LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 2024/08 depositato il 30 luglio 2008, avverso la sentenza n. 177/01/2006 emessa della Commissione tributaria provinciale di Grosseto, contro: Comune di Grosseto, proposto dal ricorrente Elettrocantini di Cantini Roberto & C. S.r.l., via dei Barberi, 22_- 58100 Grosseto, difeso da Cordeiro Guerra, Roberto e Dorigo Stefano, via de' Bardi, 28 - 50100 Firenze; altre parti coinvolte: Monte dei Paschi di Siena-Conc. serv. risc. Trib. Grosseto - 58100 Grosseto. Atti impugnati: Cartella di pagamento n. 051 2004 00176590 64 TARSU/SMALT.RIF 2003. Premesso che la Commissione tributaria provinciale di Prato, con sentenza n. 177/1/06 del 7 dicembre 2006, depositata il 29 maggio 2007, respingeva il ricorso della S.r.l. Elettrocantini di Cantini Roberto & C. nei confronti del Comune di Grosseto, terzo chiamato in causa la Concessionaria Banca Monte dei Paschi di Siena, avverso la cartella di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) relativa all'anno 2003, per l'importo di € 9.168,52; la S.r.l. Elettrocantini ha proposto rituale appello, chiedendo la riforma della sentenza dei primi giudici e, previa dichiarazione di illegittimita' della cartella di pagamento, la statuizione che nulla e' dovuto per il titolo in questione ovvero l'annullamento dell'avviso. Ritenuto che ritenuta l'ammissibilita' del ricorso, per essere la cartella di pagamento in questione assimilabile ad un atto d'imposizione, rosi da rientrare tra quelli menzionati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, lett. i), a questa Commissione regionale spetterebbe di affrontare l'esame delle questioni, proposte, all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e riproposte ora come motivi d'appello, concernenti la legittimita' e il merito dell'atto, cosi' esercitando la giurisdizione in ordine alla controversia riguardante la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ora tariffa d'igiene ambientale, la tassa suddetta essendo stata soppressa dall'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 22/1997, controversia attribuita appunto al giudice tributario dall'art. 2, d.lgs. n. 546, comma 2, come modif. dall'art. 3-bis del d.l. n. 203/2005; appare non manifestamente infondata la questione l'illegittimita' costituzionale, che pertanto si intende sollevare d'ufficio, della disposizione da ultimo citata, con riferimento all'art. 102, secondo comma della Costituzione, sembrando che la tariffa di igiene ambientale non abbia natura di tributo, ed essendo da richiamare la decisione 14 marzo 2008, n. 64 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il menzionato art. 2, comma 2, secondo periodo del d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui stabiliva che «appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ...»; la Corte costituzionale, con la menzionata sentenza n. 64/2008, e con la successiva sentenza n. 130 del 5 maggio 2008 (che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dello stesso art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria), ha ribadito che l'oggetto della giurisdizione tributaria, in quanto organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione, puo' essere legittimamente modificato dal legislatore, con il doppio limite dell'«assicurare la conformita' alla Costituzione» di tale giurisdizione, e di «non snaturare, come elemento essenziale e caratterizzante la giurisdizione speciale, le materie attribuite»; la stessa Corte costituzionale ha altresi' sottolineato (ord. n. 34 del 2006, richiamata nella sentenza n. 130) che l'attribuzione della giurisdizione alle commissioni tributarie «deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» e non puo' quindi ancorarsi «al solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione» e neppure, si puo' aggiungere per quanto concerne la T.I.A., alle modalita' coattive della riscossione (non dissimili da quelle, richiamate dall'art. 49, comma 15, del d.lgs. n. 22/1997) previste dal d.P.R. n. 602/1973, recante le norme per la riscossione delle imposte sul reddito; nella sentenza n. 64 la Corte costituzionale ha negato la natura di imposizione tributaria della COSAP, rilevando trattarsi di corrispettivo della concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici; nella specie l'art. 49 d.lgs. n. 22/1997 (ed ora l'art. 238, d.lgs. n. 152/2006), costruisce la prestazione di cui si tratta come tariffa che copra «i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico» (comma 2), e stabilisce (comma 4) che essa e' composta di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una quota «rapportata alla quantita' dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione», al suddetto fine di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; tali disposizioni (e quelle ulteriori relative ad esempio alla modulazione della tariffa e al coefficiente di riduzione corrispondente alla dimostrazione della quantita' di rifiuti avviati al recupero: comma 10 e 14) sembrano offrire elementi sufficienti per attribuire alla tariffa in questione la natura di corrispettivo di un servizio, corrispettivo commisurato al costo del servizio medesimo e all'entita' della fruizione di esso da parte del privato, tutto cio' ponendo quindi giustificati dubbi sulla natura tributaria del relativo onere e autorizzando la conclusione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma dell'art. 2, comma 2, cit. attributiva della giurisdizione in materia a questo organo di giustizia tributaria; a tale proposito non sembra privo di significato che nella presente controversia si discuta in sostanza della legittimita' della delibera della Giunta comunale di Grosseto (n. 135 del 4 marzo 2003), sui punti della diversificazione delle tariffe in rapporto alle differenti tipologie degli immobili, dei costi previsti per lo svolgimento del servizio, raffrontati con quelli sostenuti negli esercizi precedenti, dei dati e delle circostanze che hanno condotto all'incremento della percentuale di copertura dei costi; la questione, per quanto sopra ritenuta non manifestamente infondata, e' poi rilevante, poiche' al suo accoglimento conseguirebbe il difetto di giurisdizione di questa commissione tributaria a conoscere della controversia.