Sentenza 
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto  a  seguito
degli artt. 4, comma 3, 6, 7, 8, comma 1, 9  e  10  del  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture   26   marzo   2008   (Programma   di
riqualificazione urbana per alloggi a canone  sostenibile),  promosso
dalla Provincia autonoma di  Trento  con  ricorso  notificato  il  15
luglio 2008, depositato in cancelleria il 24 luglio 2008 ed  iscritto
al n. 13 del registro conflitti tra enti 2008; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  giugno  2009  il  giudice
relatore Gaetano Silvestri; 
    Udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento. 
                          Ritenuto in fatto 
    1. - Con ricorso notificato il 15 luglio  2008  e  depositato  il
successivo 24 luglio, la Provincia autonoma di Trento, in persona del
Presidente pro tempore, ha proposto  conflitto  di  attribuzione  nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli
artt. 4, comma 3, 6, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto  del  Ministro
delle infrastrutture 26 marzo  2008  (Programma  di  riqualificazione
urbana per alloggi a canone sostenibile), per  violazione:  a)  degli
artt. 8, numeri 5), 10) e 25), 16,  80,  81,  secondo  comma,  e  del
Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige); b) del d.P.R. 28 marzo 1975, n.  469  (Norme
di attuazione dello statuto per la  regione  Trentino-Alto  Adige  in
materia di assistenza e beneficenza pubblica); c) del d.P.R. 22 marzo
1974, n. 381 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche); d) dell'art. 8  del  d.P.R.  19  novembre  1987,  n.  526
(Estensione  alla  regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle   province
autonome di Trento e  Bolzano  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); e)  degli  artt.
2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.  266  (Norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e   leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento); f) dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge 30  novembre
1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della  regione
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di  Bolzano
con la riforma tributaria); g)  degli  artt.  12  e  17  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e
provinciale). 
    1.1. - La Provincia ricorrente premette di essere titolare  della
potesta' legislativa primaria in  materia  di  «urbanistica  e  piani
regolatori» (art. 8, n. 5, del d.P.R. n. 670 del 1972), di  «edilizia
comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a
carattere pubblico» (art. 8, n. 10) e di  «assistenza  e  beneficenza
pubblica» (art. 8, n.  25).  Inoltre,  nelle  medesime  materie  alla
Provincia spettano le relative potesta' amministrative (art. 16). 
    Le norme statutarie indicate hanno  ricevuto  attuazione  con  il
d.P.R. n. 469 del 1975 e con il d.P.R. n. 381 del 1974, il cui art. 1
stabilisce: «Le  attribuzioni  dell'amministrazione  dello  Stato  in
materia di urbanistica,  di  edilizia  comunque  sovvenzionata  [...]
esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici  dello
Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici  a  carattere
nazionale o sovraprovinciali e quelle  gia'  spettanti  alla  regione
Trentino-Alto Adige nelle stesse  materie,  sono  esercitate  per  il
rispettivo territorio dalle province di Trento e di Bolzano ai  sensi
e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e  16  del  d.P.R.  31  agosto
1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto». 
    La difesa della ricorrente esamina la  normativa  provinciale  in
materia di edilizia agevolata,  soffermandosi  in  particolare  sulle
leggi della Provincia di Trento 13 novembre 1992, n.  21  (Disciplina
degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa),  e  7
novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale
della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre  1992,
n.  21 -  Disciplina  degli  interventi  provinciali  in  materia  di
edilizia abitativa). 
    Con riguardo ai  finanziamenti  speciali  destinati  all'edilizia
pubblica dalle leggi statali, la Provincia di Trento  evidenzia  che,
in virtu' dell'art. 5 della legge  n.  386  del  1989,  «Le  province
autonome partecipano alla ripartizione di  fondi  speciali  istituiti
per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto
il territorio nazionale, secondo i criteri e  le  modalita'  per  gli
stessi  previsti»  (comma  1),  mentre  «I  finanziamenti  recati  da
qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il
riparto o l'utilizzo a favore  delle  regioni,  sono  assegnati  alle
province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per  essere
utilizzati,   secondo   normative   provinciali,   nell'ambito    del
corrispondente settore, con  riscontro  nei  conti  consuntivi  delle
rispettive province» (comma 2). 
    Infine,  il  comma  3  del  medesimo  art.  5  stabilisce:   «Per
l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si
prescinde da qualunque adempimento previsto  dalle  stesse  leggi  ad
eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle
quote di riparto». 
    1.2. - La ricorrente descrive il contenuto  dell'atto  impugnato,
sottolineando come l'art. 2 dello stesso disponga l'attivazione di un
«programma    innovativo    in    ambito    urbano»    (asseritamente
«ricollegabile» a quello previsto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 21,
recante «Misure per ridurre il disagio abitativo  ed  interventi  per
aumentare  l'offerta  di  alloggi  in  locazione»),  «finalizzato   a
incrementare la disponibilita' di alloggi da offrire in  locazione  a
canone   sostenibile   nonche'   a    migliorare    l'equipaggiamento
infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di  forte
disagio abitativo». 
    A tal fine il decreto impugnato utilizza le  risorse  in  origine
destinate al completamento del programma «Contratti di quartiere II»,
e non utilizzate a tale scopo in quanto il  Tribunale  amministrativo
regionale del Lazio (sez. III, sentenza 5 novembre 2007, n. 10855) ha
annullato il decreto del Vice Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 8 marzo 2006 (Completamento  del  Programma  innovativo  in
ambito urbano -  Contratti  di  quartiere  II),  contenente  l'avviso
relativo al completamento del programma citato. 
    La difesa provinciale sottolinea come le risorse rese in tal modo
disponibili  siano  ripartite  tra  le   Regioni   sulla   base   dei
coefficienti gia' utilizzati dal  decreto  del  Vice  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2002 (Modifiche al d.m. 27
dicembre 2001, relativo ai  programmi  innovativi  in  ambito  urbano
denominati  «Contratti  di  quartiere  II»).  Tuttavia,  precisa   la
ricorrente, il decreto del Ministro  delle  infrastrutture  26  marzo
2008 stabilisce, sia per le Regioni e le Province autonome sia per  i
Comuni, una quota  di  cofinanziamento  necessaria  per  accedere  al
riparto delle risorse statali. 
    Gli artt. 6 e 7 del decreto impugnato recano  norme  in  tema  di
contenuti edilizio-urbanistici e  caratteristiche  dei  programmi  di
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile. 
    L'art. 8 del decreto  regola  i  «Bandi  regionali»,  che  devono
essere predisposti dalle Regioni  e  dalle  Province  autonome  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto  stesso.  Nei
suddetti bandi  di  gara  devono  essere  fissate  «le  modalita'  di
partecipazione dei Comuni e forme di  monitoraggio  di  utilizzo  dei
finanziamenti analoghe a quelle adottate  per  l'utilizzo  dei  fondi
strutturali europei». 
    L'art. 9 stabilisce: «Con successivo provvedimento e' nominata la
Commissione per la selezione delle proposte presentate dai comuni  da
ammettere  a  finanziamento.  Ciascuna  commissione  e'  formata   da
rappresentanti designati regionali, ministeriali e dell'Anci». 
    Infine, l'art. 10 attribuisce al Ministero  delle  infrastrutture
il compito di esercitare  poteri  sostitutivi  «in  caso  di  ritardi
nell'attuazione dei programmi di interventi, con riferimento ai tempi
di realizzazione e alle modalita' attuative fissate nei singoli bandi
regionali», con «modalita' che saranno definite con apposito  decreto
ministeriale». 
    1.3.  -  Passando  ad  illustrare  le  ragioni  del  ricorso,  la
Provincia autonoma di Trento precisa di non  voler  censurare  l'atto
impugnato  «nella  parte  in  cui  attiva  il  programma  (art.   2),
ripartisce le risorse fra le Regioni (art. 3) ed individua  la  quota
di cofinanziamento regionale (art. 4, comma 1)». 
    La ricorrente ritiene, infatti, che il decreto in questione  «sia
illegittimo ed invasivo delle sue prerogative  costituzionali  [solo]
nella parte in cui - anche in relazione alla Provincia  di  Trento  -
pretende di individuare la quota di cofinanziamento comunale (art. 4,
comma 3), nonche' i contenuti e le caratteristiche dei  programmi  di
riqualificazione (artt. 6 e 7) e  nella  parte  in  cui  pretende  di
regolare i bandi, le commissioni ed il potere sostitutivo (artt. 8, 9
e 10)». 
    1.3.1. - La difesa provinciale  ritiene  che  siano  violate,  in
primo luogo, le norme statutarie e di  attuazione  che  attribuiscono
alla Provincia di Trento la  competenza  legislativa  primaria  nella
materia in esame. 
    La ricorrente evidenzia come l'art. 4 della legge n. 21 del 2001,
dedicato al «Programma innovativo in ambito urbano», non menzioni  le
Province autonome, sebbene sia «pacifica» la loro  partecipazione  ai
riparti previsti  in  favore  delle  Regioni,  in  virtu'  di  quanto
stabilito dall'art. 5 della legge n. 386 del 1989 e dall'art. 12  del
d.lgs. n. 268 del 1992. 
    In particolare, la peculiare posizione  delle  Province  autonome
sarebbe  espressamente  riconosciuta  dall'art.  6  del  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  27  dicembre  2001
(Programmi innovativi in ambito urbano), il  quale  dispone  che  «Le
province autonome di Trento e di Bolzano  provvedono  alle  finalita'
del presente decreto nell'ambito delle competenze ad  esse  spettanti
ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di  attuazione
e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. A tal  fine  si
applica quanto disposto dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989,  n.
386». 
    Pertanto, il decreto impugnato, nella parte in cui  -  anche  con
riferimento alla Provincia di Trento - pretende di definire la  quota
di cofinanziamento comunale, i contenuti  e  le  caratteristiche  dei
programmi di riqualificazione e regola i bandi, le commissioni ed  il
potere sostitutivo, sarebbe lesivo delle competenze legislative della
Provincia  stessa  nelle  materie   dell'urbanistica,   dell'edilizia
agevolata e delle politiche sociali, violando l'art.  8,  numeri  5),
10) e 25), del d.P.R. n. 670 del 1972 e le norme di attuazione  dello
statuto di cui al d.P.R. n. 469 del 1975 ed  al  d.P.R.  n.  381  del
1974. 
    La concreta  lesivita'  della  normativa  ministeriale  impugnata
sarebbe confermata dal contenuto della circolare  di  cui  alla  nota
dell'8 luglio 2008 del Direttore generale per le politiche  abitative
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la  quale  si
descrivono le «modalita' attuative» del decreto  26  marzo  2008.  In
particolare, anche la circolare in parola si  rivolge  espressamente,
oltre che alle Regioni, alle Province autonome,  «per  enunciare  una
serie di  regole  assai  dettagliate  "al  fine  di  raggiungere  una
sufficiente omogeneita' nei contenuti dei singoli bandi",  integrando
- peraltro in totale assenza di fondamento normativo - la  disciplina
posta dal decreto qui impugnato, e talora persino modificandola (come
nel caso della nomina della commissione, che la nota  8  luglio  2008
affida al Ministero mentre l'art. 9 d.m. 26  marzo  2008  sembrerebbe
rimetterla alle Regioni)». 
    1.3.2. - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  26  marzo
2008 sarebbe  lesivo  anche  delle  competenze  amministrative  della
Provincia, «la' dove condiziona lo  svolgimento  della  sua  potesta'
amministrativa (artt. 8 e 9) e la' dove attribuisce al  Ministero  il
potere sostitutivo nei confronti degli enti locali (art. 10); di  qui
la violazione dell'art. 16 dello statuto, del d.P.R. n. 469 del  1975
e dell'art. 1 del d.P.R. n. 381 del 1974». 
    1.3.3. - L'art. 10  del  decreto  impugnato  violerebbe,  ancora,
l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del  1992  («in  base  al  quale
"Nelle materie di competenza propria della regione o  delle  province
autonome la legge non puo' attribuire agli  organi  statali  funzioni
amministrative,   comprese   quelle   di   vigilanza,   di    polizia
amministrativa  e  di  accertamento  di  violazioni   amministrative,
diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale  e
le relative norme di attuazione, salvi gli  interventi  richiesti  ai
sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo"») e l'art. 8 del d.P.R. n.
526  del  1987,  «che  limita  a  casi  ben  determinati  il   potere
sostitutivo statale (attribuendolo, fra  l'altro,  al  Consiglio  dei
ministri e prevedendo un "giusto procedimento")». 
    1.3.4.  -  La  ricorrente  sostiene,  inoltre,  che  il   decreto
impugnato lede l'autonomia finanziaria della Provincia, quale risulta
dal Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972 e dall'art. 5 della legge n.
386 del 1989, «in base al quale le risorse statali ripartite  fra  le
Regioni - che non siano afferenti ai fondi  istituiti  per  garantire
livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale di cui all'art. 5, comma 1 - "affluiscono al bilancio delle
stesse  [Province]   per   essere   utilizzati,   secondo   normative
provinciali, nell'ambito del corrispondente  settore,  con  riscontro
nei conti consuntivi delle rispettive province" (comma 2)». Il  comma
3 del medesimo art. 5 precisa: «Per l'assegnazione e l'erogazione dei
finanziamenti  di  cui  al  comma  2,  si  prescinde   da   qualunque
adempimento previsto  dalle  stesse  leggi  ad  eccezione  di  quelli
relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto». 
    La difesa della Provincia di Trento sottolinea come  non  vi  sia
alcun dubbio che il meccanismo sopra richiamato si applichi nel  caso
in questione, dal momento che l'art. 12 del d.lgs. n.  268  del  1992
stabilisce:  «Le  disposizioni  in  ordine  alle  procedure  ed  alla
destinazione dei fondi di cui all'art.  5  della  legge  30  novembre
1989, n. 386, si applicano con  riferimento  alle  leggi  statali  di
intervento previste,  anche  se  le  stesse  non  sono  espressamente
richiamate». 
    Del resto, aggiunge la  ricorrente,  l'art.  6  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  27  dicembre  2001,
«corrispondente a quello qui impugnato», rinviava espressamente  alla
norma di cui all'art. 5 della legge n. 386 del 1989. 
    1.3.5. -  Il  decreto  impugnato  violerebbe  anche  la  potesta'
legislativa concorrente in materia di finanza locale (artt. 80 e  81,
secondo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972 e art. 17 del d.lgs. n. 268
del 1992), in quanto l'art. 4, comma  3,  individuando  la  quota  di
cofinanziamento comunale, compirebbe «una scelta (sia sull'an che sul
quantum) che spetta alla Provincia». 
    1.3.6. -  La  difesa  provinciale  rileva  un  ulteriore  duplice
profilo di illegittimita', sottolineando che  le  norme  del  decreto
impugnato sarebbero illegittime e lesive dell'autonomia  legislativa,
amministrativa  e  finanziaria  della  Provincia  anche  se   fossero
contenute in una legge. 
    In primo luogo, l'inserimento della normativa  censurata  in  «un
semplice decreto ministeriale e non in una legge» determinerebbe  una
violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, «che consente solo
alle leggi statali di porre limiti  alle  competenze  delle  Province
nelle materie provinciali». 
    L'illegittimita' del decreto impugnato non verrebbe meno se anche
si  volesse  considerare  lo  stesso  come  atto   di   indirizzo   e
coordinamento; in tal caso, infatti, esso sarebbe stato  adottato  in
violazione delle norme sostanziali e procedurali di  cui  all'art.  3
del d.lgs. n. 266 del 1992. In  particolare,  «sarebbero  violati  il
principio del vincolo ai soli risultati, la  competenza  del  Governo
all'emanazione e la  regola  del  previo  parere  obbligatorio  della
Provincia». 
    In secondo luogo, il decreto oggetto dell'odierno  conflitto,  in
quanto  privo  di  una  clausola  di  salvaguardia   e   direttamente
applicabile nella Provincia di Trento (a differenza di quello del  27
dicembre 2001), si porrebbe in contrasto con il regime di separazione
tra fonti statali e  fonti  provinciali  delineato  dall'art.  2  del
d.lgs. n. 266 del 1992. 
    1.4. - Per le ragioni sopra esposte la ricorrente chiede  che  la
Corte costituzionale dichiari che non spettava allo Stato, e per esso
al  Ministro  delle  infrastrutture,  adottare  nei  confronti  della
Provincia di Trento le disposizioni di cui agli artt. 4, comma 3,  6,
7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto 26 marzo 2008,  e  conseguentemente
annulli il predetto decreto, nelle parti sopra  indicate,  in  quanto
esso si rivolge alla Provincia di Trento. 
    2. - Non si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri. 
                       Considerato in diritto 
    1. - Con ricorso notificato il 15 luglio  2008  e  depositato  il
successivo 24 luglio, la Provincia autonoma di Trento, in persona del
Presidente pro tempore, ha proposto  conflitto  di  attribuzione  nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli
artt. 4, comma 3, 6, 7, 8, comma 1, 9 e 10 del decreto  del  Ministro
delle infrastrutture 26 marzo  2008  (Programma  di  riqualificazione
urbana per alloggi a canone sostenibile), per  violazione:  a)  degli
artt. 8, numeri 5), 10) e 25), 16,  80,  81,  secondo  comma,  e  del
Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige); b) del d.P.R. 28 marzo 1975, n.  469  (Norme
di attuazione dello statuto per la  regione  Trentino-Alto  Adige  in
materia di assistenza e beneficenza pubblica); c) del d.P.R. 22 marzo
1974, n. 381 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  urbanistica  ed  opere
pubbliche); d) dell'art. 8  del  d.P.R.  19  novembre  1987,  n.  526
(Estensione  alla  regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle   province
autonome di Trento e  Bolzano  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); e)  degli  artt.
2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.  266  (Norme  di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige
concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e   leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento); f) dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge 30  novembre
1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della  regione
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di  Bolzano
con la riforma tributaria); g)  degli  artt.  12  e  17  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e
provinciale). 
    2. - Il ricorso e' fondato. 
    2.1.  -  Occorre  preliminarmente  precisare  su  quali   materie
incidono le norme impugnate, contenute nel decreto ministeriale prima
citato.  La  stessa  intitolazione  dell'atto  asseritamente   lesivo
(Programma  di  riqualificazione  urbana   per   alloggi   a   canone
sostenibile), confermata da tutte le disposizioni in  esso  comprese,
induce a ritenere che,  nella  specie,  siano  investite  le  materie
dell'«urbanistica», dell'«edilizia comunque sovvenzionata, totalmente
o  parzialmente,   da   finanziamenti   a   carattere   pubblico»   e
dell'«assistenza e beneficenza pubblica», attribuite alla  competenza
legislativa primaria delle Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
dall'art. 8, numeri  5),  10)  e  25)  dello  statuto  della  Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol. 
    Da tale constatazione deriva che lo  Stato  non  aveva  titolo  a
disciplinare, peraltro in modo preciso  e  dettagliato,  modalita'  e
procedure che attengono all'esercizio di potesta' legislative e - per
effetto dell'art. 16, primo comma,  del  citato  statuto  speciale  -
anche amministrative della ricorrente. 
    L'art. 5, comma 2, della legge n. 386 del 1989 - da  considerarsi
norma interposta - dispone che  tutti  i  finanziamenti  in  cui  sia
previsto  il  riparto  o  l'utilizzo  a  favore  delle  Regioni  sono
assegnati alle Province autonome ed  affluiscono  al  bilancio  delle
stesse  per  essere  utilizzati,   secondo   normative   provinciali,
nell'ambito del  corrispondente  settore,  con  riscontro  nei  conti
consuntivi delle rispettive  Province.  L'unica  eccezione  a  questa
regola e' rappresentata dai fondi  istituiti  per  garantire  livelli
minimi di prestazioni in modo uniforme,  che  vengono  ripartiti,  ai
sensi del comma 1 del medesimo  art.  5,  «secondo  i  criteri  e  le
modalita' per gli stessi previsti». 
    E' da escludere, tuttavia, che le norme del decreto  ministeriale
impugnate dalla ricorrente siano  riconducibili  alla  fissazione  di
livelli minimi essenziali per la  prestazione  del  servizio  sociale
dell'edilizia agevolata. La disciplina  censurata  attiene,  infatti,
alla fissazione della quota di cofinanziamento gravante sui Comuni in
relazione a ciascuna proposta di intervento (art.  4,  comma  3),  ai
contenuti  edilizio-urbanistici  dei  programmi  di  riqualificazione
urbana  per   alloggi   a   canone   sostenibile   (art.   6),   alle
caratteristiche dei suddetti programmi di riqualificazione (art.  7),
ai bandi regionali mediante i quali vengono fissate le  modalita'  di
partecipazione dei Comuni e forme di monitoraggio  sull'utilizzo  dei
finanziamenti  (art.  8),  alle  commissioni   selezionatrici   delle
proposte (art. 9)  ed  ai  poteri  sostitutivi  del  Ministero  delle
infrastrutture (art. 10). 
    2.2. - Questa Corte ha precisato che la competenza primaria delle
Province   autonome   nelle   materie   dell'edilizia    residenziale
sovvenzionata e dell'assistenza e beneficenza pubblica  non  preclude
allo Stato l'adozione di misure volte a favorire l'accesso  dei  meno
abbienti al mercato delle locazioni, poiche' e'  «doveroso  da  parte
della  collettivita'  intera  impedire  che  delle  persone   possano
rimanere prive di abitazione» (sentenze n. 49 del 1987,  n.  217  del
1988 e n. 520 del 2000). L'intervento dello Stato in tanto e'  immune
da censure di incostituzionalita', in quanto la disciplina  relativa,
«valutata nei suoi  concreti  svolgimenti  e  nelle  sue  particolari
modalita', sia contenuta nei  precisi  limiti  delle  reali  esigenze
sottostanti all'interesse invocato e risulti essenziale o  necessaria
per la sua attuazione» (sentenza n. 520 del 2000). 
    Le Province autonome non possono lamentare l'istituzione di fondi
vincolati al perseguimento dello scopo di  soddisfare  il  fabbisogno
abitativo dei ceti meno  abbienti  e  sono  tenute  a  rispettare  la
destinazione impressa dallo  Stato  agli  stanziamenti  relativi;  le
stesse Province non possono neppure censurare l'indicazione, da parte
di norme statali, del necessario  coinvolgimento  dei  Comuni,  quali
enti esponenziali delle collettivita' interessate agli interventi  in
tale settore (sentenza n. 520 del 2000). 
    Pertanto, l'utilizzazione dei fondi  statali  «secondo  normative
provinciali», ai sensi del citato art. 5, comma 2, della legge n. 386
del 1989, «attiene [...] solo alle modalita' del loro impiego  e  non
anche alla scelta  se  impiegarli,  ovvero  all'individuazione  dello
scopo da realizzare» (sentenza n. 28 del 2003). 
    Anche  dopo  la  riforma  del  Titolo  V  della  Parte  II  della
Costituzione, i termini  della  questione  non  sono  sostanzialmente
cambiati, giacche' spetta allo Stato «la determinazione  dell'offerta
minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze  dei  ceti  meno
abbienti»,  mediante  «la  fissazione  di  principi  che  valgano   a
garantire l'uniformita' dei  criteri  di  assegnazione  su  tutto  il
territorio  nazionale»  (sentenza  n.  94  del  2007),  «strettamente
inerenti al nucleo irrinunciabile della dignita' della persona umana»
(sentenza n. 166 del 2008). 
    2.3. - Il raffronto tra la normativa di  rango  costituzionale  e
ordinario, la giurisprudenza di questa Corte e le norme  oggetto  del
presente conflitto di attribuzione dimostra  che  queste  ultime  non
regolano l'offerta di alloggi a canone sostenibile sotto  il  profilo
della sua adeguatezza a garantire un livello minimo della prestazione
in rapporto ai bisogni dei ceti meno abbienti. Tale scopo e'  sotteso
al finanziamento in se' e per se' ed al vincolo, gravante anche sulle
Province autonome, di utilizzare lo stesso solo per la  finalita'  di
alleviare il disagio abitativo. 
    L'intervento  statale  diretto   ad   assicurare   una   maggiore
disponibilita' di alloggi a canone sostenibile  non  puo',  pertanto,
estendersi alle procedure ed alle  modalita'  amministrative  con  le
quali  le  Province  autonome,  nell'ambito  della  loro   competenza
legislativa   esclusiva,   cui   corrisponde    analoga    competenza
amministrativa, attuano in concreto gli interventi  in  favore  delle
categorie destinatarie della prestazione sociale in questione. 
    Il fine generale di tutela di un diritto fondamentale  di  natura
sociale non puo' giustificare  la  vanificazione  di  una  competenza
primaria attribuita alle Province autonome  dallo  statuto  speciale,
avente rango di legge costituzionale. E' evidente,  infatti,  che  la
competenza di cui al n. 10) dell'art. 8 del suddetto statuto verrebbe
ad essere completamente svuotata se il perseguimento, da parte  dello
Stato, dell'obiettivo di ridurre il disagio abitativo  implicasse  la
possibilita'  di  disciplinare   minutamente   tutte   le   attivita'
amministrative connesse all'attuazione pratica degli  interventi.  La
finalita' sottesa alla citata norma statutaria e' proprio  quella  di
tutelare il diritto all'accesso al bene casa da  parte  dei  soggetti
appartenenti alle fasce di reddito piu' basse ed  implica,  pertanto,
che  la  Provincia  possa   esercitare   attivita'   legislative   ed
amministrative in materia,  pur  nell'ambito  di  una  programmazione
nazionale. 
    La potesta' legislativa primaria delle  Province  autonome  nella
materia dell'«assistenza e beneficenza  pubblica»  (art.  8,  n.  25,
dello statuto speciale) completa il quadro e permette di operare  una
ricostruzione integrata delle competenze  statali  e  provinciali  al
riguardo, che consente allo  Stato,  in  virtu'  della  finalita'  di
garantire una prestazione in materia di diritti sociali, di istituire
fondi a destinazione vincolata, di stabilire i criteri e le modalita'
della loro ripartizione tra le Regioni e le Province autonome,  ferma
restando  la  competenza  provinciale  per   tutto   quanto   attiene
all'attuazione  pratica  dello  scopo  perseguito  dal  finanziamento
statale. 
    3. - Sulla base delle considerazioni generali fin qui svolte,  e'
possibile valutare partitamente le  singole  norme  del  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  26  marzo   2008   impugnate   dalla
ricorrente. 
    3.1. - L'art. 4, comma 3, fissa  nel  quattordici  per  cento  la
quota di cofinanziamento comunale in relazione a ciascuna proposta di
intervento. Il comma 1 dello stesso  articolo  -  non  censurato  nel
ricorso della Provincia di Trento - fissa la quota di cofinanziamento
regionale nel trenta per cento delle risorse statali  destinate  allo
scopo. 
    Al  riguardo  si  deve  osservare  che,  mentre   la   quota   di
cofinanziamento gravante sulle  Regioni  e  sulle  Province  autonome
risponde  all'esigenza  di  assicurare   un   livello   uniforme   di
partecipazione di queste alla realizzazione del  programma  nazionale
di riqualificazione urbana  per  alloggi  a  canone  sostenibile,  la
fissazione in dettaglio della quota di cofinanziamento  gravante  sui
Comuni compresi nel  territorio  della  Provincia  ricorrente  incide
sulla sfera di autodeterminazione di quest'ultima nei  suoi  rapporti
con gli enti locali, restringendo in  modo  indebito  sia  i  margini
della programmazione,  su  scala  provinciale,  degli  interventi  in
questo campo, sia la competenza della stessa Provincia in materia  di
finanza locale, stabilita dall'art. 17 del d.lgs. n.  268  del  1992,
che costituisce norma di attuazione dello statuto  speciale.  Ne'  si
rinvengono  ragioni  attinenti  alla   determinazione   dei   livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  sociali,  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., che peraltro,  almeno
nelle linee generali,  dovrebbero  essere  contenute  in  una  legge,
secondo il principio stabilito dalla giurisprudenza di  questa  Corte
(sentenza n. 88 del 2003). 
    L'art. 4 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure  per  ridurre
il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi
in locazione) stabilisce che il Ministero dei lavori pubblici  (oggi,
delle infrastrutture) «promuove  [...]  un  programma  innovativo  in
ambito urbano finalizzato prioritariamente ad  incrementare,  con  la
partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale
dei quartieri degradati di comuni  e  citta'  a  piu'  forte  disagio
abitativo ed occupazionale e che  preveda,  al  contempo,  misure  ed
interventi   per    incrementare    l'occupazione,    per    favorire
l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa»  (art.
4, comma 1). Il comma 4  dello  stesso  articolo  attribuisce  ad  un
decreto del Ministro la competenza a definire, previa intesa in  sede
di  Conferenza  Stato-Regioni,  «gli  indirizzi  e  i  contenuti  del
programma di cui al  comma  1  e  le  modalita'  di  attribuzione  ed
erogazione dei finanziamenti». 
    Come si puo' facilmente osservare, la  legge  statale  indica  le
finalita', delinea i contorni del programma nazionale e demanda ad un
decreto ministeriale la definizione delle modalita' di attribuzione e
di erogazione dei finanziamenti. Non si rinviene alcuna prescrizione,
ne'  generale  ne'  particolare,  volta  a  determinare   i   livelli
essenziali delle prestazioni concernenti il diritto sociale  al  bene
casa; si riscontra invece, nella norma  impugnata,  un'ingerenza  nei
rapporti tra Provincia autonoma e Comuni estranea  alla  materia  dei
livelli essenziali ed ininfluente sul livello di spesa gravante sullo
Stato, giacche' non  e'  contestato  il  potere  di  quest'ultimo  di
fissare  la  quota  di  cofinanziamento  spettante   alla   Provincia
autonoma, ne' che i Comuni siano anch'essi responsabilizzati mediante
la partecipazione finanziaria al  programma  di  edilizia  agevolata,
secondo  un  principio  generale  valido  per  tutto  il   territorio
nazionale. Cio' che esorbita dalla competenza dello Stato e' soltanto
la determinazione quantitativa della quota di cofinanziamento. 
    3.2. - L'art. 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture  26
marzo 2008 prescrive i contenuti edilizio-urbanistici  dei  programmi
di riqualificazione urbana. I commi 1 e 3 si limitano a  ribadire  le
finalita' del decreto, gia' indicate in via generale dalla  legge  n.
21 del 2001 e dall'art. 2 (non impugnato) del  decreto  stesso.  Tali
disposizioni   non   esplicano,   pertanto,   potenzialita'    lesive
dell'autonomia della  Provincia  ricorrente,  in  quanto  non  e'  in
contestazione il potere dello  Stato  di  finalizzare  l'impiego  del
finanziamento, specificando pure gli scopi particolari da perseguire. 
    Cio' che invece viola la sfera di  competenza  costituzionalmente
garantita della ricorrente sono le prescrizioni di cui ai commi  2  e
4, le  quali,  contenute  in  un  atto  amministrativo,  entrano  nel
dettaglio  dei  criteri  di  assegnazione  degli  alloggi   e   della
determinazione dei canoni di locazione, in assenza di una legge  che,
anche  in  linea  generale,  stabilisca  criteri  e  condizioni.   Al
riguardo, occorre osservare che si versa  in  materie  di  competenza
primaria delle Province autonome (edilizia sovvenzionata,  assistenza
e beneficenza pubblica) e che ogni intervento limitativo dello  Stato
in tali ambiti deve essere stabilito con legge, sia  nell'ipotesi  in
cui si ritenga che l'intervento  assicuri  la  garanzia  dei  livelli
minimi di tutela dei diritti sociali, secondo  la  giurisprudenza  di
questa Corte prima richiamata, sia in  via  generale,  in  forza  del
disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, norma di  attuazione
che  regola  i  rapporti  tra  legislazione  statale  e  legislazione
regionale.  Tale  norma  consente  allo  Stato  di  porre  in  essere
interventi limitativi di competenze delle Province autonome solo  con
legge. In tal senso e' anche la giurisprudenza di  questa  Corte  (ex
plurimis, sentenza n. 267 del 2003). 
    In definitiva, la norma censurata, con riguardo ai commi 2  e  4,
e' costituzionalmente illegittima a doppio titolo, perche' limitativa
della  sfera  di  competenza  legislativa  primaria  delle   Province
autonome e perche', pur essendo limitativa, non e' contenuta  in  una
legge, ma in un atto amministrativo. 
    3.3. - L'art. 7 del decreto ministeriale in oggetto stabilisce le
caratteristiche,  definite   «irrinunciabili»,   dei   programmi   di
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile.  Anche  per
questa disposizione si devono ripetere le considerazioni,  svolte  ai
paragrafi precedenti, circa la violazione, con  atto  amministrativo,
della sfera di competenza primaria  della  Provincia  ricorrente.  Si
tratta  di  discipline  dettagliate  in  materia   di   edilizia   ed
urbanistica, che, in ogni caso, anche a volerle intendere quali norme
di fissazione dei livelli minimi delle prestazioni, avrebbero  dovuto
essere contenute, almeno nelle linee generali, in una legge. 
    3.4. - Analoghe considerazioni vanno fatte a proposito  dell'art.
8, comma 1, che disciplina i bandi di gara,  con  cio'  invadendo  la
competenza amministrativa della  Provincia  ricorrente,  che,  com'e'
stato sopra ricordato, ai sensi dell'art. 16 dello statuto  speciale,
spetta alla stessa in tutte le materie attribuite alla sua competenza
legislativa. 
    3.5.  -  Anche  l'art.  9  del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e' affetto dallo  stesso  vizio  di  legittimita',  in
quanto  disciplina  le  commissioni  selezionatrici  delle   proposte
presentate dai Comuni. Tale norma attiene  alle  procedure  attuative
del programma provinciale  ed  incide,  pertanto,  in  un  ambito  di
competenza amministrativa propria della ricorrente. 
    3.6. - L'art. 10 del suddetto decreto  attribuisce  al  Ministero
delle  infrastrutture  poteri  sostitutivi   in   caso   di   ritardi
nell'attuazione del programma di interventi, con riferimento ai tempi
di  realizzazione  ed  alle  modalita'  fissate  nei  singoli   bandi
regionali. Secondo la stessa disposizione,  tali  poteri  sostitutivi
sono esercitati «con le modalita' che saranno definite  con  apposito
decreto ministeriale». 
    Al riguardo si deve ricordare che l'art. 8 del d.P.R. n. 526  del
1987 circoscrive le ipotesi di potere sostituivo del Governo al «caso
di accertata inattivita' degli organi  regionali  e  provinciali  che
comporti  inadempimento  agli  obblighi  comunitari».  La  competenza
appartiene al Consiglio dei ministri ed e' legislativamente  previsto
che la Regione o la Provincia interessata sia previamente  sentita  e
che venga assegnato alla stessa «un congruo termine per provvedere». 
    Anche a voler considerare le norme oggetto del presente conflitto
come  strumento  di  determinazione  dei  livelli  essenziali   delle
prestazioni concernenti il diritto al bene casa, si deve  notare  che
l'art. 120, secondo comma, Cost.,  prevede  tale  intervento  statale
secondo procedure previste dalla  legge,  «atte  a  garantire  che  i
poteri sostitutivi siano esercitati nel  rispetto  del  principio  di
sussidiarieta'  e  del  principio  di   leale   collaborazione».   La
disposizione di cui si tratta ha invece natura amministrativa e,  per
di piu', rinvia genericamente ad un futuro  decreto  ministeriale  la
definizione di procedure che la  Costituzione  esige  siano  previste
dalla legge. 
    In  definitiva,  anche  il  citato   art.   10   deve   ritenersi
costituzionalmente illegittimo. 
    4. - In considerazione della piena equiparazione statutaria delle
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   relativamente   alle
attribuzioni di cui trattasi,  l'efficacia  della  presente  sentenza
deve essere estesa anche nei confronti della  Provincia  autonoma  di
Bolzano.