Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 11 del 19 giugno 2009 e recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri in data 24 luglio 2009. La legge in esame e' illegittima per i motivi che di seguito si espongono. L'art. 12, comma 1, autorizza la spesa di € 37.000.000,00, al fine di sostenere e garantire interventi di avvio e/o completamento di opere di attrattiva regionale di natura sociale o religiosa atte a migliorarne e adeguarne dal punto di vista infrastrutturale la ricettivita' e la fruibilita' per sostenerne gli scopi, con allocazione all'UPB 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2009. Questa unita' previsionale di base serve per gli interventi di edilizia pubblica residenziale all'interno della funzione obiettivo 3.2.02 volta a potenziare le politiche, abitative; in tale UPB sono presenti anche i fondi ex GESCAL, cioe' contributi prelevati ai lavoratori per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica a loro destinata. La rubrica di tale capitolo recita testualmente: «spese per gli interventi in conto capitale di edilizia agevolata, diretti al recupero del patrimonio di edilizia residenziale, al risanamento di parti comuni, ai programmi integrati, agli alloggi occupanti baracche, a particolari categorie sociali, agli alloggi in locazione, alla locazione proprieta' differita, agli alloggi da cedere in proprieta', all'adeguamento della legge n. 46/1990 (art. 3, legge n. 457/1978, art. 2, commi 1 e 2, legge n. 179/1992, art. 10, legge n. 493/1993 - punti 3.3.1a 3.3.5 della delibera CIPE del 16 marzo 1994 - programma quadriennale 1992-1995)». La delibera CIPE, richiamata nella rubrica dell'articolo, in particolare per i punti da 3.3.1 a 3.3.5, non indica quale destinazione vincolata di risorse anche le strutture religiose neppure per la sola quota destinata all'abbattimento di barriere architettoniche. Il comma 2 dell'art. 12, fa un elenco tassativo di tutti gli interventi che verranno realizzati e nessuno di questi fa riferimento ad edilizia pubblica residenziale. Ai sensi del d.lgs. n. 76/2000, recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni, le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unita' previsionali di base e quest'ultime sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attivita', anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze delle regioni (cfr. art. 4, comma 2). Nel bilancio della regione le spese sono ripartite in: 1) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali. La classificazione per funzioni obiettivo e' definita sulla base dei criteri adottati in contabilita' nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione; 2) unita' previsionali di base. Ai fini dell'approvazione del consiglio regionale le unita' previsionali di base sono suddivise in unita' relative alla spesa corrente, unita' relative alla spesa in conto capitale e unita' per il rimborso prestiti; 3) capitoli, nell'apposito allegato in bilancio di cui al comma 6, dell'art. 4, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa, il carattere giuridicamente obbligatorio. I capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione (cfr. art. 10, comma 2). La giunta regionale puo' disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unita' previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo ai sensi dell'art. 10, comma 2 (cfr. art. 16, comma 5). La l.r. Calabria n. 8/2002, nel disciplinare il proprio ordinamento di bilancio e di contabilita' in conformita' ai principi contenuti nel decreto legislativo n. 76/2000, dispone, all'art. 6, che la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, deve avvenire nel rispetto degli equilibri di bilancio, dei vincoli di destinazione e della natura economica delle entrate e delle spese. Come ha avuto modo di ribadire la Corte costituzionale in fattispecie analoghe (cfr. sentt. n. 241/1989 e 424/1995), lo storno dalle finalita' proprie dei contributi GESCAL e la sua destinazione alla realizzazione di interventi diversi non e' ammissibile. La Corte, infatti, ha sostenuto che «le finalita' del prelievo, a carico dei lavoratori dipendenti, [...], impongono che l'intero ammontare dei proventi venga destinato a soddisfare le esigenze abitative della categoria dei lavoratori assoggettati al prelievo stesso» (cfr., in particolare, punto 4, cons. in diritto, sent. n. 424/1995). L'art. 12 in esame, disponendo interventi di avvio e/o completamento di opere di attrattiva regionale di natura sociale o religiosa con allocazione delle spese all'UPB 3.2.02.01, viola i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci e contabilita' delle regioni di cui al d.lgs. n. 76/2000 suddetti, come recepiti dalla 1.r. n. 8/2002, e, da un lato eccede dalla propria competenza violando l'art. 117, terzo comma della Costituzione in materia di armonizzazione dei bilanci e, dall'altro, viola l'art. 81, quarto comma, della Costituzione che espressamente dispone l'obbligo di indicazione dei mezzi per far fronte a nuove o maggiori spese. L'art. 54, commi 1 e 2, modifica l'art. 43 della 1.r. n. 15/2008, in materia di stabilizzazione del personale. In particolare il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 43 con il seguente: «2. Il piano di stabilizzazione di cui al precedente comma 1 riguardera' i dipendenti che matureranno i requisiti di legge entro il 31 dicembre 2009. Il rimanente personale che maturera' i requisiti di legge successivamente al 31 dicembre 2009 sara' progressivamente stabilizzato. Il piano dovra' tenere conto anche del personale contrattualizzato a seguito dell'attuazione di progetti ministeriali.». Cosi' disciplinando il legislatore regionale legifera in modo difforme dal legislatore statale in tema di stabilizzazione, in quanto l'art. 3, commi 90 e 94, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), prevedono una disciplina molto rigida e scadenzata. Infatti, fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione e' comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009, le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianita' di servizio ivi previsti in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 (art. 3, comma 90). Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione gia' utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia gia' espletato attivita' lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cfr. art. 3, comma 94). La norma regionale, invece, nel prevedere termini completamente differenti, di fatto allarga a dismisura la forbice prevista dalla legge statale per la stabilizzazione del personale precario. Va ribadito che le norme statali di cui sopra si inseriscono nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica in quanto disposizioni volte al contenimento della spesa. La legge regionale, disciplinando in modo difforme, viola l'art. 117, terzo comma della Costituzione. Il successivo comma 2 dell'art. 54 dispone che anche ai fini dell'attuazione dell'art. 43 della legge regionale n. 15/2008, la Giunta regionale e' autorizzata alla trasformazione, a domanda, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della legge in esame ovvero in essere alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che abbiano maturato o che maturino nel corso del periodo contrattuale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge o nell'arco del periodo contrattuale in corso, ed abbiano superato una selezione pubblica finalizzata all'instaurazione del rapporto di lavoro. Tale norma, oltre ad essere suscettibile di censure analoghe a quelle appena svolte per il comma 1, e' illegittima in quanto la prevista generalizzata trasformazione a domanda dei suddetti contratti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo determinato e' arbitraria e priva del necessario riferimento a specifiche esigenze organizzative. La disposizione regionale infatti fa riferimento alla trasformazione di rapporti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007, senza indicare limiti e presupposti. Pertanto si ravvisa una lesione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in assenza di una individuazione e programmazione del fabbisogno di personale ed in contrasto con i principi di buon andamento della p.a. A cio' si aggiunga che, con d.l. n. 78/2009, il legislatore statale, all'art. 17, commi 10 e 11, prevede che nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 10). Nello stesso triennio 2010-2012, le amministrazioni possono altresi' bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 suddetto nonche' del personale di cui all'art. 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (sull'argomento cfr. in ultimo, sent. Corte cost. n. 215/2009). Anche queste norme statali si inseriscono nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica in quanto disposizioni volte al contenimento della spesa e quindi la legge regionale, disciplinando in modo difforme, viola l'art. 117, terzo comma della Costituzione.