IL CONSIGLIO DI STATO 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza  di  remissione  alla  Corte
costituzionale sul ricorso in appello n. 1500 del 2007 proposto dalla
dott.ssa Donata Ficco, rappresentata e difesa dall'avvocato  Giuseppe
Gallo ed elettivamente domiciliata in Roma, via Laura  Mantegazza  n.
24 (presso il cav. Luigi Gardin); 
    Contro  la  Regione   Puglia,   in   persona   del   suo   legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio
Triggiani ed elettivamente domiciliata in Roma,  via  Cosseria  n.  2
(presso il  dott.  Alfredo  Placidi);  e  nei  confronti  dei  sig.ri
Giovanni Carenza e Maria Abrusci; per la riforma  della  sentenza  24
ottobre 2006, n. 3781, resa dal  Tribunale  amministrativo  regionale
per la Puglia, Bari, sez. II; 
    Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia; 
    Viste le memorie prodotte dalle patti a sostegno delle rispettive
difese; 
    Visti gli atti tutti della causa; 
    Relatore, alla pubblica udienza del  22  aprile  2008,  il  pres.
Raffaele Iannotta; 
    Uditi gli avvocati Gallo e Triggiani; 
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
                              F a t t o 
    La dott.ssa Donata Ficco,  funzionaria  di  ruolo  della  Regione
Puglia  (cat.  B),  propose  ricorso  in  primo  grado   avverso   la
deliberazione 4 luglio 2006, n. 965 con la quale la Giunta  regionale
aveva indetto un concorso esterno per la copertura di n. 60 posti  di
funzionario di categoria D (di cui 30 posti nella posizione economica
D1 e 30 posti nella posizione economica D3). 
    Con la citata deliberazione la Regione aveva inteso ottemperare a
piu' sentenze rese dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Puglia (sede di Bari) che, in  seguito  alla  pronunzia  della  Corte
costituzionale 23 luglio 2002, n. 373, avevano annullato i bandi  dei
concorsi a loro tempo indetti con determinazioni  dirigenziali  n.  3
del 4 giugno 1998 e n. 158 del 22 maggio 1999  (in  esecuzione  della
delibera  n.  10179  del  30  dicembre  1997  )  per  la   copertura,
rispettivamente, di n. 482 posti di VIII qualifica funzionale e di n.
381 posti di VII qualifica funzionale. 
    La ricorrente, che  aveva  fatto  domanda  di  partecipazione  al
concorso  di  cui  alla  delibera  n.  985  del  2006,   circoscrisse
l'impugnativa in primo grado  alla  quantificazioni  dei  posti  (60)
messi a concorso, rilevando l'insufficienza di tale  contingente  con
riguardo  alle  pronunzie  di  annullamento  disposte  dal  Tribunale
amministrativo. 
    La medesima ricorrente prospetto' la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 59, legge regionale Puglia n. 14 del 2004. 
    Con  sentenza  n.  3781  del  2006  il  Tribunale  amministrativo
regionale per la Puglia: 
        ha  dichiarato  la  ricorrente  estranea  al  giudicato   sui
concorsi di cui alle citate determinazioni dirigenziali n. 3 del 1998
e n. 158 del 1999, annullate con precedenti sue sentenze; 
        ha ritenuto non rilevante la questione  di  costituzionalita'
dell'art. 59 della legge regionale n. 14  del  2004,  non  ravvisando
alcun nesso di consequenzialita' tra l'annullamento  delle  procedure
concorsuali del 1998-1999 ed il numero dei posti messi a concorso per
le medesime qualifiche funzionali nel 2006; la ricorrente,  peraltro,
avrebbe  sollevato  la  questione  non  in  via  mediata   attraverso
l'impugnazione dell'atto adottato in esecuzione  della  legge  (della
quale sarebbe dubbia la natura di  legge-provvedimento),  ma  in  via
principale. 
    Con l'atto d'appello la dott.ssa Ficco: 
        ha contestato d'essere  priva  di  legittimazione  ad  agire,
essendo  la  sua  azione  diretta  a  partecipare  ad  una  procedura
selettiva pubblica con la  quale  sarebbero  dovuti  essere  messi  a
concorso tutti i posti che si erano resi disponibili in seguito  alle
pronunzie di annullamento giudiziale dei bandi emessi nel 1998 e  nel
1999; 
        ha riproposto la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 59, comma 3, della legge per la Regione Puglia  n.  14  del
2004, per violazione degli art. 3, 4 e 97 della Costituzione  e,  nel
merito, la censura dedotta in primo grado di elusione  del  giudicato
conseguente alla contestata sanatoria operata dall'art. 59, comma  3,
della legge regionale n. 14 del 2004. 
    La Regione Puglia si e' costituita e con memorie depositate il 28
ed il 30 marzo 2007 ha dedotto: 
        la carenza di legittimazione in capo all'appellante  per  non
aver a suo tempo impugnato i bandi emessi nel 1998-1999 per  cui  non
avrebbe potuto chiedere l'estensione del giudicato; 
        l'inammissibilita' del ricorso in  primo  grado  per  mancata
impugnazione di atti presupposti alla deliberazione n. 965 del 2006; 
        l'irrilevanza della questione di costituzionalita' perche'  a
partire dall'anno 2000 il  numero  dei  posti  vacanti  che  potevano
essere messi a concorso dipendevano non gia' dalle  vacanze  presenti
nell'organico ma dal rispetto dei limiti  assunzionali  stabiliti  da
leggi finanziarie. 
    Nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2007 la domanda  cautelare
e' stata rinviata al merito. 
                            D i r i t t o 
    1.  -  La  verifica  della  rilevanza  e  della   non   manifesta
infondatezza della sollevata questione di costituzionalita'  richiede
in via pregiudiziale, l'esame di questioni  di  inammissibilita'  del
ricorso in primo grado per difetto di interesse e di legittimazione e
per mancata impugnazione di atti presupposti  alla  deliberazione  n.
965 del 2006. 
    2. - Con determinazioni dirigenziali n. 3 del 4 giugno 1998 e  n.
158 del 22 maggio 1999, in esecuzione della delibera n. 10179 del  30
dicembre 1997, la Regione Puglia indisse concorsi per  la  copertura,
rispettivamente, di n. 482 posti di VIII qualifica funzionale e di n.
381 posti di VII qualifica funzionale. 
    L'art. 4  del  bando  di  quelle  procedure,  conformemente  alle
previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 32, legge regionale
Puglia n. 7 del 1997 e dell'art. 39, legge regionale Puglia n. 26 del
1984, aveva riservato l'accesso ai concorsi interni ai soli impiegati
regionali inquadrati nella funzione immediatamente inferiore. 
    Con sentenza del 23 luglio 2002  n.  373,  nel  ribadire  un  suo
pacifico    indirizzo,    la    Corte    costituzionale     dichiaro'
l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art.  32,
comma 1, legge regionale n. 7 del 1997 e  dell'art.  39  della  legge
regionale n. 26 del 1984 «nella parte in cui riserva (va) il 100% dei
posti messi a concorso al personale interno». 
    La  questione  di  costituzionalita'  era  stata   promossa   dal
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con ordinanze emesse
in sede di esame di ricorsi  proposti  da  funzionari  regionali  che
erano stati esclusi perche' non avevano  i  requisiti  (la  qualifica
immediatamente  inferiore  ed/o  un'anzianita'   di   servizio)   per
partecipare ai concorsi interni ma che, essendo  in  possesso  di  un
diploma di laurea, sarebbero stati ammessi ove per i  medesimi  posti
di VII ed VIII qualifica fossero stati banditi dei concorsi pubblici. 
    In aderenza alla citata  sentenza  n.  373  del  2002,  con  piu'
sentenze (n. 2610, 2842, 2836, 5227 del 2004 ed altre), il  Tribunale
amministrativo annullo' le determinazioni dirigenziali  n.  3  del  4
giugno 1998 e n. 158 del 22 maggio 1999, e la delibera 10179  del  30
dicembre 1997. 
    Nella  parte  motiva  delle  sentenze  predette  fu   chiaramente
specificato che, in conformita' alla  sentenza  n.  373  della  Corte
costituzionale, la copertura dei posti allora  disponibili  (leggasi:
alla data di indizione dei concorsi decisa  con  deliberazione  della
Giunta regionale 30 dicembre  1997  n.  10179)  non  poteva  avvenire
attraverso  un  reclutamento  soltanto  interno  e  che  la  Regione,
nell'indire una nuova procedura concorsuale  avrebbe  dovuto  operare
«ora per allora», avendo a riferimento non solo i  posti  vacanti  ad
una certa data, ma anche «la disciplina normativa che allora regolava
lo status dei dipendenti regionali». 
    Con l'art. 59 della legge regionale  4  agosto  2004,  n.  14  la
Regione Puglia, ha introdotto una disciplina transitoria  (fino  alla
«rideterminazione  della  dotazione  organica»)  per  la   quale   le
posizioni funzionali vacanti nelle categorie professionali B, C  e  D
sarebbero state coperte «mediante procedure selettive interne per una
quota non superiore al 50%» (comma 1);  «le  procedure  in  corso  di
espletamento avrebbero  dovuto  segnare  un  20%  in  meno  di  posti
riservati agli interni» (comma 2) ed, infine, (comma 3) «in  sede  di
prima applicazione erano fatti salvi gli  esiti  delle  procedure  di
progressione verticale effettuate in base  alla  deliberazione  della
Giunta regionale 30 dicembre 1997, n. 10179 (articoli 30 e  32  della
legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 -  bandi  di  concorsi  interni
riservati al personale di ruolo della Regione»). 
    E' di tutta evidenza che con la disposizione di cui  al  comma  3
dell'art. 59 la Regione  ha  dato  reviviscenza  a  norme  dichiarate
incostituzionali dalla Corte costituzionale e ad atti e provvedimenti
annullati dal Tribunale amministrativo. 
    Detta disposizione appare  avere  natura  di  legge-provvedimento
perche'  possiede  i  caratteri:  della  «personalita»  (i   soggetti
destinatari sono in numero determinato  e  sono  ben  individuabili),
contrapposta alla «generalita» quale requisito ordinario della legge;
della     «concretezza»,     contrapposta     alla     «astrattezza»;
dell'«eccezionalita» (regola una  fattispecie  definita  nel  tempo),
contrapposta alla «stabilita» o «ordinarieta». 
    2.2. - Dato atto dell'intervenuta rideterminazione  della  pianta
organica (del 20 giugno 2006 n. 896) e del Piano assunzionale per  il
triennio 2005-2007, in dichiarata  attuazione  della  sentenza  della
Corte costituzionale 23 luglio 2002, n.  373  e  delle  sentenze  del
Tribunale amministrativo regionale n.n. 2610, 2842 e 2826  del  2004,
con la delibera n. 965 del 2006 la Giunta regionale  ha  bandito  due
concorsi, ciascuno per 30 posti, rispettivamente, della categoria  D1
e D3. 
    Dall'epigrafe  del   ricorso   in   primo   grado   risulta   che
l'impugnazione e' stata estesa agli atti presupposti  della  delibera
n. 965 del 2006 (provvedimento che ha reso attuale la lesione), tra i
quali  sono  specificatamente  comprese:  le  delibere  della  Giunta
regionale 26 giugno 2006, n. 896 e n. 897 di  rideterminazione  della
pianta organica al  31  dicembre  2005  e  d'approvazione  del  piano
assunzionale regionale per il triennio 2005-2007. 
    2.3. - La dott.ssa Ficco, in possesso del diploma  di  laurea  in
pedagogia, ha chiesto di partecipare alla concorso per l'accesso alla
posizione di categoria D  (posizione  economica  D1)  e,  pur  avendo
superato il punteggio  minimo  richiesto,  non  e'  risultata  tra  i
candidati ammessi alle  successive  prove  in  ragione  del  limitato
numero  (30)  di  posti  messi  a   concorso.   Secondo   una   norma
regolamentare si e' provveduto ad  ammettere  alla  successiva  prova
selettiva 300 candidati, corrispondente al numero dei posti  messi  a
concorso (trenta) moltiplicato per dieci. 
    Il suo interesse sostanziale acche' venga messa  a  concorso  una
consistente percentuale dei posti vacanti di cui alle  determinazioni
n. 3 del 1998 e n. 158 del 1999 e, piu' esattamente, degli  originari
381 posti del  concorso  corrispondente  per  categoria  e  posizione
economica al procedimento cui oggi partecipa, non e' impedito dal non
aver a suo tempo la dott.ssa Ficco impugnato dette  determinazioni  e
di non essere la destinataria delle  sentenze  emesse  nel  2004  dal
Tribunale amministrativo. 
    La  deliberazione  30  dicembre  1997,  n.  10179  della   Giunta
regionale e le determinazioni dirigenziali della  stessa  applicative
erano atti a contenuto generale ad effetti indivisibili  per  cui  il
loro  annullamento  non  incide  nei  soli  limiti  della   posizione
soggettiva che si e' avvantaggiata dell'annullamento stesso ma  sulla
generalita' dei soggetti rispetto  alla  quale  l'Amministrazione  e'
tenuta all'esecuzione non in forza di un'estensione del giudicato, ma
per effetto proprio e diretto del giudicato stesso.  La  declaratoria
di incostituzionalita' dell'art. 32, comma 1, della  legge  regionale
n. 7 del 1997 e dell'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984,  n.
26 nella parte in cui riservavano «la copertura del  100%  dei  posti
messi  a  concorso  al  personale  interno»  e  l'annullamento  della
deliberazione n. 10179 del 1997 e delle determinazioni n. 3 del  1998
e  n.  158  del  1999  hanno  prodotto  quale  effetto  immediato  ed
autoesecutivo il ripristino della vacanza dei posti alla data del  30
dicembre 1997 e quale effetto conformativo  l'obbligo  in  capo  alla
Regione di procedere a  bandire  concorsi  esterni,  avendo  presente
l'esplicita indicazione della Corte costituzionale per la quale,  nel
richiamo anche a precedenti sue pronunzie, «la  riserva  limitata  al
50% dei posti  messi  a  concorso,  in  favore  del  personale  della
qualifica  immediatamente  inferiore  con  almeno  cinque   anni   di
servizio, e' stata ritenuta non irragionevole e non  lesiva  del  ...
precetto costituzionale», enunciato  dal  terzo  comma  dell'art.  97
della Costituzione,  che  richiede  la  copertura  dei  posti  previo
pubblico concorso. 
    A fronte delle indicazioni portate nella  pronunzia  della  Corte
costituzionale, non e' corretto  ne'  pertinente  il  richiamo  nella
sentenza impugnata 24 ottobre 2006, n. 3781 al  potere  discrezionale
dell'Amministrazione di stabilire il numero dei  posti  da  ricoprire
con pubblico concorso. 
    Parimenti e' da disattendere l'assunto per il quale  non  sarebbe
ravvisabile «alcun  nesso  di  consequenzialita'  tra  l'annullamento
delle procedure concorsuali del 1998-1999  ed  il  numero  dei  posti
messi a concorso per le medesime  qualifiche  funzionali  nel  2006».
Nella  parte  motiva  della  delibera  4  luglio  2006,  n.  965   e'
letteralmente riportato che: per effetto della sentenza  della  Corte
costituzionale n. 373 del 23 luglio 2002, il TAR Puglia/Bari  con  le
sentenze n. 2610/2004, 2842/2004 e 2826/2004 ha condannato la Regione
Puglia al rispetto dei principi di accesso al  pubblico  impiego  non
osservati  nei  concorsi  «interni»  espletati  a  seguito  di  bandi
pubblicati. 
    La possibilita' di aver presenti i posti  vacanti  nel  1998/1999
era  chiaramente  preclusiva  dall'intervenuta  «sanatoria»,  operata
dall'art. 59, comma 3 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14. 
    Ne' e'  invocabile  un  impedimento  sopraggiunto  alla  messa  a
concorso «ora per allora» di parte dei posti  vacanti  nel  1998/1999
(il 50%) che  non  sia  rappresentato  dalla  esistenza  della  sopra
richiamata norma di sanatoria. 
    La regola per la quale si deve tener conto delle  «sopravvenienze
di  fatto  e  di   diritto   anteriori   alla   notificazione   della
sentenza», e' parimenti  non  correttamente  invocata  negli  scritti
difensivi della Regione appellata e nella sentenza n. 3781 del  2006,
in cui e' fatto cenno «a vincoli alle assunzioni per effetto di leggi
sopravvenute», in quanto: 
        espletati i concorsi interni, l'avvenuta copertura  del  100%
dei posti vacanti, era nota al giudice amministrativo che  ha  emesso
le sentenze da eseguire ed il cui dictum  non  poteva  essere  inteso
come semplice raccomandazione di ben agire per il futuro; 
        le leggi finanziarie che dall'anno  2002  hanno  limitato  il
numero dei posti da coprire valevano per quelli  che  si  erano  resi
liberi successivamente all'anno 2001 ma non per quelli per  le  quali
la ricognizione di vacanza era stata effettuata negli anni 1998/1999,
che erano stati comunque (illegittimamente) coperti ed in  ordine  ai
quali si era formato il giudicato che imponeva di utilizzare  diverse
procedure (senza condizionare  l'effettuata  ricognizione  dei  posti
disponibili ad una certa data); 
        identica questione sulla rilevanza non e' stata dedotta dalla
Regione Puglia nel 2002 innanzi alla Corte costituzionale. 
    3. - Conclusivamente, l'art. 59, comma 3, della legge regionale 4
agosto 2004, n. 14 appare in contrasto con gli  art.  3  e  97  della
Cost.,   incidendo   sull'imparzialita'   ed   il   buon    andamento
dell'Amministrazione  e  nel  contempo  sembra  configgere   con   il
principio di effettivita' della tutela giurisdizionale, sancito dagli
art. 24 e 113 della Costituzione per  essere  state  dal  legislatore
regionale   pretermesse   non   solo   sentenze   di   un   Tribunale
amministrativo   ma   anche   una   sentenza   della   stessa   Corte
costituzionale. 
    Data la sua rilevanza e la sua  non  manifesta  infondatezza,  il
Collegio  ritiene  di  dover  sollevare  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 59, comma 3, della legge regionale Puglia  4
agosto 2004, n. 14 nei termini e per le ragioni sopra esposte.