Ricorso per la Regione Piemonte, in persona della sua Presidente,
prof.ssa  Mercedes  Bresso,  legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata e difesa dal prof. Roberto Cavallo Perin  del  Foro  di
Torino e dal prof. Alberto Romano del  Foro  di  Roma,  elettivamente
domiciliata presso lo studio di  quest'ultimo  in  Roma,  Lungotevere
Sanzio n. 1, in forza di procura  speciale  a  margine  del  presente
ricorso  per   la   dichiarazione   d'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 25, comma 2, dell'art. 26, comma 1, e dell'art.  27,  comma
27, legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 31 luglio 2009, n. 176, s.o. 
                              F a t t o 
    1. - Con legge 23 luglio 2009, n. 99 il Governo e' stato delegato
ad adottare «uno o piu' decreti legislativi  di  riassetto  normativo
recanti la disciplina della localizzazione nel  territorio  nazionale
di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di  impianti
di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei rifiuti  radioattivi,  nonche'  dei
sistemi  per  il  deposito  definitivo  dei   materiali   e   rifiuti
radioattivi  e  per  la  definizione  delle  misure  compensative  da
corrispondere  e  da   realizzare   in   favore   delle   popolazioni
interessate», decreti legislativi ove siano  «altresi'  stabilite  le
procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per  lo  svolgimento
delle attivita' di costruzione,  di  esercizio  e  di  disattivazione
degli impianti» indicati (art. 25, comma 1). 
    La delegazione  legislativa  impone  tra  i  principi  e  criteri
direttivi che il decreto legislativo contenga la «previsione» che «la
costruzione e l'esercizio di impianti per la  produzione  di  energia
elettrica nucleare e di  impianti  per  la  messa  in  sicurezza  dei
rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di  impianti  nucleari  a
fine vita e tutte le opere connesse siano  considerati  attivita'  di
preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione
unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa
con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»  (art.  25,  comma  2,
lett. g, legge n. 99 del 2009, cit.). 
    La legge di delegazione non impone invece che la  disciplina  del
decreto legislativo preveda che la l'autorizzazione venga  rilasciata
previa intesa con la regione nel cui territorio s'intenda autorizzare
la localizzazione e realizzazione degli impianti indicati. 
    2. - La stessa legge n. 99 del  2009,  cit.  stabilisce  che  «le
tipologie degli impianti  per  la  produzione  di  energia  elettrica
nucleare che possono  essere  realizzati  nel  territorio  nazionale»
siano definite «con delibera del CIPE, «da adottare entro sei  mesi»,
«su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentito  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentite  le  Commissioni  parlamentari  competenti»,  limitandosi   a
stabilire un «previo parere  della  Conferenza  unificata»  che  deve
essere espresso «entro sessanta giorni dalla richiesta,  trascorsi  i
quali (tale) parere si intende acquisito» (art. 26, comma 1, legge n.
99 del 2009, cit.). 
    3. - La legge n. 99 del 2009, cit. consente inoltre di  procedere
senz'altro «in deroga alle vigenti disposizioni  di  legge  regionali
che prevedono limiti di localizzazione territoriale» - attraverso  il
rinvio alle «disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile 2009, n. 33» originariamente poste  per  i  soli  impianti  di
produzione di energia elettrica alimentati  ad  olio  combustibile  -
anche per tutti gli «impianti  di  produzione  di  energia  elettrica
alimentati con carbon fossile di nuova generazione,  se  allocati  in
impianti industriali dismessi, nonche' agli impianti di produzione di
energia elettrica a carbon fossile, qualora sia  stato  richiesto  un
aumento della capacita' produttiva» (art. 27, comma 27, legge  n.  99
del 2009, cit.), e l'interesse della regione Piemonte a contestare le
indicate disposizioni di  legge  appare  percio'  evidente  anche  in
ragione dei molteplici impianti industriali dismessi presenti sul suo
territorio. 
      
    La Regione  Piemonte  ritiene  che  tali  disposizioni  di  legge
statale ledano la propria sfera di competenza  legislativa  stabilita
in Costituzione e pertanto con il presente atto presenta  ricorso  ex
art. 127, Cost., per le seguenti ragioni in 
                            D i r i t t o 
1) Violazione degli artt. 117, 118, 120 e 3,  Cost.  e  dei  principi
costituzionali  di  sussidiarieta',  differenziazione,   adeguatezza,
leale collaborazione e ragionevolezza. 
    A) La legge  di  delegazione  n.  99  del  2009,  cit.  definisce
«attivita'  di  preminente  interesse  statale»  la   costruzione   e
l'esercizio degli impianti per la  produzione  di  energia  elettrica
nucleare, per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per  lo
smantellamento di impianti nucleari a fine vita  ed  opere  connesse;
percio' assoggetta tali attivita' ad «autorizzazione  unica  (decreto
ministeriale)  rilasciata,  su  istanza  del  soggetto  richiedente»,
«previa intesa con la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» (art. 25, comma 2,  lett.
g, legge n. 99 del 2009, cit.). 
    La   stessa   legge   statale   accentra   al   procedimento   di
«autorizzazione  unica»  ogni  decisione   sulla   localizzazione   e
realizzazione di tali impianti ed opere. 
    L'autorizzazione e'  unica  perche'  e'  rilasciata  anzitutto  a
seguito di un «unico procedimento» e  si  prevede  sostituisca  «ogni
provvedimento amministrativo, autorizzazione,  concessione,  licenza,
nulla  osta,  atto  di  assenso  e  atto   amministrativo,   comunque
denominati, ad eccezione delle procedure di  valutazione  di  impatto
ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui  si
deve obbligatoriamente ottemperare,  previsti  dalle  norme  vigenti,
costituendo titolo a  costruire  ed  esercire  le  infrastrutture  in
conformita' del progetto approvato» (art. 25, comma 2, lett. h, legge
n. 99 del 2009, cit.). 
    L'«autorizzazione unica» percio'  vale  atto  di  localizzazione,
realizzazione ed esercizio degli impianti di  produzione  di  energia
nucleare e di messa in sicurezza dei rifiuti  radioattivi  con  opere
connesse. 
      
    Si tratta di «previsioni» molto specifiche e puntuali che valgono
quali disposizioni che il Governo delegato non  puo'  che  riprodurre
nel decreto legislativo. 
    B) L'oggetto della disciplina della  legge  di  delegazione  puo'
trovare titolo di legittimazione nell'art. 117,  terzo  comma,  cost.
come  materie   di   legislazione   concorrente   Stato-regioni,   in
particolare la «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia» o
il «governo del territorio», oppure  nell'art.  117,  secondo  comma,
lett. s, cost. come materia di legislazione esclusiva dello Stato, in
particolare la «tutela dell'ambiente». 
    Nel primo caso la materia  concorrente  consente  addirittura  di
pervenire a negare una competenza esclusiva amministrativa statale al
rilascio  dell'autorizzazione  per  gli   impianti   di   produzione,
trasporto e  distribuzione  dell'energia,  poiche'  nella  disciplina
oggetto d'impugnazione manca la previsione di  una  competenza  della
regione interessata dalla  localizzazione,  anche  nella  forma  piu'
attenuata di un'intesa dello Stato con quest'ultima. 
    Anche per materia di legislazione esclusiva  dello  Stato  si  e'
ritenuto che «quando gli  interventi  individuati  come  necessari  e
realizzati dallo Stato, in  vista  di  interessi  unitari  di  tutela
ambientale, concernono l'uso del  territorio,  e  in  particolare  la
realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in  modo
rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l'intreccio  da  un
lato con la competenza regionale concorrente in  materia  di  governo
del territorio, oltre che con altre competenze regionali,  dall'altro
lato con gli interessi delle  popolazioni  insediate  nei  rispettivi
territori, impone che siano adottate modalita'  di  attuazione  degli
interventi medesimi che coinvolgano, attraverso  opportune  forme  di
collaborazione, le regioni sul cui  territorio  gli  interventi  sono
destinati a realizzarsi»,  fermo  restando  che  «il  livello  e  gli
strumenti di tale collaborazione possono naturalmente essere  diversi
in  relazione  al  tipo  di  interessi  coinvolti  e  alla  natura  e
all'intensita' delle esigenze unitarie che devono essere soddisfatte»
(Corte cost., 13 gennaio 2005, n. 65). 
    La  necessita'  di  «coinvolgimento»  sostanziale  della  regione
interessata e' stata indicata proprio con riferimento  ad  una  legge
statale che riguarda un impianto per la sistemazione in sicurezza  di
rifiuti radioattivi (cd. Deposito nazionale dei rifiuti  radioattivi)
con  titolo  di  legittimazione  individuato  nella  sola  competenza
esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, terzo
comma, lett. s, Cost.). 
    E'  la  specifica   localizzazione   dell'impianto   e   la   sua
realizzazione che individua necessariamente l'interesse  territoriale
da prendere in considerazione di cui deve essere offerta  un'adeguata
tutela costituzionale, piu' precisamente e' l'interesse della regione
nel cui territorio l'opera e' destinata ad essere ubicata; percio' e'
stato ritenuto  insufficiente  il  «coinvolgimento  della  Conferenza
unificata» in quanto inidoneo a surrogare «quello, costituzionalmente
necessario, della singola regione interessata» (Corte cost., sentenza
n. 65 del 2005, cit. cui adde Id., 1°  ottobre  2003,  n.  303  e  13
gennaio 2004, n. 6). 
    La «autorizzazione unica» come atto anche di  localizzazione  non
puo' essere preceduta dalla sola «previa  intesa  con  la  Conferenza
unificata» cosi'  come  imposto  dalla  legge  in  esame  al  Governo
nell'esercizio della delegazione legislativa,  poiche'  insufficiente
forma di coinvolgimento della regione  destinataria  di  impianti  ed
opere d'interesse  nazionale  e  delle  regioni  ad  essa  limitrofe,
dovendosi invece prevedere  la  forma  costituzionalmente  necessaria
dell'intesa tra lo Stato e tutte  le  regioni  interessate,  comunque
quella destinataria. 
    La previsione  di  un'intesa  costituisce  «condizione  minima  e
imprescindibile per la legittimita' costituzionale  della  disciplina
legislativa statale che effettui la chiamata in sussidiarieta' di una
funzione  amministrativa  in  materie  affidate   alla   legislazione
regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di  vere  e  proprie
intese «in senso forte», ossia di atti  a  struttura  necessariamente
bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una
delle parti» (Corte cost., 14 ottobre 2005, n. 383). 
    La violazione degli indicati  precetti  costituzionali  (art.  3,
117, 118, 120, Cost.) e' confermata  dalla  disciplina  generale  sul
funzionamento della Conferenza unificata, richiamata dalla legge  qui
impugnata, ove la presenza di dissenso della  regione  in  Conferenza
unificata puo' essere superata medio tempore dall'assenso di tutti  i
suoi membri, compreso il Presidente  della  regione  interessata,  in
mancanza con deliberazione unilaterale e definitiva del Consiglio dei
ministri  (d.lgs.  28  agosto  1998,  n.  281,  art.  3,   comma   3,
disposizione posta per la Conferenza  Stato-regioni  che  si  applica
anche alla Conferenza unificata in base all'art. 9,  comma  2,  lett.
b), del medesimo decreto legislativo). 
    Il «conseguimento di queste intese» forti  fra  Stato  e  regione
interessata deve essere «non solo ricercato in termini effettivamente
ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato  per
evitare  situazioni  di   stallo»,   potendo   «certamente   ispirare
l'opportuna  individuazione,  sul  piano  legislativo,  di  procedure
parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'atto  finale
nei casi in cui siano insorte  difficolta'  a  conseguire  l'intesa»,
fermo  restando  che  tali  procedure  non  possono  «in  ogni   caso
prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle
parti coinvolte», con la precisazione che «nei casi limite di mancato
raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato,  in  ipotesi,
lo strumento del ricorso a questa  Corte  in  sede  di  conflitto  di
attribuzione fra Stato e regioni» (Corte cost., sentenza n.  383  del
2005, cit.). 
    Si afferma dunque l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  25,
comma 2, legge n. 99 del 2009, cit. per violazione degli  artt.  117,
118, 120 e 3, Cost., dei principi costituzionali  di  sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza, leale collaborazione e  ragionevolezza
per avere il legislatore statale ritenuto  necessaria  e  sufficiente
l'intesa in Conferenza unificata prescindendo dalla necessaria intesa
fra lo Stato e le regioni  interessate,  in  particolare  la  regione
destinataria di impianti ed opere. 
    C) La stessa  possibilita'  prevista  dalla  disciplina  generale
richiamata dalla  legge  impugnata  che  attribuisce  al  Governo  di
superare con proprio atto la mancata intesa in  Conferenza  unificata
nel termine di trenta giorni (d.lgs. n. 281 del 1998, cit.,  art.  3,
comma 3, art. 9, comma 2, lett. b)  non  vale  a  costituire  neppure
informalmente   un'intesa,   con   permanere   delle    censure    di
costituzionalita' sopra indicate, cui si aggiunge  l'irragionevolezza
della disposizione di legge  statale  qui  impugnata  per  violazione
dell'art. 3, cost. ove l'intervento del Governo si afferma  non  solo
in  caso  di  paralisi  procedimentale  della  Conferenza   unificata
imputabile ad inerzia della regione interessata, ma anche in presenza
di qualsiasi dissenso, anche pienamente motivato, di quest'ultima che
impedisce il raggiungimento dell'intesa in Conferenza unificata. 
2) Violazione degli artt. 117, 118, 120 e 3,  cost.  e  dei  principi
costituzionali  di  sussidiarieta',  differenziazione,   adeguatezza,
leale collaborazione e ragionevolezza. 
    A) «Le tipologie  degli  impianti  per  la  produzione  d'energia
elettrica nucleare  che  possono  essere  realizzati  nel  territorio
nazionale» sono definite «con delibera del CIPE,  da  adottare  entro
sei mesi»,  «su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentite  le  Commissioni  parlamentari  competenti»  e  «previo
parere della Conferenza unificata» che deve  essere  espresso  «entro
sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali (tale)  parere  si
intende acquisito» (art. 26, comma 1, legge n. 99 del 2009, cit.). 
    La disposizione di legge statale viola le  norme  ed  i  principi
costituzionali in rubrica,  in  particolare  il  principio  di  leale
collaborazione, poiche' consente allo Stato di  affermare  senz'altro
la propria volonta' anche provocando la paralisi procedimentale della
Conferenza unificata per inerzia o per dissenso - neppure motivato  -
del Governo stesso, che in tal modo potrebbe impedire alla Conferenza
unificata d'esprimere il parere «entro sessanta giorni». 
    E' infatti in tal caso  necessario  «l'assenso  del  Governo  per
l'adozione  delle  deliberazioni  di  competenza   della   Conferenza
unificata»; al contrario «l'assenso delle  regioni,  delle  province,
dei comuni e delle comunita'  montane  e'  assunto  con  il  consenso
distinto dei membri dei due gruppi delle  autonomie  che  compongono,
rispettivamente,  la  Conferenza  Stato-regioni   e   la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali», con «assenso» che «e' espresso  di
regola all'unanimita' dei membri dei due  predetti  gruppi»  e,  «ove
questa  non  sia  raggiunta»,  «e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi» (d.lgs. n. 281  del  1997,
cit., art. 9, comma 4). 
    Ad avviso della Regione Piemonte, per le decisioni in  ordine  ad
una  questione  determinante  come  la  definizione  delle  tipologie
d'impianti  per  la  produzione   di   energia   elettrica   nucleare
sull'intero territorio nazionale il rinvio operato  dalla  disciplina
speciale  qui  impugnata  alle  indicate   norme   sulla   Conferenza
unificata, in particolare la disciplina sul parere che ne risulta  si
afferma in definitiva in spregio della stessa dignita'  istituzionale
delle regioni a differenza di quanto risulta previsto per l'intesa in
Conferenza unificata ove il mancato raggiungimento della stessa  puo'
essere superato dallo Stato soltanto con una  motivata  deliberazione
del Consiglio dei Ministri (d.lgs. n. 281 del  1998,  cit.,  art.  3,
comma 3, ed art. 9, comma 2, lett. b). 
    B) La disposizione (art. 26, comma 1, legge n. 99 del 2009, cit.)
e' incostituzionale per violazione degli articoli indicati in rubrica
anche in combinato disposto con la disposizione  della  legge  stessa
sulla localizzazione (art. 25, comma 2, lett.  g,  legge  n.  99  del
2009, cit.) nella parte in cui non chiariscono che l'intesa (che  nel
precedente motivo § 1 si vorrebbe con le  regioni  interessate)  deve
gia' contenere l'individuazione del tipo d'impianto da localizzare in
quel territorio,  scelto  tra  quelli  indicati  dalla  deliberazione
C.I.P.E. 
    Le disposizioni di cui agli artt. 25, comma 2,  e  26,  comma  1,
cit.  appaiono  dunque  in  contrasto  con  le  norme  costituzionali
indicate  in  rubrica,   in   particolare   con   il   principio   di
ragionevolezza, leale collaborazione e sussidiarieta', ove  la  legge
non esclude la possibilita' di ricercare  e  trovare  l'intesa  sulla
localizzazione di  un  impianto  che  non  s'impone  sia  stato  gia'
individuato tra «le tipologie» oggetto di deliberazione C.I.P.E. 
3) Violazione  degli  artt.  117,  118  e  120,  Cost.,  nonche'  del
principio di leale collaborazione. 
    «Per la riconversione  degli  impianti  di  produzione  d'energia
elettrica alimentati ad olio  combustibile  in  esercizio  alla  data
d'entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile
solido, si procede in  deroga  alle  vigenti  disposizioni  di  legge
nazionali  e  regionali  che  prevedono  limiti   di   localizzazione
territoriale, purche' la riconversione assicuri l'abbattimento  delle
loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti  previsti
per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni  1,  4  e  5
della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, (art. 5-bis, d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33).». 
    «La disposizione si applica anche ai procedimenti in  corso  alla
data d'entrata in vigore della  legge  di  conversione  del  presente
decreto» (art. 5-bis, cit.). 
    Una norma della legge statale  qui  gia'  oggetto  d'impugnazione
(legge n. 99 del 2009) estende  tale  possibilita'  di  procedere  in
deroga alle vigenti disposizioni di legge regionali contenenti limiti
di localizzazione territoriale ad ulteriori  tipologie  di  impianti,
cioe' «agli impianti di produzione di  energia  elettrica  alimentati
con carbon fossile di nuova  generazione,  se  allocati  in  impianti
industriali dismessi, nonche' agli impianti di produzione di  energia
elettrica a carbon fossile, qualora sia stato  richiesto  un  aumento
della capacita' produttiva» (art. 27, comma 27, legge n. 99 del 2009,
cit.). 
      
    Tale norma di legge e' ad avviso della regione ricorrente  lesiva
delle competenze legislative regionali poiche' dispone con  norma  di
dettaglio  in  materie  che  sono  di  legislazione  concorrente,  in
particolare «produzione,  trasporto  e  distribuzione  dell'energia»,
nonche' «governo del territorio» (art. 117, terzo comma, Cost.). 
    Disporre infatti con norma statale la possibilita' di derogare  a
tutta la disciplina regionale in materia di  «produzione  di  energia
elettrica   con   carbon   fossile»   e'   senz'altro    disposizione
immediatamente applicativa e che di per se' non  contempla  norme  di
dettaglio regionali. 
    La stessa genericita' di formulazione e  vastita'  d'applicazione
(tutti i «limiti di localizzazione territoriale» previsti a qualsiasi
fine nelle legislazioni regionali) non  solo  vanifica  ogni  vigente
previsione di legge regionale, ma verrebbe a  costituire  un  vincolo
puntuale che va ben oltre la fissazione di «principi fondamentali» ex
art. 117, terzo comma, Cost.,  superando  d'un  tratto  ed  impedendo
percio' qualsiasi disciplina di dettaglio del  legislatore  regionale
cui e' precluso ogni spazio di normazione sulla localizzazione  degli
impianti indicati.