IL TRIBUNALE AMMNISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2419 del 2009, proposto da: Federconsumatori Federazione Naz. di Consumatori e Utenti, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Mumolo, Daniele Portinaro, Luca Zamagni, con domicilio eletto presso Antonio Mumolo in Roma, Piazzale Clodio, 8; Contro Autorita' garante concorrenza e mercato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12, nei confronti di Soc. Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Guido Bellitti, Filippo Lattanzi, Gian Michele Roberti, Marco Serpone, con domicilio eletto presso Gian Michele Roberti in Roma, Foro Troiano 1/A e con l'intervento ad adiuvandum: Provincia di Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Ettore Martinelli, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5, per l'annullamento: del provvedimento n. 19248 del 3 dicembre 2008 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, pubblicato sul bollettino n. 46/2008; di ogni altro atto connesso, collegato o conseguente. Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' garante della concorrenza e del mercato; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc. Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A.; Visto l'atto di intervento ad adiuvandum della Provincia di Milano; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2009 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F a t t o Con l'impugnato provvedimento adottato nell'adunanza del 3 dicembre 2008, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato - vista la comunicazione della societa' CAI S.p.A., ai sensi dell'art. 4, comma 4-quinquies del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni in legge dall'art. 1, comma 1, legge 27 ottobre 2008, n. 166, con la quale la societa' ha notificato preventivamente l'operazione di concentrazione relativa all'acquisizione di alcuni rami d'azienda delle societa' Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in amministrazione straordinaria, Alitalia Servizi S.p.A. in amministrazione straordinaria, Alitalia Airport S.p.A. in amministrazione straordinaria, Alitalia Express S.p.A. in amministrazione straordinaria, Volare S.p.A. in amministrazione straordinaria (gruppo AZ) e delle societa' AirOne S.p.A., AirOne City Liner S.p.A., European Avia Service S.p.A., Air One Technic S.p.A. e Challey Ltd (gruppo AP) - ha deliberato di rendere obbligatorie alcune misure comportamentali per prevenire il rischio di imposizione di prezzi ed altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori a seguito dell'operazione, fissando al 3 dicembre 2011 la data prima della quale sara' stabilito il successivo termine, di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, come modificato dalla legge di conversione, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi a seguito dell'operazione devono cessare, previo avvio di idoneo procedimento istruttorio. L'associazione ricorrente, agendo nell'interesse della collettivita' dei consumatori, ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi di impugnativa: violazione di legge per violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonche' degli artt. 2, 3, 41 e 117 Cost. Violazione dell'art. 81 del Trattato CE. L'art. 1, comma 10, legge n. 166/2008 contrasterebbe sia con l'ordinamento comunitario sia con disposizioni interne di carattere costituzionale. eccezione di incostituzionalita' della legge n. 166/2008 per violazione degli art. 2, 3, 41 e 117 Cost. Illegittimita' derivata del provvedimento impugnato. Il «congelamento» dei poteri dell'Autorita' produrrebbe una violazione delle norme costituzionali in epigrafe. La Provincia di Milano si e' costituita ad adiuvandum. L'Avvocatura dello Stato e la controinteressata hanno eccepito l'inammissibilita' del ricorso proposto da Federconsumatori e dell'intervento ad adiuvandum proposto dalla Provincia di Milano; nel merito, hanno contestato la fondatezza delle censure dedotte condudendo per il rigetto del ricorso. All'udienza pubblica del 20 maggio 2009, la causa e' stata trattenuta per la decisione. D i r i t t o 1. - L'eccezione di inammissibilita' del ricorso e' infondata. Il diritto al ricorso nel processo amministrativo sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tende ad un provvedimento giurisdizionale idoneo, se favorevole, a rimuovere quella lesione. Condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione ad agire (detta anche legittimazione processuale) e l'interesse a ricorrere: la prima spetta a colui che affenni di essere titolare della situazione giuridica sostanziale in ipotesi ingiustamente lesa dal provvedimento amministrativo, mentre l'interesse al ricorso consiste in un vantaggio pratico e concreto, anche soltanto eventuale o morale, che puo' derivare al ricorrente dall'accoglimento dell'impugnativa. La possibilita' di proporre un'azione impugnatoria di provvedimenti amministrativi, al di la' di specifiche ipotesi contemplate dalla legge, non e' concessa a chiunque in qualita' di cittadino intenda censurare l'esercizio del potere pubblico, vale a dire uti cives, ma soltanto al titolare di una posizione di interesse legittimo e cioe' di una posizione qualificata e differenziata rispetto alla posizione di tutti gli altri membri della collettivita', vale a dire uti singulus. La posizione legittimante alla proposizione del ricorso, quindi, e' caratterizzata dalla differenziazione e dalla qualificazione. La prima qualita' puo' discendere dall'atto amministrativo quando esso incide immediatamente nella sfera giuridica del soggetto ovvero puo' rinvenirsi nel collegamento tra la sfera giuridica individuale ed il bene della vita oggetto della potesta' pubblica quando l'atto esplica effetti diretti nella sfera giuridica altrui e, in ragione di tali effetti, e' destinato ad interferire sulla posizione sostanziale del ricorrente. Peraltro, ai fini della configurazione della posizione sostanziale legittimante l'azione, non e' sufficiente che sussista un qualsiasi interesse differenziato, rispetto a quello di altri soggetti, al corretto esercizio del potere amministrativo, ma e' necessario anche che l'interesse individuale sia qualificato, sia cioe' considerato dalla norma attributiva del potere, nel senso che tale norma o l'ordinamento nel suo complesso deve prendere in considerazione oltre l'interesse pubblico che e' precipuamente preordinata a soddisfare anche l'interesse individuale privato su cui va ad incidere l'azione amministrativa. Nella fattispecie in esame, la posizione della associazione ricorrente, in quanto ente esponenziale dei consumatori, e' sia differenziata che qualificata. L'art. 4, comma 4-quinquies, d.l. n. 347/2003 prevede che le misure comportamentali che l'Autorita' deve prescrivere sono finalizzate a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione, per cui la norma attributiva del relativo potere ha avuto in considerazione proprio l'interesse dei consumatori, mentre con riferimento a tali misure comportamentali la ricorrente non ha proposto alcuna censura. Tuttavia, non puo' escludersi la qualificazione a dedurre censure volte a mettere in discussione la legittimita' della stessa operazione di concentrazione, operazione presupposta dal provvedimento in quanto consentita dalla norma di legge, atteso che la finalita' della disciplina legislativa in materia di concorrenza e, quindi, di operazioni di concentrazione e' dettata anche a tutela dei consumatori, i quali potrebbero ricevere documento, in termini di prezzo di acquisto dei servizi di trasporto aereo, da una minore concorrenzialita' tra le imprese del settore. 2. - L'eccezione di inammissibilita' dell'intervento ad adiuvandum proposto dalla Provincia di Milano e' invece fondata in quanto nella posizione dell'amministrazione provinciale non puo' essere ravvisato un interesse di fatto all'eventuale accoglimento dell'impugnativa. 3. - L'art. 4, comma 4-quinquies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, con legge 18 febbraio 2004, n. 39, aggiunto dall'art. 1, comma 10, decreto-legge 28 agosto, n. 134, come modificato, dalla legge di conversione 27 ottobre 2008, n. 166, ha previsto che, con riferimento alle imprese di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo (imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali), le operazioni di concentrazione, effettuate entro il 30 giugno 2009, connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessita' dell'autorizzazione dell'autorizzazione di cui alla legge n. 287/1990, fermo quanto previsto dagli art. 2 e 3 della stessa legge; fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nefla competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorita' unitamente alla proposta di misure coniportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione; l'Autorita', con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie e definisce altresi' il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare; in caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'art. 19 della legge n. 287/1990. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'adunanza del 3 dicembre 2008, ha deliberato: di rendere obbligatoria la misura comportamentale relativa al programma di fidelizzazione di cui paragrafo 25, con cui la CAI si e' impegnata a garantire su tutte le rotte piena e ampia copertura del proprio programma di fidelizzazione (frequent flyer), salvo specifiche iniziative promozionali relative alla commercializzazione una tantum di particolari tariffe scontate su rotte sulle quali si registra un significativo livello di concorrenza; di integrare la misura precedente nei termini descritti ai paragrafi 36, 37 e 38, vale a dire che CAI: garantisca che i propri listini tariffari mantengano un'articolazione tale da assicurare ampia copertura rispetto a tutti i segmenti di mercato, con particolare riguardo alle tariffe scontate che dovranno essere adeguatamente accessibili in tutti i periodi dell'anno, per tutte le rotte, su ogni volo; dovra' garantire su ogni volo la disponibilita' di almeno il 10% dei biglietti alla tariffa economy piu' conveniente tra quella offerta dal gruppo AZ e dal gruppo AP sulla rnedesinn rotta, nella corrispondente stagione IATA precedente; si adoperi ad attivare, entro un mese dall'inizio dell'operativita' del nuovo vettore aereo, un numero verde gratuito dedicato alla gestione dei disservizi in caso di cancellazione o grave ritardo dei voli, nonche' uno spazio informativo sul sito web della societa' dedicato all'andamento dell'operativo dei voli, da cui sia desumibile per il consumatore, lo stato del proprio volo in relazione a cancellazione e ritardi, attivi un servizio di messaggistica per telefonia mobile, che garantisca in tempo reale la piena disponibilita' delle informazioni sul volo ai consumatori che ne facciano richiesta; garantisca, al di la' di quanto reso obbligatorio dal regolamento comunitario 261/2004/CE, il pagamento di un indennizzo, proporzionale al prezzo del biglietto pagato, in caso di cancellazione del volo per i passeggeri che non ricevano adeguata riprotezione (arrivo a destinazione non oltre 2 ore successive all'orario previsto di atterraggio) o nel caso di ritardo prolungato del volo che comporti l'atterraggio del passeggero a destinazione oltre 2 ore successive all'orario previsto; alle misure di cui ai punti precedenti la societa' CAI dia applicazione per un periodo di tre anni dalla data di inizio delle attivita' della stessa societa'; di fissare al 3 dicembre 2011 la data prima della quale sara' stabilito il successivo termine, di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, come modificato dalla relativa legge di conversione, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi a seguito dell'operazione devono cessare, previo avvio di idoneo procedimento istruttorio. La ricorrente ha dedotto sia l'illegittimita' dell'atto per violazione di norme comunitarie, sia l'illegittimita' dell'atto in via derivata dall'illegittimita' costituzionale della norma di legge applicata. 4. - Le censure con cui e' stata dedotta la violazione delle norme comunitarie sono infondate. L'art. 81 del Trattato non e' pertinente al caso di specie in quanto sancisce l'incompatibilita' con il mercato comune ed il divieto di tutti gli accordi tra imprese che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Analogamente, non sussiste la violazione dell'art. 82 del Trattato, secondo cui e' incompatibile con il mercato commune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. L'art. 82 indica che tali pratiche abusive possono consistere in particolare: nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque; nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando cosi' per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; nel subordinare la condusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. Il Collegio rileva che non sussiste un automatismo tra rafforzamento ed abuso di posizione dominante, ma occorre valutare in concreto se il rafforzamento si sia tradotto anche in abuso. Il punto centrale della questione, in sostanza, e' costituito dal fatto che l'abuso di posizione dominante e' il risultato di una valutazione effettuata ex post dall'organo competente, mente il procedimento autorizzatorio relativo all'operazione di concentrazione, la cui norma e' stata derogata dalla norma nazionale in esame, anche quando l'operazione stessa consiste in un rafforzamento di posizione dominante, valuta ex ante gli eventuali effetti restrittivi della concorrenza, sicche' i due concetti, rafforzamento ed abuso, si pongono su livelli diversi e la norma che consente un'operazione di concentrazione, anche quando attraverso di essa si produce un rafforzamento di posizione dominante, non consente di per se' un abuso, potendo quest'ultimo essere accertato solo a seguito di una valutazione effettuata ex post ed in concreto dall'Autorita' competente. Ne consegue che non sussiste la violazione dell'art. 82 del Trattato in quanto la norma nazionale non deroga affatto alla norma che vieta e reprime l'abuso di posizione dominante, facendo espressamente salva la normativa comunitaria nonche' l'art. 3, legge n. 287/1990 il quale, vietando in ambito nazionale l'abuso di posizione dominante, rappresenta la trasposizione nell'ambito dello Stato membro dello stesso divieto posto dall'art. 82 in ambito comunitario. Va da se', quindi, che, ove fosse effettivamente riscontrabile a seguito dell'operazione di concentrazione un abuso di posizione dominante da parte del soggetto risultante dalla concentrazione, la ricorrente, come qualunque altro operatore, potrebbe segnalare alla Commissione europea, in caso di supposta infrazione intracomunitaria, o all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in caso di ipotizzata infrazione in ambito nazionale, i comportamenti abusivi originati dal rafforzamento della posizione dominante. 5. - Il Collegio, invece, ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 10, d.l. 28 agosto 2008, n. 134, conv. in legge 27 ottobre 2008, n. 166, nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-quinquies all'art. 4 del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347. La norma in discorso puo' essere qualificata come norma provvedimento in quanto si riferisce alle operazioni di concentrazione, effettuate entro il 30 giugno 2009, tra imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato, relativo alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, per cui ha un limitatissimo ambito di applicazione ed e' da ritenere, inoltre, che sia stata dettata con riferimento alla vicenda Alitalia, tanto che il decreto in cui e' contenuta la norma e' comunemente noto come c.d. «decreto Alitalia». La norma esclude le operazioni di concentrazione anzidette dalla necessita' dell'autorizzazione di cui alla legge n. 287/1990, per cui incide su un numero determinato di destinatari ed ha un contenuto particolare e concreto. La Corte costituzionale ha piu' volte ribadito che non e' preclusa alla legge alla legge ordinaria la possibilita' di attrarre nella propria sfera di disciplina materie normalmente affidate all'Autorita' amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto. Tuttavia, tali leggi sono ammissibili entro limiti non solo specifici, qual e' quello del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, ma anche generali, ossia quello del rispetto del principio di ragionevolezza e di non arbitrarieta' (Corte costituzionale, sentenze 4 maggio 2009, n. 137, 2 aprile 2009, n. 94, 13 luglio 2007, n. 267). La legittimita' costituzionale delle leggi provvedimento, quindi, deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto e, in considerazione del pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio, e' soggetta ad uno scrutinio rigoroso di costituzionalita' essenzialmente sotto i profili della non arbitrarieta' e della non irragionevolezza della scelta del legislatore (cfr. la citata sentenza della Corte costituzionale 4maggio 2009, n. 137, che richiama, tra le altre, le sentenze 241/2008 e 429/2002). In definitiva, dalla giurisprudenza costituzionale e' possibile ricavare che, se e' vero che non e' configurabile, in base alla Costituzione, una riserva di amministrazione, e' altrettanto vero che lo stesso legislatore, qualora emetta leggi a contenuto provvedimentale, deve applicare con particolare rigore il canone della ragionevolezza, affinche' il ricorso a detto tipo di provvedimento non si risolva in una modalita' per aggirare i principi di uguaglianza ed imparzialita', sicche' la mancata previsione costituzionale di una riserva di amministrazione e la conseguente possibilita' per il legislatore cli svolgere un'attivita' a contenuto amministrativo, non puo' giungere fino a violare l'uguaglianza tra i cittadini e, qualora il legislatore ponga in essere un'attivita' a contenuto particolare e concreto, devono risultare i criteri ai quali sono ispirate le scelte e le relative modalita' di attuazione. L'art. 3 Cost, infatti, stabilisce il principio di uguaglianza dei cittadini impedendo che siano operate dalla legge discriminazioni arbitrarie. In altri, termini, la norma costituzionale non obbliga il legislatore a fissare per tutti una identica disciplina, ma la discrezionalita' legislativa trova sempre un limite nella ragionevolezza delle statuizioni volte a giustificare la disparita' di trattamento fra cittadini. In particolare, l'uso del canone della ragionevolezza implica che le discipline normative che contengono o determinano disparita' di trattamento tra categorie di soggetti siano valutate anche con riferimento al bilanciamento di valori costituzionali diversi e contrastanti. Nel caso di specie, l'art. 4, comma 4-quinquies, stabilisce che le operazioni di concentrazione de quibus rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessita' di autorizzazione di cui alla legge cui alla legge n. 287/1990. L'art. 16, comma 1, prevede che le operazioni di concentrazione di cui all'art. 5 (secondo cui l'operazione di concentrazione si realizza anche quando due o piu' imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova societa', alla costituzione di un'impresa comune) devono essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a determinate soglie ed il successivo comma 4 stabilisce che se l'Autorita' ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'art. 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria, mentre, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni in merito. L'art. 6, comma 1, dispone che nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'art. 16, l'Autorita' valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza: il secondo comma indica che l'Autorita', al termine dell'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al primo comma, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze. La norma di cui all'art. 4, comma 4-quinquies, in sostanza ha sottratto all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato il compito di svolgere il procedimento di cui alla legge n. 287/1990, stabilendo «a monte» che l'operazione di concentrazione puo' realizzarsi e che l'Autorita' deve prescrivere misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione ed escludendo, quindi, sia la possibilita' che l'operazione sia vietata sia l'imposizione di altre misure a tutela delle imprese concorrenti. Peraltro, la circostanza che l'operazione di concentrazione abbia dei significativi effetti in termini di concorrenza e' percepibile dallo stesso provvedimento impugnato, in cui, al par. 13, e' espressamente indicato che «CAI, a seguito dell'operazione, sara' l'unico vettore ad offrire servizi di trasporto aereo passeggeri di linea su numerose rotte, tra cui alcune fra le piu' importanti in termini di trasportato, mentre sulle altre rotte risultera' fortemente ridotta la presenza di operatori concorrenti, con poche eccezioni» ed al par. 31, ove e' indicato «... considerata la situazione concorrenziale che verra' a determinarsi a seguito dell'operazione, con la creazione di un vettore che potra' gestire una rete di collegamenti capillare su tutto il territorio nazionale, detenendo sui singoli collegamenti posizioni di assoluto rilievo - se non di unica offerta - in termini di frequenze allo stato disponibili ...». Se a cio' si aggiunge che la norma della cui legittimita' costituzionale si dubiti stabilisce che l'Autorita' definisce il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare, per cui le posizioni di monopolio, ove ex lege determinatesi, sono destinate comunque a durare per un minino di tre anni, e' verosimile ritenere che la norma di legge abbia discriminato i vettori aerei prevedendo un trattamento piu' favorevole per le compagnie aeree che - realizzando la suddetta operazione di concentrazione senza il preventivo esame della competente Autorita' antitrust sull'eventuale costituzione o rafforzamento di una posizione dominante e soprattutto con esclusione della possibilita' che l'operazione stessa sia vietata perche' restrittiva della liberta' di concorrenza - hanno incrementato la propria posizione in termini concorrenziali, con contestuale discriminazione per le altre compagnie aeree operanti sul mercato del servizio di trasporto aereo nazionale o che in prospettiva potrebbero operare su quel mercato e potenziale pregiudizio per i consumatori che potrebbero ricevere un documento, in termini di prezzi delle tariffe, da una minore concorrenza nel settore. Il Collegio ritiene che tale discriminazione non sia ragionevole e pertanto, risolvendosi in una disparita' di trattamento, possa violare l'art. 3 Cost. perche', mentre si rivela lesiva del principio della liberta' di concorrenza, che rappresenta un valore costituzionale essendo una delle articolazioni fondamentali della liberta' di iniziativa economica privata, la norma di legge non da' conto di quali siano i valori costituzionali perseguiti e, quindi, le ragioni che, in un'ottica di bilanciamento di valori, possano giustificare la deroga operata al principio costituzionale della par condicio ed al valore costituzionalmente rilevante della liberta' di concorrenza. L'art. 4, comma 4-quinquies, infatti, si limita ad indicare che le operazioni di concentrazione in discorso rispondono a preminenti interessi generali, ma di quali siano questi preminenti interessi non fornisce una precisa spiegazione e soprattutto non da' conto del perche', nel bilanciamento degli interessi, questi prevalgono su altri valori costituzionalmente tutelati e del perche' non sia possibile perseguire gli stessi con altre modalita' non discriminatorie e non lesive del principio di uguaglianza e del principio di tutela della concorrenza. Ne' a cio' puo' supplire la generica formulazione contenuta nelle premesse al d.l. n. 134/2008, relativamente all'importanza che i servizi forniti dalle societa' operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali non subiscano interruzioni, atteso che, ferma restando l'oggettiva ed assoluta rilevanza della continuita' dei servizi pubblici essenziali, non e' agevole comprendere ne' dal testo di legge ne' aliunde perche' tale risultato debba essere perseguito attraverso una norma discriminatoria per gli altri operatori del settore aereo che forniscono lo stesso servizio pubblico essenziale e lesiva del principio di tutela della liberta' di concorrenza. La norma di legge, per quanto esposto, sembra violare anche l'art. 41 Cost., che garantisce la liberta' dell'iniziativa economica privata, atteso che, come detto, la tutela della concorrenza costituisce una delle articolazioni fondamentali della liberta' di iniziativa economica privata. L'art. 1, legge n. 287/1990, infatti, fa presente che le disposizioni della legge si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante ed alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione delle norme comunitarie, in attuazione dell'art. 41 Cost. a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica. Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 1, comma 10, decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166, nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-quinquies all'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. La questione e' rilevante ai fini del presente giudizio, atteso che, sulla base delle considerazioni in precedenza esposte, il Collegio ha respinto l'eccezione d'inammissibilita' del ricorso ed ha respinto le censure con cui la ricorrente ha dedotto la violazione delle norme comunitarie. L'eventuale annullamento della detta norma di legge, pertanto, si rifletterebbe inevitabilmente sulla legittimita' dell'impugnato provvedimento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato che, nel prescrivere le misure comportamentali per la CAI, ha applicato la norma di legge della cui costituzionalita' si dubita, postulando l'avvenuta realizzazione dell'operazione di concentrazione. Di conseguenza, occorre sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla questione.