IL TRIBUNALE 
    Parti nel procedimento: ricorrente  principale  Evangelisti  Pier
Antonio, avv. Mollica Silvana - ricorrente (altro) Testolin  Roberto,
avv. Mollica Silvana - resistente  principale  INPS,  avv.  Tomasello
Antonella. 
    A scioglimento della riserva il g.l. rileva: 
    1) Con ricorso  depositato  il  19  giugno  2008,  i  ricorrenti,
titolari di pensione INPS eccedenti otto volte il trattamento minimo,
anche  per  effetto  della   perequazione   automatica   per   legge,
contestavano la decisione Inps di non perequare automaticamente  tale
emolumento a partire dal gennaio 2008 in  applicazione  dell'art.  1,
comma 19 della legge 24 dicembre  2007,  n.  247.  La  citata  norma,
applicata dall'Inps, stabilisce che per le pensioni superiori a  otto
volte il trattamento minimo Inps non venga concessa per  l'anno  2008
alcuna perequazione automatica. La chiara ed  univoca  lettera  della
norma non consente alcuna pluralita' interpretativa, ed evidentemente
nega in toto il principio  della  perequazione,  in  quanto  anziche'
ridurre parzialmente l'applicazione di  questo  istituto,  come  gia'
avvenuto in passato per effetto dell'art. 69,  legge  n.  388/2000  e
dell'art. 6  della  legge  n.  127/2007,  ha  escluso  totalmente  la
possibilita' di perequare  la  suddetta  tipologia  di  pensione  per
l'anno 2008. Conseguentemente l'emolumento per l'anno 2008  non  puo'
essere implementato in nessuna  misura  a  fonte  della  perdita  del
potere d'acquisto della pensione stessa e gli effetti continueranno a
prodursi anche in  futuro  incidendo  definitivamente  sull'ammontare
della stessa. 
    I ricorrenti proponevano eccezione di rilevanza e  non  manifesta
infondatezza della questione  di  legittimita'  costituzionale  della
citata norma, per contrasto con gli artt. 38, secondo comma ,  38  in
relazione all'art. 36, e 3 Cost. 
    2) L'Inps costituendosi eccepiva la manifesta infondatezza  della
questione,  atteso  che  la  scelta  del  blocco  della  perequazione
automatica delle pensioni medio-alte rientrava nella discrezionalita'
del legislatore, cui spetta determinare le  modalita'  di  attuazione
dell'art. 38 Cost. 
    Il comma 19, art. 1, legge n. 247/2007  esprime  una  scelta  non
arbitraria  ne'  irragionevole  incidendo   su   pensioni   connotate
dall'adeguatezza  alle  esigenze  della   vita   del   pensionato   a
prescindere dalla perequazione automatica. Quanto all'art.  36  Cost.
rilevava che il principio di  proporzionalita'  della  pensione  alla
quantita' e qualita'  del  lavoro  prestato  non  impone  affatto  il
necessario adeguamento del trattamento  pensionistico  agli  stipendi
(attesa la  non  univoca  corrispondenza  tra  l'ultima  retribuzione
percepita  e   la   pensione   liquidata,   che   viene   parametrata
proporzionalmente,  tenuto  conto  della  media  delle   retribuzioni
erogate). Quanto all'art. 3  Cost.,  secondo  l'Ente,  rientra  nella
discrezionalita'  del   legislatore   differenziare   i   trattamenti
pensionistici  in   relazione   alla   data   di   decorrenza,   alla
determinazione della base imponibile, alla perequazione. 
    Richiamava i principi espressi da C. cost. nn. 202 del 2006 e 349
del 1985. 
    Depositate note,  udita  la  discussione  il  g.l.  si  riservava
sull'eccezione di compatibilita' costituzionale della norma in esame. 
    3)  Ritiene  il  giudicante  che  la   sollevata   questione   di
incostituzionalita'  proposta  dai  ricorrenti  sia  rilevante  nella
presente controversia. I ricorrenti chiedono  la  perequazione  della
pensione; l'Inps l'ha negata appellandosi all'art. 1, comma 19  legge
n. 2472007. Applicando il chiaro disposto della norma  in  esame,  la
quale non si presta ad interpretazioni che non portino, univocamente,
ad escludere l'applicabilita' del  beneficio  della  perequazione,  i
ricorrenti vedono contratta economicamente la  propria  pensione  per
l'anno 2008 e per gli anni futuri  (nei  quali,  se  ripristinata  la
perequazione, fara' salvo il potere  d'acquisto  per  il  futuro,  ma
certamente non consentira' alcun recupero per il passato). 
    Il caso  va  dunque  deciso  applicando  letteralmente  la  norma
censurata  di  incostituzionalita',  e  da  qui  la  rilevanza  della
questione. 
    4) Con riferimento alla non manifesta infondatezza, si rileva che
in attuazione anche  dell'art.  38,  secondo  comma  Cost.  e'  stata
sancita dal legislatore la  perequazione  automatica  delle  pensioni
previdenziali erogate da tutti i regimi, compresi quelli integrativi,
e delle forme di previdenza complementare; le varie leggi finanziarie
hanno  poi  provveduto   a   razionalizzare   la   disciplina   della
perequazione,  prevedendo  meccanismi  di   perequazione   automatica
integrale per le pensioni economicamente piu' contenute,  e  parziale
per altre tipologie di pensioni piu' elevate (salvo l'unica eccezione
di cui all'art. 59, comma 13, legge n. 449/1997) . Con la  norma  qui
in contestazione, invece, il legislatore ha disposto il blocco totale
(temporaneo,  ma  con   riflessi   permanenti)   della   perequazione
automatica,  esprimendo  una  valutazione  che,  seppur   costituendo
espressione della discrezionalita' riservata al  legislatore,  appare
contraria all'art. 38 Cost. e di dubbia conformita' al  principio  di
ragionevolezza  previsto   dall'art.   3   Cost.   in   quanto,   nel
bilanciamento tra principi di  uguale  rango  costituzionale  (quello
dell'art. 38 Cost. e quello della solidarieta' sociale  sotteso  alle
esigenze di contenimento della spesa pubblica e di tenuta finanziaria
del sistema previdenziale) viene ad essere inciso totalmente  uno  di
questi - il diritto all'assicurazione da parte dello Stato  di  mezzi
adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori pensionati - e tutelato
integralmente l'altro. 
    La irragionevolezza dell'intervento normativo e' evidenziato, tra
l'altro, anche in atti parlamentari, come si rileva dalla proposta di
legge  presentata  il  16  giugno  2008  (n.  1299)  nella  quale  si
prospettano rilievi  di  «dubbia  costituzionalita»  della  norma  in
esame, traducendosi il blocco integrale  della  perequazione  in  una
perdita di carattere permanente, e come evidenziato  dall'Ordine  del
giorno dell'8 ottobre 2008 della Camera dei Deputati,  nel  quale  si
prospettano possibili interventi normativi di recupero  dell'ingiusta
«penalizzazione»  causata  dalla  norma  in   esame,   accolto   come
raccomandazione dal Governo in data 28 ottobre 2008 (vedi allegato  a
note attoree del 16 marzo 2009). 
    Condivide dunque il g.l.  le  argomentazioni  attoree  sulla  non
manifesta infondatezza della  questione  di  costituzionalita'  della
citata norma che vengono di seguito sintetizzate. 
    Per effetto dell'art. 1, comma 19, legge n. 247/2007 la  pensione
non perequata non puo' considerarsi corrispondente  al  canone  della
«adeguatezza» sancito, per la prestazione previdenziale, dal  secondo
comma dell'art. 38 cost. (C.Cost. n. 26 del 1980 e 288 del 1994).  La
perequazione  automatica  e'  infatti   lo   strumento   scelto   dal
legislatore  per  mantenere  nel   tempo   la   «adeguatezza»   delle
prestazioni previdenziali imposta dall'art. 38, secondo comma,  e  la
negazione dell'applicazione dell'unico istituto posto  a  tutela  del
predetto valore costituzionalmente garantito  configge  evidentemente
con  il  predetto  principio  costituzionale.  Inoltre   la   mancata
rivalutazione  automatica  dei  trattamenti  superiori  ad  un  certo
importo concorre ad impedire la realizzazione della  proporzionalita'
tra  pensione  e  retribuzione  goduta   nel   corso   dell'attivita'
lavorativa, tutelata dal disposto dell'art. 38 e 36 Cost.  (C.  cost.
n. 59 del 1988). Infine la totale  non  perequazione  automatica  dei
trattamenti pensionistici di importo piu' elevato viene a determinare
una  irragionevole  disparita'  di  trattamento  tra  percettori   di
pensioni medio-alte e percettori di pensioni meno  elevate,  i  primi
esposti totalmente al rischio  inflattivo,  i  secondi  integralmente
protetti e garantiti da tale rischio. 
    Le  esigenze  di  contenimento  della   spesa   pubblica,   della
salvaguardia del bilancio dello  Stato,  di  tenuta  finanziaria  del
sistema  previdenziale,  quali  manifestazioni   del   principio   di
solidarieta', possono essere salvaguardate da un meccanismo normativo
di perequazione parziale senza la necessita' di escludere in toto  il
principio della  perequazione  per  certe  tipologie  pensionistiche,
ossia senza ricorrere ad un istituto che crea una netta disparita' di
trattamento tra pensionati e che non sembra  ispirato  a  criteri  di
ragionevolezza. 
    Da  tutte  queste  considerazioni  si  ricava  la  non  manifesta
infondatezza della questione sollevata con riferimento agli artt. 38,
secondo comma 36 e 3 Cost.