IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 206 del 2009, proposto da Provincia di Reggio Calabria, rappresentato e difesa dall'avv. Attilio Battaglia, con domicilio eletto presso Attilio Battaglia avv. in Reggio Calabria, uff. legale Provincia, via S. Anna II tr.; Contro Regione Calabria consiglio; Regione Calabria in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Borruto, domiciliato per legge in Reggio Calabria, via D. Tripepi n. 92; Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota prot. 626 del 2 febbraio 2009 del dirigente generale del Dipartimento bilancio e patrimonio della Regione Calabria, nonche' avverso ogni atto connesso presupposto e consequenziale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria, in persona del presidente pro tempore; Relatore nella Camera di consiglio del giorno 22 aprile 2009 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con il ricorso in epigrafe la Provincia di Reggio Calabria impugna la nota prot. n. 626 del 2 febbraio 2009, del Dirigente del Settore Organizzazione e Personale della Regione Calabria, nonche' ogni atto connesso presupposto e consequenziale. La Provincia espone in fatto che tale nota fornisce esecuzione alla modifica legislativa operata dalla Regione Calabria dell'art. 26 della l.r. n. 9/2007, nel testo ora novellato in forza dell'art. 8 della l.r. n. 40/2008, a mente del quale: «1) Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 e' sostituito dal seguente: "1. Le risorse finanziarie da erogare in favore delle province per l'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite ai sensi delle leggi regionali 12 agosto 2002, n. 34 e 11 gennaio 2006, n. 1, allocate nelle UPB appositamente istituite nel bilancio regionale e finanziate con quota parte delle entrate autonome, sono trasferite alle stesse direttamente dal dipartimento bilancio e patrimonio, settore ragioneria generale. 2) I trasferimenti di cui al comma 1, ad esclusione di quanto previsto dal successivo comma 5, dovranno avvenire in due rate di pari importo con scadenza 30 aprile e 30 ottobre di ciascun anno, salvo che il trasferimento semestrale non sia conciliabile con specifiche norme di settore. 3) Le risorse sono trasferite in acconto con l'obbligo delle Province di presentare il rendiconto delle spese relative alle funzioni entro il 15 marzo dell'anno successivo ai dipartimenti regionali competenti per materia i quali, previa verifica, potranno richiedere alla ragioneria generale di provvedere al recupero delle somme non rendicontate correttamente sulla prima rata di aprile. La mancata presentazione del rendiconto comporta la sospensione della corresponsione della prima rata semestrale dell'anno successivo. 4) Sono escluse dalla rendicontazione le spese per il personale trasferito e per le spese di funzionamento. 5) Al fine di evitare il sorgere di problemi di liquidita' finanziaria alle amministrazioni provinciali, il trasferimento delle rate semestra, delle risorse di cui al comma 4 dovra' avvenire entro il 31 gennaio ed il 31 luglio dell'esercizio di riferimento. 6) I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 26 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 sono abrogati. Piu' precisamente, con le disposizioni di cui alle l.r. n. 34/2002 e n. 1/2006, Regione Calabria ha disciplinato gli strumenti, le procedure e le modalita' di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati, tra gli altri enti locali, dalle province, nelle materie di cui agli articoli 117, commi 3 e 4, e 118 della Costituzione. Le funzioni in questione sono state in concreto trasferite con deliberazioni della giunta regionale e decreti dirigenziali, sicche' a partire dal 1° gennaio 2006 esse sono direttamente esercitate dalle Province. La sopravvenuta legge reg. Cal. n. 9/2007 stabiliva, all'art. 26, un obbligo di rendiconto trimestrale da parte delle province, che nel caso di mancato rispetto comportava, previa diffida, la sanzione della sospensione delle erogazioni. La Provincia di Reggio Calabria, nel precedente ricorso n. 362/2008 ha sostenuto che tale obbligo di rendicontazione e soprattutto la sospensione delle erogazioni in caso di sua mancata presentazione lede la sua posizione di titolarita' delle funzioni trasferite e le impedisce di esercitarle, violando l'autonomia riconosciutale dalla Costituzione. Il Tribunale, previa sospensione degli atti impugnati disposta con ordinanza n. 53 del 7 maggio 2008, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della legge reg. Cal. n. 9/2007, per violazione degli articoli 114, 118 e 119 della Costituzione, con ordinanza n. 60 del 21 maggio 2008. Pendente il giudizio di fronte alla Corte costituzionale, la Regione Calabria operava la modifica della legge regionale n. 9/2007, in forza del su richiamato art. 8 della l.r. n. 40/2008. In esecuzione della sopravvenuta norma legislativa, la Regione indirizzava alla provincia regionale odierna ricorrente la nota n. 626/2009 a firma del dirigente del settore bilancio, con la quale, comunicando ed illustrando l'avvenuta modifica legislativa, chiedeva di darvi esecuzione. Ritenendo tale nota lesiva, la provincia l'ha dunque fatta oggetto dell'odierno gravame, affidato ad articolate censure in diritto. La Regione Calabria si e' costituita in opposizione al ricorso, del quale chiede il rigetto per inammissibilita' ed infondatezza nel merito, sostenendo in particolare la mancanza di carattere provvedimentale della nota impugnata. Nella Camera di consiglio del 22 aprile 2009 questo Tribunale ha accolto a termine, ovvero sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggetto della presente ordinanza, l'istanza cautelare introdotta con il ricorso in esame, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi di seguito specificati, la questione di costituzionalita' dell'art. 26 della legge reg. Cal. n. 9/2007, come modificato dall'art. 8 della l.r. n. 40/2008. Il Collegio Ritiene che la Provincia ha interesse a coltivare il presente gravame e che, nel merito, la modifica legislativa della norma di cui si e' sollevata la questione di legittimita' costituzionale nel giudizio n. 362/2008, non ha superato le censure sollevate con l'ordinanza n. 60/2008. A tale proposito, come gia' ritenuto nella predetta ordinanza n. 60/2008, il Collegio Osserva che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 e succ. modif. Cio' destituisce di fondamento l'eccezione di inammissibilita' del gravame che la Regione Calabria ha dedotto, circa la inoppugnabilita' dell'atto impugnato. Infatti, il giudizio non ha natura impugnatoria, ma attiene, in sostanza, alla controversia in ordine alla legittimita' ed alla fondatezza della pretesa della Regione Calabria di ottenere il rendiconto delle spese inerenti le risorse delle funzioni trasferite, a pena della sospensione delle erogazioni finanziarie relative alle medesime funzioni, ex lege reg. Cal. n. 34/2002. La nota impugnata, in sostanza, manifesta, da parte della Regione, l'intendimento, attuale e concreto, avente come tale natura di imposizione cogente e vincolante e dunque di ordine, di dare immediata attuazione alla nuova norma sopravvenuta, ottenendo quindi l'ottemperanza all'obbligo di redazione e presentazione dei rendiconti, a pena della sospensione dei trasferimenti, con evidenti refluenze sulla certezza della effettiva disponibilita' delle risorse trasferite ed, in conseguenza, della formazione del bilancio. Peraltro, a tacere della sua forma, essa possiede comunque un valore provvedimentale, laddove contiene un evidente ordine di conformazione alle previsioni legislative rivolto alle provincie in indirizzo (come si evince dal contesto della nota e dalla formula conclusiva, in cui si invitano gli enti in indirizzo a dare esecuzione a quanto esposto). Anche nel caso di specie; dunque, cosi' come gia' ritenuto nella precedente ordinanza n. 60/2008 di questo Tribunale, le censure avanzate dalla ricorrente attengono alla assenta illegittimita costituzionale delle disposizioni in esame, per violazione degli articoli 114, 118 e 119 Cost., sicche' la relativa questione di legittimita costituzionale e' sicuramente rilevante, ai fini sia della decisione definitiva della domanda cautelare, sia del ricorso nel merito. La questione risulta, inoltre, non manifestamente infondata, in forza delle considerazioni in diritto gia' espresse nella precedente ordinanza n. 60/2008, con le precisazioni esposte a seguire in relazione alla nuova struttura della norma censurata. L'art. 114, secondo comma, della Costituzione statuisce che «i Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione». Il successivo art. 118 della Costituzione prevede, poi, al secondo comma, che «i Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze», mentre ai sensi dell'art. 119, primo comma, «i Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa». Nella precedente ordinanza n. 60/2008, si e' ritenuto che il riconoscimento costituzionale dell'autonomia, per quanto qui interessa, delle Province risultava evidentemente non coerente con l'assoggettamento delle stesse, nell'esplicazione delle funzioni «conferite», a controllo trimestrale della relativa spesa, con la previsione, oltre tutto, di sospensione necessaria di ogni erogazione nel caso che il rendiconto non venga inviato a seguito di specifica diffida. Tale considerazione non muta, nel contesto della nuova norma regionale, perche' quest'ultima, sebbene abbia escluso dal rendiconto le spese del personale e di funzionamento, ha, per il resto, solamente modificato le modalita' di presentazione del rendiconto stesso (annuale e non piu' trimestrale), mantenendo quindi sostanzialmente, la sanzione della sospensione del trasferimento delle risorse per il caso della sua mancata presentazione. Ad avviso del Collegio, duncjue, le modalita' di erogazione dei finanziamenti relativi alle funzioni conferite alle province dalla legge reg. Cal. n. 34/2002, contemplate dall'art. 26 della legge reg. Cal. n. 9/2007, cosi' come modificato dall'art. 8 della l.r. n. 40/2008, continuano ad essere lesive dell'autonomia delle province medesime, che vengono sottoposte. ad una forma di controllo «finanziario» molto penetrante, non compatibile con la posizione loro riconosciuta dalla Costituzione. In tal senso, del resto, la Consulta ha avuto modo di chiarire che nei confronti degli enti locali non possono considerarsi costituzionalmente ammissibili interventi finanziari vincolati nella destinazione, per normali attivita' e compiti di competenza di questi ultimi (C. cost. 16 gennaio 2004, n. 16), quali, nel caso di specie, le funzioni conferite con la legge reg. Cal. n. 34/2002. In relazione a cio', deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata nel presente giudizio dalla Provincia di Reggio Calabria, dell'art. 26 della legge reg. Cal. n. 9/2007, come modificato dall'art. 8 della legge reg. Cal. n. 40/2008, per violazione degli articoli 114, comma 2, 118, comma 2, e 119, comma 1, della Costituzione, in quanto prevede modalita' di erogazione dei finanziamenti relativi alle funzioni conferite alle Province con legge reg. Cal. n. 34/2002 non compatibili con l'autonomia di queste ultime, costituzionalmente riconosciuta e tutelata.