IL TRIBUNALE AMMNISTRATIVO REGIONALE 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  2419  del  2009,  proposto  da:  Federconsumatori
Federazione Naz. di Consumatori  e  Utenti,  rappresentato  e  difeso
dagli avv. Antonio  Mumolo,  Daniele  Portinaro,  Luca  Zamagni,  con
domicilio eletto presso Antonio Mumolo in Roma, Piazzale Clodio, 8; 
    Contro Autorita' garante concorrenza e mercato,  rappresentata  e
difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per  legge  in  Roma,
via dei Portoghesi, 12, nei  confronti  di  Soc.  Alitalia  Compagnia
Aerea Italiana  S.p.A.,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.  Guido
Bellitti, Filippo Lattanzi, Gian Michele Roberti, Marco Serpone,  con
domicilio eletto presso Gian Michele Roberti in  Roma,  Foro  Troiano
1/A  e  con  l'intervento ad   adiuvandum:   Provincia   di   Milano,
rappresentato e difeso dall'avv.  Ettore  Martinelli,  con  domicilio
eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5,  per
l'annullamento: del  provvedimento  n.  19248  del  3  dicembre  2008
dell'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato,  pubblicato
sul bollettino n. 46/2008; di ogni altro atto connesso,  collegato  o
conseguente. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in  giudizio  di  Autorita'  garante
della  concorrenza e del mercato; 
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  di  Soc.  Alitalia
Compagnia Aerea Italiana S.p.A.; 
    Visto l'atto di  intervento  ad  adiuvandum  della  Provincia  di
Milano; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2009 il dott.
Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori  come  specificato
nel verbale; 
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. 
                              F a t t o 
    Con  l'impugnato  provvedimento  adottato  nell'adunanza  del   3
dicembre 2008, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  -
vista la comunicazione della societa' CAI S.p.A., ai sensi  dell'art.
4, comma 4-quinquies del decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347,
recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi
imprese in stato di insolvenza» convertito, con modificazioni,  dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto  legge  28
agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni in legge  dall'art.
1, comma 1, legge 27 ottobre 2008, n. 166, con la quale  la  societa'
ha notificato preventivamente l'operazione di concentrazione relativa
all'acquisizione di alcuni rami  d'azienda  delle  societa'  Alitalia
Linee  Aeree  Italiane  S.p.A.  in   amministrazione   straordinaria,
Alitalia Servizi S.p.A. in  amministrazione  straordinaria,  Alitalia
Airport S.p.A. in  amministrazione  straordinaria,  Alitalia  Express
S.p.A.   in   amministrazione   straordinaria,   Volare   S.p.A.   in
amministrazione straordinaria (gruppo AZ)  e  delle  societa'  AirOne
S.p.A., AirOne City Liner S.p.A., European Avia Service  S.p.A.,  Air
One Technic S.p.A. e Challey Ltd  (gruppo  AP)  -  ha  deliberato  di
rendere obbligatorie alcune misure comportamentali per  prevenire  il
rischio di imposizione di prezzi  ed  altre  condizioni  contrattuali
ingiustificatamente   gravose   per   i   consumatori    a    seguito
dell'operazione, fissando al 3 dicembre  2011  la  data  prima  della
quale sara' stabilito il successivo termine, di cui all'art. 1, comma
10, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, come  modificato  dalla
legge di conversione,  entro  il  quale  le  posizioni  di  monopolio
eventualmente determinatesi a seguito dell'operazione devono cessare,
previo avvio di idoneo procedimento istruttorio. 
    L'associazione   ricorrente,    agendo    nell'interesse    della
collettivita' dei  consumatori,  ha  proposto  il  presente  ricorso,
articolato nei seguenti motivi di impugnativa: 
        violazione di legge per violazione dell'art. 3 della legge n.
241/1990, nonche' degli  artt.  2,  3,  41  e  117  Cost.  Violazione
dell'art. 81 del Trattato CE. 
    L'art. 1, comma 10, legge  n.  166/2008  contrasterebbe  sia  con
l'ordinamento comunitario sia con disposizioni interne  di  carattere
costituzionale. 
        eccezione di incostituzionalita' della legge n. 166/2008  per
violazione degli art. 2, 3, 41 e 117  Cost.  Illegittimita'  derivata
del provvedimento impugnato. 
    Il  «congelamento»  dei  poteri  dell'Autorita'  produrrebbe  una
violazione delle norme costituzionali in epigrafe. 
    La Provincia di Milano si e' costituita ad adiuvandum. 
    L'Avvocatura dello Stato e la  controinteressata  hanno  eccepito
l'inammissibilita'  del  ricorso  proposto  da   Federconsumatori   e
dell'intervento ad adiuvandum proposto dalla Provincia di Milano; nel
merito,  hanno  contestato  la  fondatezza  delle   censure   dedotte
condudendo per il rigetto del ricorso. 
    All'udienza pubblica del  20  maggio  2009,  la  causa  e'  stata
trattenuta per la decisione. 
                            D i r i t t o 
    1. - L'eccezione di inammissibilita' del ricorso e' infondata. 
    Il diritto  al  ricorso  nel  processo  amministrativo  sorge  in
conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tende
ad  un  provvedimento  giurisdizionale  idoneo,  se   favorevole,   a
rimuovere quella lesione. 
    Condizioni   soggettive   per   agire   in   giudizio   sono   la
legittimazione ad agire (detta anche  legittimazione  processuale)  e
l'interesse a ricorrere: la prima  spetta  a  colui  che  affenni  di
essere titolare della situazione  giuridica  sostanziale  in  ipotesi
ingiustamente   lesa   dal   provvedimento   amministrativo,   mentre
l'interesse al ricorso consiste in un vantaggio pratico  e  concreto,
anche soltanto eventuale o morale, che puo'  derivare  al  ricorrente
dall'accoglimento dell'impugnativa. 
    La   possibilita'   di   proporre   un'azione   impugnatoria   di
provvedimenti  amministrativi,  al  di  la'  di  specifiche   ipotesi
contemplate dalla legge, non e' concessa a chiunque  in  qualita'  di
cittadino intenda censurare l'esercizio del potere pubblico,  vale  a
dire uti cives, ma soltanto al titolare di una posizione di interesse
legittimo e  cioe'  di  una  posizione  qualificata  e  differenziata
rispetto  alla  posizione   di   tutti   gli   altri   membri   della
collettivita', vale a dire uti singulus. 
    La posizione legittimante alla proposizione del ricorso,  quindi,
e' caratterizzata dalla differenziazione e dalla qualificazione. 
    La prima qualita' puo' discendere dall'atto amministrativo quando
esso incide immediatamente nella sfera giuridica del soggetto  ovvero
puo' rinvenirsi nel collegamento tra la sfera  giuridica  individuale
ed il bene della vita oggetto della potesta' pubblica  quando  l'atto
esplica effetti diretti nella sfera giuridica altrui e, in ragione di
tali effetti, e' destinato ad interferire sulla posizione sostanziale
del ricorrente. 
    Peraltro,  ai   fini   della   configurazione   della   posizione
sostanziale legittimante l'azione, non e' sufficiente che sussista un
qualsiasi  interesse  differenziato,  rispetto  a  quello  di   altri
soggetti, al corretto esercizio  del  potere  amministrativo,  ma  e'
necessario anche che l'interesse  individuale  sia  qualificato,  sia
cioe' considerato dalla norma attributiva del potere, nel  senso  che
tale norma  o  l'ordinamento  nel  suo  complesso  deve  prendere  in
considerazione  oltre  l'interesse  pubblico  che  e'   precipuamente
preordinata a soddisfare anche l'interesse individuale privato su cui
va ad incidere l'azione amministrativa. 
    Nella fattispecie  in  esame,  la  posizione  della  associazione
ricorrente, in quanto  ente  esponenziale  dei  consumatori,  e'  sia
differenziata che qualificata. 
    L'art. 4, comma 4-quinquies, d.l.  n.  347/2003  prevede  che  le
misure  comportamentali  che  l'Autorita'   deve   prescrivere   sono
finalizzate a prevenire il rischio di imposizione di prezzi  o  altre
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori
in conseguenza dell'operazione, per  cui  la  norma  attributiva  del
relativo potere ha avuto in considerazione  proprio  l'interesse  dei
consumatori, mentre con riferimento a tali misure comportamentali  la
ricorrente non ha proposto alcuna censura. 
    Tuttavia, non puo' escludersi la qualificazione a dedurre censure
volte  a  mettere  in  discussione  la  legittimita'   della   stessa
operazione   di   concentrazione,    operazione    presupposta    dal
provvedimento in quanto consentita dalla norma di legge,  atteso  che
la finalita' della disciplina legislativa in materia  di  concorrenza
e, quindi, di operazioni di concentrazione e' dettata anche a  tutela
dei consumatori, i quali potrebbero ricevere documento, in termini di
prezzo di acquisto dei servizi di  trasporto  aereo,  da  una  minore
concorrenzialita' tra le imprese del settore. 
    2.  -  L'eccezione   di   inammissibilita'   dell'intervento   ad
adiuvandum proposto dalla Provincia di Milano e'  invece  fondata  in
quanto nella  posizione  dell'amministrazione  provinciale  non  puo'
essere ravvisato un interesse  di  fatto  all'eventuale  accoglimento
dell'impugnativa. 
    3. - L'art. 4, comma 4-quinquies, del decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347, convertito in legge, con modificazioni,  con  legge  18
febbraio 2004, n. 39, aggiunto dall'art. 1, comma  10,  decreto-legge
28 agosto, n. 134, come modificato, dalla  legge  di  conversione  27
ottobre 2008, n. 166, ha previsto che, con riferimento  alle  imprese
di cui all'art. 2, comma 2, secondo  periodo  (imprese  operanti  nel
settore  dei  servizi  pubblici   essenziali),   le   operazioni   di
concentrazione, effettuate  entro  il  30  giugno  2009,  connesse  o
contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato
di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero nel provvedimento  di
autorizzazione di cui  al  primo  comma  dell'art.  5,  rispondono  a
preminenti  interessi  generali  e  sono  escluse  dalla   necessita'
dell'autorizzazione  dell'autorizzazione  di  cui   alla   legge   n.
287/1990, fermo quanto previsto dagli art. 2 e 3 della stessa  legge;
fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria,  qualora  le
suddette operazioni  di  concentrazione  rientrino  nefla  competenza
dell'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato,  le  parti
sono, comunque,  tenute  a  notificare  preventivamente  le  suddette
operazioni  all'Autorita'  unitamente   alla   proposta   di   misure
coniportamentali idonee a prevenire  il  rischio  di  imposizione  di
prezzi o altre condizioni  contrattuali  ingiustificatamente  gravose
per i consumatori in conseguenza  dell'operazione;  l'Autorita',  con
propria   deliberazione   adottata   entro   trenta   giorni    dalla
comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette  misure  con  le
modificazioni  ed  integrazioni  ritenute  necessarie   e   definisce
altresi' il termine, comunque non inferiore  a  tre  anni,  entro  il
quale le posizioni di monopolio  eventualmente  determinatesi  devono
cessare; in caso di inottemperanza si applicano le  sanzioni  di  cui
all'art. 19 della legge n. 287/1990. 
    L'Autorita'   garante   della   concorrenza   e   del    mercato,
nell'adunanza del 3 dicembre 2008, ha deliberato: 
        di rendere obbligatoria la misura comportamentale relativa al
programma di fidelizzazione di cui paragrafo 25, con cui la CAI si e'
impegnata a garantire su tutte le rotte piena e ampia  copertura  del
proprio  programma  di   fidelizzazione   (frequent   flyer),   salvo
specifiche iniziative promozionali relative alla  commercializzazione
una tantum di particolari tariffe scontate su rotte  sulle  quali  si
registra un significativo livello di concorrenza; 
        di integrare la misura precedente nei  termini  descritti  ai
paragrafi 36, 37 e 38, vale a dire che CAI: garantisca che  i  propri
listini tariffari  mantengano  un'articolazione  tale  da  assicurare
ampia  copertura  rispetto  a  tutti  i  segmenti  di  mercato,   con
particolare  riguardo  alle  tariffe  scontate  che  dovranno  essere
adeguatamente accessibili in tutti i periodi dell'anno, per tutte  le
rotte, su ogni volo; dovra' garantire su ogni volo la  disponibilita'
di almeno il 10% dei biglietti alla tariffa economy piu'  conveniente
tra quella offerta dal gruppo AZ e  dal  gruppo  AP  sulla  rnedesinn
rotta, nella corrispondente stagione IATA precedente; si  adoperi  ad
attivare, entro  un  mese  dall'inizio  dell'operativita'  del  nuovo
vettore aereo, un numero verde gratuito dedicato  alla  gestione  dei
disservizi in caso di cancellazione o grave ritardo dei voli, nonche'
uno  spazio  informativo  sul  sito  web  della   societa'   dedicato
all'andamento dell'operativo dei voli, da cui sia desumibile  per  il
consumatore, lo stato del proprio volo in relazione a cancellazione e
ritardi, attivi un servizio di messaggistica  per  telefonia  mobile,
che  garantisca  in  tempo  reale  la  piena   disponibilita'   delle
informazioni sul volo  ai  consumatori  che  ne  facciano  richiesta;
garantisca, al di la' di quanto  reso  obbligatorio  dal  regolamento
comunitario 261/2004/CE, il pagamento di un indennizzo, proporzionale
al prezzo del biglietto pagato, in caso di cancellazione del volo per
i  passeggeri  che  non  ricevano  adeguata  riprotezione  (arrivo  a
destinazione non  oltre  2  ore  successive  all'orario  previsto  di
atterraggio) o nel caso di ritardo prolungato del volo  che  comporti
l'atterraggio del passeggero a destinazione oltre  2  ore  successive
all'orario previsto; 
        alle misure di cui ai punti precedenti la  societa'  CAI  dia
applicazione per un periodo di tre anni dalla data  di  inizio  delle
attivita' della stessa societa'; 
        di fissare al 3 dicembre 2011 la data prima della quale sara'
stabilito il successivo termine, di cui all'art.  1,  comma  10,  del
decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, come modificato dalla  relativa
legge di conversione,  entro  il  quale  le  posizioni  di  monopolio
eventualmente determinatesi a seguito dell'operazione devono cessare,
previo avvio di idoneo procedimento istruttorio. 
    La ricorrente  ha  dedotto  sia  l'illegittimita'  dell'atto  per
violazione di norme comunitarie, sia  l'illegittimita'  dell'atto  in
via derivata dall'illegittimita' costituzionale della norma di  legge
applicata. 
    4. - Le censure con cui e'  stata  dedotta  la  violazione  delle
norme comunitarie sono infondate. 
    L'art. 81 del Trattato non e' pertinente al  caso  di  specie  in
quanto sancisce  l'incompatibilita'  con  il  mercato  comune  ed  il
divieto di tutti gli accordi tra imprese che possono pregiudicare  il
commercio tra gli Stati membri  e  che  abbiano  per  oggetto  e  per
effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
all'interno del mercato comune. 
    Analogamente,  non  sussiste  la  violazione  dell'art.  82   del
Trattato, secondo cui e'  incompatibile  con  il  mercato  commune  e
vietato,  nella  misura  in  cui  possa  essere  pregiudizievole   al
commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o
piu' imprese di una posizione dominante sul mercato comune o  su  una
parte sostanziale di questo. 
    L'art. 82 indica che tali pratiche abusive possono consistere  in
particolare: 
        nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto,
di vendita o altre condizioni di transazione non eque; 
        nel  limitare  la  produzione,  gli  sbocchi  o  lo  sviluppo
tecnico, a danno dei consumatori; 
        nell'applicare  nei  rapporti  commerciali  con   gli   altri
contraenti  condizioni   dissimili   per   prestazioni   equivalenti,
determinando  cosi'  per  questi  ultimi  uno   svantaggio   per   la
concorrenza; 
        nel subordinare la condusione di  contratti  all'accettazione
da parte degli altri contraenti di  prestazioni  supplementari,  che,
per loro natura o secondo gli  usi  commerciali,  non  abbiano  alcun
nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 
    Il  Collegio  rileva  che  non  sussiste   un   automatismo   tra
rafforzamento ed abuso di posizione dominante, ma occorre valutare in
concreto se il rafforzamento si sia tradotto anche in abuso. 
    Il punto centrale della questione, in sostanza, e' costituito dal
fatto che l'abuso di posizione  dominante  e'  il  risultato  di  una
valutazione  effettuata ex  post  dall'organo  competente,  mente  il
procedimento    autorizzatorio     relativo     all'operazione     di
concentrazione, la cui norma e' stata derogata dalla norma  nazionale
in  esame,  anche  quando  l'operazione   stessa   consiste   in   un
rafforzamento di posizione dominante, valuta ex  ante  gli  eventuali
effetti  restrittivi  della  concorrenza,  sicche'  i  due  concetti,
rafforzamento ed abuso, si pongono su livelli diversi e la norma  che
consente un'operazione di concentrazione, anche quando attraverso  di
essa si produce un rafforzamento di posizione dominante, non consente
di per se' un abuso, potendo quest'ultimo  essere  accertato  solo  a
seguito  di  una  valutazione  effettuata  ex  post  ed  in  concreto
dall'Autorita' competente. 
    Ne consegue che non  sussiste  la  violazione  dell'art.  82  del
Trattato in quanto la norma nazionale non deroga affatto  alla  norma
che  vieta  e  reprime  l'abuso  di  posizione   dominante,   facendo
espressamente salva la normativa comunitaria nonche' l'art. 3,  legge
n. 287/1990  il  quale,  vietando  in  ambito  nazionale  l'abuso  di
posizione dominante, rappresenta la trasposizione  nell'ambito  dello
Stato membro dello  stesso  divieto  posto  dall'art.  82  in  ambito
comunitario. 
    Va da se', quindi, che, ove fosse effettivamente riscontrabile  a
seguito dell'operazione  di  concentrazione  un  abuso  di  posizione
dominante da parte del soggetto risultante dalla  concentrazione,  la
ricorrente, come qualunque altro operatore, potrebbe  segnalare  alla
Commissione europea, in caso di supposta infrazione intracomunitaria,
o all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  in caso  di
ipotizzata infrazione in ambito nazionale,  i  comportamenti  abusivi
originati dal rafforzamento della posizione dominante. 
    5. - Il  Collegio,  invece,  ritiene  che  sia  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 10, d.l. 28 agosto 2008, n. 134, conv. in legge 27
ottobre 2008, n. 166,  nella  parte  in  cui  ha  aggiunto  il  comma
4-quinquies all'art. 4 del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347. 
    La  norma  in  discorso  puo'  essere  qualificata   come   norma
provvedimento   in   quanto   si   riferisce   alle   operazioni   di
concentrazione, effettuate entro  il  30  giugno  2009,  tra  imprese
operanti nel settore  dei  servizi  pubblici  essenziali  connesse  o
contestuali   o   comunque   previste   nel   programma   debitamente
autorizzato, relativo alla procedura di amministrazione straordinaria
delle  grandi  imprese  in  stato  di  insolvenza,  per  cui  ha   un
limitatissimo ambito di applicazione ed e' da ritenere, inoltre,  che
sia stata dettata con riferimento alla vicenda Alitalia, tanto che il
decreto in cui e' contenuta la norma e' comunemente  noto  come  c.d.
«decreto Alitalia». 
    La norma esclude le operazioni di concentrazione anzidette  dalla
necessita' dell'autorizzazione di cui alla legge n. 287/1990, per cui
incide su un numero determinato di destinatari  ed  ha  un  contenuto
particolare e concreto. 
    La Corte  costituzionale  ha  piu'  volte  ribadito  che  non  e'
preclusa alla legge alla legge ordinaria la possibilita' di  attrarre
nella  propria  sfera  di  disciplina  materie  normalmente  affidate
all'Autorita' amministrativa, non sussistendo un divieto di  adozione
di leggi a contenuto particolare e concreto. 
    Tuttavia, tali leggi  sono  ammissibili  entro  limiti  non  solo
specifici, qual e' quello del rispetto della funzione giurisdizionale
in ordine alla decisione delle cause in  corso,  ma  anche  generali,
ossia quello del rispetto del principio di ragionevolezza  e  di  non
arbitrarieta' (Corte costituzionale, sentenze 4 maggio 2009, n.  137,
2 aprile 2009, n. 94, 13 luglio 2007, n. 267). 
    La legittimita' costituzionale delle leggi provvedimento, quindi,
deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto  e,  in
considerazione del pericolo di disparita' di  trattamento  insito  in
previsioni di tipo particolare o  derogatorio,  e'  soggetta  ad  uno
scrutinio  rigoroso  di  costituzionalita'  essenzialmente  sotto   i
profili della non arbitrarieta' e della  non  irragionevolezza  della
scelta  del  legislatore  (cfr.  la  citata  sentenza   della   Corte
costituzionale 4maggio 2009, n. 137, che richiama, tra le  altre,  le
sentenze 241/2008 e 429/2002). 
    In definitiva, dalla giurisprudenza costituzionale  e'  possibile
ricavare che, se e' vero che  non  e'  configurabile,  in  base  alla
Costituzione, una riserva di amministrazione, e' altrettanto vero che
lo   stesso   legislatore,   qualora   emetta   leggi   a   contenuto
provvedimentale, deve applicare  con  particolare  rigore  il  canone
della  ragionevolezza,  affinche'  il  ricorso  a   detto   tipo   di
provvedimento non si risolva in una modalita' per aggirare i principi
di  uguaglianza  ed  imparzialita',  sicche'  la  mancata  previsione
costituzionale di una riserva di  amministrazione  e  la  conseguente
possibilita' per il legislatore cli svolgere un'attivita' a contenuto
amministrativo, non puo' giungere fino a violare l'uguaglianza tra  i
cittadini e, qualora il legislatore ponga in  essere  un'attivita'  a
contenuto particolare e concreto, devono risultare i criteri ai quali
sono ispirate le scelte e le relative modalita' di attuazione. 
    L'art. 3 Cost, infatti, stabilisce il  principio  di  uguaglianza
dei cittadini impedendo che siano operate dalla legge discriminazioni
arbitrarie. 
    In  altri,  termini,  la  norma  costituzionale  non  obbliga  il
legislatore a fissare  per  tutti  una  identica  disciplina,  ma  la
discrezionalita'   legislativa   trova   sempre   un   limite   nella
ragionevolezza delle statuizioni volte a giustificare  la  disparita'
di trattamento fra cittadini. In particolare, l'uso del canone  della
ragionevolezza implica che le discipline normative che  contengono  o
determinano disparita' di trattamento tra categorie di soggetti siano
valutate  anche  con   riferimento   al   bilanciamento   di   valori
costituzionali diversi e contrastanti. 
    Nel caso di specie, l'art. 4, comma 4-quinquies,  stabilisce  che
le operazioni di concentrazione de  quibus  rispondono  a  preminenti
interessi generali e sono escluse dalla necessita' di  autorizzazione
di cui alla legge cui alla legge n. 287/1990. 
    L'art. 16, comma 1, prevede che le operazioni  di  concentrazione
di cui all'art. 5 (secondo  cui  l'operazione  di  concentrazione  si
realizza anche quando due o piu'  imprese  procedono,  attraverso  la
costituzione di una nuova societa', alla costituzione  di  un'impresa
comune)  devono  essere  preventivamente   comunicate   all'Autorita'
qualora  il  fatturato  totale   realizzato   a   livello   nazionale
dall'insieme delle imprese interessate sia  superiore  a  determinate
soglie ed il successivo comma 4 stabilisce che se l'Autorita' ritiene
che  un'operazione  di  concentrazione  sia  suscettibile  di  essere
vietata  ai  sensi  dell'art.  6,  avvia  entro  trenta  giorni   dal
ricevimento della notifica, o dal momento in cui  ne  abbia  comunque
avuto  conoscenza,  l'istruttoria,  mentre,   qualora   non   ritenga
necessario  avviare  l'istruttoria,  deve  dare  comunicazione   alle
imprese interessate ed al Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato delle proprie conclusioni in merito. 
    L'art. 6, comma 1, dispone che nei riguardi delle  operazioni  di
concentrazione  soggette  a  comunicazione  ai  sensi  dell'art.  16,
l'Autorita' valuta se comportino la costituzione o  il  rafforzamento
di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare
o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza:  il  secondo
comma indica che l'Autorita',  al  termine  dell'istruttoria  di  cui
all'art. 16, comma 4, quando accerti  che  l'operazione  comporta  le
conseguenze di cui al primo comma,  vieta  la  concentrazione  ovvero
l'autorizza  prescrivendo  le  misure  necessarie  ad  impedire  tali
conseguenze. 
    La norma di cui all'art. 4, comma  4-quinquies,  in  sostanza  ha
sottratto all'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato  il
compito di svolgere il procedimento di cui alla  legge  n.  287/1990,
stabilendo  «a  monte»  che  l'operazione  di   concentrazione   puo'
realizzarsi e che l'Autorita' deve prescrivere misure comportamentali
idonee a prevenire il  rischio  di  imposizione  di  prezzi  o  altre
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori
in  conseguenza  dell'operazione  ed  escludendo,  quindi,   sia   la
possibilita' che l'operazione sia vietata sia l'imposizione di  altre
misure a tutela delle imprese concorrenti. 
    Peraltro, la circostanza che l'operazione di concentrazione abbia
dei significativi effetti in termini di  concorrenza  e'  percepibile
dallo  stesso  provvedimento  impugnato,  in  cui,  al  par.  13,  e'
espressamente indicato che «CAI,  a  seguito  dell'operazione,  sara'
l'unico vettore ad offrire servizi di trasporto aereo  passeggeri  di
linea su numerose rotte, tra cui alcune fra  le  piu'  importanti  in
termini  di  trasportato,  mentre  sulle   altre   rotte   risultera'
fortemente ridotta la presenza di operatori  concorrenti,  con  poche
eccezioni» ed al  par.  31,  ove  e'  indicato  «...  considerata  la
situazione  concorrenziale  che  verra'  a  determinarsi  a   seguito
dell'operazione, con la creazione di un vettore  che  potra'  gestire
una rete di collegamenti capillare su tutto il territorio  nazionale,
detenendo sui singoli collegamenti posizioni di assoluto rilievo - se
non di unica offerta - in termini di frequenze allo stato disponibili
...». 
    Se a cio'  si  aggiunge  che  la  norma  della  cui  legittimita'
costituzionale si dubiti  stabilisce  che  l'Autorita'  definisce  il
termine, comunque non  inferiore  a  tre  anni,  entro  il  quale  le
posizioni di monopolio eventualmente  determinatesi  devono  cessare,
per cui le posizioni di monopolio, ove ex  lege  determinatesi,  sono
destinate comunque a durare per un minino di tre anni, e'  verosimile
ritenere che la norma di legge abbia  discriminato  i  vettori  aerei
prevedendo un trattamento piu' favorevole per le compagnie aeree  che
- realizzando la  suddetta  operazione  di  concentrazione  senza  il
preventivo esame della competente Autorita' antitrust  sull'eventuale
costituzione o rafforzamento di una posizione dominante e soprattutto
con esclusione della possibilita' che l'operazione stessa sia vietata
perche'  restrittiva  della   liberta'   di   concorrenza   -   hanno
incrementato la propria  posizione  in  termini  concorrenziali,  con
contestuale discriminazione per le altre compagnie aeree operanti sul
mercato  del  servizio  di  trasporto  aereo  nazionale  o   che   in
prospettiva  potrebbero  operare  su  quel   mercato   e   potenziale
pregiudizio per i consumatori che potrebbero ricevere  un  documento,
in termini di prezzi delle tariffe, da  una  minore  concorrenza  nel
settore. 
    Il  Collegio   ritiene   che   tale   discriminazione   non   sia
ragionevole e   pertanto,   risolvendosi   in   una   disparita'   di
trattamento, possa violare l'art. 3 Cost. perche', mentre  si  rivela
lesiva del principio della liberta' di concorrenza,  che  rappresenta
un valore costituzionale essendo una delle articolazioni fondamentali
della liberta' di iniziativa economica privata, la norma di legge non
da' conto di  quali  siano  i  valori  costituzionali  perseguiti  e,
quindi, le ragioni che, in  un'ottica  di  bilanciamento  di  valori,
possano giustificare la deroga operata  al  principio  costituzionale
della par condicio ed al valore  costituzionalmente  rilevante  della
liberta' di concorrenza. 
    L'art. 4, comma 4-quinquies, infatti, si limita ad  indicare  che
le operazioni di concentrazione in discorso rispondono  a  preminenti
interessi generali, ma di quali siano questi preminenti interessi non
fornisce una precisa spiegazione e  soprattutto  non  da'  conto  del
perche', nel bilanciamento  degli  interessi,  questi  prevalgono  su
altri valori  costituzionalmente  tutelati  e  del  perche'  non  sia
possibile   perseguire   gli   stessi   con   altre   modalita'   non
discriminatorie e non lesive  del  principio  di  uguaglianza  e  del
principio di tutela della concorrenza. 
    Ne' a cio' puo' supplire la generica formulazione contenuta nelle
premesse al d.l. n.  134/2008,  relativamente  all'importanza  che  i
servizi forniti dalle  societa'  operanti  nei  settori  dei  servizi
pubblici essenziali non subiscano  interruzioni,  atteso  che,  ferma
restando l'oggettiva ed  assoluta  rilevanza  della  continuita'  dei
servizi pubblici essenziali, non e' agevole comprendere ne' dal testo
di legge ne' aliunde perche' tale risultato debba  essere  perseguito
attraverso una norma discriminatoria  per  gli  altri  operatori  del
settore aereo che forniscono lo stesso servizio pubblico essenziale e
lesiva del principio di tutela della liberta' di concorrenza. 
    La norma di legge,  per  quanto  esposto,  sembra  violare  anche
l'art. 41 Cost., che garantisce la liberta' dell'iniziativa economica
privata,  atteso  che,  come  detto,  la  tutela  della   concorrenza
costituisce una delle articolazioni fondamentali  della  liberta'  di
iniziativa economica privata. 
    L'art.  1,  legge  n.  287/1990,  infatti,  fa  presente  che  le
disposizioni della legge si applicano  alle  intese,  agli  abusi  di
posizione  dominante  ed  alle  concentrazioni  di  imprese  che  non
ricadono nell'ambito di  applicazione  delle  norme  comunitarie,  in
attuazione dell'art. 41 Cost. a tutela  e  garanzia  del  diritto  di
iniziativa economica. 
    Sulla base di tali considerazioni, il Collegio  ritiene  che  non
sia   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 1,
comma 10, decreto-legge 28  agosto  2008,  n.  134,  convertito,  con
modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166, nella parte  in  cui
ha aggiunto il comma 4-quinquies  all'art.  4  del  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39. 
    La questione e' rilevante ai fini del presente  giudizio,  atteso
che, sulla  base  delle  considerazioni  in  precedenza  esposte,  il
Collegio ha respinto l'eccezione d'inammissibilita' del ricorso ed ha
respinto le censure con cui la ricorrente ha  dedotto  la  violazione
delle norme comunitarie. 
    L'eventuale annullamento della detta norma di legge, pertanto, si
rifletterebbe  inevitabilmente  sulla   legittimita'   dell'impugnato
provvedimento dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
che, nel  prescrivere  le  misure  comportamentali  per  la  CAI,  ha
applicato la norma di legge della cui  costituzionalita'  si  dubita,
postulando    l'avvenuta     realizzazione     dell'operazione     di
concentrazione. 
    Di conseguenza, occorre sospendere il giudizio  e  rimettere  gli
atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla questione.