IL TRIBUNALE Parti nel procedimento: ricorrente principale Evangelisti Pier Antonio, avv. Mollica Silvana - ricorrente (altro) Testolin Roberto, avv. Mollica Silvana - resistente principale INPS, avv. Tomasello Antonella. A scioglimento della riserva il g.l. rileva: 1) Con ricorso depositato il 19 giugno 2008, i ricorrenti, titolari di pensione INPS eccedenti otto volte il trattamento minimo, anche per effetto della perequazione automatica per legge, contestavano la decisione Inps di non perequare automaticamente tale emolumento a partire dal gennaio 2008 in applicazione dell'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. La citata norma, applicata dall'Inps, stabilisce che per le pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo Inps non venga concessa per l'anno 2008 alcuna perequazione automatica. La chiara ed univoca lettera della norma non consente alcuna pluralita' interpretativa, ed evidentemente nega in toto il principio della perequazione, in quanto anziche' ridurre parzialmente l'applicazione di questo istituto, come gia' avvenuto in passato per effetto dell'art. 69, legge n. 388/2000 e dell'art. 6 della legge n. 127/2007, ha escluso totalmente la possibilita' di perequare la suddetta tipologia di pensione per l'anno 2008. Conseguentemente l'emolumento per l'anno 2008 non puo' essere implementato in nessuna misura a fonte della perdita del potere d'acquisto della pensione stessa e gli effetti continueranno a prodursi anche in futuro incidendo definitivamente sull'ammontare della stessa. I ricorrenti proponevano eccezione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della citata norma, per contrasto con gli artt. 38, secondo comma , 38 in relazione all'art. 36, e 3 Cost. 2) L'Inps costituendosi eccepiva la manifesta infondatezza della questione, atteso che la scelta del blocco della perequazione automatica delle pensioni medio-alte rientrava nella discrezionalita' del legislatore, cui spetta determinare le modalita' di attuazione dell'art. 38 Cost. Il comma 19, art. 1, legge n. 247/2007 esprime una scelta non arbitraria ne' irragionevole incidendo su pensioni connotate dall'adeguatezza alle esigenze della vita del pensionato a prescindere dalla perequazione automatica. Quanto all'art. 36 Cost. rilevava che il principio di proporzionalita' della pensione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi (attesa la non univoca corrispondenza tra l'ultima retribuzione percepita e la pensione liquidata, che viene parametrata proporzionalmente, tenuto conto della media delle retribuzioni erogate). Quanto all'art. 3 Cost., secondo l'Ente, rientra nella discrezionalita' del legislatore differenziare i trattamenti pensionistici in relazione alla data di decorrenza, alla determinazione della base imponibile, alla perequazione. Richiamava i principi espressi da C. cost. nn. 202 del 2006 e 349 del 1985. Depositate note, udita la discussione il g.l. si riservava sull'eccezione di compatibilita' costituzionale della norma in esame. 3) Ritiene il giudicante che la sollevata questione di incostituzionalita' proposta dai ricorrenti sia rilevante nella presente controversia. I ricorrenti chiedono la perequazione della pensione; l'Inps l'ha negata appellandosi all'art. 1, comma 19 legge n. 2472007. Applicando il chiaro disposto della norma in esame, la quale non si presta ad interpretazioni che non portino, univocamente, ad escludere l'applicabilita' del beneficio della perequazione, i ricorrenti vedono contratta economicamente la propria pensione per l'anno 2008 e per gli anni futuri (nei quali, se ripristinata la perequazione, fara' salvo il potere d'acquisto per il futuro, ma certamente non consentira' alcun recupero per il passato). Il caso va dunque deciso applicando letteralmente la norma censurata di incostituzionalita', e da qui la rilevanza della questione. 4) Con riferimento alla non manifesta infondatezza, si rileva che in attuazione anche dell'art. 38, secondo comma Cost. e' stata sancita dal legislatore la perequazione automatica delle pensioni previdenziali erogate da tutti i regimi, compresi quelli integrativi, e delle forme di previdenza complementare; le varie leggi finanziarie hanno poi provveduto a razionalizzare la disciplina della perequazione, prevedendo meccanismi di perequazione automatica integrale per le pensioni economicamente piu' contenute, e parziale per altre tipologie di pensioni piu' elevate (salvo l'unica eccezione di cui all'art. 59, comma 13, legge n. 449/1997) . Con la norma qui in contestazione, invece, il legislatore ha disposto il blocco totale (temporaneo, ma con riflessi permanenti) della perequazione automatica, esprimendo una valutazione che, seppur costituendo espressione della discrezionalita' riservata al legislatore, appare contraria all'art. 38 Cost. e di dubbia conformita' al principio di ragionevolezza previsto dall'art. 3 Cost. in quanto, nel bilanciamento tra principi di uguale rango costituzionale (quello dell'art. 38 Cost. e quello della solidarieta' sociale sotteso alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di tenuta finanziaria del sistema previdenziale) viene ad essere inciso totalmente uno di questi - il diritto all'assicurazione da parte dello Stato di mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori pensionati - e tutelato integralmente l'altro. La irragionevolezza dell'intervento normativo e' evidenziato, tra l'altro, anche in atti parlamentari, come si rileva dalla proposta di legge presentata il 16 giugno 2008 (n. 1299) nella quale si prospettano rilievi di «dubbia costituzionalita» della norma in esame, traducendosi il blocco integrale della perequazione in una perdita di carattere permanente, e come evidenziato dall'Ordine del giorno dell'8 ottobre 2008 della Camera dei Deputati, nel quale si prospettano possibili interventi normativi di recupero dell'ingiusta «penalizzazione» causata dalla norma in esame, accolto come raccomandazione dal Governo in data 28 ottobre 2008 (vedi allegato a note attoree del 16 marzo 2009). Condivide dunque il g.l. le argomentazioni attoree sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' della citata norma che vengono di seguito sintetizzate. Per effetto dell'art. 1, comma 19, legge n. 247/2007 la pensione non perequata non puo' considerarsi corrispondente al canone della «adeguatezza» sancito, per la prestazione previdenziale, dal secondo comma dell'art. 38 cost. (C.Cost. n. 26 del 1980 e 288 del 1994). La perequazione automatica e' infatti lo strumento scelto dal legislatore per mantenere nel tempo la «adeguatezza» delle prestazioni previdenziali imposta dall'art. 38, secondo comma, e la negazione dell'applicazione dell'unico istituto posto a tutela del predetto valore costituzionalmente garantito configge evidentemente con il predetto principio costituzionale. Inoltre la mancata rivalutazione automatica dei trattamenti superiori ad un certo importo concorre ad impedire la realizzazione della proporzionalita' tra pensione e retribuzione goduta nel corso dell'attivita' lavorativa, tutelata dal disposto dell'art. 38 e 36 Cost. (C. cost. n. 59 del 1988). Infine la totale non perequazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo piu' elevato viene a determinare una irragionevole disparita' di trattamento tra percettori di pensioni medio-alte e percettori di pensioni meno elevate, i primi esposti totalmente al rischio inflattivo, i secondi integralmente protetti e garantiti da tale rischio. Le esigenze di contenimento della spesa pubblica, della salvaguardia del bilancio dello Stato, di tenuta finanziaria del sistema previdenziale, quali manifestazioni del principio di solidarieta', possono essere salvaguardate da un meccanismo normativo di perequazione parziale senza la necessita' di escludere in toto il principio della perequazione per certe tipologie pensionistiche, ossia senza ricorrere ad un istituto che crea una netta disparita' di trattamento tra pensionati e che non sembra ispirato a criteri di ragionevolezza. Da tutte queste considerazioni si ricava la non manifesta infondatezza della questione sollevata con riferimento agli artt. 38, secondo comma 36 e 3 Cost.