Ricorso della Regione Basilicata (C.F. 80002950766), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dr. Vito De Filippo, rappresentata e difesa, in virtu' di mandato a margine del presente atto, dagli avv. Mirella Viggiani e Maurizio Roberto Brancati, domiciliata in Roma presso l'Ufficio di rappresentanza dell'Ente, via Nizza n. 56; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, domiciliato per la carica c/q l'Avvocatura generale dello Stato in Roma - via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 25, punti 1 e 2, lett. g) e 26, comma 1, della legge statale n. 99 del 23 luglio 2009 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136. P r e m e s s a Con la legge 23 luglio 2009, n. 99, entrata in vigore il 15 agosto 2009, e' stata realizzata una massiccia manovra di riforma in materia di strategia energetica nazionale, politica industriale, incentivi alle imprese, class action e misure a tutela dei consumatori, lotta alla contraffazione, enti di internazionalizzazione, camere di commercio e consorzi agrari. Sono state, conseguentemente, modificate varie norme del codice civile, del codice penale, del codice di procedura penale, del codice della proprieta' industriale (d.lgs. n. 30/2005) e dei codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006). Il ritorno dell'Italia all'energia nucleare, previsto per il 15 febbraio 2010, viene disciplinato, tra gli altri, dagli articoli di cui in epigrafe, i quali conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo utili a prevedere e disciplinare la localizzazione e tipologia degli impianti di produzione energetica e di deposito dei rifiuti radioattivi, nonche' le misure compensative per le popolazioni interessate. Si tratta di una delega che, ancorche' da esercitare nel rispetto di delineati principi e criteri direttivi, si appalesa gravemente lesiva dei diritti e prerogative regionali tutelati dalla Costituzione, nonche' del principio di cooperazione che deve presiedere ai rapporti fra Stato ed autonomie regionali. D i r i t t o Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dei principi di leale collaborazione, sussidiarieta' ed adeguatezza. La scelta dei siti in cui allocare impianti di produzione di energia e combustibile nucleare e di deposito dei materiali e rifiuti radioattivi costituisce un'attivita' fortemente complessa ed articolata. L'indagine, infatti, deve tenere conto non solo delle qualita' fisiche e geologiche del territorio (stabilita' geologica del suolo, vulnerabilita' dell'area per presenza di falde o acquiferi , sismicita' ...) e dei vincoli normativi esistenti in tema di tutela idrogeologica, dei beni di interesse pubblico, delle aree naturali protette etc., ma anche delle caratteristiche antropiche del territorio. La scelta, quindi, merita di essere preceduta da un articolato processo di valutazione delle caratteristiche fisiche ed antropiche cosi' da poter stabilire, sulla base di criteri di carattere generale, quali debbano essere i requisiti che consentano di qualificare un'area idonea ad ospitare simili impianti. In base ad una scala ulteriore di parametri dovra' poi stabilirsi un ordine di priorita' a livello non solo nazionale ma per aree geografiche omogenee (sovra-regionali, regionali e possibilmente sub-regionali). Tale composita attivita' non puo' prescindere da una metodologia partecipativa utile a mettere in grado le regioni di rappresentare le specificita', anche sociali, del proprio territorio. Diversamente farebbe difetto, nella scelta della caratterizzazione dei siti, quel concorso di elementi conoscitivi che solo l'istituzione regionale possiede, nonche' quella doverosa considerazione per gli interessi della comunita' locale. Il confronto, inoltre, puo' consentire, attraverso eventuali manifestazioni di interesse, sollecitate dalla previsione di misure compensative in favore delle popolazioni gravate, di candidare alcune aree dove e' presente una certa disponibilita' sociale. L'art. 25, al punto 1, recita: «Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicita' delle relative procedure, uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalita' e i principi direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.». La norma oggetto di censura di costituzionalita' non prevede alcuna forma di reale coinvolgimento delle Regioni sulla localizzazione degli impianti. La materia cui verte la disciplina legislativa rientra in quella piu' ampia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» che il legislatore costituzionale ha attribuito alla potesta' legislativa concorrente di Stato e regioni. Codesta ecc.ma Corte (sent. 383/2005) ha richiamato l'attenzione sulla dimensione «nazionale» dell'ambito di attivita' oggetto della competenza legislativa attribuita alle Regioni, che le legittima a dettare norme che investono il piu' ampio contesto territoriale contemplato, segno evidente dell'attenzione agli interessi pubblici delle comunita' locali meglio tutelati, anche a livello nazionale, da norme di emanazione regionale in un campo, quello energetico, la cui disciplina investe trasversalmente anche altri settori (governo del territorio, urbanistica, tutela della salute, ambiente) rimessi alla competenza regionale. Il punto 1 dell'art. 25, affidando al Governo la delega a stabilire la localizzazione di centrali di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, di sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, dei sistemi per il deposito definitivo delle scorie radioattive e per la definizione di misure compensative in favore delle popolazioni interessate, estromette totalmente la regione da qualsiasi ruolo decisionale pur avendo questa prerogative quantomeno paritarie. La violazione denunciata investe anche l'art. 118 della Costituzione perche', nell'assegnare solo allo Stato le competenze de quibus, omette completamente di tener conto dei diversi livelli di governo che, in ragione del riparto compiuto dal legislatore costituzionale, devono concorrere a configurare l'assetto normativo del settore. Riguardo al punto 1, 1ª cpv., dell'art. 25 si rileva che la disposizione prevede che l'adozione dei decreti delegati avvenga su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e delle infrastrutture, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281/1997 e successive modificazioni. Nelle materie di legislazione concorrente codesto ecc.mo Consesso ha da tempo auspicato che la disciplina statale, perche' non incida significativamente sull'ambito dei poteri regionali, deve risultare limitata a quanto strettamente indispensabile e deve essere adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o deve comunque prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali. Il parere della Conferenza unificata previsto al citato I cpv. del punto 1 non sostanzia un modulo collaborativo avente queste caratteristiche, idoneo a far ritenere non illegittimamente incisi i poteri regionali dall'intervento statale, trattandosi di un'espressione consultiva, oltretutto non vincolante, insufficiente a mettere al riparo da lesioni alle prerogative dell'ente territoriale. Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dei principi di leale collaborazione, sussidiarieta' ed adeguatezza. L'art. 25, punto 2, lett. g) della legge dispone: «... la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attivita' di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;». In questo caso il legislatore statale sembra essersi preoccupato di innalzare - dopo aver ritenuto sufficiente un parere della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di adozione dei decreti delegati - il livello di partecipazione della regione attraverso la previsione di un'intesa con la Conferenza unificata. Anche qui ci troviamo di fronte ad una palese violazione delle prerogative regionali perche' la prevista intesa gia' in passato non e' stata ritenuta da codesta ecc.ma Corte bastevole a garantire la tutela degli interessi della regione e delle comunita' interessate dalla allocazione degli impianti de quibus. In quell'occasione, il giudice delle leggi, a proposito di norme dettate per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio di rifiuti radioattivi (sent. n. 62/2005) ebbe ad osservare che quando si deve provvedere alla localizzazione e realizzazione di impianti finalizzati a queste attivita', l'interesse territoriale da prendere in considerazione a cui deve essere offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela, e' quello della regione nel cui territorio l'opera e' destinata ad essere ubicata. Non basterebbe piu', a questo livello, il semplice coinvolgimento della Conferenza unificata, il cui intervento non puo' sostituire quello, costituzionalmente rilevante, della singola regione interessata (cfr. sentenze nn. 338 del 1994, 242 del 1997, 303 del 2003 e 6 del 2004). E' dunque necessario, al fine di ricondurre tali previsioni a conformita', che siano previste forme di partecipazione al procedimento della regione interessata, fermo restando che in caso di dissenso irrimediabile possono essere previsti meccanismi di deliberazione definitiva da parte di organi statali, con adeguate garanzie procedimentali. La legge n. 99/2009 non solo omette di assicurare il coinvolgimento della regione nella modalita' richiesta dalla Corte, ma rinvia ad un'intesa che non risulta debba esprimersi, com'e' stato piu' volte evidenziato (tra le altre sentenza n. 383/2005), attraverso atti a struttura bilaterale come tali non superabili con decisione di una sola parte, lo Stato, che diverrebbe, in tal modo, l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non puo' strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale. La necessita' che permanga la garanzia della posizione paritaria delle parti deve essere perseguita attraverso la previsione, sul piano legislativo, di meccanismi idonei a superare eventuali fasi di stallo, al fine di favorire il raggiungimento dell'accordo e l'adozione dell'atto finale. Nulla di tutto questo si rinviene nella norma censurata che merita percio' di essere dichiarata incostituzionale sotto i profili denunciati. Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dei principi di leale collaborazione, sussidiarieta' ed adeguatezza. L'art. 26, comma 1, della legge cosi' recita: «Con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. La Conferenza unificata si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito». L'esigenza e il diritto della regione a «codecidere» le scelte in ordine ad impianti che hanno notoriamente un pesante impatto sull'ambiente, sul paesaggio, sulla salute dei cittadini, sul governo del territorio sono ulteriormente mortificati da questa norma che ne relega il ruolo all'espressione di un parere da parte di un organismo che, nell'esprimersi puo' non dare voce agli interessi di singole regioni, ognuna portatrice di proprie specificita'. Ove cio' non bastasse, la marginalita' del coinvolgimento emerge dalla previsione secondo cui, qualora il parere non venga dato nei termini fissati, si intende acquisito positivamente, il che fornisce, ove occorra, la riprova, oltre che del travolgimento dei principi e norme costituzionali di cui si e' detto, della sempre piu' invasiva presenza dello Stato in ambiti ad esso sottratti con buona pace dei disegni riformatori in senso federalistico approvati dal Parlamento.