Ricorso del Presidente del Consiglio dei  Ministri  pro  tempore,
organicamente  patrocinato  dall'Avvocatura  generale  dello   Stato,
presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi  n.  12,  e'  ex
lege domiciliato, nei confronti della Regione Puglia, in persona  del
Presidente della Giunta regionale pro tempore, per  la  dichiarazione
di illegittimita' costituzionale dell'articolo 5, comma 3, lett.  c),
della  legge  della  Regione  Puglia  del  30  luglio  2009,  n.  14,
pubblicata sul B.U.R. del 3 agosto  2009,  n.  119,  recante  «Misure
straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita' edilizia e  per  il
miglioramento della qualita' del patrimonio edilizio residenziale». 
    La legge  regionale,  riportata  in  epigrafe,  viene  impugnata,
giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 18  settembre
2009, per le seguenti motivazioni. 
    La disposizione,  contenuta  nell'art.  5,  comma  3,  lett.  c),
subordina la realizzazione  degli  interventi  edilizi  straordinari,
contemplati  dalla  medesima  legge,  al  reperimento  di  spazi  per
parcheggi pertinenziali nelle misure ivi stabilite. 
    La norma richiede, poi, che il rapporto  di  pertinenza  tra  gli
spazi a parcheggio e le unita' immobiliari sia garantito da  un  atto
da trascriversi nei registri immobiliari. 
    Cosi' disponendo, la  norma  regionale  introduce  un'ipotesi  di
trascrizione nei registri immobiliari non prevista dalla legislazione
statale, alla cui competenza legislativa esclusiva  e'  riservata  la
disciplina della pubblicita' immobiliare; gli atti di asservimento in
questione, infatti, non sono inclusi nell'elenco degli atti, soggetti
a trascrizione, di cui agli artt. 2643 e 2645 del codice civile, e la
legge n. 122/1989, recante disposizioni in materia di parcheggi,  pur
prevedendo, all'art. 9, il vincolo  pertinenziale  tra  parcheggi  ed
unita' immobiliari, non dispone nulla in merito alla trascrivibilita'
del predetto vincolo. 
    Si  rileva,  inoltre,  che  il  d.lgs.   n.   374/1990,   recante
«Approvazione del  Testo  Unico  delle  disposizioni  concernenti  le
imposte ipotecaria e  catastale»  prevede,  per  tutti  gli  atti  di
trascrizione, iscrizione, rinnovazione  e  annotazione  nei  registri
immobiliari, l'assolvimento dell'imposta ipotecaria, salvo che per le
formalita' eseguite a favore dello Stato. 
    Da quanto sopra consegue l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta
ipotecaria anche per l'ipotesi di trascrizione in  commento  (ipotesi
non  prevista,  lo  si  ribadisce,  dalla  normativa   statale)   con
conseguente  introduzione  di  una  nuova   fattispecie   imponibile,
anch'essa non disciplinata dalla normativa statale di riferimento. 
    L'art. 5, comma 3, lett. c),  violando  le  disposizioni  statali
suddette in materia di pubblicita'  degli  immobili  e  di  pagamento
della imposta ipotecaria, si pone, quindi,  in  insanabile  contrasto
con l'art. 117, secondo comma, lett. e) e l) della  Costituzione,  in
materia, rispettivamente, di  sistema  tributario  e  di  ordinamento
civile. 
    Con particolare riferimento a quest'ultima materia, si  evidenzia
come codesta ecc.ma Corte  abbia,  anche  di  recente,  ribadito  che
«nelle  materie  di  competenza  legislativa  regionale  residuale  o
concorrente, la regolamentazione statale,  in  forza  dell'art.  117,
secondo comma, lettera l) Cost., pone un limite diretto a evitare che
la norma regionale incida su  un  principio  di  ordinamento  civile.
Questa Corte  ha  altresi'  precisato  che  l'esigenza  di  garantire
l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole  fondamentali  di
diritto che,  nell'ambito  dell'ordinamento  civile,  disciplinano  i
rapporti giuridici fra privati deve ritenersi  una  esplicazione  del
principio costituzionale di eguaglianza» (cfr. Corte  costituzionale,
sentenza 5 novembre - 14 novembre 2008, n. 369). 
    Per completezza, si ricorda che analoghe disposizioni  di  quella
oggetto del presente ricorso (e precisamente gli articoli 9, comma  2
e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6  giugno  2008,  n.
16, e l'articolo 7, comma 4, della  legge  della  Regione  Molise  18
luglio 2008, n. 25), sono state  oggetto  di  impugnazione  avanti  a
codesta ecc.ma Corte, rispettivamente con ricorso 26 agosto 2008,  n.
50 e ricorso 24 settembre 2008, n. 56.