SENTENZA 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 12  della
legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in
materia di istruzione e formazione), e dell'art. 12-bis  della  legge
della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento della
formazione professionale), come sostituito  dall'art.  14,  comma  8,
della citata  legge  Prov.  Bolzano  n.  2  del  2008,  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con  ricorso  notificato  il  9
giugno 2008, depositato in cancelleria il 17 giugno 2008 ed  iscritto
al n. 28 del registro ricorsi 2008; 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano; 
    Udito nell'udienza pubblica del 9 giugno 2009 il giudice relatore
Sabino Cassese; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco  Ferrari  e
Rolando Riz per la Provincia di Bolzano; 
                          Ritenuto in fatto 
    1.  -  Con  ricorso  ritualmente  notificato  e  depositato,   il
Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in  via  principale
la questione di legittimita' costituzionale degli  articoli  8  e  12
della  legge  della  Provincia  di  Bolzano  14  marzo  2008,  n.   2
(Disposizioni in materia di istruzione e formazione), e dell'articolo
12-bis della legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40
(Ordinamento  della  formazione   professionale),   come   sostituito
dall'art. 14, comma 8, della citata legge provinciale n. 2 del  2008,
per contrasto con gli artt. 8, n. 29, 9, nn. 2  e  4,  e  19,  ottavo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670  (Approvazione  del  testo  unico  delle   leggi   costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige),  nonche'
con l'art. 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione. 
    In particolare, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
sollevato due questioni  di  legittimita'  costituzionale.  La  prima
riguarda gli artt. 8, comma 1, e 12 della legge Prov.  Bolzano  n.  2
del 2008. La seconda concerne l'art. 12-bis della legge Prov. Bolzano
n. 40 del 1992, come sostituito dall'art. 14, comma 8,  della  citata
legge provinciale n. 2 del 2008. 
    1.1. - Con riguardo alla prima  questione,  l'art.  8,  comma  1,
della legge Prov. Bolzano n. 2 del  2008  prevede  che  la  Provincia
autonoma organizzi, d'intesa con universita'  italiane  o  straniere,
«corsi annuali  a  favore  di  persone  in  possesso  di  un  diploma
professionale conseguito nell'ambito dei  percorsi  della  formazione
professionale», allo scopo, fra l'altro, «di  creare  i  presupposti»
per poter sostenere  un  «esame  di  Stato»,  «utile  anche  ai  fini
dell'accesso  all'universita'  e   all'alta   formazione   artistica,
musicale e coreutica», di cui il successivo  art.  12  disciplina  le
prove di  esame,  nonche'  le  modalita'  di  nomina  della  relativa
commissione. 
    Tali disposizioni, ad avviso  del  ricorrente,  disciplinerebbero
una nuova fattispecie, «a valenza provinciale», di  esame  di  Stato,
avente  ad  oggetto  materie  diverse  da  quelle  previste  per   lo
svolgimento dell'esame di Stato disciplinato a livello nazionale.  In
tal modo, esse si porrebbero in contrasto con le norme costituzionali
sul riparto di competenze legislative fra lo  Stato  e  la  Provincia
autonoma, in base alle  quali  la  disciplina  dei  titoli  idonei  a
determinare l'accesso  agli  studi  superiori  spetta  soltanto  allo
Stato.  Da  un  lato,  tale  disciplina  dovrebbe  infatti  ritenersi
estranea tanto alla  potesta'  esclusiva  in  materia  di  formazione
professionale,  quanto  alla  potesta'  concorrente  in  materia   di
istruzione, attribuite alle Province autonome, rispettivamente, dagli
artt. 8, n. 29, e 9,  nn.  2  e  4,  del  d.P.R.  n.  670  del  1972.
Dall'altro lato, la disciplina dell'esame di Stato  rientrerebbe,  ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., tra  le  norme
generali  sull'istruzione.  La  competenza  legislativa  statale   in
materia di esami di Stato risulterebbe inoltre confermata, ad  avviso
del ricorrente, dal contenuto dell'art. 11, commi 1 e 5, del  decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione
del testo unificato dei decreti del Presidente  della  Repubblica  20
gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di
attuazione dello Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
materia di ordinamento  scolastico  in  provincia  di  Bolzano),  che
attribuisce alla Provincia una mera  potesta'  legislativa  attuativa
delle  leggi  statali  sugli  esami  di  Stato,  limitatamente   alle
modalita' di svolgimento dell'esame stesso e, in  ogni  caso,  previa
consultazione della competente amministrazione centrale. 
    Secondo il ricorrente, le disposizioni impugnate, anche nel  caso
in  cui  non  si  dovessero  accogliere  le  precedenti  censure,  si
porrebbero comunque in contrasto con l'art.  19,  ottavo  comma,  del
d.P.R.  n.  670  del  1972   (il   quale   prevede   che   «ai   fini
dell'equipollenza dei diplomi finali deve essere  sentito  il  parere
del Consiglio  superiore  della  pubblica  istruzione»),  non  avendo
previsto previe consultazioni o sistemi equivalenti di  intesa  o  di
raccordo con l'autorita' ministeriale, pur in presenza di  un  titolo
di studio che costituisce presupposto per l'iscrizione  ai  corsi  di
istruzione superiore. 
    1.2.  -  La  seconda  questione  di  legittimita'  costituzionale
riguarda l'art. 12-bis della legge Prov. Bolzano n. 40 del 1992, come
sostituito dall'art. 14, comma 8, della legge Prov. Bolzano n. 2  del
2008. Tale disposizione  stabilisce  che  «chi  ha  superato  l'esame
previsto al termine di un corso di qualifica almeno  triennale  della
formazione provinciale» puo' proseguire gli studi al quarto  anno  di
istituto professionale statale dello  stesso  indirizzo  o  indirizzo
affine,  «eventualmente  previo  superamento  di  esami   integrativi
previsti limitatamente all'area linguistica e matematica». 
    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione
impugnata, disciplinando il passaggio dalla formazione  professionale
all'istruzione secondaria superiore, andrebbe  oltre  l'ambito  delle
potesta' legislative esclusiva e concorrente attribuite alle Province
autonome (artt. 8, n. 29, e 9, nn. 2 e 4, del d.P.R. n. 670 del 1972)
e si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera n),
Cost.,  ricadendo  la  relativa  disciplina  tra  le  norme  generali
sull'istruzione, oggetto  di  potesta'  legislativa  esclusiva  dello
Stato. 
    Ad avviso del  ricorrente,  infatti,  la  disposizione  impugnata
introduce, su base  provinciale,  un  sistema  di  passaggio  tra  la
formazione  professionale  provinciale  e   l'istruzione   secondaria
superiore statale differente rispetto a quello nazionale, fondato  su
esami  meramente  eventuali  (peraltro  limitati   alla   sola   area
linguistica e matematica) e senza alcuna  valutazione  dei  risultati
raggiunti o dei  crediti  acquisiti.  Cio'  contrariamente  a  quanto
stabilito dalla disciplina statale che si occupa  del  passaggio  dal
sistema  della  formazione  professionale  a  quello  dell'istruzione
secondaria. In particolare, l'art.  6  (rubricato  «Passaggio  tra  i
sistemi») del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000,
n. 257 (Regolamento di attuazione dell'articolo  68  della  legge  17
maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di  attivita'
formative fino al diciottesimo anno di eta'), prevede un  sistema  di
crediti  (determinati  dalle  conoscenze,  competenze   ed   abilita'
acquisite) utili ai fini dell'accesso ai diversi anni  dei  corsi  di
istruzione secondaria superiore, da valutarsi ad  opera  di  apposite
commissioni. 
    2. - Si e'  costituita  in  giudizio  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano, concludendo per la declaratoria  di  inammissibilita'  o  di
infondatezza del ricorso. 
    2.1 - La Provincia autonoma sostiene, in via generale, che non si
possa invocare la violazione dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera
n), Cost., dal momento che le disposizioni impugnate rientrano  nella
specifica competenza attribuita alle Province dagli artt. 8, n. 29, e
9, nn. 2 e 4, del d.P.R. n. 670 del 1972 e che, ai sensi dell'art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione), «sino all'adeguamento  dei
rispettivi   statuti,   le   disposizioni   della   presente    legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale  ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano per  le  parti  in  cui
prevedono forme di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a  quelle  gia'
attribuite». 
    2.2 - In ordine alla prima questione sollevata dal Presidente del
Consiglio dei ministri, la difesa della  Provincia  autonoma  ritiene
che le disposizioni  impugnate  non  abbiano  violato  ne'  le  norme
generali sull'istruzione, ne' i principi fondamentali in materia, dal
momento che la legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo  per  la
definizione  delle  norme  generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale),  ha  profondamente  modificato  la   disciplina   del
rapporto  tra  il  sistema  dei  licei  e  quello  della   formazione
professionale, considerandoli  come  parti  equivalenti  del  sistema
educativo. In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h),
della legge n. 53 del 2003, «i titoli e le qualifiche  conseguiti  al
termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e  della  formazione
professionale di durata almeno quadriennale consentono  di  sostenere
l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita' e
all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza
di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le  universita'  e
con l'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  e  ferma
restando la possibilita' di sostenere, come  privatista,  l'esame  di
Stato anche senza tale frequenza». 
    La difesa provinciale sostiene, poi, che il meccanismo  di  esame
previsto  dall'impugnato  art.   12   non   viola   alcun   parametro
costituzionale, essendo la Provincia autonoma competente  ad  emanare
le norme di attuazione delle leggi sugli  esami  di  Stato  ai  sensi
dell'art. 11 del d.P.R. n. 89 del 1983. Sotto il profilo procedurale,
inoltre, la Provincia autonoma avrebbe adempiuto anche all'obbligo di
sentire  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'   e   della
ricerca,  avendo  lo   stesso   Ministro   istituito,   con   decreto
ministeriale,   una   apposita   commissione    di    studio    mista
Ministero/Provincia autonoma di Bolzano,  in  cui  i  progetti  della
Provincia sono stati discussi ed hanno trovato largo consenso  tra  i
membri statali della commissione stessa. 
    2.3 - Sulla seconda questione sollevata,  la  difesa  provinciale
rileva che la disposizione impugnata e'  ispirata  al  medesimo  fine
perseguito dalla disciplina statale: migliorare la permeabilita'  tra
il sistema dell'istruzione e quello della  formazione  professionale.
Essa, difatti, si rivolge a coloro che,  avendo  gia'  conseguito  il
diploma provinciale triennale,  che  ha  la  stessa  validita'  degli
attestati rilasciati a norma della legislazione statale, abbiano gia'
dato ampia prova delle conoscenze, competenze ed abilita'  acquisite,
potendo accedere al quarto anno di una scuola  superiore  di  secondo
grado dello stesso indirizzo o di  un  indirizzo  affine,  previo  il
superamento  di  eventuali  esami  integrativi   attinenti   all'area
linguistica e matematica. In particolare, la limitazione a queste due
aree dipenderebbe dal fatto che  le  altre  materie  insegnate  nelle
scuole professionali  corrispondono,  per  quantita'  e  qualita',  a
quelle impartite nelle relative scuole  superiori.  Ad  avviso  della
Provincia di Bolzano, dunque, la  procedura  prevista  si  atterrebbe
pienamente alle norme statali in materia di passaggio tra  i  sistemi
di formazione e istruzione, prevedendo anche essa la  valutazione  ed
il riconoscimento delle conoscenze conseguite dal singolo allievo  da
apposite commissioni, al momento del passaggio all'altro sistema. 
    3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica, l'Avvocatura  generale
dello Stato e la difesa della Provincia  autonoma  di  Bolzano  hanno
depositato memorie, ribadendo  ed  ulteriormente  illustrando  quanto
gia'  sostenuto,  rispettivamente,  nel  ricorso   e   nell'atto   di
costituzione. 
                       Considerato in diritto 
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso
questione di legittimita' costituzionale degli artt.  8  e  12  della
legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2008, n. 2 (Disposizioni in
materia di istruzione e formazione),  e  dell'articolo  12-bis  della
legge della Provincia di Bolzano 12 novembre 1992, n. 40 (Ordinamento
della formazione professionale), come sostituito dall'art. 14,  comma
8, della citata legge provinciale n. 2 del 2008,  per  contrasto  con
gli artt. 8, n. 29, 9, nn. 2 e 4, e 19, ottavo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), nonche' con l'art. 117, secondo
comma, lettera n), della Costituzione. 
    Ad avviso del ricorrente, sia la disciplina dell'esame di  Stato,
utile  anche  ai  fini  dell'accesso   all'universita'   e   all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica (contenuta negli artt.  8,
comma 1, e 12 della legge Prov.  Bolzano  n.  2  del  2008),  sia  la
disciplina   del    passaggio    dalla    formazione    professionale
all'istruzione secondaria superiore (dettata dall'art.  12-bis  della
legge Prov. Bolzano n. 40 del 1992) spettano al legislatore  statale,
in quanto esulano dall'ambito della potesta' legislativa esclusiva  e
concorrente riconosciuta alla Provincia di Bolzano dagli artt. 8,  n.
29, e 9, nn. 2 e 4, del d.P.R. n. 670 del 1972 e  rientrano,  invece,
fra le norme generali sull'istruzione ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lettera n), Cost. 
    Inoltre, ad avviso del ricorrente gli artt. 8 e  12  della  legge
Prov. Bolzano n. 2 del 2008 violano anche l'art.  19,  ottavo  comma,
del d.P.R. n.  670  del  1972,  non  essendo  state  previste  idonee
modalita' di intesa o di raccordo con l'autorita' ministeriale. 
    2. - Le questioni sono fondate. 
    Considerata la  varieta'  di  parametri  costituzionali  indicati
dalle parti, occorre chiarire,  in  via  preliminare,  quale  sia  il
parametro rispetto al quale  valutare  la  legittimita'  delle  norme
impugnate. Infatti, secondo l'art. 10 della legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte  seconda  della
Costituzione),  «sino  all'adeguamento  dei  rispettivi  statuti,  le
disposizioni della presente legge costituzionale si  applicano  anche
alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e
di Bolzano per le parti in cui  prevedono  forme  di  autonomia  piu'
ampie rispetto a quelle gia' attribuite». 
    In  materia  di  istruzione  e   formazione   professionale,   la
Costituzione (art. 117) ripartisce  nel  seguente  modo  la  potesta'
legislativa tra lo Stato e le Regioni:  spetta  allo  Stato,  in  via
esclusiva, la  potesta'  legislativa  relativa  alle  norme  generali
sull'istruzione; spetta a Stato e Regioni,  in  via  concorrente,  la
potesta' legislativa sull'istruzione, fatta salva  l'autonomia  delle
istituzioni scolastiche; spetta alle Regioni, in  via  residuale,  la
potesta' legislativa concernente la formazione professionale. 
    Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  attribuisce  alle
Province autonome la potesta'  legislativa  primaria  in  materia  di
«addestramento e formazione professionale» (d.P.R. n. 670  del  1972,
art. 8, n.  29)  e  quella  concorrente  in  materia  di  «istruzione
elementare e secondaria (media,  classica,  scientifica,  magistrale,
tecnica, professionale e artistica)» e di «apprendistato» (d.P.R.  n.
670 del 1972, art. 9, nn. 2 e 4). Inoltre, l'art. 11 del decreto  del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del
testo unificato  dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  20
gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme  di
attuazione dello statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
materia  di  ordinamento  scolastico  in   provincia   di   Bolzano),
stabilisce che la Provincia puo' emanare norme per l'attuazione delle
leggi sugli esami di  Stato,  sentito  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
    L'art. 117 Cost. non prevede una forma di autonomia piu' ampia di
quella configurata dagli artt. 8 e 9 dello statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige.  Non  ricorrono,  quindi,  le  condizioni   per
l'applicazione dell'art. 10 della legge  cost.  n.  3  del  2001.  Di
conseguenza,  la  legittimita'  costituzionale   delle   disposizioni
impugnate deve essere valutata alla luce delle  norme  dello  statuto
speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige.  Occorre   accertare,
pertanto,  se  le  disposizioni  impugnate  rientrino  nella  materia
dell'istruzione, di potesta' legislativa  concorrente,  o  in  quella
della formazione professionale,  rimessa  alla  potesta'  legislativa
primaria  della  Provincia.  Nella  prima  ipotesi,   occorre   anche
stabilire quali siano i principi della legislazione statale e  se  le
disposizioni impugnate rispettino tali principi. 
    3. - La prima questione sollevata dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri riguarda gli artt. 8 e 12 della legge Prov. Bolzano n. 2
del 2008. 
    Tali disposizioni prevedono l'organizzazione di un corso  annuale
(corrispondente al quinto anno integrativo degli studi di  formazione
professionale) volto a «creare i presupposti» per poter sostenere  un
«esame  di  Stato»  diverso  da  quello  disciplinato   dalle   norme
nazionali,  suscettibile   di   consentire   l'accesso   agli   studi
universitari ed all'alta formazione artistica, musicale  e  coreutica
direttamente dal sistema della formazione professionale. 
    La disciplina degli esami  di  Stato  per  l'accesso  agli  studi
universitari   ed   all'alta   formazione   ricade   nella    materia
dell'istruzione,  in  quanto  conclude  il  percorso  di   istruzione
secondaria superiore ed avvia  gli  studi  di  istruzione  superiore.
Inoltre, essa fa parte dei  principi  della  materia  dell'istruzione
perche' e' un elemento di quella struttura  essenziale  del  relativo
sistema  nazionale  che  non  puo'  essere  oggetto   di   normazione
differenziata su base territoriale e deve  essere  regolata  in  modo
unitario sull'intero territorio  della  Repubblica.  Basti  ricordare
che,  secondo  l'art.  33,  quinto  comma,  Cost.,   il   superamento
dell'esame di Stato consente di conseguire un titolo  di  studio  che
abilita al passaggio da un  ciclo  di  istruzione  al  successivo  ed
all'accesso agli studi universitari ed alle professioni. 
    Occorre,  dunque,  valutare  la  conformita'  delle  disposizioni
impugnate  ai  principi  della  legislazione   dello   Stato,   cosi'
individuati. 
    Che l'esame previsto da queste disposizioni sia diverso da quello
regolato dalla legislazione statale puo' ricavarsi agevolmente  dalla
comparazione tra le due normative. L'esame di Stato che conclude  gli
studi di istruzione  secondaria  superiore,  disciplinato  a  livello
nazionale  dall'art.  3  della  legge  10  dicembre  1997,   n.   425
(Disposizioni per la riforma degli  esami  di  Stato  conclusivi  dei
corsi di studio  di  istruzione  secondaria  superiore),  prevede  lo
svolgimento di tre prove scritte e di un colloquio orale su tutte  le
materie del programma scolastico. L'art. 12 della legge Prov. Bolzano
n. 2 del 2008 stabilisce, invece, che  «le  prove  di  esame  vertono
sulla valutazione delle competenze acquisite in cinque delle  materie
fondamentali», «nonche' in almeno una delle  materie  caratterizzanti
l'indirizzo». 
    La Provincia autonoma di Bolzano ha, quindi,  istituito,  con  la
legge n.  2  del  2008,  un  «esame  di  Stato»,  diverso  da  quello
nazionale. Cosi' facendo, essa non ha operato nell'ambito dei  limiti
indicati dagli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia,  invadendo  la
sfera di competenze riservata allo Stato. 
    Ne' le disposizioni  impugnate  possono  essere  ricondotte  alla
potesta' legislativa di attuazione, conferita alla Provincia autonoma
dall'art. 11 del d.P.R. n. 89 del 1983. Infatti, se si esamina questa
previsione alla luce delle altre disposizioni contenute  nel  decreto
e, in particolare, degli artt. 6-9, si  nota  che  tale  potesta'  e'
conferita  alla  Provincia  per  le  esigenze   del   bilinguismo   e
dell'insegnamento di particolari materie (ad  esempio,  quello  della
lingua ladina). Ad essa e' consentito soltanto di adattare al diverso
contesto le modalita' di esperimento degli esami fissate dallo Stato. 
    Va dichiarata, quindi, l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
8, comma 1, della legge Prov. Bolzano n. 2  del  2008,  limitatamente
alle parole «ai sensi dell'articolo 12», e dell'intero art. 12  della
stessa legge. 
    Resta assorbita  la  censura  relativa  alla  dedotta  violazione
dell'art. 19, ottavo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972. 
    4.  -  La  seconda  questione  di   legittimita'   costituzionale
sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri  riguarda  l'art.
12-bis della legge Prov. Bolzano n.  40  del  1992,  come  sostituito
dall'art. 14, comma 8, della suddetta  legge  provinciale  n.  2  del
2008,  regolante  il  passaggio  dal  terzo  anno  della   formazione
professionale al quarto anno di un istituto professionale statale. 
    Tale  disposizione   regola   un   passaggio   tra   sistemi   e,
precisamente, dal sistema della  formazione  professionale  a  quello
dell'istruzione secondaria superiore,  nel  quale  la  legge  statale
inquadra  gli   istituti   professionali   statali   (art.   13   del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante «Misure urgenti  per  la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo  sviluppo
di attivita' economiche e la nascita di nuove  imprese»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.  40).  Poiche'  tale
passaggio disciplina l'accesso all'istruzione  secondaria  superiore,
lo stesso ricade  evidentemente  nella  materia  dell'istruzione,  di
potesta' legislativa concorrente. 
    La  disposizione  impugnata  stabilisce  che  chi   possegga   la
qualifica  triennale  di  formazione  professionale   o   abbia   una
formazione triennale da apprendista possa iscriversi «al quarto  anno
di  istituto  professionale  statale  dello  stesso  indirizzo  o  di
indirizzo  affine,  eventualmente   previo   superamento   di   esami
integrativi   previsti   limitatamente   all'area    linguistica    e
matematica». Si prevede, dunque, il passaggio dal  terzo  anno  della
formazione professionale al quarto anno  di  un  istituto  secondario
superiore, subordinandolo ad esami eventuali  e  limitati  alle  aree
della linguistica e della matematica. 
    Si tratta di un passaggio diverso rispetto a  quello  regolato  a
livello nazionale. La legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega  al  Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale), ripartendo il secondo  ciclo  di  istruzione  tra  il
sistema  dell'istruzione  secondaria   superiore   e   quello   della
formazione  professionale,  non  ha  escluso  il  passaggio  dall'uno
all'altro, anzi ha favorito tale possibilita' (art. 2, comma 1, lett.
i). La legge statale, tuttavia, fa  riferimento  all'acquisizione  di
crediti certificati. L'art. 6 (rubricato «Passaggio tra  i  sistemi»)
del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio  2000,  n.  257
(Regolamento di attuazione dell'articolo 68  della  legge  17  maggio
1999,  n.  144,  concernente  l'obbligo  di  frequenza  di  attivita'
formative fino al diciottesimo anno di eta'), che  ha  dato  ad  essa
attuazione, stabilisce che  «le  conoscenze,  competenze  e  abilita'
acquisite nel sistema della formazione professionale,  nell'esercizio
dell'apprendistato,  per  effetto  dell'attivita'  lavorativa  o  per
autoformazione costituiscono crediti per l'accesso  ai  diversi  anni
dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono  valutate  da
apposite  commissioni  costituite,   all'inizio   di   ciascun   anno
scolastico  (...)   presso   le   singole   istituzioni   scolastiche
interessate o reti delle medesime istituzioni». 
    La disciplina del passaggio tra sistemi rientra  tra  i  principi
fondamentali della materia dell'istruzione. Infatti, il sistema della
formazione professionale e quello dell'istruzione costituiscono parti
distinte del sistema nazionale di istruzione. Per connetterle,  vanno
adottate norme di raccordo necessariamente  poste  dallo  Stato,  dal
momento che non possono variare a seconda dell'area  territoriale  di
riferimento. Deve ritenersi, quindi, che  anche  questa  disposizione
esuli dalla potesta' legislativa conferita  alla  Provincia  autonoma
dagli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia. 
    Deve dichiararsene, pertanto, la illegittimita' costituzionale.