Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
    Contro la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore,
per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale in  parte  qua
della legge regionale Toscana del 9 giugno 2009,  n.  29,  pubblicata
nel B.U.R. della Regione Toscana n. 19 del 15  giugno  2009  recante:
«Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e  la  tutela  dei
cittadini stranieri nella Regione Toscana», in relazione all'art.  2,
comma 2, art. 2, comma 4; art. 6 comma 35; art. 6, comma 51; art.  6,
comma 55, lettera d); art. 6 commi 11 e 43. 
    La proposizione del presente  ricorso  e'  stata  deliberata  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  seduta  del  15  luglio  2009  e  si
depositano a tal fine estratto conforme del verbale e  relazione  del
Ministro proponente. 
    La legge regionale Toscana n. 29/2009, composta  da  6  articoli,
intende realizzare l'accoglienza solidale  dei  cittadini  stranieri,
dettando  norme  ispirate  ai  principi   di   uguaglianza   e   pari
opportunita'. 
    La legge regionale e' illegittima all'art. 2, comma  2;  art.  2,
comma 4; art. 6, comma 35; art.  6,  comma  51;  art.  6,  comma  55,
lettera d) e art. 6, commi 11 e 43, per i seguenti 
                             M o t i v i 
1) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere  a)  e  b)  della
Costituzione in relazione all'art. 2, comma 2 legge regionale Toscana
n. 29/2009. 
    L'art. 2, comma 2, l.r. n. 29/2009 rubricato «Ambito  soggettivo»
prevede che: «Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 24
febbraio 2005, n. 41 (sistema integrato di interventi e  servizi  per
la tutela dei diritti il cittadinanza sociale), specifici  interventi
sono  previsti  anche  a  favore  di  cittadini  stranieri   comunque
dimoranti  sul  territorio  regionale,  nei  limiti  indicati   dalla
presente legge». 
    La norma prevede specifici  interventi  in  favore  di  cittadini
stranieri immigrati privi  di  regolare  permesso  di  soggiorno,  ed
eccede in tal modo dalla competenza regionale. 
    Tali  disposizione,  infatti,  disciplinando  ed  agevolando   il
soggiorno degli stranieri che dimorano irregolarmente nel  territorio
nazionale, incide sulla  disciplina  dell'ingresso  e  del  soggiorno
degli  immigrati  che,  come  piu'  volte   affermato   dalla   Corte
costituzionale (sent. n. 50 del 2008, n. 156 del  2006,  n.  300  del
2005), e' riservata allo Stato, in quanto  ricompresa  nelle  materie
«diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di  Stati  non
appartenenti   all'Unione   europea» e    «immigrazione»,    previste
rispettivamente alle lett. a) e b) dell'art. 117, secondo comma Cost. 
    Detta disposizione  regionale  contrasta  in  particolare  con  i
principi fondamentali stabiliti in tale materia dal d.lgs n. 286  del
1998 (Testo unico sull'immigrazione), che agli artt. 4, 5, 10, 11, 13
e  14  sancita  l'illegittimita'  del   soggiorno   degli   immigrati
irregolari (alla quale consegue il respingimento, l'espulsione  o  la
detenzione nei centri di identificazione ed  espulsione),  stabilisce
altresi'  (ad  es.  all'art.  19  e  35)  alcune  specifiche  deroghe
all'adozione di tali  provvedimenti,  le  quali,  costituendo  misure
eccezionali, devono ritenersi tassative. 
    Ne consegue pertanto che la legge regionale  non  puo'  in  alcun
modo incidere  in  tale  ambito  normativo,  tantomeno  predisponendo
interventi volti al riconoscimento o  all'estensione  di  diritti  in
favore dell'immigrato irregolare o in attesa di regolarizzazione,  in
altri termini non puo' disporre,  attraverso  regimi  di  deroga  non
previsti dalla normativa statale, casi diversi ed  ulteriori  di  non
operativita' della regola generale: la condizione  di  illegittimita'
dell'immigrato irregolare. 
2)  Violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  a)   della
Costituzione, in relazione  all'art.  2,  comma  4,  legge  regionale
Toscana n. 29/2009. 
    L'art. 2, comma 4 cosi' recita: «Gli  interventi  previsti  dalla
presente  legge  sono  estesi   anche   a   cittadini   neocomunitari
compatibilmente con le previsioni normative vigenti fatte salve norme
piu' favorevoli». 
    La norma  stabilisce  una  misura  nei  confronti  dei  cittadini
comunitari che era gia' contenuta nel testo unico  sull'immigrazione,
e che e' stata abrogata  dall'articolo  37,  comma  2,  del  d.l.  n.
112/2008, convertito in legge n. 133/2008,  che  a  sua  volta  cosi'
recita:  «Il  comma  2  dell'articolo  1  del   Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: Il presente testo unico non si applica ai  cittadini  degli
Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto  dalle  norme
di attuazione dell'ordinamento comunitario». 
    Cosi' disponendo l'art. 2 della legge in  esame  pertanto  viola,
oltre ai principi costituzionali di «diritto di  asilo  e  condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea»
e «immigrazione, anche la competenza legislativa esclusiva statale di
cui all'art. 117, secondo comma, lett. a), in  materia  di  frapporti
dello Stato con l'Unione europea, in quanto la  condizione  giuridica
del cittadino  comunitario  potrebbe,  quindi,  essere  autonomamente
disciplinata dalla Regione Toscana. 
3) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere  a)  e  b)  della
Costituzione, in relazione all'art.  6,  comma  35,  legge  regionale
Toscana n. 29/2009. 
    L'art. 6, comma 35, cosi' recita: «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 5, comma 4, della 1.r.  n.  41/2005,  tute  le  persone
dimoranti nel territorio regionale,  anche  se  prive  di  titolo  di
soggiorno,  possono  fruire  degli  interventi  socio   assistenziali
urgenti ed indifferibili, necessari per  garantire  il  rispetto  dei
diritti fondamentali  riconosciuti  ad  ogni  persona  in  base  alla
Costituzione  ed  alle  norme  internazionali  secondo  le  modalita'
definite dal piano di indirizzo». 
    La norma prevedendo interventi  socio  assistenziali  urgenti  ed
indifferibili in favore di «tutte le persone dimoranti nel territorio
regionale, anche se  prive  di  titolo  di  soggiorno»,  comporta  il
riconoscimento allo straniero irregolarmente presente sul  territorio
italiano di una serie di  prestazioni  non  esattamente  individuate,
rimettendo alla regione  la  fissazione  dei  richiamati  criteri  di
urgenza ed indifferibilita' e, quindi, del contenuto stesso di quelle
prestazioni. 
    Cio' trova conferma anche nel rinvio, per le  concrete  modalita'
di erogazione dei servizi socio-assistenziali, al piano di  indirizzo
per le politiche sull'immigrazione, di  cui  al  precedente  art.  5,
predisposto annualmente  dalla  Giunta  regionale  ed  approvato  dal
Consiglio.  Si  tratta  di  uno  strumento  frutto   di   unilaterale
elaborazione da parte della regione, che prescinde da qualsiasi forma
di raccordo con lo Stato, e dal contenuto non fisso ma  variabile  di
anno in anno, di per se' non idoneo, dunque, a scongiurare i concreti
rischi di «invadenza» delle competenze statali. 
    In tal modo, la norma,  introducendo  una  disciplina  specifica,
volta ad instaurare un sistema socio-assistenziale  parallelo  per  i
cittadini stranieri irregolari, eccede dalla  competenza  legislativa
regionale e si pone in contrasto con la normativa  statale.  Infatti,
l'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 dispone che «Ai  cittadini
stranieri presenti sul territorio nazionale, non  in  regola  con  le
norme  relative  all'ingresso  ed  al  soggiorno,  sono   assicurate»
unicamente «le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti  o  comunque
essenziali (...) per malattia ed infortunio». Peraltro, l'art. 41 del
medesimo decreto legislativo prevede, ai fini della  fruizione  delle
provvidenze e delle  prestazioni,  anche  economiche,  di  assistenza
sociale, l'equiparazione ai cittadini italiani solo  con  riferimento
agli «stranieri titolari della carta di soggiorno o  di  permesso  di
soggiorno di durata non inferiore  ad  un  anno,  nonche'  ai  minori
iscritti nella loro  carta  di  soggiorno  o  nel  loro  permesso  di
soggiorno». 
    Conseguentemente, la  norma  incide  sulla  condizione  giuridica
dello straniero e sul  tema  dell'immigrazione  in  violazione  della
potesta' legislativa esclusiva  dello  Stato  di  cui  all'art.  117,
secondo comma, lettere a) e b) Cost. 
4) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere  a)  e  b)  della
Costituzione, in relazione all'art.  6,  comma  51,  legge  regionale
Toscana, n. 29/2009. 
    L'art. 6, comma 51, cosi' recita: «La rete regionale di sportelli
informativi  supporta  i  comuni  nella  sperimentazione,  avvio   ed
esercizio  delle  funzioni  relative  al  rilascio  dei   titoli   di
soggiorno; promuove inoltre il coordinamento tra gli enti locali  per
lo sviluppo dei servizi volti a facilitare e semplificare i  rapporti
tra cittadini stranieri e le pubblica amministrazione». 
    L'art. 6, comma 51, non  si  limita  ad  assicurare  un  supporto
nell'informazione relativamente agli adempimenti per  il  rilascio  e
rinnovo dei permessi di soggiorno, ma prevede l'estensione della rete
regionale in merito a funzioni che la legge statale  non  attribuisce
ai comuni. 
    La norma, pertanto, si pone in contrasto con l'art. 5, commi 2  e
4, del d.lgs. n. 286/1998, che attribuisce le funzioni di rilascio  e
rinnovo dei permessi di soggiorno alle Questure, e   incidendo  sulla
condizione   giuridica   dello   straniero   e    sulla    disciplina
dell'immigrazione, viola  la  potesta'  legislativa  esclusiva  dello
Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) Cost. 
5) Violazione dell'art.117, secondo comma,  lettere  a)  e  b)  della
Costituzione, in relazione all'art. 6, comma 55,  lettera  d),  legge
regionale Toscana n. 29/2009. 
    L'art.  6,  comma  55,  lettera  d)  cosi'  recita:  «La  regione
garantisce  l'iscrizione  al  servizio  sanitario  regionale  per   i
soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  nella  fase  di   ricorso
giurisdizionale   avverso   il   provvedimento   di    diniego    del
riconoscimento del relativo status». 
    L'art. 6, comma 55, lett. d), garantendo l'iscrizione al servizio
sanitario regionale per  i  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  3
(cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per  richiesta
di asilo, status  di  rifugiato,  protezione  sussidiaria  o  razioni
umanitarie  «nella  fase  di  ricorso  giurisdizionale   avverso   il
provvedimento di diniego del  riconoscimento  dei  relativi  status»,
incide  in  un  ambito  - quello  della   posizione,   in   relazione
all'assistenza sanitaria, dei soggetti menzionati - integralmente  di
competenza statale, senza, peraltro  alcun  richiamo  o  rinvio  alla
normativa  statale  di  riferimento,   eccedendo,   pertanto,   dalla
competenza legislativa regionale. 
    Al riguardo si osserva che la disciplina nazionale di riferimento
e'  dettata  dal  d.lgs.   n.   251/2007,   recante   «norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione  riconosciuta»  e  dal  d.lgs.  n.  25/2008,  cosi'   come
modificato  dal  d.lgs.  n.  159/2008,  recante   «Attuazione   della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure  applicate
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e  della  revoca  dello
status di rifugiato». In particolare l'art. 10 del d.lgs. n.  25/2008
rimanda  ad  un  regolamento  statale  per   la   definizione   delle
prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalita' per riceverle. 
    Ne consegue che la norma viola la potesta' legislativa  esclusiva
dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) Cost. 
6) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera b) e  nono  comma
della Costituzione, in relazione all'art. 6, comma  11  e  comma  43,
legge regionale Toscana n. 29/2009. 
    L'art. 6, comma 11, cosi' recita: «La regione promuove  intese  e
azioni congiunte ..., con le istituzioni europee e le  agenzie  delle
Nazioni Unite competenti nella materia delle migrazioni ». 
    L'art. 6, comma 43, cosi' recita:  «La  regione,  in  conformita'
alla  legislazione  statale,  promuove  intese  volte  a   facilitare
l'ingresso in Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi
di formazione professionale o tirocini formativi ». 
    Entrambe le disposizioni si pongono in contrasto  con  l'art.  6,
commi 2 e 3, della  legge  n.  131  del  2003.  Tale  norma  statale,
infatti, nel disciplinare l'attivita' internazionale  delle  regioni,
per un verso, non include gli organismi internazionali tra i soggetti
con cui esse possono instaurare rapporti, e per altro  verso,  limita
il ruolo della regione in ambito internazionale alle sole materie  di
propria  competenza  tra  le  quali  non   rientrano   le   politiche
migratorie. Cosi' disponendo, le  norme  regionali  violano  pertanto
l'art. 117, nono comma Cost. (di cui la normativa statale  richiamata
e' attuativa), ai sensi del quale «nelle materie di sua competenza la
regione  puo'  concludere  accordi  con  Stati  e  intese  con   enti
territoriali interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
disciplinati da leggi dello Stato», ed inoltre  incidono  sui  flussi
migratori, invadendo le competenze statali esclusive  in  materia  di
immigrazione, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera b) Cost.