Ordinanza 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della  legge
22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno
alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato d'arresto europeo e alle  procedure  di  consegna
tra Stati membri), promosso dal Tribunale di Bolzano, sezione per  il
riesame, nel procedimento penale a carico  di  C.  A.  ed  altri  con
ordinanza del 7  gennaio  2008,  iscritta  al  n.  118  del  registro
ordinanze 2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 24  giugno  2009  il  giudice
relatore Giuseppe Frigo. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 7 gennaio 2008 (r.o. n.  118  del
2008), il Tribunale di Bolzano, sezione per il riesame, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 24  della  Costituzione,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 22 aprile  2005,
n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla  decisione
quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno  2002,  relativa  al
mandato d'arresto europeo e alle  procedure  di  consegna  tra  Stati
membri), nella parte in cui  «preclude  l'impugnazione  della  misura
cautelare imposta di fronte al tribunale del riesame competente»; 
        che il rimettente riferisce  che  nei  confronti  di  C.  A.,
cittadino  moldavo,  C.  A.,  cittadino  moldavo,  R.  N.,  cittadino
moldavo, e I. R., cittadino russo, indagati in Austria per  il  reato
di furto, l'Autorita' giudiziaria austriaca aveva  emesso  ordine  di
cattura, avviando, al contempo, la procedura prevista per il «mandato
di arresto europeo»; 
        che,  essendo  stata  effettuata   dall'Autorita'   austriaca
segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS),  i  predetti
cittadini stranieri erano stati arrestati dalla polizia giudiziaria e
messi a disposizione  della  Corte  di  appello  di  Trento,  sezione
distaccata di Bolzano, che,  in  data  6  dicembre  2007,  a  seguito
dell'interrogatorio  da  parte  del  presidente,  aveva   convalidato
l'arresto e adottato autonomo  provvedimento  di  applicazione  della
custodia cautelare in carcere; 
        che, nella  successiva  udienza  del  19  dicembre  2007,  il
collegio aveva deliberato una nuova convalida degli arresti e fissata
udienza al 24 gennaio 2008  per  decidere  sulla  consegna  ai  sensi
dell'art. 17 della citata legge n. 69 del 2005; 
        che avverso  i  provvedimenti  della  Corte  di  appello  gli
arrestati avevano proposto richiesta di riesame innanzi al  Tribunale
rimettente; 
        che, ad  avviso  di  questo  giudice,  la  questione  sarebbe
rilevante poiche', avendo la Corte di cassazione, in  due  precedenti
sentenze (n. 45252  del  2005  e  n.  17170  del  2007),  escluso  la
proponibilita' del riesame avverso  i  provvedimenti  applicativi  di
misure coercitive adottate nel corso della procedura per l'esecuzione
di un mandato d'arresto europeo,  il  giudizio  non  potrebbe  essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita' costituzionale prospettata; 
        che, per quanto riguarda la non  manifesta  infondatezza,  il
giudice rimettente assume che l'art. 22 della legge n. 69 del 2005 ha
previsto, attraverso il ricorso alla Corte di  cassazione,  la  quale
decide, anche nel merito, entro quindici giorni dalla ricezione degli
atti,  un'autonoma  procedura  per  impugnare  «i  provvedimenti  che
decidono sulla consegna della persona interessata»; 
        che la Corte di cassazione  interpreterebbe  tale  norma  nel
senso di escludere che  sia  proponibile  ricorso  al  tribunale  del
riesame; 
        che si  tratterebbe  di  interpretazione  non  condivisibile,
perche' «frutto della sussunzione, sic et simpliciter,  dell'istituto
del mandato  di  arresto  europeo  nell'istituto  dell'estradizione»,
laddove nella procedura passiva di consegna per il mandato  d'arresto
europeo sarebbero, in realta', individuabili due distinti momenti, in
quanto «al tradizionale provvedimento di consegna allo Stato  estero,
regolato dal codice di procedura penale, si  affianca  l'applicazione
di una misura  cautelare  che,  a  differenza  dell'estradizione  del
cittadino  gia'  detenuto,  incide  su   diritti   fondamentali   dei
cittadini»; 
        che,  pertanto,  l'art.  22  della  legge  n.  69  del  2005,
impedendo a chi e' arrestato  in  forza  di  un  mandato  di  arresto
europeo di far  valutare  la  propria  posizione  dal  tribunale  del
riesame, violerebbe gli artt. 3 e 24 Cost.,  ponendosi  in  contrasto
con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa; 
        che,  in  particolare,  l'esclusione   dell'impugnazione   al
tribunale del riesame determinerebbe una  disparita'  di  trattamento
rispetto  alla  persona   sottoposta   a   custodia   cautelare   con
un'ordinanza  emessa  dall'Autorita'  italiana  nel   corso   di   un
procedimento interno, sia perche' i termini previsti dalla legge  per
la decisione della Corte di cassazione sullo status  libertatis  sono
piu' lunghi rispetto a quelli previsti per il tribunale del  riesame,
sia perche' maggiori sono i costi legali previsti per il  ricorso  in
cassazione; 
        che  ulteriore  disparita'  di  trattamento   -   oltre   che
violazione  del  diritto  di  difesa  -  sarebbero   prodotte   dalla
privazione di un grado di giudizio per chi  e'  sottoposto  a  misura
cautelare nella  procedura  di  consegna  per  il  mandato  d'arresto
europeo e che dispone di un solo controllo di merito, rispetto a  chi
vi e' sottoposto nel corso di un procedimento interno e  che  dispone
del mezzo d'impugnazione del riesame al tribunale;  ne'  varrebbe,  a
ripristinare  l'equilibrio,  «l'artificio   di   far   giudicare   la
cassazione sia nel  merito  che  sul  diritto»,  essendo  pur  sempre
mancanti i tre gradi di giudizio; 
        che nel  giudizio  di  costituzionalita'  e'  intervenuto  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione  sia
dichiarata inammissibile o infondata. 
    Considerato  che,  come  risulta  dalla   stessa   ordinanza   di
rimessione, il Tribunale a quo e'  chiamato  a  pronunciarsi  su  una
richiesta  di  riesame  proposta  nei  confronti  di  una   ordinanza
applicativa di misura coercitiva adottata, nel corso di una procedura
per l'esecuzione di un mandato  d'arresto  europeo,  dalla  Corte  di
appello di Trento, sezione distaccata di  Bolzano,  di  seguito  alla
convalida dell'arresto effettuato dalla polizia giudiziaria, ai sensi
dell'art. 11 della legge n. 69 del 2005; 
        che l'impugnazione dei provvedimenti  in  materia  di  misure
cautelari emessi nel corso della procedura  per  l'esecuzione  di  un
mandato d'arresto europeo e' disciplinata dall'art. 9, comma 7, della
medesima  legge  n.  69  del  2005,  secondo  cui  «si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 719 del codice  di  procedura  penale»  in
tema di procedura di estradizione passiva,  ove  si  prevede  che  in
questi casi sia proponibile  solo  il  «ricorso  per  cassazione  per
violazione di legge»; 
        che, tuttavia, il Tribunale rimettente sottopone a  scrutinio
di costituzionalita' non la citata norma dell'art.  9,  ma  la  norma
dell'art.  22  della  stessa  legge,  della  quale  non   deve   fare
applicazione, in  quanto  disciplina  altra  specie  di  ricorso  per
cassazione, quello cioe' previsto nei confronti dei provvedimenti che
decidono sulla consegna; 
        che i due ricorsi  sono  ben  distinti  tra  loro,  quanto  a
finalita', oggetto e ambito di proponibilita',  avendo  il  primo  ad
oggetto provvedimenti limitativi della liberta' personale  di  natura
cautelare, emessi nel corso della procedura per soddisfare specifiche
esigenze cautelari della medesima (essenzialmente il pericolo che  la
persona  richiesta  si  sottragga  all'eventuale   provvedimento   di
consegna) e potendo essere proposto solo  per  violazione  di  legge;
mentre il secondo ha ad oggetto il provvedimento che, decidendo sulla
richiesta di consegna  avanzata  dall'Autorita'  estera  mediante  il
mandato  d'arresto  europeo,  rappresenta  l'atto  conclusivo   della
procedura, ed e' proponibile anche per il merito; 
        che - a prescindere da ogni  altro  possibile  rilievo  -  la
fallace individuazione della norma oggetto di censura  comporta,  per
costante   giurisprudenza   di    questa    Corte,    la    manifesta
inammissibilita' della questione (ex plurimis, ordinanze  n.  79  del
2008, n. 461, n. 459 e n. 384 del 2007). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.