Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Trentino-Alto Adige, in persona del  Presidente
della Giunta in carica con sede in Trento,  per  la  declaratoria  di
incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'articolo 8, comma
4 e correlato comma 6, della legge della Regione Trentino-Alto  Adige
15 luglio 2009, n. 5, pubblicata nel supplemento n. 2  al  Bollettino
ufficiale  n.  30/I-II  del  21  luglio  2009,  recante   «norme   di
accompagnamento alla manovra finanziaria  regionale  di  assestamento
per l'anno 2009» per contrasto con gli articoli 2, 51, primo comma, e
97,  primo  e  terzo  comma,  della  Costituzione,  a  seguito  della
determinazione  del  Consiglio  dei  ministri  di  impugnativa  della
predetta legge regionale, assunta nella seduta del 9 settembre 2009. 
    1. - Nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale  della  Regione
Trentino-Alto Adige n. 30 del 21 luglio 2009, risulta  pubblicata  la
legge 15 luglio 2009, n. 5, recante «Norme  di  accompagnamento  alla
manovra finanziaria di assestamento per l'anno 2009». 
    Il  testo  dell'impugnato  articolo  8  di  tale  legge   apporta
«Modificazioni della legge  regionale  9  novembre  1983,  n.  15,  e
successive modificazioni e integrazioni,  relativamente  alla  figura
dei dirigenti delle strutture della regione». 
    In particolare il comma 4, di tale articolo stabilisce  che:  «la
qualita' di dirigente e' conferita a seguito di concorsi pubblici per
esami o per titoli ed esami  o  a  seguito  di  concorsi  per  titoli
riservati  agli  iscritti  all'albo  degli   idonei   alle   funzioni
dirigenziali». 
    Il correlato comma 6, a sua volta, dispone che: «con  regolamento
la Giunta definisce le ipotesi  di  ricorso  alle  diverse  procedure
concorsuali di cui  al  comma  4,  le  tipologie  delle  prove  e  le
modalita'  di  svolgimento  degli  esami,  nonche'   i   criteri   di
valutazione dei titoli». 
    2. - Con riferimento a tale articolo, si ritiene che i  riportati
commi 4 e 6 siano illegittimi. Al riguardo, giova  far  presente  che
tale comma 4 dispone che la  qualifica  di  dirigente  sia  conferita
anche «a seguito di  concorsi  per  titoli  riservati  agli  iscritti
all'albo degli idonei alle funzioni dirigenziali». 
    Tale norma, pertanto, prevedendo la possibilita' che la qualifica
di dirigente sia attribuita anche con  soli  concorsi  per  titoli  e
riservati, si pone in contrasto con  i  principi  di  ragionevolezza,
imparzialita'  e  buon  andamento  della   pubblica   amministrazione
tutelati dagli articoli 3, 51, primo  comma,  e  97,  primo  e  terzo
comma, della Costituzione nonche' con il principio costituzionale del
pubblico concorso, che offre le migliori garanzie  di  selezione  dei
piu'   capaci,   in    funzione    dell'efficienza    della    stessa
amministrazione, anche per l'accesso dei dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni a funzioni piu' elevate,  come  piu'  volte  ribadito
dalla  costante  giurisprudenza  di  codesta   Corte   costituzionale
(sentenza n. 159/2005  n.  205/2004,  n.  39/2004,  n.  194/2002,  n.
1/1999). 
    La circostanza che tale disposizione sia stata introdotta da  una
legge della Regione Trentino-Alto Adige, con  competenza  legislativa
primaria in materia di  ordinamento  degli  uffici  regionali  e  del
personale ad essi addetto, non incide sui  termini  della  questione.
Tale potesta', infatti, deve essere  esercitata  in  armonia  con  la
Costituzione (art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, contenente «Approvazione del testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige»),  cosi'  come  confermato  da  codesta   Corte
costituzionale nelle sentenze n. 205/2006 e n. 363/2006.