Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
organicamente  patrocinato  dall'Avvocatura  generale  dello   Stato,
presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi  n.  12,  e'  ex
lege domiciliato, nei  confronti  della  Regione  Valle  d'Aosta,  in
persona del Presidente della Giunta Regionale  pro  tempore,  per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 2, 4  e
6, comma 3, della legge della Regione Valle  d'Aosta  del  17  giugno
2009, n. 18, pubblicata sul B.U.R. del 14 luglio 2009, n. 28, recante
«Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento  di
esercizi di somministrazione di alimenti e  bevande  e  di  strutture
alberghiere  e  di  realizzazione  di  centri  benessere  in   alcune
tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge  regionale
6 aprile 1998, n.  11  (Normativa  urbanistica  e  di  pianificazione
territoriale della Valle d'Aosta)». 
    La legge  regionale,  riportata  in  epigrafe,  viene  impugnata,
giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data  3  settembre
2009, per le seguenti motivazioni. 
    1) La disposizione contenuta nell'art. 4,  che  introduce  l'art.
90-bis  nella  legge   regionale   n.   11/1998,   nel   disciplinare
l'ampliamento  degli  esercizi  di  ristorazione  e  delle  strutture
alberghiere,  nelle  more  dell'adeguamento  dei   Piani   regolatori
generali, contrasta con la normativa statale nella misura in cui  non
contempla una clausola di  salvezza  delle  disposizioni  dettate  in
materia  di  valutazione  di  impatto   ambientale,   con   specifico
riferimento ai casi in cui le strutture alberghiere  superino  i  300
posti letto. 
    In tale ipotesi, infatti, la disciplina statale  (cfr.  punto  8,
lett. a) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. n.  152/2006)
impone la verifica della assoggettabilita' alla V.I.A. regionale. 
    L'art. 4 della legge regionale n. 18/2009, inoltre,  si  pone  in
contrasto con la disciplina statale in materia di  difesa  del  suolo
nella parte in cui  non  prevede  l'esclusione  degli  interventi  di
ampliamento, sopra menzionati, in tutti i casi in  cui  le  norme  di
attuazione dei piani di bacino o la  normativa  di  salvaguardia  non
consentano la realizzazione dei predetti interventi. 
    Ai sensi dell'art. 65, commi 4 e 5, del d.lgs.  n.  152/2006,  le
prescrizioni piu' restrittive, contenute negli atti di pianificazione
di bacino, hanno carattere vincolante per le  amministrazioni  e  gli
enti pubblici e sono sovraordinate rispetto ai piani  territoriali  e
ai programmi regionali. 
    Alla luce di quanto sopra, non vi e', pertanto, chi non veda come
la norma regionale, impugnata con il presente  ricorso,  esorbiti  le
competenze  legislative  attribuite  alla   regione   Valle   d'Aosta
dall'art. 2 dello statuto speciale (legge costituzionale  n.  4/1948)
in  quanto  l'art.  4  della  legge  regionale   n.   18/2009   detta
disposizioni difformi rispetto alla normativa statale di  riferimento
che costituisce esercizio  della  competenza  legislativa  esclusiva,
attribuita  allo  Stato,  in  materia  di  tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema, dall'art. 117, secondo comma, lettera s) della Carta
costituzionale. 
    A quest'ultimo proposito, questa difesa erariale si  permette  di
richiamare quanto, recentissimamente,  affermato  da  codesta  ecc.ma
Corte ovvero che «il predetto titolo di competenza statale (art. 117,
secondo  comma,  lettera  s)  della  Carta  costituzionale:   N.d.E.)
riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di regioni speciali o
di province autonome, con l'ulteriore precisazione,  pero',  che  qui
occorre tener  conto  degli  statuti  speciali  di  autonomia.  Deve,
infatti, rammentarsi che le disposizioni della  legge  costituzionale
n. 3 del 2001 non sono destinate a prevalere sugli  statuti  speciali
di autonomia e sono attualmente  invocabili  (art.  10  della  stessa
legge costituzionale n.  3  del  2001)  solo  per  le  parti  in  cui
prevedono forme di autonomia piu' ampie di quelle gia' attribuite, da
considerarsi (per la singola provincia autonoma o  regione  speciale)
in modo unitario nella materia o  funzione  amministrativa  presa  in
considerazione» (cfr., Corte cost., sent. n. 226/2009). 
    Nella prefata pronuncia, codesta ecc.ma Corte, ha  richiamato  un
proprio recentissimo precedente,  relativo  all'impugnazione  di  una
legge regionale della regione Valle d'Aosta (sent. n. 164/2009),  nel
quale e' stato precisato che la compatibilita'  costituzionale  delle
norme regionali, dettate dalla regione  Valle  d'Aosta,  deve  essere
verificata alla stregua  delle  previsioni  contenute  nello  Statuto
speciale (legge costituzionale n. 4/1948) ed,  in  particolare,  alla
luce dell'art. 2 che impone alla regione di  esercitare  la  potesta'
legislativa, con  riferimento  alle  materie,  elencate  nel  prefato
articolo,  «in  armonia  con  la  Costituzione  e  con   i   principi
dell'ordinamento, nonche'  delle  norme  fondamentali  e  di  riforma
economico-sociale». 
    Orbene, nel caso che ci occupa, non vi e'  dubbio  che  l'art.  4
della legge regionale n. 18/2009, dettato dalla regione Valle d'Aosta
nell'esercizio  della  potesta'  legislativa  primaria,  alla  stessa
attribuita nelle materie dell'urbanistica, dell'industria alberghiera
e del turismo (art. 2, lettere g) e q) della legge costituzionale  26
febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale  per  la  Valle  d'Aosta)),  si
ponga  in  stridente  contrasto  con  le  disposizioni   del   Codice
dell'Ambiente, piu' sopra richiamate; una disciplina ambientale, che,
secondo  l'insegnamento  di   codesta   ecc.ma   Corte,   «scaturisce
dall'esercizio di una competenza esclusiva  dello  Stato,  quella  in
materia di  "tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema",  e  viene  a
funzionare come un  limite  alla  disciplina  che  le  regioni  e  le
province autonome dettano in altre materie di  loro  competenza,  per
cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare  il
livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (cfr.,  sent.  n.
62 del 2008 e sent. n. 378 del 2007). 
    Un principio giurisprudenziale, quello da ultimo richiamato,  che
risulta, oggi, codificato all'art. 3-quinques del d.lgs. n.  152/2006
(articolo, quest'ultimo, introdotto nel c.d. Codice dell'ambiente con
l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) ove si  afferma,
al comma 1, che  «I  principi  desumibili  dalle  norme  del  decreto
legislativo costituiscono le  condizioni  minime  ed  essenziali  per
assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale»,
prevedendosi, poi, al comma 2, che «Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono adottare  forme  di  tutela  giuridica
dell'ambiente (esclusivamente: N.d.E.) piu' restrittive». 
    2)  La  norma,  contenuta  nell'art.  6,  comma  3,  della  legge
regionale n. 18/2009, prevede  la  sospensione  dei  procedimenti  di
autorizzazione per gli impianti di energia eolica, in corso alla data
di entrata in vigore della legge, impugnata con il presente  ricorso,
sino  all'individuazione,  da  parte   dei   comuni,   degli   ambiti
territoriali nei quali potranno essere realizzati i prefati impianti,
sulla base di quanto sara' previsto dalle linee-guida di cui all'art.
32-bis  della  legge  regionale  n.  11/1998,  per  come   introdotto
dall'art. 2 della stessa legge regionale n. 18/2009. 
    La Regione Valle d'Aosta, come piu' sopra ricordato, e' dotata di
autonomia differenziata in forza  delle  disposizioni  dello  statuto
speciale di cui alla legge costituzionale n. 4/1948. 
    Le norme statutarie, di cui agli articoli 2 e 3, non riconoscono,
tuttavia, alla Regione Valle d'Aosta alcuna competenza legislativa in
materia  di  produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale   di
energia. 
    Pertanto,  ai  sensi  della  clausola  di  equiparazione  di  cui
all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001,  in  base  alla
quale le disposizioni  del  nuovo  Titolo  V  della  Costituzione  si
applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale per  le  parti  in
cui prevedono «forme di autonomia piu' ampie rispetto a  quelle  gia'
attribuite», deve ritenersi che anche la Regione  Valle  d'Aosta,  al
pari delle altre regioni ad autonomia ordinaria, goda, in materia  di
«produzione, trasporto e  distribuzione  nazionale  di  energia»,  di
competenza legislativa di tipo concorrente, come stabilito  dall'art.
117, terzo comma Cost. 
    Detta  potesta'  legislativa  trova,  tuttavia,  un  limite   nei
principi fondamentali della  materia,  la  cui  determinazione  resta
riservata allo Stato. 
    Orbene, la disposizione, contenuta nell'art. 6,  comma  3,  della
legge regionale n. 18/2009, si pone  in  contrasto  con  l'art.  117,
terzo  comma,  della  Costituzione  in  quanto  viola  il   principio
fondamentale, fissato dall'art. 12 del d.lgs.  n.  387/2003  che,  in
materia  di  «produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale  di
energia»,   stabilisce   il   termine   massimo   per   il   rilascio
dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili. 
    La prefata norma statale prevede, infatti,  che  l'autorizzazione
sia  rilasciata  a  seguito  di  un  procedimento  unico   al   quale
partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita' disciplinate dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e stabilisce, inoltre, che  «il  termine
massimo per la conclusione del  procedimento  di  autorizzazione  non
puo' comunque essere superiore a centottanta giorni». 
    La fissazione di tale termine deve qualificarsi  quale  principio
fondamentale in materia  di  produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale di energia, in quanto la disposizione risulta ispirata alle
regole di semplificazione amministrativa e celerita'  garantendo,  in
modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione, entro
un termine definito, del procedimento di  autorizzazione  (cfr.,  sul
punto, Corte costituzionale, sent. n. 364 del 2006). 
    Alla luce delle superiori  considerazioni,  l'art.  6,  comma  3,
della legge regionale n. 18/2009, non contenendo la previsione di  un
termine massimo di  sospensione  del  procedimento,  e  determinando,
pertanto, una sospensione sine die del procedimento di autorizzazione
medesimo, deve ritenersi illegittima  per  violazione  del  principio
fondamentale stabilito dall'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e cio'  in
contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    3) L'articolo 2 della legge regionale n. 18/2009,  con  il  quale
viene introdotto l'art. 32-bis della legge regionale 6  aprile  1998,
n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione  territoriale  della
Valle d'Aosta), prevedendo che i comuni procederanno  ad  individuare
gli ambiti territoriali sui  quali  potranno  essere  realizzati  gli
impianti di energia eolica sulla base degli  indirizzi  di  cui  alle
linee-guida,   adottate   dalla   Giunta   regionale   con    propria
deliberazione, non disciplina il contenuto di tali  linee-guida  che,
pertanto, non appaiono coordinate con le linee-guida nazionali di cui
all'art. 12, comma  10,  del  sopra  citato  decreto  legislativo  n.
387/2003, che sono approvate «in Conferenza unificata su proposta del
Ministro delle attivita'  produttive  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni
e le attivita' produttive». 
    In  forza  della  predetta  norma  statale,  le  regioni  possono
procedere all'individuazione di specifici siti  ed  aree  non  idonee
sulla base dei criteri stabiliti dalle linee-guida nazionali, il  cui
procedimento di approvazione si trova in avanzata fase istruttoria. 
    Le  regioni  sono,  quindi,  prive  di  un  autonomo  potere   di
individuazione dei criteri generali o delle aree e siti  non  idonei,
del tutto svincolato dal provvedimento nazionale. 
    Al proposito, codesta ecc.ma Corte, nella  recente  pronuncia  n.
166/2009, ha chiarito che la disposizione di cui all'art.  12,  comma
10, del  citato  d.lgs.  n.  387/2003  -  benche'  espressione  della
competenza statale in materia di tutela dell'ambiente,  avendo  quale
precipua finalita' la tutela del paesaggio, incidendo anche su  altre
materie (produzione, 
    trasporto e distribuzione di  energia,  governo  del  territorio)
attribuite alla competenza  concorrente  -  giustifica,  in  presenza
delle indicate  diverse  competenze  legislative,  il  richiamo  alla
Conferenza unificata ma non consente, tuttavia, alle regioni, proprio
in considerazione del  preminente  interesse  di  tutela  ambientale,
perseguito dalla disposizione statale,  di  provvedere  autonomamente
alla individuazione dei  criteri  per  il  corretto  inserimento  nel
paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili. 
    Alla luce di quanto sopra, anche l'art. 2 della  legge  regionale
n. 18/2009 deve ritenersi illegittimo per  violazione  del  principio
fondamentale stabilito dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003
e cio' in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.