IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale  1923  del  2008,  proposto  da:  Pellegrino  Aldo,
rappresentato e  difeso  dall'avv.  Vincenzo  Parato,  con  domicilio
eletto in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria n. 19; 
    Contro Azienda sanitaria locale  Lecce,  rappresentata  e  difesa
dall'avv. Vito Aurelio Pappalepore, con  domicilio  eletto  in  Lecce
alla p.tta San Giovanni dei Fiorentini n. 9, presso  l'avv.  Giovanni
Garrisi; Regione Puglia, n. c., nei confronti  di  Leone  Giovanni  e
Greco Vincenzo, n. c., per  l'annullamento  della  deliberazione  del
direttore generale dell'Azienda sanitaria locale di Lecce n. 1481 del
1° ottobre  2008,  avente  ad  oggetto  l'approvazione  degli  avvisi
pubblici relativi alla  stabilizzazione  del  personale  dirigenziale
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 40, l.r. n. 40/2007; della
deliberazione del direttore generale dell'Azienda sanitaria locale di
Lecce n. 2009 del 23 ottobre 2008, avente ad oggetto la copertura  di
un  posto  di  dirigente  amministrativo  mediante  stipulazione   di
convenzione  con  soggetto  esterno;  di  ogni  altro  atto  ad  esse
presupposto,  collegato  o  consequenziale,  ivi  compreso  il  bando
relativo alla  figura  professionale  del  dirigente  amministrativo,
nonche' delle deliberazioni del direttore generale  della  A.S.L.  di
Lecce n. 234 dell'8 febbraio 2008, n. 356 del 18 febbraio 2008  e  n.
44  del  22  maggio  2008,  oltre  alla  deliberazione  della  Giunta
regionale pugliese n. 1657 del 15 ottobre 2007. 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio  dell'Azienda  sanitaria
locale di Lecce; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore il dott. Giuseppe Esposito e uditi, all'udienza pubblica
del giorno 26  marzo  2009,  gli  avvocati  Vincenzo  Parato  e  Sara
Cacciatore per delega dell'avv. Vito Aurelio Pappalepore; 
    Il ricorrente - dipendente di ruolo dell'Azienda sanitaria locale
di  Lecce  con  la  qualifica  di  collaboratore  amministrativo,  in
servizio presso la struttura burocratica legale di Maglie e collocato
al 6° posto della graduatoria di merito del concorso per un posto  di
dirigente  amministrativo  indetto  dalla  disciolta  A.U.S.L.  LE/2,
approvata con deliberazione del 21 dicembre 2006 (utilizzata sino  al
5° degli idonei) - impugna: 
        1) la deliberazione del direttore generale  della  A.S.L.  di
Lecce n. 1481 del 1° ottobre 2008 di indizione degli avvisi  pubblici
relativi  alla  stabilizzazione   del   personale   dirigenziale   in
applicazione dell'art. 3, comma 40, della legge regionale 31 dicembre
2007,  n.  40,  nella  parte  inerente  ad  un  posto  di   dirigente
amministrativo; 
        2) la deliberazione del direttore generale  della  A.S.L.  di
Lecce n. 2009 del 23 ottobre 2008 avente ad oggetto  il  conferimento
al contro interessato dott.  Vincenzo  Greco  dell'incarico,  tramite
contratto a tempo determinato, di Dirigente Amministrativo  dell'Area
gestione risorse finanziarie ex art. 15-septies, comma 2,  d.lgs.  n.
502/1992 e ss.mm.; 
        3) ogni altro atto connesso, ivi compreso  l'avviso  pubblico
indetto per la stabilizzazione nella parte relativa al posto  vacante
di dirigente amministrativo, le deliberazioni della A.S.L.  Lecce  n.
356 del 18 febbraio 2008, n. 234 dell'8 febbraio 2008 e n. 44 del  22
maggio 2008, nonche' la deliberazione della Giunta regionale pugliese
n. 1657 del 15 ottobre 2007. 
    Con unico articolato motivo e' dedotta la violazione degli  artt.
97 e 117 Cost., dell'art. 18, settimo comma, del d.P.R.  10  dicembre
1997, n. 483 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990;  l'illegittimita'
costituzionale;  la  violazione  dei  principi  generali  in  materia
concorsuale, dei doveri di buona e  corretta  azione  amministrativa,
del giusto e corretto procedimento, delle  disposizioni  delle  leggi
finanziarie nazionali e regionali in materia di perdurante  efficacia
delle graduatorie concorsuali e della l.r. 12 agosto 2005,  n.  12  e
successive modifiche ed integrazioni; l'eccesso di potere  per  falsa
ed erronea presupposizione delle circostanze di fatto e  di  diritto,
per illogicita' e contraddittorieta', per ingiustizia manifesta,  per
disparita' di trattamento e per irrazionalita'. 
    Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle
domande azionate, il ricorrente concludeva  chiedendo  l'annullamento
(nei limiti dell'interesse fatto valere) dei provvedimenti impugnati,
previa rimessione  alla  Consulta  della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 40,  legge  regionale  pugliese  n.
40/2007 per allegato contrasto con gli articoli 97 e 117, primo comma
della Costituzione. 
    Si e' costituita in  giudizio  la  Azienda  sanitaria  locale  di
Lecce, depositando memorie difensive con  le  quali  ha  puntualmente
replicato alle argomentazioni  di  controparte,  concludendo  per  la
declaratoria  di  irricevibilita'/inammissibilita'  (sotto   svariati
profili) ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso. 
    Il ricorrente ha  presentato,  in  via  incidentale,  istanza  di
sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, che e'  stata
abbinata al merito nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2009. 
    Alla pubblica udienza del 26 marzo 2009, su richiesta  di  parte,
la causa e' stata posta in decisione. 
    In via preliminare, vanno  disattese  le  numerose  eccezioni  di
inammissibilita' del gravame sollevate  dalla  difesa  della  Azienda
sanitaria locale resistente, in quanto: 
        sussiste la giurisdizione dell'adito  giudice  amministrativo
perche'  il  ricorrente  non  e'  un  partecipante  o  escluso  dalla
procedura di stabilizzazione - nella specie, peraltro, avente  natura
concorsuale - ma un soggetto che fa valere una  posizione  soggettiva
qualificata e differenziata (rispetto al quisque  de  populo)  avente
consistenza di interesse legittimo; 
        il ricorso cumulativo e' ammissibile  allorquando  (come  nel
caso di specie) le domande impugnatorie proposte sono in qualche modo
connesse in senso logico e sottendono interessi sostanziali tra  loro
compatibili e non completamente disomogenei; 
        non vi era necessita'  di  impugnare  (tanto  meno  entro  il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione) ne' la  deliberazione
della Giunta regionale n. 1657 del 15 ottobre 2007, perche'  estranea
alla stabilizzazione  del  personale  dirigenziale  introdotta  dalla
successiva legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40, ne'  la  delibera
del direttore generale della A.S.L. Lecce  n.  357  del  18  febbraio
2008, non immediatamente lesiva; 
        il termine di validita' della graduatoria concorsuale in  cui
e' collocato il ricorrente e' stato prorogato  al  31  dicembre  2008
dall'art. 1 comma 536 della legge  finanziaria  n.  296  del  2006  e
comunque e' da ritenersi «congelato» a partire dal 1°  gennaio  2008,
in  base  alla  previsione  del  divieto   di   utilizzazione   delle
graduatorie di concorsi gia' espletati per  la  copertura  dei  posti
vacanti destinati  all'attuazione  del  processo  di  stabilizzazione
contenuta nell'art. 3, comma 40, della legge  regionale  pugliese  31
dicembre 2007, n. 40; 
        infine, non e' stato dimostrato trattarsi di posto  di  nuova
istituzione nella pianta organica dell'Ente. 
    Nel merito, e' opportuno innanzitutto rammentare  che  l'art.  3,
comma 40, della legge regionale pugliese  31  dicembre  2007,  n.  40
cosi' dispone: 
        «Nel corso del triennio 2008-2010 le Aziende sanitarie e  gli
IRCCS pubblici procedono alla stabilizzazione del personale del ruolo
della dirigenza medico-veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica
e amministrativa con incarico a tempo determinato e in servizio  alla
data di entrata in vigore della presente legge. Entro il  31  gennaio
2008 le Aziende  sanitarie  e  gli  IRCCS  pubblici  provvedono  alla
definizione di un piano di stabilizzazione del personale, di  cui  al
presente  comma,  nell'ambito  dei  posti  vacanti  della   dotazione
organica ... Al processo di stabilizzazione il personale, di  cui  al
presente comma,  accede,  previo  superamento  di  apposita  pubblica
selezione di natura concorsuale,  bandita  dall'Azienda  sanitaria  o
dall'IRCCS pubblico dove presta servizio, con le procedure e  criteri
previsti dal d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, qualora in possesso  di
almeno uno dei seguenti requisiti (Omissis) ... Dal 1°  gennaio  2008
le  Aziende  sanitarie  e  gli   IRCCS   pubblici   per   i   profili
professionali, oggetto di stabilizzazione, non  possono  procedere  a
indire ovvero a proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare le
graduatorie di concorsi gia' espletati per  la  copertura  dei  posti
vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione...». 
    Tanto  premesso,  il  Collegio,  con  precipuo  riferimento  alle
censure proposte dal ricorrente avverso l'impugnata deliberazione del
direttore generale della Azienda sanitaria locale di  Lecce  n.  1481
del 1° ottobre 2008, ritiene rilevante e non manifestamente infondata
la prospettata questione di legittimita' costituzionale dell'art.  3,
comma 40, della legge regionale pugliese 31  dicembre  2007,  n.  40,
quanto meno nella parte in cui sancisce il divieto  di  utilizzazione
delle graduatorie (valide ed efficaci) di concorsi gia' espletati per
la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del  processo
di stabilizzazione del personale dirigenziale. 
    Trattasi di questione sicuramente rilevante nel presente giudizio
posto che, in difetto di accoglimento della  stessa  da  parte  della
Consulta, il ricorso dovrebbe essere respinto nel merito  e  che,  ad
avviso del Tribunale, appare anche non manifestamente infondata,  per
le medesime ragioni condivisibilmente gia' evidenziate nell'ordinanza
di rimessione n. 4770 del 2 ottobre 2008 emessa dalla V  Sezione  del
Consiglio di Stato,  in  ordine  alla  similare  normativa  regionale
pugliese  sulla   stabilizzazione   del   personale   sanitario   non
dirigenziale (art. 30 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10), e
nella quale si richiama giustamente il  valore  costituzionale  della
tutela delle aspettative di assunzione degli idonei collocati in  una
graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace. 
    In particolare, si rileva che l'art. 3,  comma  40,  della  legge
regionale pugliese 31 dicembre 2007, n.  40,  estendendo  il  sistema
previsto dalla normativa statale diretta a stabilizzare il  personale
non dirigenziale assunto a tempo determinato anche  alla  figura  dei
dirigenti delle Aziende sanitarie locali e occupando i posti  vacanti
di livello dirigenziale con detto personale a detrimento  di  chi  ha
gia' partecipato ad un  concorso  pubblico  e  (classificatosi  quale
idoneo non vincitore) e' in attesa di essere  nominato  sui  predetti
posti man  mano  che  si  rendano  vacanti  (nell'arco  temporale  di
validita' della graduatoria concorsuale in cui e' inserito), sovverte
radicalmente un sistema che costituisce un'applicazione del principio
costituzionale del pubblico  concorso  per  l'accesso  agli  impieghi
pubblici (art. 97, terzo comma della Costituzione). 
    La stabilizzazione del personale precario puo' si'  rappresentare
una scelta di carattere discrezionale  del  legislatore  come  misura
rispondente a criteri di politica sociale e,  quindi,  un'ammissibile
deroga  al  predetto  principio  fondamentale  dell'impiego  con   le
amministrazioni pubbliche, ma non puo' addirittura sovvertire in toto
la normativa positiva vigente espressione di principi  costituzionali
consolidati. 
    Il sistema del concorso pubblico, del resto, e' essenziale per un
servizio particolarmente delicato come quello sanitario,  che  impone
l'individuazione  dei  piu'  idonei  attraverso  il  meccanismo   del
concorso, con una pluralita' di concorrenti e con il  vaglio  di  una
commissione di esperti, ne' puo' essere validamente surrogato da  una
selezione (sia  pure  definita  di  natura  concorsuale)  interamente
riservata al personale precario da stabilizzare. 
    Pertanto, la scelta operata dal legislatore pugliese  con  l'art.
art. 3, comma 40, della legge 31 dicembre 2007, n. 40,  appare  anche
in contrasto con i principi  di  ragionevolezza  e  di  imparzialita'
della stessa funzione legislativa, in  quanto  diretta  a  comprimere
posizioni in atto o acquisibili a seguito di concorso pubblico. 
    Il  Collegio,  in  conclusione,  ritiene  che  la  questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  comma  40,  della  legge
regionale della Puglia 31 dicembre 2007, n.  40,  in  relazione  agli
articoli  3,  97  terzo  comma  e  117  primo   comma   della   Carta
costituzionale, quanto meno nella parte in cui sancisce il divieto di
utilizzazione delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci per la
copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo  di
stabilizzazione del  personale  dirigenziale,  sia  rilevante  e  non
manifestamente infondata  e  debba  conseguentemente  essere  rimessa
all'esame della Corte costituzionale, mentre  il  giudizio  in  corso
deve essere sospeso fino alla decisione della Consulta.