IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 206 del  2009,  proposto  da  Provincia  di  Reggio
Calabria, rappresentato e difesa  dall'avv.  Attilio  Battaglia,  con
domicilio eletto presso Attilio Battaglia avv.  in  Reggio  Calabria,
uff. legale Provincia, via S. Anna II tr.; 
    Contro Regione Calabria consiglio; Regione  Calabria  in  persona
del presidente pro tempore, rappresentato e  difeso  dall'avv.  Dario
Borruto, domiciliato per legge in Reggio Calabria, via D. Tripepi  n.
92; 
    Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della  nota
prot. 626 del 2 febbraio 2009 del dirigente generale del Dipartimento
bilancio e patrimonio della Regione Calabria,  nonche'  avverso  ogni
atto connesso presupposto e consequenziale; 
    Visto il ricorso con i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria,  in
persona del presidente pro tempore; 
    Relatore nella Camera di consiglio del giorno 22 aprile  2009  il
dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per  le  parti  i  difensori
come specificato nel verbale; 
             Ritenuto in fatto e considerato in diritto 
    Con il ricorso  in  epigrafe  la  Provincia  di  Reggio  Calabria
impugna la nota prot. n. 626 del 2 febbraio 2009, del  Dirigente  del
Settore Organizzazione e Personale della  Regione  Calabria,  nonche'
ogni atto connesso presupposto e consequenziale. 
    La Provincia espone in fatto che tale  nota  fornisce  esecuzione
alla modifica legislativa operata dalla Regione Calabria dell'art. 26
della l.r. n. 9/2007, nel testo ora novellato in  forza  dell'art.  8
della l.r. n. 40/2008, a mente del quale: 
        «1) Il comma 1 dell'articolo  26  della  legge  regionale  11
maggio 2007,  n.  9  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Le  risorse
finanziarie da erogare in favore delle province per l'esercizio delle
funzioni amministrative loro conferite ai sensi delle leggi regionali
12 agosto 2002, n. 34 e 11 gennaio 2006, n.  1,  allocate  nelle  UPB
appositamente istituite nel bilancio regionale e finanziate con quota
parte  delle  entrate   autonome,   sono   trasferite   alle   stesse
direttamente  dal  dipartimento  bilancio   e   patrimonio,   settore
ragioneria generale. 
        2) I trasferimenti di cui al comma 1, ad esclusione di quanto
previsto dal successivo comma 5, dovranno avvenire  in  due  rate  di
pari importo con scadenza 30 aprile e 30  ottobre  di  ciascun  anno,
salvo che  il  trasferimento  semestrale  non  sia  conciliabile  con
specifiche norme di settore. 
        3) Le risorse sono trasferite in acconto con l'obbligo  delle
Province di  presentare  il  rendiconto  delle  spese  relative  alle
funzioni entro il  15  marzo  dell'anno  successivo  ai  dipartimenti
regionali competenti per materia i quali, previa  verifica,  potranno
richiedere alla ragioneria generale di provvedere al  recupero  delle
somme non rendicontate correttamente sulla prima rata di  aprile.  La
mancata presentazione del rendiconto comporta  la  sospensione  della
corresponsione della prima rata semestrale dell'anno successivo. 
        4)  Sono  escluse  dalla  rendicontazione  le  spese  per  il
personale trasferito e per le spese di funzionamento. 
        5) Al fine di evitare il sorgere di  problemi  di  liquidita'
finanziaria alle amministrazioni provinciali, il trasferimento  delle
rate semestra, delle risorse di cui al comma 4 dovra' avvenire  entro
il 31 gennaio ed il 31 luglio dell'esercizio di riferimento. 
        6) I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 26 della legge regionale
11 maggio 2007, n. 9 sono abrogati. 
    Piu' precisamente, con  le  disposizioni  di  cui  alle  l.r.  n.
34/2002 e n. 1/2006, Regione Calabria ha disciplinato gli  strumenti,
le procedure e le modalita' di riordino delle funzioni e dei  compiti
amministrativi esercitati, tra gli altri enti locali, dalle province,
nelle materie di cui agli articoli 117, commi 3  e  4,  e  118  della
Costituzione. 
    Le funzioni in questione sono state in  concreto  trasferite  con
deliberazioni della giunta regionale e decreti dirigenziali,  sicche'
a partire dal 1° gennaio 2006 esse sono direttamente esercitate dalle
Province. 
    La sopravvenuta legge reg. Cal. n. 9/2007 stabiliva, all'art. 26,
un obbligo di rendiconto trimestrale da parte delle province, che nel
caso di mancato rispetto  comportava,  previa  diffida,  la  sanzione
della sospensione delle erogazioni. 
    La Provincia  di  Reggio  Calabria,  nel  precedente  ricorso  n.
362/2008  ha  sostenuto  che  tale  obbligo  di   rendicontazione   e
soprattutto la sospensione delle erogazioni in caso  di  sua  mancata
presentazione lede la sua posizione  di  titolarita'  delle  funzioni
trasferite  e  le  impedisce  di  esercitarle,  violando  l'autonomia
riconosciutale dalla Costituzione. 
    Il Tribunale, previa sospensione degli  atti  impugnati  disposta
con ordinanza n.  53  del  7  maggio  2008,  sollevava  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 26 della  legge  reg.  Cal.  n.
9/2007,  per  violazione  degli  articoli  114,  118  e   119   della
Costituzione, con ordinanza n. 60 del 21 maggio 2008. 
    Pendente il giudizio di  fronte  alla  Corte  costituzionale,  la
Regione Calabria operava la modifica della legge regionale n. 9/2007,
in forza del su richiamato art. 8 della l.r. n. 40/2008. 
    In esecuzione della sopravvenuta norma  legislativa,  la  Regione
indirizzava alla provincia regionale odierna ricorrente  la  nota  n.
626/2009 a firma del dirigente del settore bilancio,  con  la  quale,
comunicando ed illustrando l'avvenuta modifica legislativa,  chiedeva
di darvi esecuzione. 
    Ritenendo tale  nota  lesiva,  la  provincia  l'ha  dunque  fatta
oggetto dell'odierno  gravame,  affidato  ad  articolate  censure  in
diritto. 
    La Regione Calabria si e' costituita in opposizione  al  ricorso,
del quale chiede il rigetto per inammissibilita' ed infondatezza  nel
merito,  sostenendo  in  particolare   la   mancanza   di   carattere
provvedimentale della nota impugnata. 
    Nella Camera di consiglio del 22 aprile 2009 questo Tribunale  ha
accolto  a  termine,  ovvero  sino   alla   pronuncia   della   Corte
costituzionale sulla  questione  oggetto  della  presente  ordinanza,
l'istanza cautelare introdotta con il  ricorso  in  esame,  ritenendo
rilevante e  non  manifestamente  infondata,  nei  sensi  di  seguito
specificati, la questione di  costituzionalita'  dell'art.  26  della
legge reg. Cal. n. 9/2007, come modificato dall'art. 8 della l.r.  n.
40/2008. 
    Il Collegio Ritiene che la Provincia ha interesse a coltivare  il
presente gravame e che, nel merito,  la  modifica  legislativa  della
norma  di  cui  si  e'  sollevata  la   questione   di   legittimita'
costituzionale nel giudizio n. 362/2008, non ha superato  le  censure
sollevate con l'ordinanza n. 60/2008. 
    A tale proposito, come gia' ritenuto nella predetta ordinanza  n.
60/2008, il  Collegio  Osserva  che  la  controversia  rientra  nella
giurisdizione  esclusiva  del  giudice   amministrativo,   ai   sensi
dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 e succ. modif. 
    Cio' destituisce di fondamento  l'eccezione  di  inammissibilita'
del  gravame  che  la  Regione  Calabria   ha   dedotto,   circa   la
inoppugnabilita' dell'atto impugnato. 
    Infatti, il giudizio non ha natura impugnatoria, ma  attiene,  in
sostanza, alla controversia  in  ordine  alla  legittimita'  ed  alla
fondatezza della  pretesa  della  Regione  Calabria  di  ottenere  il
rendiconto delle spese inerenti le risorse delle funzioni trasferite,
a pena della sospensione delle erogazioni finanziarie  relative  alle
medesime funzioni, ex lege reg. Cal. n. 34/2002. 
    La  nota  impugnata,  in  sostanza,  manifesta,  da  parte  della
Regione, l'intendimento, attuale e concreto, avente come tale  natura
di imposizione cogente e vincolante  e  dunque  di  ordine,  di  dare
immediata attuazione alla nuova norma sopravvenuta, ottenendo  quindi
l'ottemperanza  all'obbligo  di   redazione   e   presentazione   dei
rendiconti, a pena della sospensione dei trasferimenti, con  evidenti
refluenze sulla certezza della effettiva disponibilita' delle risorse
trasferite ed, in conseguenza, della formazione del bilancio. 
    Peraltro, a tacere della sua forma,  essa  possiede  comunque  un
valore  provvedimentale,  laddove  contiene  un  evidente  ordine  di
conformazione alle previsioni legislative rivolto alle  provincie  in
indirizzo (come si evince dal contesto della  nota  e  dalla  formula
conclusiva,  in  cui  si  invitano  gli  enti  in  indirizzo  a  dare
esecuzione a quanto esposto). 
    Anche nel caso di specie; dunque, cosi' come gia' ritenuto  nella
precedente ordinanza n.  60/2008  di  questo  Tribunale,  le  censure
avanzate  dalla  ricorrente  attengono  alla  assenta   illegittimita
costituzionale delle disposizioni  in  esame,  per  violazione  degli
articoli 114, 118 e 119  Cost.,  sicche'  la  relativa  questione  di
legittimita costituzionale e'  sicuramente  rilevante,  ai  fini  sia
della decisione definitiva della domanda cautelare, sia  del  ricorso
nel merito. 
    La questione risulta, inoltre, non manifestamente  infondata,  in
forza delle considerazioni in diritto gia' espresse nella  precedente
ordinanza n. 60/2008,  con  le  precisazioni  esposte  a  seguire  in
relazione alla nuova struttura della norma censurata. 
    L'art. 114, secondo comma, della Costituzione  statuisce  che  «i
Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni  sono  enti
autonomi con propri statuti, poteri e  funzioni  secondo  i  principi
fissati  dalla  Costituzione».   Il   successivo   art.   118   della
Costituzione prevede, poi,  al  secondo  comma,  che  «i  Comuni,  le
Province  e  le  Citta'  metropolitane  sono  titolari  di   funzioni
amministrative proprie e di quelle  conferite  con  legge  statale  o
regionale,  secondo  le  rispettive  competenze»,  mentre  ai   sensi
dell'art. 119,  primo  comma,  «i  Comuni,  le  Province,  le  Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di  entrata  e
di spesa». 
    Nella precedente ordinanza n. 60/2008,  si  e'  ritenuto  che  il
riconoscimento  costituzionale   dell'autonomia,   per   quanto   qui
interessa, delle Province risultava evidentemente  non  coerente  con
l'assoggettamento  delle  stesse,  nell'esplicazione  delle  funzioni
«conferite», a controllo trimestrale della  relativa  spesa,  con  la
previsione, oltre tutto, di sospensione necessaria di ogni erogazione
nel caso che il rendiconto non venga inviato a seguito  di  specifica
diffida. 
    Tale considerazione non muta,  nel  contesto  della  nuova  norma
regionale, perche' quest'ultima, sebbene abbia escluso dal rendiconto
le spese  del  personale  e  di  funzionamento,  ha,  per  il  resto,
solamente modificato le modalita'  di  presentazione  del  rendiconto
stesso  (annuale  e  non   piu'   trimestrale),   mantenendo   quindi
sostanzialmente, la  sanzione  della  sospensione  del  trasferimento
delle risorse per il caso della sua mancata presentazione. 
    Ad avviso del Collegio, duncjue, le modalita' di  erogazione  dei
finanziamenti relativi alle funzioni conferite  alle  province  dalla
legge reg. Cal. n. 34/2002, contemplate dall'art. 26 della legge reg.
Cal. n. 9/2007, cosi' come  modificato  dall'art.  8  della  l.r.  n.
40/2008, continuano ad essere lesive  dell'autonomia  delle  province
medesime,  che  vengono  sottoposte.  ad  una  forma   di   controllo
«finanziario» molto penetrante, non compatibile con la posizione loro
riconosciuta dalla Costituzione. In tal senso, del resto, la Consulta
ha avuto modo di chiarire che nei confronti  degli  enti  locali  non
possono  considerarsi   costituzionalmente   ammissibili   interventi
finanziari vincolati nella  destinazione,  per  normali  attivita'  e
compiti di competenza di questi ultimi (C. cost. 16 gennaio 2004,  n.
16), quali, nel caso di specie, le funzioni conferite  con  la  legge
reg. Cal. n. 34/2002. 
    In  relazione  a   cio',   deve   ritenersi   rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale,
sollevata nel presente giudizio dalla Provincia di  Reggio  Calabria,
dell'art. 26  della  legge  reg.  Cal.  n.  9/2007,  come  modificato
dall'art. 8 della legge reg. Cal. n. 40/2008,  per  violazione  degli
articoli  114,  comma  2,  118,  comma  2,  e  119,  comma  1,  della
Costituzione,  in  quanto  prevede  modalita'   di   erogazione   dei
finanziamenti relativi alle  funzioni  conferite  alle  Province  con
legge reg. Cal. n. 34/2002 non compatibili con l'autonomia di  queste
ultime, costituzionalmente riconosciuta e tutelata.