IL TRIBUNALE
Riunito in camera di consiglio, all'udienza del 19 febbraio 2009,
nell'ambito del procedimento sopraindicato, avente ad oggetto:
«diritti di elettorato attivo e passivo», tra: Mirio Bolzan,
residente in Romans d'Isonzo, via XXV Aprile n. 7, rappresentato e
difeso, per delega a margine del ricorso ex art. 82, d.P.R. n.
570/1960, dall'avv. Renato Fusco ed elettivamente domiciliato presso
lo studio del difensore in Trieste, via di Donota n. 3, ricorrente;
Contro Giorgio Brandolin, rappresentato e difeso, per delega in
calce al ricorso notificato, dagli avv. Nereo Battello e Francesco
Donolato, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
in Gorizia, via Rossini n. 4, resistente e Presidente in carica del
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia; Presidente della Giunta
regionale Friuli Venezia Giulia, non costituiti e nei confronti del
pubblico ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Trieste, contraddittore non costituito.
Sciogliendo la riserva assunta oggi all'udienza del 19 febbraio
2009, esaminati gli atti ed i documenti di causa, ha emesso la
seguente ordinanza.
Premesso in fatto che
1.1. - Con atto depositato in data 12 settembre 2008, Mirio
Bolzan ricorreva, ex art. 82 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come
modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, avverso
l'elezione di Giorgio Brandolin a consigliere regionale del Friuli
Venezia Giulia;
1.2. - Esponeva il ricorrente che i giorni 13 e 14 aprile del
2008 si erano svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio
regionale del Friuli Venezia Giulia, all'esito delle quali,
nell'ambito del Partito Democratico ed all'interno della
circoscrizione di Gorizia, erano stati eletti Giorgio Brandolin e
Franco Brussa, mentre il ricorrente era risultato terzo in
graduatoria e primo dei non eletti;
1.3. - Rilevava poi, il ricorrente, che Giorgio Brandolin aveva
ricoperto, fino all'11 aprile 2008, la carica di presidente di
«Aeroporto Friuli Venezia-Giulia» S.p.A., societa' partecipata,
seppure con quota non maggioritaria, dalla regione Friuli Venezia
Giulia;
1.4. - Sosteneva, pertanto, il ricorrente, essersi configurata,
in capo al predetto Giorgio Brandolin, la causa d'ineleggibilita'
prevista dall'art. 2, comma 1, lett. m) della legge regionale Friuli
Venezia Giulia del 29 luglio 2004, n. 21, proprio con riguardo ai
soggetti che rivestano la qualita' di legale rappresentante o il
ruolo di dirigente in societa' partecipate dalla regione;
1.5. - Aggiungeva che il Brandolin, per rimuovere efficacemente
la causa di ineleggibilita', ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge
regionale n. 21/2004, avrebbe dovuto cessare dalla suddetta carica
non oltre il giorno della presentazione delle candidature, mentre
dagli atti risultava avere dismesso la carica (per dimissioni) solo
due giorni prima dell'inizio delle votazioni, e pertanto
tardivamente;
1.6. - Per tali motivi Mirio Bolzan presentava alla Giunta delle
Elezioni del Consiglio regionale formale istanza di annullamento
dell'elezione di Giorgio Brandolin, e, in data 31 luglio 2008, con
delibera n. 4, pubblicata su Bollettino ufficiale regionale n. 33 del
13 agosto 2008, il Consiglio regionale, non accogliendo l'istanza del
Bolzan, conformemente al parere espresso dalla Giunta delle elezioni,
convalidava le elezioni dei consiglieri regionali, ivi compresa
quella di Giorgio Brandolin;
1.7. - Mirio Bolzan, pertanto, come premesso, ricorreva a questo
tribunale chiedendo l'accertamento:
dell'invalidita' dell'elezione a consigliere regionale di
Giorgio Brandolin, per l'esistenza della suindicata causa di
ineleggibilita';
dell'illegittimita' della delibera 31 luglio 2008, n. 4 del
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, nella parte in cui
dichiarava insussistente la causa di ineleggibilita' anche in capo
all'ing. Giorgio Brandolin;
del diritto del ricorrente Mirio Bolzan a subentrare, a
seguito dell'invalidita' dell'elezione di Giorgio Brandolin, nella
carica di consigliere regionale ex art. 84, comma 1, d.P.R. n.
570/1960;
2.1. - Con controricorso depositato il 31 ottobre 2008 si
costituiva Giorgio Brandolin non contestando i fatti allegati, ma
avversando la domanda del Bolzan ed il relativo fondamento, solo in
diritto;
2.2. - Preliminarmente il resistente sollevava una questione di
inammissibilita' dell'impugnativa, per tardiva notifica del ricorso e
del decreto di fissazione, che potra' essere utilmente decisa
unitamente al merito;
2.3. - Nel merito il resistente contestava l'interpretazione data
dal ricorrente alla normativa regionale e rilevava l'inapplicabilita'
della sanzione invocata, posto che l'art. 7 della citata legge
regionale n. 21/2004, prevede che l'invalidita' dell'elezione
consegue solamente alle cause di ineleggibilita' esistenti al momento
dell'elezione, mentre, nel caso di specie, e' pacifico che il
Brandolin si era dimesso dalla carica rivestita nella societa' a
partecipazione regionale gia' due giorni prima delle votazioni;
2.4. - Inoltre il resistente formulava seri dubbi in ordine alla
legittimita' costituzionale della previsione della legge regionale,
se interpretata conformemente alla tesi prospettata da controparte,
per contrasto con i principi generali dell'ordinamento, oltre che per
irragionevolezza della limitazione imposta al diritto di elettorato
passivo anche nel caso di cariche in societa' a partecipazione
pubblica non maggioritaria (a differenza da quanto previsto dalla
legge statale previgente n. 154/1981);
3. - Nessuno si costituiva per il p.m. e gli altri soggetti
interessati destinatari della notifica del ricorso;
4. - Il tribunale svolgeva attivita' istruttoria in ordine ai
presupposti delle difese preliminari di parte resistente e,
all'udienza del 4 febbraio 2009, acquisite le memorie depositate
dalle parti ed udita la discussione, rinviava, per repliche,
all'udienza 19 febbraio 2009;
5. - All'udienza del 19 febbraio 2009, udite le repliche e
ritenuto che la questione preliminare poteva essere decisa unitamente
al merito, il Tribunale sollevava questione di legittimita'
costituzionale ed ordinava la sospensione del procedimento;
Premesso in diritto che
6.1. - Il tribunale e' chiamato a fare applicazione della legge
regionale Friuli Venezia Giulia del 29 luglio 2004, n. 21
(«Determinazione dei casi di ineleggibilita' e incompatibilita'
relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della
Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello
Statuto.»);
6.2. - L'art. l della citata legge recita: «La presente legge, in
armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico
della Repubblica, determina, ai sensi dell'articolo 12, secondo
comma, dello statuto, come modificato dall'articolo 5 della legge
costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e con l'osservanza di quanto
disposto dal titolo III dello statuto medesimo, i casi di
ineleggibilita' e incompatibilita' relativi alla carica di
consigliere regionale e di membro della Giunta regionale.»;
6.3. - L'art. 2 comma 1, lett. m) prevede l'ineleggibilita' alla
carica di consigliere regionale dei legali rappresentanti e dei
dirigenti delle societa' al cui capitale la regione partecipa;
6.4. - L'art. 3, comma 1, prevede che la causa di ineleggibilita'
in questione non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per
dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando,
collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno
fissato per la presentazione delle candidature;
6.5. - L'art. 7, comma 1, infine, prevede, tra l'altro, che
talune delle cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 2, tra le
quali quella di cui alla lettera m), che esistano al momento della
elezione, comportano l'invalidita' dell'elezione del consigliere al
quale si riferiscono;
7. - E' noto, poi, che, quanto ai casi di ineleggibilita' ed
incompatibilita', e' riconosciuta alla Regione Friuli Venezia-Giulia
competenza legislativa autonoma in forza dell'art. 12 dello statuto
speciale (l.cost. 31 gennaio 1963, n. 1), come modificato dall'art.
5, comma 1, lett. d) della legge cost. 31 gennaio 2001, n. 2, e che
tale competenza dev'essere pero' esercitata in armonia con la
Costituzione e l'ordinamento giuridico della Repubblica nella
specifica materia;
Rilevato che
8. - Il Tribunale ritiene non manifestamente infondata la
questione, indicata in corso di causa dalla difesa del resistente, di
illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. m) della
legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, sotto i diversi profili di
seguito specificati, nella parte in cui prevede, quale causa di
ineleggibilita' alla carica di consigliere regionale, l'avere
rivestito la funzione di legale rappresentante o la carica di
dirigente, in societa' partecipata dalla regione, senza nel contempo
prevedere che tale partecipazione debba essere maggioritaria o
comunque idonea a consentire il controllo della societa' ex art. 2359
c.c.;
9. - Nel caso di specie la norma censurata, e la questione
sollevata, assumono diretta rilevanza in quanto, in primo luogo, e'
incontroverso tra le parti e documentato, che Giorgio Brandolin,
eletto consigliere regionale in occasione delle elezioni regionali
tenutesi nell'aprile del 2008, e' stato legale rappresentante, in
qualita' di presidente del consiglio di amministrazione, della
societa' «Aeroporto Friuli Venezia-Giulia» S.p.A. fino a due giorni
prima dell'inizio delle votazioni;
10. - E' parimenti incontroverso e documentato che la compagine
sociale di detta societa' fosse costituita, per una quota di
minoranza pari al 49% del capitale sociale, dalla Regione Friuli
Venezia-Giulia, e per una quota di maggioranza - del restante 51% -
dal Consorzio Aeroporto Friuli Venezia-Giulia S.p.A.;
11. - Risulta poi dagli atti di causa (cfr. parere pro veritate
del prof. Piero Alberto Capotosti dd. 3 novembre 2008, pag. 6 -
produzione del resistente), e non e' contestato, che, nel caso di
specie, Giorgio Brandolin fu nominato presidente della societa' in
questione, non solo senza il voto favorevole della Regione Friuli
Venezia-Giulia, ma anzi nonostante il voto contrario espresso dalla
regione stessa, nella qualita' di socio di minoranza;
Ritenuto in via preliminare che
12. - Il chiaro tenore letterale dell'art. 2, comma 1, lett. m)
della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, espresso in termini di
ineleggibilita', non consente margini per un'interpretazione - che
supererebbe i limiti dell'interpretazione estensiva - nel senso di
ritenere necessario, per configurare la causa d'ineleggibilita',
l'ulteriore requisito della qualificazione della partecipazione
regionale in termini di maggioranza o di controllo;
13. - Oltre a cio', ad abundantiam, giova rilevare come, anche da
una verifica complessiva della citata legge regionale n. 21/2004, non
emergano elementi idonei ad orientare in modo univoco l'interprete in
ordine alla voluntas legis, dato che, come gia' evidenziato, sussiste
una vera e propria antinomia tra l'art. 3, che parrebbe correlare
l'inefficacia della causa di ineleggibilita' ad una cessazione dalle
funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle
candidature, e l'art. 7, che parrebbe sanzionare l'ineleggibilita'
solo in caso di permanenza della causa al momento dell'elezione;
14. - Ad ogni modo deve poi ritenersi che solo dopo avere risolto
la questione, logicamente preliminare, dell'applicabilita' al caso
concreto della fattispecie costitutiva dell'ineleggibilita' - che
presuppone l'esperimento del qui richiesto vaglio di
costituzionalita' - potra' essere utilmente affrontata la questione
della eventuale tempestivita' della fattispecie estintiva (dimissioni
dalla carica di presidente e dalle funzioni di rappresentante legale
della societa' partecipata);
Ritenuto pertanto in generale che
15. - Il diritto di elettorato passivo e' un diritto politico
fondamentale, che l'art. 51 della Costituzione riconosce, con i
caratteri propri dell'inviolabilita', quale diritto da garantire a
ciascun cittadino in condizioni di eguaglianza (ex multis Corte cost.
sent. 235/88);
16. - Tale diritto, e la sua garanzia in termini di eguaglianza,
fanno senz'altro parte dei principi generali dell'ordinamento della
Repubblica ai quali anche il legislatore della Regione Friuli
Venezia-Giulia, pur nell'ambito di una materia divenuta di competenza
esclusiva, e' tenuto ad uniformarsi, come espressamente previsto
dall'art. 12 della legge Cost. 31 gennaio 1963, n. 1, modif.
dall'art. 5, comma 1, lett. d) della legge cost. 31 gennaio 2001, n.
2, e desumibile dalle diverse sentenze di accoglimento pronunciate
dalla Corte costituzionale con riguardo ad aspetti della disciplina a
suo tempo adottata dalla Regione Sicilia, ente territoriale dotato ab
origine di autonomia normativa in materie connesse al tema elettorale
(cfr. sent. n. 235/88; n. 84/1994 e n. 162/1995);
17. - Eventuali restrizioni del diritto di elettorato passivo
possono superare il vaglio di costituzionalita' solo se rispettano il
principio di eguaglianza e ragionevolezza, sono giustificate da
esigenze di' salvaguardia di beni giuridici di pari rango e risultano
delineate entro limiti strettamente funzionali allo scopo;
18. - Nell'ambito della potesta' legislativa autonoma locale,
inoltre, sono altresi' giustificate discipline divergenti rispetto a
quella nazionale in caso di motivi adeguati e ragionevoli a tutela di
interessi generali, seppure «localizzati» (Corte cost. sent. n.
571/89; n. 438/94, n.162/1995 e n. 306/2003);
Ritenuto in particolare che
19.1. - Un primo profilo di illegittimita' costituzionale della
normativa in questione deve rilevarsi per violazione degli artt. 12,
l.cost. n. 1/63 e 51 della Costituzione;
19.2. la causa d'ineleggibilita' in questione appare, infatti, in
netta disarmonia con i principi (fondamentali oltre che) generali
dell'ordinamento, tra i quali, appunto, vi e' l'eguaglianza dei
cittadini nelle condizioni di accesso all'elettorato passivo;
19.3. - In ambito statale, come gia' detto, l'ineleggibilita',
nel caso di specie, era prevista solo in caso di societa' partecipata
in quota maggioritaria dalla regione (o dagli altri enti territoriale
in caso di elezioni comunali o provinciali) (art. 2, comma 1, n. 10
della legge 23 aprile 1981, n. 154); tale norma risulta ancora
applicabile nelle Regioni ordinarie che non abbiano disciplinato la
materia in forza della nuova competenza loro attribuita dall'art. 122
Cost., come modificato dalla legge cost. n. 1/1999;
19.4. - La medesima previsione, piu' ristretta rispetto a quella
qui censurata, e' poi contenuta nella disciplina nazionale
sopravvenuta per le province ed i comuni (art. 60, comma 1, n. 10 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
19.5. - Il quadro normativo nazionale, peraltro, non pare, sul
punto, destinato a mutare - nel senso piu' restrittivo della norma
qui censurata -, a seguito della competenza oggi attribuita alle
regioni dall'art. 122 della Costituzione; infatti il legislatore
nazionale, con la legge 2 luglio 2004, n. 165, proprio in attuazione
del citato art. 122 cost., ha dettato i principi fondamentali
costituenti limiti per i legislatori regionali, circa il sistema di
elezione ed i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita',
prevedendo, in proposito - per quanto qui rileva - la «a) sussistenza
delle cause di ineleggibilita' qualora le attivita' o le funzioni
svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle
regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera
decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parita' di
accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;» (artt.
2, comma 1, lett. a) della legge 2 luglio 2004, n. 165) e «a)
sussistenza di cause di incompatibilita', in caso di conflitto tra le
funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta
regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche,
comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a
peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon
andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione ovvero il libero
espletamento della carica elettiva;» (art. 3, comma 1, lett. a) 1egge
citata);
19.6. - Permanendo immutata la ratio delle ineleggibilita', come
sopra delineata dal legislatore nazionale, non si ritiene dotata di
ragionevolezza la norma qui censurata, come sara' ulteriormente
precisato nel prosieguo;
19.7. - Ooltre a cio' non emerge alcun elemento o profilo idoneo
a giustificare, con riguardo alla realta' locale, la restrizione del
diritto di elettorato passivo negli ampi termini di cui all'art. 2,
comma 1, lett. m) della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21;
Ritenuto inoltre che
20.1. - Un secondo profilo di illegittimita' costituzionale della
norma in questione deve rilevarsi per violazione degli artt. 12,
legge cost. n. 1/63, 3 e 51 della Costituzione, in quanto nessuna
ragionevolezza supporta la previsione di ineleggibilita' in caso di
rappresentanza o dirigenza a fronte di partecipazioni non
maggioritarie o, quantomeno, non idonee a consentire il controllo
della societa' in questione;
20.2. - Le cause di ineleggibilita', infatti, sono poste a tutela
del principio di liberta' del voto, per impedire che partecipi alle
elezioni chi potrebbe trovarsi in una posizione idonea a consentire
indebite pressioni o influenze sull'elettorato. Per contro si verte
nell'ambito delle incompatibilita' allorquando la relativa previsione
sia finalizzata ad assicurare il corretto adempimento del mandato,
prevenendo o rimuovendo il rischio di conflitto di interessi
nell'interesse del buon andamento della p.a.;
20.3. - A seguito della gia' citata legge 2 luglio 2004, n. 165,
sono confermate, e formalizzate quali principi generali
dell'ordinamento, le caratteristiche essenziali e le rationes degli
istituti della ineleggibilita' e della incompatibilita', come
poc'anzi riportate;
20.4. - Con specifico riferimento alla previsione qui rilevante,
la possibilita' di esercitare indebite pressioni sui cittadini
chiamati ad eleggere i consiglieri regionali, puo' ragionevolmente
ipotizzarsi solo nell'ambito di cariche apicali in societa' nelle
quali il voto della regione risulti determinante nella elezione degli
amministratori e quindi possa influenzarne l'attivita' gestoria;
20.5. - Laddove invece la regione non sia in grado di influenzare
direttamente la nomina di un dirigente o di un rappresentante della
societa', non e' ipotizzabile il rischio di esercizio di indebita
pressione sull'elettorato della stessa regione, e l'ampia limitazione
del diritto di elettorato passivo prevista dalla norma qui censurata
non trova ragionevole giustificazione.