IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza, nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 905 del Ruolo generale anno 2004 riservata per la decisione all'udienza del 28 gennaio 2005, tra Caliolo Rosa elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. F. Orlandino e A. Gentile dai quali e' rappresentata e difesa come da mandato a margine dell'atto di citazione, attore e Ministero delle politiche agricole e forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dell' Avvocatura dello Stato di Lecce, presso i cui uffici e' domiciliato convenuto Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M. Carletti convenuta e Comune di Carovigno in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M. Ciullo, convenuto e Provincia di Brindisi in persona del Presidente della Giunta rappresentato e difeso dall'avv. M. Carulli, convenuta. Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice conveniva in giudizio il Ministero delle politiche agricole e forestali, la Regione Puglia, la Provincia di Brindisi ed il Comune di Carovigno per sentire ivi condannare chi di dovere al pagamento in proprio favore della somma di € 2.582,28 oltre interessi quale saldo del contributo di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 31/1991. Esponeva l'attore, in particolare, di essere titolare del diritto di credito istituito dalla predetta legge per i danni subiti a causa della siccita' nella annata agraria 1989/1990 e di vantare il diritto al saldo del contributo una tantum, tenuto conto dell'acconto versato all'attore dal comune a seguito della deliberazione di G.M. n. 423 del 12 maggio 1992. Instaurato il giudizio si costituivano i convenuti i quali contestano taluni la domanda attorea nel merito ed altri eccepivano la prescrizione del diritto, la carenza della legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda. All'udienza del 28 gennaio 2005 la causa veniva introitata per la decisione e parte attrice sollevava questione di incostituzionalita' dell'art. 8-septies della legge n. 186/2004. Motivi della decisione Come gia' giudicato con altre pronunce in merito alla stessa domanda, va ricordato che dalla legge n. 31/1991 e' dato dedurre che l'erogazione del contributo di cui e' causa non e' subordinata alla discrezionalita' dell'ente pubblico, che ha il solo potere di verificare l'esistenza dei presupposti per la concessione delle erogazioni. Non puo', quindi, dubitarsi che in favore dei soggetti individuati dall'amministrazione competente spetti un diritto soggettivo perfetto. Diversa, invece, sarebbe stata l'ipotesi in cui il presupposto per la concessione delle erogazioni avesse trovato il suo fondamento in uno specifico provvedimento amministrativo. E' noto, infatti, che in quest'ultima ipotesi il margine di discrezionalita' dell'azione amministrativa e' evidente, dovendo la p.a. realizzare interessi pubblici con gli strumenti che ritiene piu' opportuni. La suprema Corte e' intervenuta con numerose pronunce nelle quali ha conformemente enunciato il principio per il quale le erogazioni corrisposte dagli enti pubblici, in favore delle popolazione colpite da calamita', danno luogo ad una vera e propria situazione di diritto soggettivo, tutte le volte in cui i presupposti normativi siano delineati in modo rigoroso e completo dalla legge istitutiva, e tale e' il caso di specie (v. Cass., sez. un., 9215/1987, 1082/1991, 1004/1993). La normativa di riferimento, rappresentata dalle leggi nn. 31/1991 e 590/1981 non lascia, pertanto, alcun margine di discrezionalita' alla p.a., ne' sull'an ne' sul quantum del contributo, essendo a questa demandati, come gia' detto, unicamente compiti di accertamento della ricorrenza in concreto della fattispecie legale (v. Trib. Brindisi, sez. distaccata di Mesagne n. 54/2004). Inoltre, sempre la suprema Corte (Cass. n. 1215/2000) ha confermato che quando la concessione di un contributo a favore di un privato trova la sua fonte in un legge, il destinatario del beneficio risulta sempre titolare di un diritto soggettivo, e pertanto risulta correttamente affermata la giurisdizione del giudice ordinario (v. Cass., ss.uu. 11189/2003). Nel caso in esame, il provvedimento costitutivo del diritto soggettivo e' quello emanato dal Ministero competente che con propri decreti ha versato alle regioni le somme da ripartirsi tra le varie province e comuni. Occorre rilevare che in applicazione dell'art. 8-septies della legge n. 186/2004 che ha sostituito le parole «di lire» con quelle «fino a lire», il comportamento della regione non pare censurabile, avendo concesso, tramite la deliberazione comunale il contributo «fino a lire» duemilioni per ettaro. La regione avrebbe dovuto, dopo l'accertamento del fabbisogno di spesa, chiedere al Ministero una distribuzione della somma di L. 165.095 miliardi tra le diverse tipologie di intervento di cui alla citata legge in modo da coprire l'intera spesa deliberata dai comuni per il contributo in esame. Trattandosi di un diritto soggettivo dei beneficiari al quale la legge istitutiva riconosceva solo lire duemilioni ad ettaro a parziale copertura del danno, la regione avrebbe dovuto, con le somme che le sono state assegnate dallo Stato pagare le provvidenze di cui all'art. 2, comma 2 e non destinare solo 23 miliardi, come risulta dalla delibera del Consiglio regionale n. 53 del 9 luglio 1991. Pertanto la regione, per effetto dell'istituto della delega intersoggettiva, non aveva il problema di insufficienza di fondi, atteso il diritto soggettivo dell'interessato alla provvidenza economica. Anche la S.C. si e' espressa sul punto argomentando che l'insufficienza dell'appostamento di spesa non puo' comprimere l'entita' del credito maturato nei confronti dell'ente debitore, ma costituisce soltanto intralcio alla prona erogazione. (Cass. nn. 9201/1994, 5181/1995 ed altre). Tuttavia quanto sopra va detto con riferimento alla precedente normativa di cui al il d.l. n. 367/1990 convertito poi nella legge n. 31/1991, poiche' la norma non presenta particolari problemi interpretativi, attesa la chiarezza letterale delle espressioni adoperate in ordine alla concessione del contributo una tantum. Non altrettanto puo' dirsi con la introduzione dell'art. 8-septies, legge n. 186/2004. Come gia' precisato in altre pronunce di questo ufficio per giudizi analoghi, questo giudice ritiene che nella presente fattispecie il legislatore ha definito interpretativa una disciplina che, invece, ha natura innovativa, avendo di fatto diminuito gli incentivi economici precedentemente concessi con la vecchia legge. Ne' puo' sottacersi che la irretroattivita' costituisce un principio generale del nostro Ordinamento (art. 11 Preleggi) e, se pur, non elevato, fuori dalla materia penale a dignita' costituzionale (art. 25, secondo comma, Corte cost.), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salvo una effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti costituisce cardine della civile convivenza e della tranquillita' dei cittadini (Corte cost. 4 aprile 1990, n. 155). Pertanto la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8-septies legge n. 186/2004 non sembra infondata e viene sollevata d'ufficio da questo giudice di pace ai sensi dell'art. 23, comma 3 della legge n. 87/1953.