Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165 e 647, primo  comma
(seconda ipotesi), del  codice  di  procedura  civile,  promosso  dal
Tribunale di Monza nel procedimento vertente tra Teruzzi Gerardo e la
New Impianti s.r.l. con ordinanza del 6 ottobre 2008, iscritta al  n.
8 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2009; 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 24  giugno  2009  il  Giudice
relatore Alfio Finocchiaro; 
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione  a  decreto
ingiuntivo,  il  Tribunale  di  Monza  ha  sollevato   questione   di
legittimita' costituzionale del combinato disposto degli  artt.  645,
secondo  comma,  ultima  frase,  165  e  647,  primo  comma  (seconda
ipotesi), del codice di procedura civile, per violazione degli  artt.
111, 24 e 3 della Costituzione; 
        che, nella specie, il decreto ingiuntivo era stato notificato
il 31 marzo 2008; 
        che il rimettente  premette  che  l'intimato  aveva  proposto
opposizione notificata il 16 giugno 2008 e aveva citato  la  societa'
opposta ricorrente a comparire per l'udienza  del  1°  ottobre  2008,
assegnando un termine di comparizione superiore a sessanta giorni, ma
inferiore ai novanta, previsti dal nuovo testo dell'art. 163-bis cod.
proc. civ. e che l'opponente si era costituita in  giudizio  e  aveva
iscritto la causa a ruolo il 26 giugno 2008,  dieci  giorni  dopo  la
avvenuta notifica dell'opposizione; 
        che ne era conseguita la tardivita' dell'iscrizione  a  ruolo
sulla   base   dell'orientamento    giurisprudenziale    consolidato,
costituente diritto vivente, secondo cui, nel giudizio di opposizione
a  decreto  ingiuntivo,  la  riduzione  alla  meta'  del  termine  di
costituzione dell'opponente, ai sensi dell'art. 645,  secondo  comma,
cod. proc. civ., consegue automaticamente al  fatto  obiettivo  della
concessione all'opposto di un termine  di  comparizione  inferiore  a
quello  previsto  dall'art.  163-bis  cod.  proc.  civ.,   anche   se
involontaria,  e  che  la  tardiva  costituzione  dell'opponente   e'
equiparata alla mancata costituzione, determinando l'improcedibilita'
dell'opposizione; 
        che, secondo il giudice a quo, il richiamato diritto  vivente
non puo' essere seguito; 
        che l'art. 645 cod.  proc.  civ.  prevede  la  riduzione  dei
termini di comparizione, non anche di quelli di costituzione; 
        che l'opponente e' convenuto in senso sostanziale  e  non  ha
pertanto l'onere, presupposto dall'art. 165 cod. proc. civ., di  dare
contezza dei documenti al creditore  opposto,  perche'  questi  possa
preparare la difesa, giacche' costui, attore  in  senso  sostanziale,
gia' conosce la materia del contendere, avendo introdotto la lite; 
        che,   ove   poi   l'opponente   intenda   proporre   domanda
riconvenzionale, la citazione in opposizione sara',  limitatamente  a
questa, eventualmente nulla per inosservanza del termine a  comparire
inferiore  al  minimo  legale,  ma  non   certo   improcedibile,   se
l'iscrizione  avvenga  dopo  i  cinque  giorni,  nel  senso  che   si
attiveranno i meccanismi di sanatoria disciplinati dall'art. 164 cod.
proc. civ., ma la riconvenzionale non sara' in alcun modo affetta  da
improcedibilita'; 
        che l'oggetto del giudizio di opposizione e' determinato  dal
ricorso per ingiunzione, non dall'atto di opposizione e  la  facolta'
di dimidiare i termini a comparire con l'atto di  opposizione  appare
al  rimettente  coerente  con  le  caratteristiche  del  procedimento
monitorio, che vedono l'inversione delle parti e il succedersi,  alla
fase    strettamente    monitoria,    dell'iniziativa    impugnatoria
dell'opponente,  volta  a  instaurare  un   giudizio   ordinario   di
cognizione; 
        che, mentre la ratio della facolta' di dimidiare il termine a
comparire di  cui  all'art.  645  cod.  proc.  civ.  e'  l'innestarsi
dell'opposizione sul pregresso procedimento monitorio, la ratio della
dimidiazione prevista dall'art. 163-bis, secondo  comma,  cod.  proc.
civ., consiste nella pronta spedizione  della  causa  e  richiede  il
vaglio del Presidente del tribunale sulla sussistenza del presupposto
applicativo della norma; 
        che a tutt'altro scopo risponde l'art.  645,  secondo  comma,
ultima frase, cod. proc. civ., il quale lascia all'attore  la  libera
facolta' di ridurre il termine a comparire, proprio in considerazione
del fatto che: a)  egli  non  e'  attore  in  senso  sostanziale,  b)
l'oggetto del giudizio di opposizione e' gia'  stato  predeterminato,
con il ricorso monitorio, dal creditore intimante,  c)  l'opposizione
s'innesta  su  un  procedimento  giurisdizionale  composito  la   cui
pendenza ad ogni  effetto  si  produce  e  si  determina,  a  livello
prodromico, con il deposito del ricorso monitorio e, sul piano  della
produzione degli effetti  sostanziali  e  processuali  dalla  domanda
giudiziale, con la notificazione del decreto ingiuntivo; 
        che,  d'altronde,  al  debitore  ingiunto  non  interessa  la
«pronta  spedizione»  della  causa,  con  la   conseguenza   che   la
dimidiazione del termine  a  comparire,  da  fissare  con  l'atto  di
opposizione, si connette alle peculiarita' e  alla  natura  composita
del procedimento monitorio, piuttosto  che  alla  previsione  di  cui
all'art. 163-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; 
        che,  in   conclusione,   appare   discutibile   l'estensione
all'opponente  della  dimidiazione  del   termine   di   costituzione
dell'attore prevista dall'art. 165 cod. proc. civ. per le  cause  che
richiedono   «pronta   spedizione»,    sostenuta    dalla    costante
giurisprudenza della Corte di cassazione; 
        che   l'equiparazione   della   costituzione   tardiva   alla
costituzione  mancata,  laddove  l'art.  647  cod.  proc.   civ.   fa
riferimento soltanto a quest'ultima, non  e'  affatto  scontata,  ne'
puo'   discendere    tout    court    dalla    natura    impugnatoria
dell'opposizione; 
        che gli artt. 348, 369 e  399  cod.  proc.  civ.  contemplano
espressamente la sanzione  d'improcedibilita'  dell'impugnazione  per
tardiva costituzione dell'impugnante, mentre l'art.  647  cod.  proc.
civ.   disciplina   il   solo   caso   della   mancata   costituzione
dell'opponente e non quello della tardiva costituzione; 
        che una sanzione  d'improcedibilita'  deteriore  rispetto  ai
consueti meccanismi applicabili alla tardiva iscrizione della causa a
ruolo del processo di prime cure, qual e' pur sempre il  giudizio  di
opposizione a decreto ingiuntivo (art. 307 cod. proc.  civ.),  appare
incompatibile con i principi  del  «giusto  processo  regolato  dalla
legge», poiche' tale sanzione, a differenza delle suddette regole  in
materia d'impugnazioni, non  e'  espressamente  sancita  dalle  norme
processuali e, in difetto di cio', non puo'  essere  desunta  in  via
interpretativa; 
        che le precedenti pronunce della Corte costituzionale che  si
sono occupate della compatibilita' costituzionale del ridotto termine
di costituzione  dell'opponente,  in  ipotesi  di  abbreviazione  del
termine a comparire (ordinanze n. 239 del 2000 e n.  154  del  2005),
hanno  fatto  costante   riferimento   a   una   scelta   consapevole
dell'opponente e alla conseguente necessita'  (accentuata  nel  nuovo
regime di  anticipazione  per  il  notificante  degli  effetti  della
notificazione) di curare con diligenza la tempestiva costituzione  in
giudizio, semmai iscrivendo  la  causa  a  ruolo  con  la  cosiddetta
«velina», secondo una prassi ampiamente ammessa e riconosciuta  dalle
cancellerie dei tribunali; 
        che la Corte non risulta,  invece,  avere  mai  esaminato  il
problema della «dimidiazione inconsapevole» del termine a  comparire,
giusta il caso verificatosi nella specie,  susseguente  alla  recente
novellazione del termine minimo a comparire di cui  all'art.  163-bis
cod. proc. civ., elevato da sessanta a novanta giorni; 
        che, nel giudizio a quo, l'opponente  ebbe  ad  osservare  il
vecchio termine a comparire di sessanta giorni, ma non  il  nuovo  di
novanta e cio' per chiara distrazione; 
        che, nonostante l'assegnazione del  termine  a  comparire  di
pochi giorni inferiore ai novanta previsti  dal  nuovo  art.  163-bis
cod. proc.  civ.  sia  stata  chiaramente  involontaria,  il  diritto
vivente  della  Corte  di  cassazione  la  equipara  ad  una   scelta
volontaria dell'opponente, su  cui  grava  l'onere  di  osservare  il
dimidiato termine anche per la costituzione in giudizio, pur  con  le
forzature ermeneutiche sopra criticate,  senza  dare  rilievo  alcuno
all'atteggiamento soggettivo dell'opponente; 
        che, alla  luce  del  combinato  disposto  degli  artt.  645,
secondo comma, ultima frase, 165, 647, primo comma (seconda  ipotesi)
cod. proc. civ., ben puo' dubitarsi della conformita' agli artt. 111,
24, primo comma, e 3 Cost. della  norma  che,  nel  diritto  vivente,
rende improcedibile l'opposizione a  decreto  ingiuntivo  iscritta  a
ruolo  oltre  cinque   giorni   (ma   entro   dieci   giorni)   dalla
notificazione, sia nell'ipotesi in cui l'assegnazione di un termine a
comparire  inferiore  a  quello   ordinario   sia   volontaria,   sia
nell'ipotesi in cui tale assegnazione sia inconsapevole; 
        che  la  contrarieta'  al  principio  del   giusto   processo
«regolato dalla legge» (art. 111 Cost.) si  coglie  nella  creazione,
per  via  giurisprudenziale,  con  ragionamento  analogico,  di   una
sanzione d'improcedibilita' dell'opposizione che  l'art.  647,  primo
comma (seconda ipotesi), cod. proc. civ. commina soltanto per il caso
di  mancata  costituzione  dell'opponente,  ma  non  per  quello   di
costituzione tardiva, ed emerge altresi' nell'estensione,  sempre  in
via interpretativa e senza che sussista il  presupposto  della  eadem
ratio, del dimidiato termine di costituzione  sancito  dall'art.  165
cod. proc. civ. per le cause che, richiedendo  pronta  spedizione,  a
seguito  di  esplicita  autorizzazione  presidenziale,  siano   state
instaurate con un ridotto termine a comparire; 
        che   la   sanzione    d'improcedibilita'    dell'opposizione
tardivamente  iscritta  a  ruolo,  in  caso  di  dimidiazione   anche
inavvertita del termine a comparire, viola altresi' il  diritto  alla
tutela  giurisdizionale  (art.  24   Cost.)   e   il   principio   di
ragionevolezza, perche' grava l'opponente  di  un  onere  che  appare
inutilmente e irragionevolmente contrario alla struttura bifasica del
rito monitorio e all'inversione  della  posizione  processuale  delle
parti, specialmente se  si  considera  che  l'opposizione  a  decreto
ingiuntivo instaura pur sempre  un  processo  di  primo  grado  e  si
raffronta questa disciplina con  quella  riservata  alle  ipotesi  di
tardiva iscrizione a ruolo di una causa di primo grado; 
        che nel giudizio e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  e,  comunque,  per
l'infondatezza della questione, posto che  il  rimettente  non  offre
alcuna  dimostrazione  del  fatto  che,  nel  caso  di   specie,   la
dimidiazione  del  termine  a  comparire  sia  stata   effettivamente
inconsapevole, trattandosi di mera congettura, neppure avvalorata  da
un'eccezione di parte; 
        che, nel merito,  non  risultano  prospettate  argomentazioni
nuove o diverse rispetto a quelle gia' esaminate  e  disattese  dalla
giurisprudenza  costituzionale  che  ha   dichiarato   la   questione
manifestamente infondata; 
        che, in particolare - rileva l'Autorita'  intervenuta  -  con
ordinanza n. 407 del 2008, la Corte costituzionale ha  dichiarato  la
manifesta   inammissibilita'   della   questione   in   mancanza   di
dimostrazione circa l'asserita  inconsapevolezza  della  dimidiazione
del  termine  a  comparire,  ed  essendo  sottoposte  al  suo  vaglio
questioni  concernenti   disposizioni   diverse,   in   rapporto   di
alternativita' irrisolta. 
    Considerato che il Tribunale di Monza dubita  della  legittimita'
costituzionale del combinato disposto  degli  articoli  645,  secondo
comma, ultima frase, 165 e 647, primo comma  (seconda  ipotesi),  del
codice di procedura civile, nella parte in cui  prevede,  secondo  il
diritto  vivente,  che  l'opposizione   a   decreto   ingiuntivo   e'
improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque
giorni,    allorche'    l'opponente    abbia     assegnato,     anche
involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello previsto
dall'art. 163-bis cod. proc. civ., per violazione degli artt. 111, 24
e 3 Cost.; 
        che  il  giudice  rimettente   propone   due   questioni   e,
precisamente, quella della automatica  dimidiazione  del  termine  di
costituzione  dell'opponente  ove  la  concessione  del   termine   a
comparire, inferiore  ai  novanta  giorni  di  cui  all'art.  163-bis
c.p.c.,  sia  stata  involontaria,  e  quella  sulla  sanzione  della
improcedibilita', conseguente alla tardiva costituzione; 
        che lo stesso giudice non  spiega  il  rapporto  tra  le  due
questioni, per le quali pone due quesiti indipendenti tra  loro,  ne'
da' indicazioni riguardo ad una priorita' o subordinazione logica tra
di esse; 
        che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,  non
e' consentita la proposizione di questioni  concernenti  disposizioni
diverse in rapporto  di  alternativita'  irrisolta,  con  conseguente
manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  stesse  (ex  plurimis,
ordinanze n. 407 del 2008, n. 296 e n. 62 del 2007; n. 128 del  2003;
n. 107 del 2001); 
        che, a prescindere dalla fondatezza dell'opinione del giudice
a quo, secondo cui i precedenti  scrutini  di  costituzionalita'  non
avrebbero  mai  preso  in  specifica  considerazione   l'ipotesi   di
"inconsapevole  dimidiazione"  del  termine,  il  rimettente  -  come
rilevato dalla difesa erariale - non offre alcuna  dimostrazione  del
fatto che nel caso di specie la dimidiazione del termine a  comparire
sia stata effettivamente inconsapevole; 
        che, in assenza di motivazione sul punto, neppure  avvalorata
da un'eccezione di parte, si tratta di mera congettura del giudice  a
quo, la cui ordinanza, dunque, e' manifestamente inammissibile  anche
per insufficiente motivazione sulla rilevanza (ordinanze n.  280,  n.
227, n. 92 del 2007). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.