Ricorso della Regione Emilia-Romagna, in persona  del  Presidente
della Giunta regionale pro  tempore,  autorizzato  con  deliberazione
della  Giunta  regionale  14  settembre  2009,  n.  1350  (doc.   1),
rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente  atto,
dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di  Padova  e  dall'avv.  Rosaria
Russo Valentini, con domicilio  eletto  presso  lo  studio  dell'avv.
Russo Valentini in corso Vittorio Emanuele II n. 284, 00186 Roma; 
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   per   la
dichiarazione che non spetta allo Stato, di  provvedere  con  decreto
del Ministro dell'interno alla Determinazione degli ambiti  operativi
delle  associazioni   di   osservatori   volontari,   requisiti   per
l'iscrizione  nell'elenco  prefettizio  e  modalita'  di  tenuta  dei
relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44  dell'articolo  3  della
legge 15 luglio 2009, n. 94, nonche' per il conseguente  annullamento
del decreto  del  Ministro  dell'interno  8  agosto  2009,  che  tale
disciplina contiene, per violazione: 
        dell'art. 117, secondo comma, Cost.; 
        dell'art. 117, quarto comma, Cost; 
        dell'art. 117, sesto comma, Cost.; 
        dell'art. 118 Cost.; 
        del principio di leale  collaborazione,  nei  modi  e  per  i
profili di seguito illustrati. 
 
                              F a t t o 
 
    L'atto  qui  impugnato  mediante   ricorso   per   conflitto   di
attribuzioni e',  come  enunciato  nella  stessa  sua  intitolazione,
attuativo dei commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15  luglio
2009, n. 94. 
    Le Regione Emilia-Romagna ha impugnato tali disposizioni mediante
ricorso in via principale  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale, ed impugna ora l'atto applicativo  -  come  era  gia'
stato preannunciato nello stesso  ricorso  avverso  la  legge  -  «in
quanto i vizi di legittimita'  costituzionale  che  essa  ritiene  di
individuare nelle disposizioni della legge n. 94  del  2009,  oggetto
del presente giudizio, si riverberino anche su  tale  decreto,  oltre
che in quanto tale decreto possa ritenersi violare in  modo  autonomo
le competenze costituzionali della regione». 
    Converra' dunque  ricordare  in  via  meramente  riassuntiva  che
mediante il ricorso in via principale, posta  una  premessa  generale
(I. Premessa sulla identificazione rispettiva delle  materie  «ordine
pubblico e sicurezza» e «polizia amministrativa locale»), sono  stati
fatti valere in  particolare  i  seguenti  motivi  di  illegittimita'
costituzionale. 
II) In primo luogo. Illegittimita' costituzionale dei commi  40,  41,
42 e 43 per violazione dell'articolo 117,  comma  secondo,  quarto  e
sesto della Costituzione. 
    1) Illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma  40,  nella
parte  in  cui  comprende  nelle  attivita'  soggette  a   disciplina
esclusivamente statale materie  di  competenza  regionale,  quali  la
sicurezza urbana in senso ampio e le situazioni di disagio sociale. 
    2) Illegittimita' costituzionale del comma 41, nella parte in cui
esso prevede che anche le associazioni aventi  ad  oggetto  attivita'
correlate con la sicurezza urbana e le situazioni di disagio sociale,
ma non relative alla tutela dell'ordine pubblico e  della  sicurezza,
siano soggette all'iscrizione nell'elenco tenuto dai prefetti. 
    3) Illegittimita' costituzionale  del  comma  42,  in  quanto  si
intenda che esso impone ai sindaci di utilizzare in  via  prioritaria
le associazioni costituite tra gli  appartenenti,  in  congedo,  alle
Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi  dello  Stato
anche in relazione  ad  attivita'  diverse  da  quella  di  segnalare
circostanze rilevanti  ai  fini  dell'ordine  pubblico  e  sicurezza,
nonche'  in  quanto,  vietando  l'iscrizione  negli   elenchi   delle
associazioni  diverse  da  quello   ora   citate   ove   esse   siano
destinatarie, a qualsiasi titolo,  di  risorse  economiche  a  carico
della finanza pubblica, comprime  irrazionalmente  l'esercizio  della
potesta' legislativa regionale in materia di polizia amministrativa. 
    4) Illegittimita' costituzionale del comma 43 nella parte in  cui
affida al Ministro dell'interno il compito  di  adottare  un  decreto
mediante  il  quale  sono  determinati  gli  ambiti  operativi  delle
disposizioni di cui ai  commi  40  e  41,  nonche'  i  requisiti  per
l'iscrizione nell'elenco, e sono disciplinate le modalita' di  tenuta
dei relativi elenchi, anche in  relazione  a  materie  di  competenza
regionale  comprese  dell'ambito  della  sicurezza  urbana  e   delle
situazioni di disagio sociale. 
III) In subordine. Illegittimita' costituzionale degli  stessi  commi
40, 41 e 43 per violazione del principio di  leale  collaborazione  e
del dovere di prevedere forme di coordinamento tra Stato e regioni. 
    Come detto, il d.m. 8 agosto 2009, recante  Determinazione  degli
ambiti  operativi  delle  associazioni  di   osservatori   volontari,
requisiti per l'iscrizione nell'elenco  prefettizio  e  modalita'  di
tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo
3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, costituisce  l'atto  applicativo
delle disposizioni impugnate. 
    Anche tale atto, al  pari  delle  disposizioni  che  esso  attua,
risulta ad avviso della Regione Emilia-Romagna, lesivo delle  proprie
prerogative costituzionali, sia sotto il profilo  del  contenuto  sia
sotto quello della procedura, per le seguenti ragioni di 
 
                            D i r i t t o 
 
1) Violazione dell'art. 117, secondo,  quarto  e  sesto  comma  della
Costituzione,  per  invalidita'  derivata  dalla  invalidita'   delle
disposizioni attuate dal decreto 8 agosto 2009,  sotto  gli  identici
profili. Violazione del principio di legalita'. 
    Come esposto nel ricorso in via principale avverso la legge n. 94
del 2009, le disposizioni di cui all'art. 3, commi da 40 a  44,  sono
illegittime: 
        nella parte in cui comprendono  nelle  attivita'  soggette  a
disciplina esclusivamente statale materie  di  competenza  regionale,
quali la sicurezza urbana in senso ampio e le situazioni  di  disagio
sociale (comma 40); 
        nella parte in cui prevedono che anche le associazioni aventi
ad  oggetto  attivita'  correlate  con  la  sicurezza  urbana  e   le
situazioni  di  disagio  sociale,  ma  non   relative   alla   tutela
dell'ordine pubblico e della sicurezza, siano soggette all'iscrizione
nell'elenco tenuto dai prefetti (comma 41); 
        in  quanto  impongano  ai  sindaci  di  utilizzare   in   via
prioritaria le  associazioni  costituite  tra  gli  appartenenti,  in
congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi
dello Stato anche in relazione ad  attivita'  diverse  da  quella  di
segnalare  circostanze  rilevanti  ai  fini  dell'ordine  pubblico  e
sicurezza, nonche' in quanto,  vietando  l'iscrizione  negli  elenchi
delle associazioni diverse  da  quelle  ora  citate  ove  esse  siano
destinatarie, a qualsiasi titolo,  di  risorse  economiche  a  carico
della finanza pubblica, comprimano irrazionalmente l'esercizio  della
potesta' legislativa regionale in materia di  polizia  amministrativa
(comma 42); 
        nella parte in  cui  affidano  al  Ministro  dell'interno  il
compito di adottare un decreto mediante il quale sono determinati gli
ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41,  nonche'
i requisiti per l'iscrizione  nell'elenco,  e  sono  disciplinate  le
modalita' di tenuta  dei  relativi  elenchi,  anche  in  relazione  a
materie di competenza regionale comprese nell'ambito della  sicurezza
urbana e delle situazioni di disagio sociale (comma 43). 
    Dichiarata  -  come   la   Regione   Emilia-Romagna   confida   -
l'illegittimita' costituzionale di tali disposizioni,  il  decreto  8
agosto  2009  risulta  avere  disciplinato  materie   di   competenza
regionale, ed in particolare la materia della polizia  amministrativa
locale e la materia  della  sicurezza  urbana  (in  quanto  ulteriore
rispetto alla materia ordine pubblico e sicurezza) e la  materia  del
disagio sociale, con lesione dell'art. 117, secondo e  quarto  comma,
che riservano tali materie alla potesta' legislativa regionale.  Esso
risulta emesso anche in violazione, in  particolare,  dell'art.  117,
sesto comma, che limita il  potere  regolamentare  dello  Stato  alle
materie di cui all'art. 117, secondo comma. Esso risulta anche emesso
in violazione del principio di legalita', per difetto di attribuzione
legislativa. 
    Che il decreto 8 agosto 2009 disciplini  tali  materie  non  puo'
esser dubbio. 
    In effetti l'art. 1, nel definire i requisiti per l'iscrizione  e
tenuta  dell'elenco  delle  associazioni  di  osservatori  volontari,
prevede: 
        che «in ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del  Governo
e' istituito l'elenco provinciale delle associazioni di cittadini  di
cui all'art. 3, comma 41 della legge 15 luglio 2009, n.  94,  per  la
segnalazione alle polizie locali, ovvero alle Forze di polizia  dello
Stato, di eventi che possono arrecare  danno  alla  sicurezza  urbana
ovvero situazioni di disagio sociale» (comma 1); 
        che «ai fini  dell'iscrizione  nell'elenco»  le  associazioni
debbano  «avere  tra  gli   scopi   sociali,   risultanti   dall'atto
costitutivo e/o  dallo  statuto,  quello  di  prestare  attivita'  di
volontariato con finalita' di solidarieta' sociale nell'ambito  della
sicurezza  urbana»  oppure   «del   disagio   sociale,   o   comunque
riconducibili alle stesse», dettando poi ulteriori prescrizioni»; 
        che l'iscrizione sia «effettuata  dal  Prefetto,  sentito  il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica» (comma 3). 
    L'art. 2 definisce  Compiti  e  modalita'  di  svolgimento  delle
attivita'  delle  associazioni  di  osservatori  volontari  anche  in
relazione agli ambiti di competenza regionale, prescrivendo alla fine
che  «le  modalita'  operative  per   l'impiego   degli   osservatori
volontari, contenute nel presente decreto, devono  essere  coordinate
con i servizi della polizia municipale del comune interessato in modo
che sia garantita un'idonea ricezione delle segnalazioni». 
    L'art.  3,  denominato  Ordinanze  dei  sindaci,   assegna   alla
decisione assunta dal sindaco di avvalersi,  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, della  collaborazione  di
associazioni  la  forma  di  «apposita   ordinanza»,   implicitamente
attribuendo  al  sindaco  la  veste  di  Ufficiale  del  Governo,  ed
attraendo percio' all'ambito statale tale decisione. 
    L'art. 4 prevede Convenzioni tra «i sindaci» quali Ufficiali  del
Governo - anziche' con i comuni interessati  -  volte  a  individuare
l'ambito territoriale e temporale in cui l'associazione e'  destinata
a svolgere l'attivita' ed  a  disciplinare  il  piano  d'impiego,  la
formazione degli associati con  compiti  di  osservatore  volontario,
nonche' forme  di  controllo  per  la  verifica  del  rispetto  delle
disposizioni contenute nelle convenzioni e  di  quelle  di  cui  allo
stesso decreto (comma 1), e prevede inoltre che «il  contenuto  delle
convenzioni  viene  concordato  con  il   prefetto   competente   per
territorio,  sentito  il  Comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica». 
    L'art.  5  fissa  i  Requisiti  degli  osservatori  volontari   e
condizioni per l'impiego, attribuendo  tra  l'altro  al  Prefetto  la
competenza a disporre il divieto di impiego nelle attivita'  in  caso
di perdita da parte di un «osservatore  volontario»  di  uno  o  piu'
requisiti previsti o qualora lo stesso ponga in essere  comportamenti
in contrasto con quanto previsto o effettui il servizio in  stato  di
ebbrezza. 
    L'art. 6 prevede le ipotesi di Revoca dell'iscrizione, assegnando
al prefetto la relativa competenza. Ugualmente, in relazione all'art.
7  per  la  Revisione  annuale  dell'elenco  e  ammissione  di  nuovi
associati. 
    In sintesi, risulta evidente che, in attuazione della legge ma in
parte anche autonomamente sviluppandola,  il  decreto  qui  impugnato
disciplina anche l'attivita' dei volontari in relazione ai servizi di
polizia amministrativa locale. 
      
    Tale  attivita',  conviene  ricordarlo,  e'  disciplinata   nella
Regione Emilia-Romagna dalla legge regionale 4 dicembre 2003,  n.  24
(modificata dalla legge regionale 28 settembre 2007, n. 21),  recante
Disciplina della polizia amministrativa locale  e  promozione  di  un
sistema integrato di sicurezza, il cui contenuto e' stato  illustrato
nel ricorso in via principale avverso la legge n. 94 del 2009. 
    Risulta dunque evidente che  -  ove  fosse  dichiarata  per  tale
ragione l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni  di  legge
che  il  decreto  attua  -  lo  stesso  decreto  e  le  sue   singole
disposizioni risulterebbero  per  le  stesse  ragioni  illegittime  e
lesive delle prerogative costituzionali della regione. 
    Una menzione ulteriore meritano gli ultimi due articoli. 
    L'art. 8 disciplina la Formazione, disponendo tra l'altro che «le
regioni e gli enti locali interessati possono  organizzare  corsi  di
formazione   e   aggiornamento   per   gli   osservatori   volontari,
appartenenti alle associazioni iscritte nell'elenco di  cui  all'art.
1, concernenti l'attivita' di segnalazione» (comma 1),  che  «per  le
associazioni di cui al successivo art.  9  i  corsi  dovranno  essere
svolti in tempo utile per proseguire nell'impiego degli  osservatori»
(comma 2). 
    L'art. 8 e' il solo in cui compaia  un  ruolo  o  una  competenza
della  regione,  ma  anch'esso  e'  evidentemente  illegittimo,   non
spettando  al  regolamento  statale  di  prevedere   e   disciplinare
l'attivita' regionale di formazione. 
    L'art. 9 contiene Norme transitorie, e dispone in particolare che
«le associazioni gia' costituite, che alla data del presente  decreto
svolgono attivita' di  volontariato  con  finalita'  di  solidarieta'
sociale comunque riconducibili a quanto previsto dall'art.  3,  comma
40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal presente decreto, possono
essere  iscritte  nell'elenco  provinciale  delle   associazioni   di
osservatori volontari, con le medesime modalita' di cui  all'art.  1,
comma 3 del presente decreto, fermo restando il possesso degli  altri
requisiti previsti dallo stesso art. l», e  che  «dette  associazioni
possono continuare a espletare la propria attivita' anche nell'ambito
e nei limiti dell'art. 2 prima dell'iscrizione», ma soltanto «per  un
periodo non superiore a sei mesi dalla  data  del  presente  decreto»
(comma 1). Ancora, il comma 2 dispone che «per lo stesso periodo di 6
mesi, i comuni possono continuare ad avvalersi dei rapporti in  atto,
per lo svolgimento, da parte  di  cittadini,  di  attivita'  comunque
riconducibili all'art. 3, comma 40 della legge  15  luglio  2009,  n.
94». 
    Essendo  le  «attivita'  di   volontariato   con   finalita'   di
solidarieta'  sociale  comunque  riconducibili  a   quanto   previsto
dall'art.  3,  comma  40  della  legge  15  luglio   2009,   n.   94»
evidentemente  comprensive  di  attivita'  riferite  ad   ambiti   di
competenza   regionale,    la    norma    transitoria    interferisce
illegittimamente con la disciplina recata dalla legge regionale n. 24
del 2003, sopra ricordata. 
    Di qui la sua specifica illegittimita' costituzionale. 
2) Violazione in via autonoma dell'art. 117, secondo, quarto e  sesto
comma della Costituzione, in relazione ai contenuti del  decreto  non
previsti dalla legge n. 94 del  2009.  Violazione  del  principio  di
legalita'. 
    Come risulta dall'esame sopra compiuto, alcuni dei contenuti  del
decreto 8 agosto 2009 vanno oltre quanto disposto  dalla  legge  come
suo proprio ambito: converra'  ricordare,  infatti,  che  secondo  il
comma 43 dell'art. 3 l'ambito di intervento del decreto del  Ministro
dell'interno e' limitato alla determinazione degli «ambiti  operativi
delle disposizioni di cui ai commi  40  e  41»,  dei  «requisiti  per
l'iscrizione nell'elenco»  e  alla  disciplina  delle  «modalita'  di
tenuta dei relativi elenchi». 
    Fuoriescono in particolare da questo ambito la disposizione sulla
forma di «ordinanza» della decisione del sindaco, di cui all'art.  3,
la  previsione  di  specifiche  convenzioni  tra  i  sindaci   e   le
associazioni di cui  all'art.  4,  la  disciplina  dell'attivita'  di
formazione (art. 8). 
    Fuoriesce altresi' dai poteri attribuiti dalla legge  il  compito
di  emanare  norme  transitorie,  e  di   disciplinare   in   termini
restrittivi  l'attivita'  dei  volontari  che  attualmente   svolgono
attivita' di  volontariato  in  supporto  alle  funzioni  di  polizia
amministrativa locale ai sensi della legge regionale n. 24 del  2003.
Di  qui,  in  particolare,  il  carattere  illegittimo  ed   invasivo
dell'art. 9, che a tali attivita' sembra riferirsi, costringendole  a
rientrare nell'ambito di quelle totalmente disciplinate e svolte  nel
quadro normativo ed organizzativo statale. 
3) In subordine al punto 1. Lesione delle prerogative  costituzionali
della regione in quanto il decreto ministeriale non e' stato  assunto
d'intesa con la  Conferenza  Stato-regioni,  ed  in  quanto  nel  suo
contenuto non prevede forme di coordinamento  tra  Stato  e  regioni.
Violazione del principio di leale collaborazione. 
    a)  In   via   derivata   dalla   corrispondente   illegittimita'
costituzionale della disposizione attributiva del potere normativo di
cui all'art. 3, comma 43, legge n. 94 del 2009. 
    Come sopra accennato, con il ricorso in via principale la Regione
Emilia-Romagna  ha  fatto  valere,  in  subordine,   l'illegittimita'
costituzionale   della   previsione   che   autorizza   il   Ministro
dell'interno ad emanare il decreto  applicativo  della  legge,  senza
richiedere la previa intesa con la Conferenza Stato-regioni: cio' per
l'ipotesi che si dovesse ritenere che le attivita' di volontariato in
relazione alla materia statale  ordine  pubblico  e  sicurezza  e  le
attivita' di volontariato in relazione alla materia regionale polizia
amministrativa locale siano talmente intrecciate da non potere essere
disciplinate e svolte separatamente. 
    L'eventuale declaratoria di illegittimita'  costituzionale  della
legge comportera' l'illegittimita' e l'invasivita' del d.m. 8  agosto
2009 anche sotto questo profilo. 
    b) In subordine. Illegittimita' in  via  autonoma  dell'omissione
del coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni. 
    Risulta dal preambolo del decreto che, pur senza  esservi  tenuto
in forza della legge, il Ministro ha sentito,  prima  dell'emanazione
dell'atto,  la  Conferenza  Stato-citta'.  Il  Ministro   ha   dunque
avvertito l'incongruita'  del  mantenere  l'intera  disciplina  della
materia nel solo ambito statale  ministeriale,  ed  ha  coinvolto  le
rappresentanze delle autonomie locali. 
    Posto che le autonomie locali in quanto tali non hanno competenza
in materia di ordine pubblico e sicurezza, ma  che  esse  sono  state
coinvolte in quanto titolari delle funzioni  in  materia  di  polizia
amministrativa locale, risulta evidente che il Ministro  allo  stesso
modo avrebbe dovuto - se pure non fossero fondate tutte le precedenti
censure ed argomentazioni -  almeno  «sentire»  anche  la  Conferenza
Stato-regioni (o la Conferenza unificata): le regioni, infatti,  sono
le titolari costituzionali della potesta' legislativa in  materia  di
polizia amministrativa locale; inoltre,  l'attuazione  di  «forme  di
coordinamento»  con  le  regioni  nella  stessa  materia  dell'ordine
pubblico e sicurezza e' doverosa in forza dell'art. 118, terzo comma,
della Costituzione.