Ordinanza 
nel giudizio per conflitto di attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  19
dicembre 2008 (Doc. IV-quater, n. 7), relativa  all'insindacabilita',
ai  sensi  dell'art.  68,  primo  comma,  della  Costituzione,  delle
opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri  nei  confronti  del
dottor Henry John Woodcock, promosso dal Tribunale ordinario di  Roma
con ricorso depositato in cancelleria il 24 marzo 2009 ed iscritto al
n. 4 del registro conflitti tra poteri  dello  Stato  2009,  fase  di
ammissibilita'. 
    Udito nella Camera di consiglio del 23 settembre 2009 il  giudice
relatore Maria Rita Saulle. 
    Ritenuto che il Tribunale  ordinario  di  Roma,  in  composizione
monocratica, con ordinanza-ricorso del  9  marzo  2009,  ha  promosso
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti  della
Camera dei deputati,  in  relazione  alla  delibera  adottata  il  19
dicembre 2008 (Doc. IV-quater, n. 7), con la quale -  in  conformita'
della  proposta  della  Giunta  per  le  autorizzazioni -  e'   stato
dichiarato che i fatti, per i quali il senatore  Maurizio  Gasparri -
all'epoca deputato - e' sottoposto a procedimento penale,  riguardano
opinioni espresse da un membro del  Parlamento  nell'esercizio  delle
sue funzioni e, pertanto, sono coperti da insindacabilita'  ai  sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; 
        che  il  ricorrente  premette  di  essere  investito  di   un
procedimento che vede imputato il predetto senatore  del  delitto  di
cui all'art. 595, terzo comma, del codice penale, per aver rilasciato
nel corso della trasmissione  radiofonica  della  RAI  «Radio  3131»,
andata  in  onda  l'8  febbraio  2004,  dichiarazioni  con  le  quali
offendeva l'onore e la reputazione del  dott.  Henry  John  Woodcock,
sostituto procuratore in servizio presso la Procura della  Repubblica
di Potenza, affermando: «[...] e' stata spazzata via una farneticante
accusa di un Giudice irresponsabile di Potenza [...], il C.S.M  e  il
Ministero della Giustizia metteranno fine  all'azione  dissennata  di
persone che calunniano [...] pero' faremo i conti in sede giudiziaria
con chi si e' comportato in quel modo [...]»; 
        che, a parere del Tribunale, le dichiarazioni incriminate non
possono ritenersi coperte dalle prerogative di cui all'art. 68, primo
comma, Cost. in quanto, da un lato, la relazione della Giunta per  le
autorizzazioni  e  la  delibera  della  Camera   dei   deputati   non
conterrebbero «alcuna indicazione» che  consenta  di  individuare  la
sussistenza del  nesso  funzionale  tra  le  predette  dichiarazioni,
oggetto della querela, e  l'esercizio  delle  funzioni  parlamentari;
dall'altro, non sarebbe possibile individuare un  legame  cronologico
tra  l'attivita'  parlamentare  svolta  dall'allora  deputato  ed  il
contenuto delle dichiarazioni; 
        che,  pertanto,   il   ricorrente   chiede   che   la   Corte
costituzionale voglia dichiarare che non  spettava  alla  Camera  dei
deputati  affermare  l'insindacabilita'   delle   opinioni   espresse
dall'allora deputato e, conseguentemente, annullare  la  delibera  in
data 19 dicembre 2008. 
    Considerato che, in questa fase del giudizio, a  norma  dell'art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la  Corte
costituzionale e' chiamata a deliberare,  senza  contraddittorio,  in
ordine all'esistenza o meno della «materia di  un  conflitto  la  cui
risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni
ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita'; 
        che,  nella  fattispecie,  sussistono  tanto   il   requisito
soggettivo quanto quello oggettivo del conflitto; 
        che,  infatti,  quanto  al   requisito   soggettivo,   devono
ritenersi legittimati ad essere parte del presente conflitto  sia  il
Tribunale ordinario di Roma,  in  quanto  organo  giurisdizionale  in
posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente  a
dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui e'  investito,
la volonta' del potere cui appartiene; sia la Camera dei deputati, in
quanto organo competente  a  dichiarare  definitivamente  la  propria
volonta' in ordine  all'applicabilita'  dell'art.  68,  primo  comma,
della Costituzione; 
        che, quanto al profilo oggettivo,  sussiste  la  materia  del
conflitto, dal momento che il ricorrente  lamenta  la  lesione  della
propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte
della impugnata deliberazione della Camera dei deputati; 
        che, pertanto, esiste la materia  di  un  conflitto,  la  cui
risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.