeroporto  Friuli  Venezia-Giulia»  S.p.A.,  societa'   partecipata,
seppure con quota non maggioritaria,  dalla  regione  Friuli  Venezia
Giulia; 
    1.4. - Sosteneva, pertanto, il ricorrente,  essersi  configurata,
in capo al predetto Giorgio  Brandolin,  la  causa  d'ineleggibilita'
prevista dall'art. 2, comma 1, lett. m) della legge regionale  Friuli
Venezia Giulia del 29 luglio 2004, n. 21,  proprio  con  riguardo  ai
soggetti che rivestano la qualita'  di  legale  rappresentante  o  il
ruolo di dirigente in societa' partecipate dalla regione; 
    1.5. - Aggiungeva che il Brandolin, per  rimuovere  efficacemente
la causa di ineleggibilita', ai sensi dell'art.  3,  comma  1,  legge
regionale n. 21/2004, avrebbe dovuto cessare  dalla  suddetta  carica
non oltre il giorno della  presentazione  delle  candidature,  mentre
dagli atti risultava avere dismesso la carica (per  dimissioni)  solo
due  giorni   prima   dell'inizio   delle   votazioni,   e   pertanto
tardivamente; 
    1.6. - Per tali motivi Mirio Bolzan presentava alla Giunta  delle
Elezioni del Consiglio  regionale  formale  istanza  di  annullamento
dell'elezione di Giorgio Brandolin, e, in data 31  luglio  2008,  con
delibera n. 4, pubblicata su Bollettino ufficiale regionale n. 33 del
13 agosto 2008, il Consiglio regionale, non accogliendo l'istanza del
Bolzan, conformemente al parere espresso dalla Giunta delle elezioni,
convalidava le  elezioni  dei  consiglieri  regionali,  ivi  compresa
quella di Giorgio Brandolin; 
    1.7. - Mirio Bolzan, pertanto, come premesso, ricorreva a  questo
tribunale chiedendo l'accertamento: 
        dell'invalidita' dell'elezione  a  consigliere  regionale  di
Giorgio  Brandolin,  per  l'esistenza  della  suindicata   causa   di
ineleggibilita'; 
        dell'illegittimita' della delibera 31 luglio 2008, n.  4  del
Consiglio  regionale  Friuli  Venezia  Giulia,  nella  parte  in  cui
dichiarava insussistente la causa di ineleggibilita'  anche  in  capo
all'ing. Giorgio Brandolin; 
        del diritto del  ricorrente  Mirio  Bolzan  a  subentrare,  a
seguito dell'invalidita' dell'elezione di  Giorgio  Brandolin,  nella
carica di consigliere regionale  ex  art.  84,  comma  1,  d.P.R.  n.
570/1960; 
    2.1. -  Con  controricorso  depositato  il  31  ottobre  2008  si
costituiva Giorgio Brandolin non contestando  i  fatti  allegati,  ma
avversando la domanda del Bolzan ed il relativo fondamento,  solo  in
diritto; 
    2.2. - Preliminarmente il resistente sollevava una  questione  di
inammissibilita' dell'impugnativa, per tardiva notifica del ricorso e
del  decreto  di  fissazione,  che  potra'  essere  utilmente  decisa
unitamente al merito; 
    2.3. - Nel merito il resistente contestava l'interpretazione data
dal ricorrente alla normativa regionale e rilevava l'inapplicabilita'
della sanzione invocata,  posto  che  l'art.  7  della  citata  legge
regionale  n.  21/2004,  prevede  che   l'invalidita'   dell'elezione
consegue solamente alle cause di ineleggibilita' esistenti al momento
dell'elezione, mentre,  nel  caso  di  specie,  e'  pacifico  che  il
Brandolin si era dimesso dalla  carica  rivestita  nella  societa'  a
partecipazione regionale gia' due giorni prima delle votazioni; 
    2.4. - Inoltre il resistente formulava seri dubbi in ordine  alla
legittimita' costituzionale della previsione della  legge  regionale,
se interpretata conformemente alla tesi prospettata  da  controparte,
per contrasto con i principi generali dell'ordinamento, oltre che per
irragionevolezza della limitazione imposta al diritto  di  elettorato
passivo anche nel  caso  di  cariche  in  societa'  a  partecipazione
pubblica non maggioritaria (a differenza  da  quanto  previsto  dalla
legge statale previgente n. 154/1981); 
    3. - Nessuno si costituiva per  il  p.m.  e  gli  altri  soggetti
interessati destinatari della notifica del ricorso; 
    4. - Il tribunale svolgeva attivita'  istruttoria  in  ordine  ai
presupposti  delle  difese  preliminari  di   parte   resistente   e,
all'udienza del 4 febbraio  2009,  acquisite  le  memorie  depositate
dalle  parti  ed  udita  la  discussione,  rinviava,  per   repliche,
all'udienza 19 febbraio 2009; 
    5. - All'udienza del  19  febbraio  2009,  udite  le  repliche  e
ritenuto che la questione preliminare poteva essere decisa unitamente
al  merito,  il  Tribunale  sollevava   questione   di   legittimita'
costituzionale ed ordinava la sospensione del procedimento; 
                       Premesso in diritto che 
    6.1. - Il tribunale e' chiamato a fare applicazione  della  legge
regionale  Friuli  Venezia  Giulia  del  29  luglio   2004,   n.   21
(«Determinazione  dei  casi  di  ineleggibilita'  e  incompatibilita'
relativi alla carica di  consigliere  regionale  e  di  membro  della
Giunta regionale, ai sensi dell'articolo  12,  secondo  comma,  dello
Statuto.»); 
    6.2. - L'art. l della citata legge recita: «La presente legge, in
armonia con la Costituzione e i principi  dell'ordinamento  giuridico
della Repubblica,  determina,  ai  sensi  dell'articolo  12,  secondo
comma, dello statuto, come modificato  dall'articolo  5  della  legge
costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e con  l'osservanza  di  quanto
disposto  dal  titolo  III  dello  statuto  medesimo,   i   casi   di
ineleggibilita'  e   incompatibilita'   relativi   alla   carica   di
consigliere regionale e di membro della Giunta regionale.»; 
    6.3. - L'art. 2 comma 1, lett. m) prevede l'ineleggibilita'  alla
carica di consigliere  regionale  dei  legali  rappresentanti  e  dei
dirigenti delle societa' al cui capitale la regione partecipa; 
    6.4. - L'art. 3, comma 1, prevede che la causa di ineleggibilita'
in questione non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per
dimissioni,  trasferimento,  revoca  dell'incarico  o  del   comando,
collocamento in aspettativa  non  retribuita,  non  oltre  il  giorno
fissato per la presentazione delle candidature; 
    6.5. - L'art. 7, comma  1,  infine,  prevede,  tra  l'altro,  che
talune delle cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 2,  tra  le
quali quella di cui alla lettera m), che esistano  al  momento  della
elezione, comportano l'invalidita' dell'elezione del  consigliere  al
quale si riferiscono; 
    7. - E' noto, poi, che, quanto  ai  casi  di  ineleggibilita'  ed
incompatibilita', e' riconosciuta alla Regione Friuli  Venezia-Giulia
competenza legislativa autonoma in forza dell'art. 12  dello  statuto
speciale (l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1), come  modificato  dall'art.
5, comma 1, lett. d) della legge cost. 31 gennaio 2001, n. 2,  e  che
tale  competenza  dev'essere  pero'  esercitata  in  armonia  con  la
Costituzione  e  l'ordinamento  giuridico  della   Repubblica   nella
specifica materia; 
                            Rilevato che 
    8.  -  Il  Tribunale  ritiene  non  manifestamente  infondata  la
questione, indicata in corso di causa dalla difesa del resistente, di
illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,  lett.  m)  della
legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, sotto  i  diversi  profili  di
seguito specificati, nella parte  in  cui  prevede,  quale  causa  di
ineleggibilita'  alla  carica  di  consigliere   regionale,   l'avere
rivestito la  funzione  di  legale  rappresentante  o  la  carica  di
dirigente, in societa' partecipata dalla regione, senza nel  contempo
prevedere  che  tale  partecipazione  debba  essere  maggioritaria  o
comunque idonea a consentire il controllo della societa' ex art. 2359
c.c.; 
    9. - Nel caso di  specie  la  norma  censurata,  e  la  questione
sollevata, assumono diretta rilevanza in quanto, in primo  luogo,  e'
incontroverso tra le parti  e  documentato,  che  Giorgio  Brandolin,
eletto consigliere regionale in occasione  delle  elezioni  regionali
tenutesi nell'aprile del 2008, e'  stato  legale  rappresentante,  in
qualita'  di  presidente  del  consiglio  di  amministrazione,  della
societa' «Aeroporto Friuli Venezia-Giulia» S.p.A. fino a  due  giorni
prima dell'inizio delle votazioni; 
    10. - E' parimenti incontroverso e documentato che  la  compagine
sociale  di  detta  societa'  fosse  costituita,  per  una  quota  di
minoranza pari al 49% del  capitale  sociale,  dalla  Regione  Friuli
Venezia-Giulia, e per una quota di maggioranza - del restante  51%  -
dal Consorzio Aeroporto Friuli Venezia-Giulia S.p.A.; 
    11. - Risulta poi dagli atti di causa (cfr. parere  pro  veritate
del prof. Piero Alberto Capotosti dd.  3  novembre  2008,  pag.  6  -
produzione del resistente), e non e' contestato,  che,  nel  caso  di
specie, Giorgio Brandolin fu nominato presidente  della  societa'  in
questione, non solo senza il voto  favorevole  della  Regione  Friuli
Venezia-Giulia, ma anzi nonostante il voto contrario  espresso  dalla
regione stessa, nella qualita' di socio di minoranza; 
                   Ritenuto in via preliminare che 
    12. - Il chiaro tenore letterale dell'art. 2, comma 1,  lett.  m)
della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, espresso in  termini  di
ineleggibilita', non consente margini per  un'interpretazione  -  che
supererebbe i limiti dell'interpretazione estensiva -  nel  senso  di
ritenere necessario,  per  configurare  la  causa  d'ineleggibilita',
l'ulteriore  requisito  della  qualificazione  della   partecipazione
regionale in termini di maggioranza o di controllo; 
    13. - Oltre a cio', ad abundantiam, giova rilevare come, anche da
una verifica complessiva della citata legge regionale n. 21/2004, non
emergano elementi idonei ad orientare in modo univoco l'interprete in
ordine alla voluntas legis, dato che, come gia' evidenziato, sussiste
una vera e propria antinomia tra l'art.  3,  che  parrebbe  correlare
l'inefficacia della causa di ineleggibilita' ad una cessazione  dalle
funzioni non oltre il  giorno  fissato  per  la  presentazione  delle
candidature, e l'art. 7, che  parrebbe  sanzionare  l'ineleggibilita'
solo in caso di permanenza della causa al momento dell'elezione; 
    14. - Ad ogni modo deve poi ritenersi che solo dopo avere risolto
la questione, logicamente preliminare,  dell'applicabilita'  al  caso
concreto della fattispecie  costitutiva  dell'ineleggibilita'  -  che
presuppone   l'esperimento    del    qui    richiesto    vaglio    di
costituzionalita' - potra' essere utilmente affrontata  la  questione
della eventuale tempestivita' della fattispecie estintiva (dimissioni
dalla carica di presidente e dalle funzioni di rappresentante  legale
della societa' partecipata); 
                  Ritenuto pertanto in generale che 
    15. - Il diritto di elettorato passivo  e'  un  diritto  politico
fondamentale, che l'art.  51  della  Costituzione  riconosce,  con  i
caratteri propri dell'inviolabilita', quale diritto  da  garantire  a
ciascun cittadino in condizioni di eguaglianza (ex multis Corte cost.
sent. 235/88); 
    16. - Tale diritto, e la sua garanzia in termini di  eguaglianza,
fanno senz'altro parte dei principi generali  dell'ordinamento  della
Repubblica  ai  quali  anche  il  legislatore  della  Regione  Friuli
Venezia-Giulia, pur nell'ambito di una materia divenuta di competenza
esclusiva, e' tenuto  ad  uniformarsi,  come  espressamente  previsto
dall'art. 12  della  legge  Cost.  31  gennaio  1963,  n.  1,  modif.
dall'art. 5, comma 1, lett. d) della legge cost. 31 gennaio 2001,  n.
2, e desumibile dalle diverse sentenze  di  accoglimento  pronunciate
dalla Corte costituzionale con riguardo ad aspetti della disciplina a
suo tempo adottata dalla Regione Sicilia, ente territoriale dotato ab
origine di autonomia normativa in materie connesse al tema elettorale
(cfr. sent. n. 235/88; n. 84/1994 e n. 162/1995); 
    17. - Eventuali restrizioni del  diritto  di  elettorato  passivo
possono superare il vaglio di costituzionalita' solo se rispettano il
principio di  eguaglianza  e  ragionevolezza,  sono  giustificate  da
esigenze di' salvaguardia di beni giuridici di pari rango e risultano
delineate entro limiti strettamente funzionali allo scopo; 
    18. - Nell'ambito della  potesta'  legislativa  autonoma  locale,
inoltre, sono altresi' giustificate discipline divergenti rispetto  a
quella nazionale in caso di motivi adeguati e ragionevoli a tutela di
interessi generali,  seppure  «localizzati»  (Corte  cost.  sent.  n.
571/89; n. 438/94, n.162/1995 e n. 306/2003); 
                     Ritenuto in particolare che 
    19.1. - Un primo profilo di illegittimita'  costituzionale  della
normativa in questione deve rilevarsi per violazione degli artt.  12,
l.cost. n. 1/63 e 51 della Costituzione; 
    19.2. la causa d'ineleggibilita' in questione appare, infatti, in
netta disarmonia con i principi  (fondamentali  oltre  che)  generali
dell'ordinamento, tra i  quali,  appunto,  vi  e'  l'eguaglianza  dei
cittadini nelle condizioni di accesso all'elettorato passivo; 
    19.3. - In ambito statale, come  gia'  detto,  l'ineleggibilita',
nel caso di specie, era prevista solo in caso di societa' partecipata
in quota maggioritaria dalla regione (o dagli altri enti territoriale
in caso di elezioni comunali o provinciali) (art. 2, comma 1,  n.  10
della legge 23 aprile  1981,  n.  154);  tale  norma  risulta  ancora
applicabile nelle Regioni ordinarie che non abbiano  disciplinato  la
materia in forza della nuova competenza loro attribuita dall'art. 122
Cost., come modificato dalla legge cost. n. 1/1999; 
    19.4. - La medesima previsione, piu' ristretta rispetto a  quella
qui  censurata,  e'  poi   contenuta   nella   disciplina   nazionale
sopravvenuta per le province ed i comuni (art. 60, comma 1, n. 10 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali); 
    19.5. - Il quadro normativo nazionale, peraltro,  non  pare,  sul
punto, destinato a mutare - nel senso piu'  restrittivo  della  norma
qui censurata -, a seguito  della  competenza  oggi  attribuita  alle
regioni dall'art. 122  della  Costituzione;  infatti  il  legislatore
nazionale, con la legge 2 luglio 2004, n. 165, proprio in  attuazione
del citato  art.  122  cost.,  ha  dettato  i  principi  fondamentali
costituenti limiti per i legislatori regionali, circa il  sistema  di
elezione  ed  i  casi  di  ineleggibilita'  e  di   incompatibilita',
prevedendo, in proposito - per quanto qui rileva - la «a) sussistenza
delle cause di ineleggibilita' qualora le  attivita'  o  le  funzioni
svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle
regioni, possano turbare o condizionare in  modo  diretto  la  libera
decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parita' di
accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;»  (artt.
2, comma 1, lett. a) della  legge  2  luglio  2004,  n.  165)  e  «a)
sussistenza di cause di incompatibilita', in caso di conflitto tra le
funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della  Giunta
regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni  o  cariche,
comprese  quelle  elettive,  suscettibile,  anche  in   relazione   a
peculiari  condizioni  delle  regioni,  di  compromettere   il   buon
andamento e l'imparzialita'  dell'amministrazione  ovvero  il  libero
espletamento della carica elettiva;» (art. 3, comma 1, lett. a) 1egge
citata); 
    19.6. - Permanendo immutata la ratio delle ineleggibilita',  come
sopra delineata dal legislatore nazionale, non si ritiene  dotata  di
ragionevolezza la  norma  qui  censurata,  come  sara'  ulteriormente
precisato nel prosieguo; 
    19.7. - Ooltre a cio' non emerge alcun elemento o profilo  idoneo
a giustificare, con riguardo alla realta' locale, la restrizione  del
diritto di elettorato passivo negli ampi termini di cui  all'art.  2,
comma 1, lett. m) della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21; 
                        Ritenuto inoltre che 
    20.1. - Un secondo profilo di illegittimita' costituzionale della
norma in questione deve rilevarsi  per  violazione  degli  artt.  12,
legge cost. n. 1/63, 3 e 51 della  Costituzione,  in  quanto  nessuna
ragionevolezza supporta la previsione di ineleggibilita' in  caso  di
rappresentanza  o  dirigenza   a   fronte   di   partecipazioni   non
maggioritarie o, quantomeno, non idonee  a  consentire  il  controllo
della societa' in questione; 
    20.2. - Le cause di ineleggibilita', infatti, sono poste a tutela
del principio di liberta' del voto, per impedire che  partecipi  alle
elezioni chi potrebbe trovarsi in una posizione idonea  a  consentire
indebite pressioni o influenze sull'elettorato. Per contro  si  verte
nell'ambito delle incompatibilita' allorquando la relativa previsione
sia finalizzata ad assicurare il corretto  adempimento  del  mandato,
prevenendo  o  rimuovendo  il  rischio  di  conflitto  di   interessi
nell'interesse del buon andamento della p.a.; 
    20.3. - A seguito della gia' citata legge 2 luglio 2004, n.  165,
sono   confermate,   e   formalizzate   quali    principi    generali
dell'ordinamento, le caratteristiche essenziali e le  rationes  degli
istituti  della  ineleggibilita'  e  della   incompatibilita',   come
poc'anzi riportate; 
    20.4. - Con specifico riferimento alla previsione qui  rilevante,
la  possibilita'  di  esercitare  indebite  pressioni  sui  cittadini
chiamati ad eleggere i consiglieri  regionali,  puo'  ragionevolmente
ipotizzarsi solo nell'ambito di cariche  apicali  in  societa'  nelle
quali il voto della regione risulti determinante nella elezione degli
amministratori e quindi possa influenzarne l'attivita' gestoria; 
    20.5. - Laddove invece la regione non sia in grado di influenzare
direttamente la nomina di un dirigente o di un  rappresentante  della
societa', non e' ipotizzabile il rischio  di  esercizio  di  indebita
pressione sull'elettorato della stessa regione, e l'ampia limitazione
del diritto di elettorato passivo prevista dalla norma qui  censurata
non trova ragionevole giustificazione.