Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale  ha  il
proprio domicilio in Roma, via dei Portoghesi n.  12,  nei  confronti
della Provincia autonoma di Bolzano in persona del  Presidente  della
provincia pro tempore  per  la  dichiarazione  che  non  spetta  alla
Provincia autonoma di Bolzano deliberare l'eliminazione  dell'emblema
della  Repubblica  italiana  dai  modelli  di  attestati,  diplomi  e
certificazioni  per  le  scuole  della  provincia,  nonche'  per   il
conseguente annullamento della deliberazione della Giunta provinciale
di Bolzano in data 14 aprile 2009, n. 1034, concernente nuovi modelli
di  diplomi  e  pagelle,  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  del
Trentino-Alto Adige - B.U. supplemento  n.  2  del  19  maggio  2009,
giusta delibera del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009. 
    La Giunta provinciale di Bolzano, con deliberazione n.  1034  del
14 aprile 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Trentino-Alto
Adige, supplemento n. 2 del 19 maggio 2009, ha approvato i modelli di
attestati, diplomi e certificazioni per le scuole secondarie di primo
e secondo grado in lingua tedesca, italiana e delle localita'  ladine
della provincia. 
    I nuovi modelli,  allegati  alla  delibera,  non  riportano  piu'
l'emblema  della  Repubblica  italiana,  ma  solo  lo  stemma   della
provincia, in tal modo  invadendo  le  competenze  statali,  come  si
dimostrera' infra. 
    Occorre  premettere  che,  a  seguito  della  vasta  eco  che  la
questione ha avuto sulla stampa  e  delle  discussioni  che  ne  sono
scaturite anche  in  ambito  politico  locale,  la  stessa  provincia
autonoma ha deliberato, con successivo  atto,  la  sospensione  degli
effetti della richiamata delibera n. 1034. 
    Tuttavia, la circostanza che la delibera non sia stata  revocata,
ma solo sospesa e l'intento  palesato  pubblicamente  dal  Presidente
della provincia di rimandare  al  prossimo  anno  l'attuazione  della
delibera rendono attuale l'interesse dello Stato a ricorrere  avverso
l'indicata delibera. 
    Del resto, la seconda delibera, limitandosi a sospendere la nuova
disciplina  riguardante  gli  emblemi,  ha  confermato  le   restanti
disposizioni della deliberazione del 14 aprile 2009, n.  1034  (ossia
la revoca delle deliberazioni 9 agosto 1993, n. 4625, 17 maggio 1999,
n. 1868, 5 luglio 1999, n. 2851, 12 luglio 1999, n. 2968 e 10  agosto
2005, n. 2761 e l'autorizzazione  al  Presidente  della  provincia  a
revocare i decreti 31 agosto 1993, n.  1195/3,  18  maggio  1999,  n.
2/16.1 e 6 luglio 1999, n. 3/16.1, punti 4. e 5.  della  delibera  n.
1034). 
    Si ha, pertanto, ragione di ritenere che la  nuova  delibera  non
abbia comportato il pieno superamento della precedente e  che,  anzi,
per molti versi, ne abbia confermato i contenuti, rinviando ad  altro
momento la sua concreta operativita'. Deve, quindi, rilevarsi come la
delibera esorbiti dalle competenze statutarie ed invada le competenze
statali in materia di istruzione, come si confida di  dimostrare  con
l'illustrazione dei seguenti 
                             M o t i v i 
Violazione dell'art. 117 della Costituzione. Violazione dell'art.  33
Costituzione. Violazione del principio  di  leale  collaborazione  ai
sensi degli articoli 117 e 118 Costituzione. 
    Va, in particolare, rilevato come lo Statuto di autonomia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3l agosto  1972,  n.  670,
all'art. 9, comma 1, n. 2, si limiti  ad  attribuire  alla  Provincia
competenza  legislativa  concorrente   in   materia   di   istruzione
elementare e secondaria (media,  classica,  scientifica,  magistrale,
tecnica, professionale e artistica). 
    La  competenza  deve,  pertanto,  essere  esercitata  nei  limiti
previsti dall'art. 5 dello statuto, vale  a  dire  nel  rispetto  dei
principi fissati dalla legislazione dello Stato, oltre che in armonia
con la Costituzione,  i  principi  dell'ordinamento  giuridico  della
Repubblica e nel  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli
interessi nazionali nonche' delle norme  fondamentali  delle  riforme
economico-sociali della Repubblica. 
    Anche le competenze amministrative, ai sensi dell'art.  l6  dello
statuto, che adotta il principio del parallelismo, sono sottoposte ad
analoghi limiti. 
    Tale  quadro  normativo  e'  confermato  dalle  disposizioni   di
attuazione. 
    L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio
1983, n. 89, infatti,  prevedendo,  all'art.  1,  comma  1,  che  «le
attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in  materia  di  scuola
materna e di istruzione, elementare e  secondaria  (media,  classica,
scientifica,  magistrale,  tecnica,   professionale   e   artistica),
esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici  dello
Stato sia per il tramite di enti  e  istituti  pubblici  a  carattere
nazionale o pluriregionale, sono esercitate, nell'ambito del  proprio
territorio, dalla provincia di Bolzano», ribadisce  il  rispetto  dei
«limiti di cui all'art. 16 dello Statuto» e «l'osservanza delle norme
del presente decreto». 
    Inoltre, l'art. 3  del  medesimo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 89/1983 ribadisce con estrema chiarezza che «le  scuole
di istruzione elementare e  secondaria  della  provincia  di  Bolzano
hanno carattere statale. I titoli di studio conseguiti nelle predette
scuole sono validi a tutti gli effetti». 
    Permanendo il carattere statale delle scuole della  provincia  di
Bolzano non puo' sussistere alcun dubbio circa il fatto che le stesse
siano soggette alla disciplina  statale  in  tema  di  documentazione
amministrativa  che,  come  noto,  e'  contenuta  nel   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa, in cui sono confluite disposizioni  di
rango legislativo e disposizioni di rango regolamentare. 
    La normativa di carattere generale di cui al  menzionato  decreto
del  Presidente  dellla  Repubblica  n.  445/2000  e'  destinata   ad
integrarsi  con  la  disciplina   concernente   piu'   specificamente
caratteristiche e contenuti dei documenti formati dalle scuole fra  i
quali vanno senz'altro annoverate le c.d. pagelle, che  costituiscono
il documento attraverso il quale gli istituti scolastici a tutti  gli
effetti informano le famiglie in merito al rendimento e alla condotta
dei discenti. 
    Per quanto riguarda il diploma, va ricordato che  si  tratta  del
documento  mediante   il   quale   la   scuola   attesta   l'avvenuto
conseguimento  del  titolo  che,  in  ragione   del   valore   legale
attribuitogli  dal  legislatore  nazionale,  puo'  essere  speso  per
l'accesso al ciclo scolastico  superiore  ovvero  all'universita',  a
svariati lavori  e  professioni  e  per  partecipare  a  selezioni  e
concorsi di ogni genere e tipo. 
    Dalla specifica valenza che detto documento assume emerge che  lo
stemma della Repubblica italiana (cosi' come la relativa scritta) non
ha solo un rilievo  formale,  ma  anche  e  soprattutto  sostanziale,
venendo ad individuare la provenienza di quel documento da una scuola
che, per  essere  scuola  statale,  scuola  purificata  o  legalmente
riconosciuta, e' autorizzata a rilasciare lo stesso  nel  momento  in
cui il singolo ha completato un determinato ciclo  di  studi  e  dopo
aver verificato  il  raggiungimento  da  parte  del  medesimo  di  un
determinato livello di conoscenze e competenze. 
    In definitiva, lo stemma concorre a identificare il titolo cui il
legislatore attribuisce  quel  particolare  valore  che  consente  di
utilizzarlo in tutti quei casi in cui e' richiesto per  l'accesso  ai
livelli piu' elevati d'istruzione ovvero nel mondo del lavoro. 
    Per quanto concerne le certificazioni integrative  per  le  terze
classi degli istituti professionali e le certificazioni per le quinte
classi delle scuole secondarie di secondo grado, va precisato che  si
tratta di documentazione che il legislatore  in  tempi  relativamente
recenti ha inteso affiancare ai titoli di studio e che, in  sostanza,
ha la funzione di esplicitare o, meglio, appunto,  di  integrare,  il
contenuto dei titoli di studio stessi. 
    Il titolo attesta il superamento dell'esame conclusivo del  ciclo
e l'andamento  dello  stesso,  mentre  la  certificazione  offre  una
sintetica  descrizione  del  livello  complessivo  di   apprendimento
raggiunto dal discente e delle competenze acquisite. 
    Ne consegue che si tratta comunque di documenti che  assumono  un
particolare rilievo e del resto non a caso il rilascio  degli  stessi
e' previsto solo a conclusione dei cicli superiori di studi. 
    Si tratta di  documentazione  che  i  discenti  possono  comunque
spendere in vari contesti pur se ad essa  non  puo'  riconoscersi  lo
stesso valore del titolo di studio. 
    Anche in questo  caso,  lo  stemma  serve  a  dimostrare  che  il
soggetto che ha provveduto a  formarlo  nella  propria  qualita'  era
legittimato a tanto  e  che  prima  di  rilasciare  il  documento  ha
effettuato una serie di verifiche preordinate ad accertare l'avvenuto
raggiungimento di un certo livello di competenze. 
    Da tutto quanto premesso emerge: a) che la  provincia  non  vanta
potesta' esclusiva in materia di istruzione; h) che essa e' tenuta ad
osservare le norme generali sull'istruzione dettate  dallo  Stato  ai
sensi dell'art. 33 Costituzione e, comunque, a rispettare i  principi
fondamentali contenuti nella legislazione  statale,  ai  sensi  dello
stesso Statuto di autonomia. 
    E' evidente, infatti, che le funzioni il cui esercizio  e'  stato
conferito  alla  provincia  con  il  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 89/83 citato sono quelle  concernenti  l'organizzazione
del  servizio  e  non  certo  quelle  concernenti  le   potesta'   di
attestazione e certificazione, che trovano diretta  tutela  nell'art.
33 della Costituzione, che prescrive tra l'altro un esame di Stato  a
conclusione dei vari gradi scolastici. 
    Ne consegue, pertanto, l'obbligo  di  mantenere  l'emblema  della
Repubblica italiana sui titoli  di  studio  e  sulle  certificazioni,
trattandosi di requisito non solo formale, ma che  e'  funzionale  al
conseguimento degli effetti legali, quale  il  riconoscimento  legale
del titolo su tutto il territorio nazionale e in ambito comunitario.