Ricorso  per  il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,  presso  i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; 
    Contro la Regione  Calabria,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale della legge  regionale  n.  19  del  12  giugno  2009,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 11  del
19 giugno 2009 e recante norme di tipo  ordinamentale  e  finanziario
(collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) art. 3,
comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. 
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio dei ministri in data 24 luglio 2009. 
    La legge in esame e' illegittima per i motivi che di  seguito  si
espongono. 
    L'art. 12, comma 1, autorizza la spesa  di  €  37.000.000,00,  al
fine di sostenere e garantire interventi di avvio  e/o  completamento
di opere di attrattiva regionale di natura sociale o religiosa atte a
migliorarne e  adeguarne  dal  punto  di  vista  infrastrutturale  la
ricettivita'  e  la  fruibilita'  per  sostenerne  gli   scopi,   con
allocazione all'UPB  3.2.02.01  (capitolo  2322224)  dello  stato  di
previsione del bilancio 2009. 
    Questa unita' previsionale di base serve per  gli  interventi  di
edilizia pubblica residenziale all'interno della  funzione  obiettivo
3.2.02 volta a potenziare le politiche, abitative; in tale  UPB  sono
presenti anche i fondi  ex  GESCAL,  cioe'  contributi  prelevati  ai
lavoratori per la realizzazione di edilizia residenziale  pubblica  a
loro destinata. 
    La rubrica di tale capitolo recita testualmente: «spese  per  gli
interventi in  conto  capitale  di  edilizia  agevolata,  diretti  al
recupero del patrimonio di edilizia residenziale, al  risanamento  di
parti  comuni,  ai  programmi  integrati,  agli   alloggi   occupanti
baracche, a particolari categorie sociali, agli alloggi in locazione,
alla locazione  proprieta'  differita,  agli  alloggi  da  cedere  in
proprieta', all'adeguamento della legge n. 46/1990 (art. 3, legge  n.
457/1978, art. 2, commi 1 e 2, legge n. 179/1992, art. 10,  legge  n.
493/1993 - punti 3.3.1a 3.3.5 della delibera CIPE del 16 marzo 1994 -
programma quadriennale 1992-1995)». 
    La delibera CIPE,  richiamata  nella  rubrica  dell'articolo,  in
particolare  per  i  punti  da  3.3.1  a  3.3.5,  non  indica   quale
destinazione  vincolata  di  risorse  anche  le  strutture  religiose
neppure per la sola  quota  destinata  all'abbattimento  di  barriere
architettoniche. 
    Il comma 2 dell'art. 12, fa un  elenco  tassativo  di  tutti  gli
interventi che verranno realizzati e nessuno di questi fa riferimento
ad edilizia pubblica residenziale. 
    Ai sensi del d.lgs. n. 76/2000, recante principi  fondamentali  e
norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle
regioni, le previsioni di bilancio sono articolate, per  l'entrata  e
per la spesa, in unita' previsionali  di  base  e  quest'ultime  sono
determinate con riferimento ad aree omogenee di  attivita',  anche  a
carattere strumentale, in  cui  si  articolano  le  competenze  delle
regioni (cfr. art. 4, comma 2). 
    Nel bilancio della regione le spese sono ripartite in: 
        1) funzioni obiettivo, individuate con riguardo  all'esigenza
di definire le politiche regionali. La classificazione  per  funzioni
obiettivo e' definita sulla base dei criteri adottati in contabilita'
nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione; 
        2) unita' previsionali di base. Ai fini dell'approvazione del
consiglio regionale le unita' previsionali di base sono suddivise  in
unita' relative alla spesa corrente, unita' relative  alla  spesa  in
conto capitale e unita' per il rimborso prestiti; 
        3) capitoli, nell'apposito allegato in  bilancio  di  cui  al
comma 6, dell'art. 4, secondo l'oggetto,  il  contenuto  economico  e
funzionale della spesa, il carattere giuridicamente  obbligatorio.  I
capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione  e
della rendicontazione (cfr. art. 10, comma 2). 
    La  giunta  regionale  puo'  disporre  variazioni   compensative,
nell'ambito della stessa o di diverse unita' previsionali di base  di
conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi  diverse,
a condizione che si tratti di leggi  che  finanziano  o  rifinanziano
interventi relativi alla stessa funzione obiettivo ai sensi dell'art.
10, comma 2 (cfr. art. 16, comma 5). 
    La  l.r.  Calabria  n.  8/2002,  nel  disciplinare   il   proprio
ordinamento di bilancio e di contabilita' in conformita' ai  principi
contenuti nel decreto legislativo n. 76/2000,  dispone,  all'art.  6,
che la copertura finanziaria  delle  leggi  che  comportano  nuove  o
maggiori spese, ovvero minori entrate,  deve  avvenire  nel  rispetto
degli equilibri di bilancio, dei  vincoli  di  destinazione  e  della
natura economica delle entrate e delle spese. 
    Come ha  avuto  modo  di  ribadire  la  Corte  costituzionale  in
fattispecie analoghe (cfr. sentt. n. 241/1989 e 424/1995), lo  storno
dalle finalita' proprie dei contributi GESCAL e la  sua  destinazione
alla realizzazione di interventi diversi non e' ammissibile. 
    La Corte, infatti, ha sostenuto che «le finalita' del prelievo, a
carico dei  lavoratori  dipendenti,  [...],  impongono  che  l'intero
ammontare dei proventi  venga  destinato  a  soddisfare  le  esigenze
abitative della categoria dei  lavoratori  assoggettati  al  prelievo
stesso» (cfr., in particolare, punto 4, cons. in  diritto,  sent.  n.
424/1995). 
    L'art.  12  in  esame,  disponendo  interventi   di   avvio   e/o
completamento di opere di attrattiva regionale di  natura  sociale  o
religiosa con allocazione delle  spese  all'UPB  3.2.02.01,  viola  i
principi fondamentali in materia  di  armonizzazione  dei  bilanci  e
contabilita' delle regioni di cui al d.lgs. n. 76/2000 suddetti, come
recepiti dalla 1.r. n. 8/2002, e, da un  lato  eccede  dalla  propria
competenza violando l'art. 117, terzo  comma  della  Costituzione  in
materia di armonizzazione dei bilanci e, dall'altro, viola l'art. 81,
quarto comma, della Costituzione che espressamente dispone  l'obbligo
di indicazione dei mezzi per far fronte a nuove o maggiori spese. 
    L'art. 54, commi 1 e 2, modifica l'art. 43 della 1.r. n. 15/2008,
in materia di stabilizzazione del personale. 
    In particolare il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 43 con
il seguente: «2. Il piano di stabilizzazione  di  cui  al  precedente
comma 1 riguardera' i dipendenti che matureranno i requisiti di legge
entro il 31 dicembre 2009. Il rimanente  personale  che  maturera'  i
requisiti  di  legge  successivamente  al  31  dicembre  2009   sara'
progressivamente stabilizzato. Il piano dovra' tenere conto anche del
personale contrattualizzato a  seguito  dell'attuazione  di  progetti
ministeriali.». 
    Cosi' disciplinando il legislatore  regionale  legifera  in  modo
difforme dal legislatore  statale  in  tema  di  stabilizzazione,  in
quanto l'art. 3, commi 90 e 94, della legge n. 244/2007  (finanziaria
2008), prevedono una disciplina molto rigida e  scadenzata.  Infatti,
fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica  amministrazione
e' comunque subordinato all'espletamento di  procedure  selettive  di
natura concorsuale o previste da norme di  legge  e  fatte  salve  le
procedure di stabilizzazione di cui  all'art.  1,  comma  519,  della
legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  per  gli  anni  2008  e  2009,  le
amministrazioni regionali e locali possono ammettere  alla  procedura
di stabilizzazione di cui all'art.  1,  comma  558,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di
anzianita' di servizio ivi previsti in virtu' di contratti  stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007 (art. 3, comma 90). 
    Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi  558
e 560 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  prima  della
data di entrata in vigore della presente legge, entro  il  30  aprile
2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, predispongono, sentite  le  organizzazioni  sindacali,
nell'ambito della programmazione triennale  dei  fabbisogni  per  gli
anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione  del
personale non dirigenziale, tenuto  conto  dei  differenti  tempi  di
maturazione  gia'  utilizzato   con   contratti   di   collaborazione
coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata  in  vigore
della presente legge, e che alla stessa  data  abbia  gia'  espletato
attivita' lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio antecedente  al  28  settembre  2007,  presso  la  stessa
amministrazione, fermo restando quanto previsto  dall'art.  1,  commi
529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cfr. art.  3,  comma
94). 
    La norma regionale, invece, nel prevedere  termini  completamente
differenti, di fatto allarga a dismisura la  forbice  prevista  dalla
legge statale per  la  stabilizzazione  del  personale  precario.  Va
ribadito che le norme statali di cui sopra si inseriscono nell'ambito
del coordinamento della finanza pubblica in quanto disposizioni volte
al contenimento della spesa. 
    La legge regionale, disciplinando in modo difforme, viola  l'art.
117, terzo comma della Costituzione. 
    Il successivo comma 2 dell'art. 54  dispone  che  anche  ai  fini
dell'attuazione dell'art. 43 della legge  regionale  n.  15/2008,  la
Giunta regionale e' autorizzata alla trasformazione, a  domanda,  dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti  a
tempo determinato, in essere alla data di  entrata  in  vigore  della
legge in esame ovvero in essere alla data di entrata in vigore  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che abbiano maturato o che maturino
nel corso del periodo contrattuale almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi nel quinquennio precedente alla data di  entrata  in
vigore della presente legge o nell'arco del periodo  contrattuale  in
corso,  ed  abbiano  superato  una  selezione  pubblica   finalizzata
all'instaurazione del rapporto di lavoro. 
    Tale norma, oltre ad essere suscettibile di  censure  analoghe  a
quelle appena svolte per il comma 1,  e'  illegittima  in  quanto  la
prevista  generalizzata  trasformazione  a   domanda   dei   suddetti
contratti  di  collaborazione  in  contratti  di   lavoro   a   tempo
determinato e'  arbitraria  e  priva  del  necessario  riferimento  a
specifiche esigenze organizzative. La disposizione regionale  infatti
fa riferimento alla trasformazione di rapporti di  collaborazione  in
essere alla data di entrata in vigore della legge n. 244/2007,  senza
indicare limiti e presupposti. 
    Pertanto si ravvisa una lesione  degli  articoli  3  e  97  della
Costituzione, in assenza di una individuazione e  programmazione  del
fabbisogno di personale ed  in  contrasto  con  i  principi  di  buon
andamento della p.a. 
    A cio' si aggiunga che,  con  d.l.  n.  78/2009,  il  legislatore
statale, all'art. 17,  commi  10  e  11,  prevede  che  nel  triennio
2010-2012,  le  amministrazioni   pubbliche,   nel   rispetto   della
programmazione  triennale  del   fabbisogno   nonche'   dei   vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di  assunzioni
e di contenimento della  spesa  di  personale  secondo  i  rispettivi
regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica,  possono
bandire concorsi per le assunzioni  a  tempo  indeterminato  con  una
riserva di posti, non superiore al 40 per cento  dei  posti  messi  a
concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti
di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296 e dell'art. 3, comma 90, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244
(comma 10).  Nello  stesso  triennio  2010-2012,  le  amministrazioni
possono altresi' bandire  concorsi  pubblici  per  titoli  ed  esami,
finalizzati  a  valorizzare  con  apposito   punteggio   l'esperienza
professionale maturata dal personale di  cui  al  comma  10  suddetto
nonche' del personale di cui all'art. 3, comma 94, lettera b),  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (sull'argomento cfr. in ultimo,  sent.
Corte cost. n. 215/2009). 
    Anche  queste  norme  statali  si  inseriscono  nell'ambito   del
coordinamento della finanza pubblica in quanto disposizioni volte  al
contenimento della spesa e quindi la legge  regionale,  disciplinando
in modo difforme, viola l'art. 117, terzo comma della Costituzione.