Ricorso per la Regione Piemonte, in persona della sua Presidente, prof.ssa Mercedes Bresso, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Roberto Cavallo Perin del Foro di Torino e dal prof. Alberto Romano del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lungotevere Sanzio n. 1, in forza di procura speciale a margine del presente ricorso per la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 2, dell'art. 26, comma 1, e dell'art. 27, comma 27, legge 23 luglio 2009, n. 99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 luglio 2009, n. 176, s.o. F a t t o 1. - Con legge 23 luglio 2009, n. 99 il Governo e' stato delegato ad adottare «uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate», decreti legislativi ove siano «altresi' stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attivita' di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti» indicati (art. 25, comma 1). La delegazione legislativa impone tra i principi e criteri direttivi che il decreto legislativo contenga la «previsione» che «la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attivita' di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» (art. 25, comma 2, lett. g, legge n. 99 del 2009, cit.). La legge di delegazione non impone invece che la disciplina del decreto legislativo preveda che la l'autorizzazione venga rilasciata previa intesa con la regione nel cui territorio s'intenda autorizzare la localizzazione e realizzazione degli impianti indicati. 2. - La stessa legge n. 99 del 2009, cit. stabilisce che «le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale» siano definite «con delibera del CIPE, «da adottare entro sei mesi», «su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti», limitandosi a stabilire un «previo parere della Conferenza unificata» che deve essere espresso «entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali (tale) parere si intende acquisito» (art. 26, comma 1, legge n. 99 del 2009, cit.). 3. - La legge n. 99 del 2009, cit. consente inoltre di procedere senz'altro «in deroga alle vigenti disposizioni di legge regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale» - attraverso il rinvio alle «disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33» originariamente poste per i soli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile - anche per tutti gli «impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dismessi, nonche' agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacita' produttiva» (art. 27, comma 27, legge n. 99 del 2009, cit.), e l'interesse della regione Piemonte a contestare le indicate disposizioni di legge appare percio' evidente anche in ragione dei molteplici impianti industriali dismessi presenti sul suo territorio. La Regione Piemonte ritiene che tali disposizioni di legge statale ledano la propria sfera di competenza legislativa stabilita in Costituzione e pertanto con il presente atto presenta ricorso ex art. 127, Cost., per le seguenti ragioni in D i r i t t o 1) Violazione degli artt. 117, 118, 120 e 3, Cost. e dei principi costituzionali di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza, leale collaborazione e ragionevolezza. A) La legge di delegazione n. 99 del 2009, cit. definisce «attivita' di preminente interesse statale» la costruzione e l'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare, per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita ed opere connesse; percio' assoggetta tali attivita' ad «autorizzazione unica (decreto ministeriale) rilasciata, su istanza del soggetto richiedente», «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» (art. 25, comma 2, lett. g, legge n. 99 del 2009, cit.). La stessa legge statale accentra al procedimento di «autorizzazione unica» ogni decisione sulla localizzazione e realizzazione di tali impianti ed opere. L'autorizzazione e' unica perche' e' rilasciata anzitutto a seguito di un «unico procedimento» e si prevede sostituisca «ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformita' del progetto approvato» (art. 25, comma 2, lett. h, legge n. 99 del 2009, cit.). L'«autorizzazione unica» percio' vale atto di localizzazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia nucleare e di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi con opere connesse. Si tratta di «previsioni» molto specifiche e puntuali che valgono quali disposizioni che il Governo delegato non puo' che riprodurre nel decreto legislativo. B) L'oggetto della disciplina della legge di delegazione puo' trovare titolo di legittimazione nell'art. 117, terzo comma, cost. come materie di legislazione concorrente Stato-regioni, in particolare la «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia» o il «governo del territorio», oppure nell'art. 117, secondo comma, lett. s, cost. come materia di legislazione esclusiva dello Stato, in particolare la «tutela dell'ambiente». Nel primo caso la materia concorrente consente addirittura di pervenire a negare una competenza esclusiva amministrativa statale al rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, poiche' nella disciplina oggetto d'impugnazione manca la previsione di una competenza della regione interessata dalla localizzazione, anche nella forma piu' attenuata di un'intesa dello Stato con quest'ultima. Anche per materia di legislazione esclusiva dello Stato si e' ritenuto che «quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l'uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l'intreccio da un lato con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall'altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalita' di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi», fermo restando che «il livello e gli strumenti di tale collaborazione possono naturalmente essere diversi in relazione al tipo di interessi coinvolti e alla natura e all'intensita' delle esigenze unitarie che devono essere soddisfatte» (Corte cost., 13 gennaio 2005, n. 65). La necessita' di «coinvolgimento» sostanziale della regione interessata e' stata indicata proprio con riferimento ad una legge statale che riguarda un impianto per la sistemazione in sicurezza di rifiuti radioattivi (cd. Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi) con titolo di legittimazione individuato nella sola competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, terzo comma, lett. s, Cost.). E' la specifica localizzazione dell'impianto e la sua realizzazione che individua necessariamente l'interesse territoriale da prendere in considerazione di cui deve essere offerta un'adeguata tutela costituzionale, piu' precisamente e' l'interesse della regione nel cui territorio l'opera e' destinata ad essere ubicata; percio' e' stato ritenuto insufficiente il «coinvolgimento della Conferenza unificata» in quanto inidoneo a surrogare «quello, costituzionalmente necessario, della singola regione interessata» (Corte cost., sentenza n. 65 del 2005, cit. cui adde Id., 1° ottobre 2003, n. 303 e 13 gennaio 2004, n. 6). La «autorizzazione unica» come atto anche di localizzazione non puo' essere preceduta dalla sola «previa intesa con la Conferenza unificata» cosi' come imposto dalla legge in esame al Governo nell'esercizio della delegazione legislativa, poiche' insufficiente forma di coinvolgimento della regione destinataria di impianti ed opere d'interesse nazionale e delle regioni ad essa limitrofe, dovendosi invece prevedere la forma costituzionalmente necessaria dell'intesa tra lo Stato e tutte le regioni interessate, comunque quella destinataria. La previsione di un'intesa costituisce «condizione minima e imprescindibile per la legittimita' costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la chiamata in sussidiarieta' di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese «in senso forte», ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti» (Corte cost., 14 ottobre 2005, n. 383). La violazione degli indicati precetti costituzionali (art. 3, 117, 118, 120, Cost.) e' confermata dalla disciplina generale sul funzionamento della Conferenza unificata, richiamata dalla legge qui impugnata, ove la presenza di dissenso della regione in Conferenza unificata puo' essere superata medio tempore dall'assenso di tutti i suoi membri, compreso il Presidente della regione interessata, in mancanza con deliberazione unilaterale e definitiva del Consiglio dei ministri (d.lgs. 28 agosto 1998, n. 281, art. 3, comma 3, disposizione posta per la Conferenza Stato-regioni che si applica anche alla Conferenza unificata in base all'art. 9, comma 2, lett. b), del medesimo decreto legislativo). Il «conseguimento di queste intese» forti fra Stato e regione interessata deve essere «non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo», potendo «certamente ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'atto finale nei casi in cui siano insorte difficolta' a conseguire l'intesa», fermo restando che tali procedure non possono «in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte», con la precisazione che «nei casi limite di mancato raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e regioni» (Corte cost., sentenza n. 383 del 2005, cit.). Si afferma dunque l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 2, legge n. 99 del 2009, cit. per violazione degli artt. 117, 118, 120 e 3, Cost., dei principi costituzionali di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza, leale collaborazione e ragionevolezza per avere il legislatore statale ritenuto necessaria e sufficiente l'intesa in Conferenza unificata prescindendo dalla necessaria intesa fra lo Stato e le regioni interessate, in particolare la regione destinataria di impianti ed opere. C) La stessa possibilita' prevista dalla disciplina generale richiamata dalla legge impugnata che attribuisce al Governo di superare con proprio atto la mancata intesa in Conferenza unificata nel termine di trenta giorni (d.lgs. n. 281 del 1998, cit., art. 3, comma 3, art. 9, comma 2, lett. b) non vale a costituire neppure informalmente un'intesa, con permanere delle censure di costituzionalita' sopra indicate, cui si aggiunge l'irragionevolezza della disposizione di legge statale qui impugnata per violazione dell'art. 3, cost. ove l'intervento del Governo si afferma non solo in caso di paralisi procedimentale della Conferenza unificata imputabile ad inerzia della regione interessata, ma anche in presenza di qualsiasi dissenso, anche pienamente motivato, di quest'ultima che impedisce il raggiungimento dell'intesa in Conferenza unificata. 2) Violazione degli artt. 117, 118, 120 e 3, cost. e dei principi costituzionali di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza, leale collaborazione e ragionevolezza. A) «Le tipologie degli impianti per la produzione d'energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale» sono definite «con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi», «su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti» e «previo parere della Conferenza unificata» che deve essere espresso «entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali (tale) parere si intende acquisito» (art. 26, comma 1, legge n. 99 del 2009, cit.). La disposizione di legge statale viola le norme ed i principi costituzionali in rubrica, in particolare il principio di leale collaborazione, poiche' consente allo Stato di affermare senz'altro la propria volonta' anche provocando la paralisi procedimentale della Conferenza unificata per inerzia o per dissenso - neppure motivato - del Governo stesso, che in tal modo potrebbe impedire alla Conferenza unificata d'esprimere il parere «entro sessanta giorni». E' infatti in tal caso necessario «l'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata»; al contrario «l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», con «assenso» che «e' espresso di regola all'unanimita' dei membri dei due predetti gruppi» e, «ove questa non sia raggiunta», «e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi» (d.lgs. n. 281 del 1997, cit., art. 9, comma 4). Ad avviso della Regione Piemonte, per le decisioni in ordine ad una questione determinante come la definizione delle tipologie d'impianti per la produzione di energia elettrica nucleare sull'intero territorio nazionale il rinvio operato dalla disciplina speciale qui impugnata alle indicate norme sulla Conferenza unificata, in particolare la disciplina sul parere che ne risulta si afferma in definitiva in spregio della stessa dignita' istituzionale delle regioni a differenza di quanto risulta previsto per l'intesa in Conferenza unificata ove il mancato raggiungimento della stessa puo' essere superato dallo Stato soltanto con una motivata deliberazione del Consiglio dei Ministri (d.lgs. n. 281 del 1998, cit., art. 3, comma 3, ed art. 9, comma 2, lett. b). B) La disposizione (art. 26, comma 1, legge n. 99 del 2009, cit.) e' incostituzionale per violazione degli articoli indicati in rubrica anche in combinato disposto con la disposizione della legge stessa sulla localizzazione (art. 25, comma 2, lett. g, legge n. 99 del 2009, cit.) nella parte in cui non chiariscono che l'intesa (che nel precedente motivo § 1 si vorrebbe con le regioni interessate) deve gia' contenere l'individuazione del tipo d'impianto da localizzare in quel territorio, scelto tra quelli indicati dalla deliberazione C.I.P.E. Le disposizioni di cui agli artt. 25, comma 2, e 26, comma 1, cit. appaiono dunque in contrasto con le norme costituzionali indicate in rubrica, in particolare con il principio di ragionevolezza, leale collaborazione e sussidiarieta', ove la legge non esclude la possibilita' di ricercare e trovare l'intesa sulla localizzazione di un impianto che non s'impone sia stato gia' individuato tra «le tipologie» oggetto di deliberazione C.I.P.E. 3) Violazione degli artt. 117, 118 e 120, Cost., nonche' del principio di leale collaborazione. «Per la riconversione degli impianti di produzione d'energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data d'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purche' la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (art. 5-bis, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33).». «La disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data d'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» (art. 5-bis, cit.). Una norma della legge statale qui gia' oggetto d'impugnazione (legge n. 99 del 2009) estende tale possibilita' di procedere in deroga alle vigenti disposizioni di legge regionali contenenti limiti di localizzazione territoriale ad ulteriori tipologie di impianti, cioe' «agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali dismessi, nonche' agli impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacita' produttiva» (art. 27, comma 27, legge n. 99 del 2009, cit.). Tale norma di legge e' ad avviso della regione ricorrente lesiva delle competenze legislative regionali poiche' dispone con norma di dettaglio in materie che sono di legislazione concorrente, in particolare «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia», nonche' «governo del territorio» (art. 117, terzo comma, Cost.). Disporre infatti con norma statale la possibilita' di derogare a tutta la disciplina regionale in materia di «produzione di energia elettrica con carbon fossile» e' senz'altro disposizione immediatamente applicativa e che di per se' non contempla norme di dettaglio regionali. La stessa genericita' di formulazione e vastita' d'applicazione (tutti i «limiti di localizzazione territoriale» previsti a qualsiasi fine nelle legislazioni regionali) non solo vanifica ogni vigente previsione di legge regionale, ma verrebbe a costituire un vincolo puntuale che va ben oltre la fissazione di «principi fondamentali» ex art. 117, terzo comma, Cost., superando d'un tratto ed impedendo percio' qualsiasi disciplina di dettaglio del legislatore regionale cui e' precluso ogni spazio di normazione sulla localizzazione degli impianti indicati.