LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n.  10/08  depositato
l'8 gennaio 2008, avverso cartella di pagamento n.  05120070006119733
I.V.A. + Irap 2004. 
    Contro  concessionario  Equitalia   Gerit   S.p.A.   in   persona
dell'amministratore delegato dott. Gaetano Mangiafico, via Gorizia n.
31, Grosseto, difeso da Paolini avv. Alessandra,  piazza  Caduti  sul
Lavoro n. 1 - 58100 Grosseto,  proposto  dal  ricorrente:  Micheletti
S.a.s. di Marini Micheletti Renato per essa il legale  rappresentante
pro tempore Renato Marini Micheletti - localita' La Botte, via  Luigi
Galvani - 58020 Scarlino (Grosseto), difeso da Tozzi avv.  Lorenzo  -
Strada Curtatone n. 20 - 58100 Grosseto. 
    Altre parti coinvolte Ag. Ent. - Uff. Grosseto,  in  persona  del
direttore pro tempore dott. A.  Dattola,  via  Roma  n.  19  -  58100
Grosseto. 
    Con tempestivo ricorso  la  Micheletti  s.a.s.,  in  persona  del
legale rappresentante pro tempore, impugnava la cartella di pagamento
051 2007 00061197 emessa dalla Gerit S.p.A.  per  l'anno  di  imposta
2004, chiedendone  la  dichiarazione  di  nullita'  o  l'annullamento
lamentando il vizio  nella  procedura  di  notificazione  consistente
nella  non  intelligibilita'  della  sottoscrizione  da   parte   del
notificatore, nonche' la mancata  indicazione  del  responsabile  del
procedimento (del quale si suppone di fatto la omessa  individuazione
da parte dell'ufficio emittente), cosi' impedendo al contribuente  di
esercitare i diritti contenuti nella legge 212 del 2000. 
    Si costituiva in giudizio l'Agenzia  delle  Entrate  evidenziando
che nel procedimento instaurato dal contribuente avverso l'avviso  di
accertamento  per  l'anno  2004  l'istanza  di  sospensiva  risultava
respinta con provvedimento n. 83 del 2007 della  terza  sezione,  per
cui  era  stata  eseguita  l'iscrizione  delle  somme  portate  dalla
impugnata cartella . Evidenziava altresi' come i  motivi  di  ricorso
fossero tutti  attinenti  a  vizi  della  cartella,  con  conseguente
carenza di legittimazione passiva dell'ufficio convenuto. 
    Si costituiva altresi' la GERIT S.p.A. sostenendo che  l'art.  36
comma 4-ter del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con legge 28
febbraio 2008 n. 31, abbia stabilito  l'obbligo  di  indicazione  del
responsabile nel caso de quo solo a decorrere dal 1° giugno  2008,  e
rilevando come la notificazione risultasse regolare,  atteso  che  in
essa compare la  firma  del  messo  notificatore  con  il  numero  di
matricola, il timbro e le generalita' dello stesso. 
    A verbale  di  udienza  il  difensore  del  ricorrente  sollevava
eccezione di costituzionalita' del citato art.  36  comma  4-ter  del
d.l. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con legge 28  febbraio  2008
n. 31, per  contrasto  con  gli  art.  3  e  97  Costituzione,  quale
questione preliminare. 
    Questa  Commissione  osserva  come   sul   punto   della   omessa
indicazione del funzionario responsabile nel giudizio di legittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma  2,  lettera  a),  della  legge  27
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto  dei  diritti
del contribuente), promosso con ordinanza dell'11 gennaio 2006  dalla
Commissione tributaria regionale del Veneto la Corte  costituzionale,
con ordinanza n. 377 del 2007 ha dichiarato la manifesta infondatezza
della dedotta questione con una motivazione che va ricordata ai  fini
delle valutazioni che seguono. 
    Infatti la Commissione  tributaria  regionale  di  Venezia  aveva
sollevato la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  7,
comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212  nella  parte
in cui prevede che  gli  atti  dei  concessionari  della  riscossione
«devono tassativamente indicare», fra l'altro,  il  responsabile  del
procedimento, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97 della
Costituzione, sottoponendola a giudizio critico. 
    La Corte, nel ritenere infondata la questione  ha  affermato  che
l'art. 7 della legge n. 212  del  2000  si  applica  ai  procedimenti
tributari   (oltre   che   dell'amministrazione   finanziaria)    dei
concessionari della  riscossione,  in  quanto  soggetti  privati  cui
compete l'esercizio di funzioni pubbliche; che l'obbligo  imposto  ai
concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile
del procedimento, lungi dall'essere un  inutile  adempimento,  ha  lo
scopo di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa,  la
piena informazione del cittadino (anche ai fini di  eventuali  azioni
nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di  difesa,
che sono altrettanti aspetti del buon andamento e  dell'imparzialita'
della pubblica amministrazione predicati dall'art. 97,  primo  comma,
Cost. (si veda, ora, l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del  1990,
come  modificato  dalla  legge  11  febbraio  2005,  n.  15,  recante
«Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241,
concernenti norme  generali  sull'azione  amministrativa»)  Soluzione
adottata anche ricordando che fin da epoca  precedente  l'entrata  in
vigore della legge n. 212 del 2000, recante lo  statuto  dei  diritti
del  contribuente,  la  Corte   ha   ritenuto   l'applicabilita'   ai
procedimenti  tributari  della  legge   generale   sul   procedimento
amministrativo n. 241 del 1990 (ordinanza n. 117 del  2000,  relativa
all'obbligo di motivazione della cartella di pagamento). 
    A fronte di tale situazione il legislatore e' intervenuto con  la
disposizione di cui all'art. 36 comma  4-ter  del  d.l.  31  dicembre
2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n.  31,  ove  si
prevede  espressamente  che  «La  cartella  di   pagamento   di   cui
all'articolo 25  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602,  e  successive  modificazioni,   contiene,
altresi', a pena di  nullita',  l'indicazione  del  responsabile  del
procedimento di iscrizione a ruolo e di  quello  di  emissione  e  di
notificazione della  stessa  cartella.  Le  disposizioni  di  cui  al
periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della
riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008;  la  mancata  indicazione
dei  responsabili  dei  procedimenti  nelle  cartelle  di   pagamento
relative a ruoli consegnati prima  di  tale  data  non  e'  causa  di
nullita' delle stesse». 
    Orbene ritiene questa Commissione che la  applicabilita'  o  meno
della disposizione sopra riportata  sia  rilevante  nel  giudizio  in
esame, atteso che la sua  applicabilita'  retroattiva  alle  cartelle
esattoriali emesse, cosi' come  ai  giudizi  pendenti  nei  quali  la
specifica eccezione risulta sollevata, porterebbe ad un  rigetto  del
ricorso, mentre la  eventuale  dichiarazione  di  incostituzionalita'
della  seconda  parte  del  comma  4-ter  dell'art.   36   in   esame
determinerebbe l'applicazione della disposizione contenuta  nell'art.
7 dello Statuto del contribuente,  come  letto  dalla  ordinanza  del
giudice delle leggi, con conseguente accoglimento del ricorso. 
    La non manifesta infondatezza della  questione  si  evince  dalla
lettura dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000, dall'art.  1,  comma
1, della legge n.  241  del  1990,  come  modificato  dalla  legge 11
febbraio 2005, n. 15, dall'art. 36, comma 4-ter del d.l. 31  dicembre
2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008 n.  31,  per  una
serie di considerazioni. 
    Invero l'intervento da parte del legislatore appare inutilmente e
dichiaratamente di parte.  Infatti,  il  legislatore  e'  intervenuto
quando  gia'  la  Corte  costituzionale  aveva  adottato  la  propria
pronuncia, in una materia, quale quella fiscale gia' molto spesso pro
fisco, in quanto gli interventi appaiono dettati da ragioni di cassa,
nell'intento di realizzare maggiori entrate; cosi che  piuttosto  che
ispirarsi  alla  esigenza  di  realizzare  un  assetto   coerente   e
sistematico del diritto, appaiono tesi a garantire gli  interessi  di
una delle parti in causa. 
    Cio', come hanno osservato anche le  Sezioni  unite  civili,  non
facilita l'istaurarsi di un rapporto di fiducia tra amministrazione e
contribuente, basato sul principio della collaborazione e della buona
fede, come vorrebbe lo statuto del contribuente  (legge  n.  212  del
2000, art. 10, comma 1). 
    Nel  caso   di   specie,   poi,   non   e'   facile   distinguere
l'amministrazione finanziaria, parte in causa, dal legislatore, posto
che la norma interpretativa e' stata approvata con decreto legge  del
governo,  e  ricompressa  nell'ambito  di  disposizioni  relative   a
«proroga  di  termini  previsti   da   disposizioni   legislative   e
disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria»  (adottato   il   31
dicembre),  tanto  da  determinare  la  necessita'  di  valutare   la
compatibilita' della procedura di approvazione del decreto  legge  n.
248 del 2007,  art.  36,  con  il  parametro  costituzionale  di  cui
all'art. 111 Cost., che presuppone una  posizione  di  parita'  delle
parti  nel  processo,  posto  che,  nella  specie,  l'amministrazione
finanziaria ha avuto il privilegio di rivestire il  doppio  ruolo  di
parte in causa e di legislatore e che, in questa seconda  veste,  nel
corso del giudizio ha introdotto una disposizione  che,  non  potendo
del tutto obliterare il dictum della Corte costituzionale,  ha  fatti
salvi gli effetti negativi (per  l'amministrazione)  delle  pregresse
violazioni. L'intervento, come affermato  in  situazione  in  qualche
modo analoga da Cass sez. un. 25515 del 2006, e' apparso  inopportuno
anche perche' la pubblica amministrazione, anche quando e'  parte  in
causa, ha sempre l'obbligo di essere e  di  apparire  imparziale,  in
forza dell'art. 97 Cost. 
    In considerazione di  quanto  sopra  questa  Commissione  ritiene
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 36 comma 4-ter del d.l. 31 dicembre 2007, n.
248, convertito con legge 28 febbraio  2008,  n.  31  per  violazione
degli art. 3, 97, 111, 136 Costituzione.