Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 2, 4, 5 e 7 della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 2008, n. 7 (Norme per la disciplina delle attivita' di animazione e di accompagnamento turistico) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16-22 luglio 2008, depositato in cancelleria il 23 luglio 2008 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2008. Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna; Udito nell'udienza pubblica del 22 settembre 2009 il giudice relatore Luigi Mazzella; Uditi l'avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso depositato il 23 luglio 2008, e notificato alla Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, in data 16 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato piu' questioni di legittimita' costituzionale di diverse disposizioni della legge regionale dell'Emilia Romagna 27 maggio 2008, n. 7, recante «Norme per la disciplina delle attivita' di animazione e di accompagnamento turistico». Secondo il ricorrente, nonostante la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di «turismo», come stabilito dall'art. 117, quarto comma, Cost., il settore delle professioni turistiche rientra nella materia delle «professioni», nella quale Stato e Regioni esercitano una competenza legislativa concorrente, ex art. 117, terzo comma, Cost., con la conseguenza che, per garantirne l'uniformita' normativa su tutto il territorio nazionale, rientrano nella competenza esclusiva statale la disciplina e l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche, tradizionali ed emergenti, la loro qualificazione professionale, nonche' i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle medesime. Aggiunge il ricorrente che il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131) prevede, da un lato, che «la potesta' legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale» (art. 1, comma 3), e, dall'altro, che «la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attivita' professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato» (art. 4, comma 2). Pertanto, in base all'ampia configurazione che della suddetta materia e' stata data dalla Corte costituzionale, a giudizio del ricorrente, e' inevitabile l'attrazione in essa anche del settore delle professioni turistiche che e', pertanto, sottratto dalla competenza residuale regionale in materia di turismo. Ne consegue che la Regione e' tenuta a legiferare in materia nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore nazionale, al quale spettano l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi, come confermato da una consolidata giurisprudenza di questa Corte. 2. - In particolare, il Presidente del Consiglio di ministri censura le seguenti disposizioni della indicata legge regionale n. 7 del 2008: a) l'art. 3, comma 2 - che, modificando l'art. 2 della legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attivita' turistiche di accompagnamento), ha aggiunto il comma 7 con il quale viene ricompresa tra le professioni turistiche, quella di animatore turistico - e l'art. 4 che ha sostituito l'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, includendovi il comma 7, ove vengono stabiliti i requisiti dell'esercizio della suddetta professione. Tali disposizioni non trovano alcun riscontro nella legislazione nazionale, di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), che all'art. 7, comma 5, definisce «professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti». Ne consegue che le citate disposizioni regionali contrastano con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto violano il principio fondamentale per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, e' riservata allo Stato; b) l'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, come novellato dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, relativo alle condizioni per l'esercizio delle professioni turistiche, che ai commi 1, lettera b), e 10, prevedendo che la Giunta regionale definisca le modalita' attuative per il conseguimento dell'idoneita' all'esercizio delle previste professioni, eccede anch'esso dalla competenza regionale concorrente in materia di professioni e viola il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle medesime professioni. Rileva, al riguardo, il ricorrente che la Corte ha in piu' occasioni affermato che «l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli gia' stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia e quindi di competenza statale, ai sensi anche dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131); c) gli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 4 del 2000 - come sostituiti dagli artt. 5 e 7, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2008 - che attribuiscono alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione delle attivita' formative relative alle professioni turistiche ed alla tenuta ed istituzione degli elenchi provinciali delle medesime professioni. In proposito il ricorrente sottolinea che rientrano nella competenza statale sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia l'istituzione di nuovi albi, mentre esulano dalla competenza regionale la disciplina dell'organizzazione di corsi abilitanti di aggiornamento e riqualificazione delle professioni. Per di piu' le autorizzazioni devono avere validita' sull'intero territorio nazionale e non possono essere circoscritte al solo territorio regionale, come previsto invece dall'art. 6, commi 2 e 4, della legge regionale n. 4 del 2000, nel testo novellato dalla legge regionale n. 7 del 2008. Tale limitazione comporta anche una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 49 del Trattato CEE, e dunque la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., nonche' della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella competenza esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 3. - Si e' costituita la Regione Emilia-Romagna osservando che il Presidente del Consiglio ha impugnato norme solo in parte nuove, non ricomprese nella legge regionale n. 4 del 2000. Gia' la legge regionale Emilia-Romagna 16 giugno 1981, n. 17, (Norme per la disciplina della professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico) definiva, all'art. 1, ciascuna di dette professioni, e all'art. 2 stabiliva che «non puo' essere esercitata la professione di guida turistica, interprete o accompagnatore turistico senza la licenza del Comune del richiedente». L'art. 3 della medesima legge regionale n. 17 del 1981 regolava i presupposti per il rilascio della licenza di guida turistica, interprete e accompagnatore turistico. L'art. 4 regolava «composizione e funzionamento della Commissione giudicatrice d'esame»; gli artt. 5, 6, 7 e 8 disciplinavano l'esame e l'attestato di idoneita'. L'art. 9 istituiva, infine, presso la Regione «il ruolo organico regionale di guida turistica, interprete o accompagnatore turistico» al quale vanno iscritti tutti i soggetti in possesso della licenza. Interveniva poi la legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) - in seguito abrogata dalla legge n. 135 del 2001 - il cui art. 11 affidava alle Regioni il compito di accertare i requisiti «per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo». Successivamente la legge regionale n. 4 del 2000 richiedeva - per lo svolgimento di dette professioni - un'abilitazione «conseguita mediante frequenza di corsi di abilitazione professionale ed il superamento dei relativi esami»; regolava la competenza territoriale delle guide turistiche con una norma uguale a quella ora vigente, prevedeva elenchi delle diverse professioni istituiti dalle Province (art. 6), in modo del tutto simile a quanto disposto dalla legge regionale n. 7 del 2008. La legislazione statale sul turismo veniva poi riformata dalla legge n. 135 del 2001 senza ridurre la competenza legislativa regionale in materia di professioni turistiche. Quanto all'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000 (nel testo novellato), la Regione resistente ritiene la censura inammissibile per genericita' circa i motivi per i quali le Regioni, dotate di potesta' primaria in materia di formazione professionale, non potrebbero regolare corsi relativi alle professioni. Altrettanto inammissibile, per genericita', deve ritenersi la censura riguardante l'art. 6 della legge regionale n. 4 del 2000 - come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008 - per la parte relativa alla istituzione degli «elenchi provinciali» gia' presenti nel testo precedente. Secondo la Regione Emilia-Romagna, il ricorrente ritiene che rientrino «nella competenza statale sia l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici, sia l'istituzione di nuovi albi», ma non individua la norma statale da cui risulterebbe il principio violato. A giudizio della Regione resistente, infine, infondata e' l'ultima censura, con la quale si contesta la limitazione al territorio regionale delle autorizzazioni previste dall'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008: la limitazione territoriale dell'attivita' delle professioni turistiche (tra cui le guide) costituisce una regola da sempre presente anche nella legislazione statale e rispondente ad un'ovvia esigenza di corrispondenza tra l'ambito di conoscenza della guida e l'ambito della sua attivita'. Considerato in diritto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimita' costituzionale di piu' norme della legge della Regione Emilia-Romagna 27 maggio 2008, n. 7, recante «Norme per la disciplina delle attivita' di animazione e di accompagnamento turistico». In particolare, sono impugnati: a) l'art. 2, comma 7, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attivita' turistiche di accompagnamento), come introdotto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 maggio 2008, n. 7, secondo cui «E' animatore turistico chi, per attivita' professionale, e' in grado di organizzare per gruppi di turisti attivita' ricreative, motorie o sportive per svago o divertimento». E' altresi' impugnato l'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, che stabilisce specifici requisiti per l'esercizio della nuova professione di animatore turistico «quando le attivita' oggetto del servizio sono a carattere sportivo»; b) l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 10»; c) l'art. 3, comma 10, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 7 del 2008, secondo cui «la Giunta regionale con proprio atto definira' le modalita' attuative per il conseguimento dell'idoneita' dell'esercizio per le attivita' di cui alla presente legge»; d) gli artt. 5 e 6, commi 1 e 2, quest'ultimo limitatamente al primo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000 - come sostituiti dagli artt. 5 e 7 della legge regionale n. 7 del 2008 - che attribuiscono alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione delle attivita' formative relative alle professioni turistiche ed alla tenuta ed istituzione degli elenchi provinciali delle professioni stesse; e) l'art. 6, commi 2, secondo periodo, e 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituiti dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, nella parte in cui introducono limitazioni riguardanti rispettivamente gli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione professionale e gli ambiti nei quali la professione puo' essere esercitata. Ad avviso del ricorrente le norme censurate contrastano con l'art. 117, primo, secondo e terzo comma, Cost., in quanto superano i limiti della competenza concorrente regionale nella materia delle professioni, cosi' violando i principi fondamentali previsti dalla normativa statale. 2. - Le questioni sono fondate nei limiti di seguito precisati. 2.1. - Quanto alla prima censura, va premesso che, in materia di professioni, la giurisprudenza della Corte e' ferma nel senso che compete allo Stato l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per il relativo esercizio. Tali principi sono validi anche con riguardo alle professioni turistiche. In tal senso, esplicitamente, la recente sentenza n. 222 del 2008 ha statuito che «l'attribuzione della materia delle "professioni" alla competenza dello Stato [...] prescinde dal settore nel quale l'attivita' professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario». Nel caso in esame, la prima delle due norme regionali censurate, nel descriverne i connotati distintivi, istituisce una nuova professione di «animatore turistico», secondo la definizione sopra indicata, che non trova alcun riscontro nella vigente legislazione nazionale, ne' in particolare nella legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), la quale, all'art. 7, comma 5, definisce «professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche' servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti». Del tutto ininfluente, ai fini della risoluzione della questione, e' la circostanza che la figura di «animatore turistico» fosse prevista - in termini, peraltro, non identici a quelli della legge regionale impugnata - espressamente dall'art. 11, comma 11, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), trattandosi di norma abrogata dalla legge n. 135 del 2001 (art. 11, comma 6). In ogni caso, il limite sopra enunciato, funzionerebbe anche ove tale norma fosse tuttora vigente perche' alla legge regionale non e' consentito ripetere quanto gia' stabilito da una legge statale (sentenze n. 153 e n. 424 del 2006 nonche' n. 57 del 2007). Va quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2008. Consegue alla illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000 la caducazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, contenente l'indicazione dei requisiti specifici prescritti per l'esercizio delle attivita' di animatore turistico. 2.2. - Fondata e' altresi' la censura relativa all'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, nella parte in cui indica, ai commi 1, lettera b), e 10 - tra le condizioni essenziali per l'esercizio delle professioni turistiche di cui all'art. 2 (animazione e accompagnamento turistico) - l'idoneita' all'esercizio della professione conseguita mediante titoli ovvero verifiche dei requisiti non solo di quelli indicati dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela del consumatore, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale, e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2007, n. 40, ma anche di quelli contenuti nella deliberazione della Giunta regionale che definisce le modalita' attuative per il conseguimento dell'idoneita' all'esercizio delle attivita' di cui alla presente legge (art. 3, comma 10, citato). In sostanza, l'art. 3, commi 1, lettera b), e 10 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, riconosce alla Regione la competenza a stabilire, con propria deliberazione, requisiti ulteriori per l'esercizio delle professioni in questione, rispetto a quelli stabiliti dallo Stato. Il compito di definire «le modalita' attuative per il conseguimento dell'idoneita' all'esercizio delle attivita' di cui alla presente legge», di per se' non contrario alla Costituzione, risulta ampliato, con il disposto dei commi citati, sino a comprendervi la previsione di requisiti per l'esercizio della professione, il che lo pone, percio', in conflitto con i principi che prevedono la competenza dello Stato. Entrambe le disposizioni eccedono quindi la competenza regionale in tema di professioni di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., violando il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse. Questa Corte ha piu' volte sottolineato che «l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle professioni, anche se in parte coincidenti con quelli gia' stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza statale, risolvendosi in una indebita ingerenza in un settore (quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio di una professione), costituente principio fondamentale della materia e, quindi, di competenza statale, ai sensi anche dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2006» (sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007). Va quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 10», nonche' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 10, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2008. 2.3. - Non e' fondata, invece, la censura relativa all'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale n. 7 del 2008, che attribuisce alle Province le funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione di eventuali attivita' formative relative alle professioni turistiche. Se, infatti, rientrano certamente nella competenza statale l'individuazione delle figure professionali, e i relativi profili ed ordinamenti didattici, non si spiega per quale motivo le Regioni, dotate di potesta' primaria in materia di formazione professionale, non possano regolare corsi di formazione relativi alle professioni turistiche gia' istituite dallo Stato. In base alla giurisprudenza costituzionale, «in materia di formazione professionale, la definizione dei programmi e l'organizzazione dei corsi spetta alla sfera delle attribuzioni regionali, salva la presenza di possibili forme di coordinamento e controllo centrale» (sentenza n. 372 del 1989, nonche' sentenza n. 50 del 2005). Del resto, gia' il vecchio testo dell'art. 5 della legge regionale n. 4 del 2000 - non modificato sostanzialmente dal corrispondente articolo della legge regionale n. 7 del 2008 - che non ha formato oggetto di censure, regolava negli stessi termini la formazione professionale relativa alle professioni turistiche. 2.4. - In merito alla istituzione degli elenchi riferiti alle diverse professioni turistiche, e affidati alla cura della Provincia, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, primo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, la questione non e' fondata. Come sottolineato da questa Corte (sentenza n. 355 del 2005) esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di professioni soltanto l'istituzione di nuovi e diversi albi rispetto a quelli gia' istituiti dalle leggi statali, per l'esercizio di attivita' professionali. Tali albi, infatti, hanno una funzione individuatrice delle professioni, preclusa, in quanto tale, alla competenza regionale. Quando pero' gli albi regionali svolgono funzioni meramente ricognitive o di comunicazione e di aggiornamento non si pongono al di fuori dell'ambito delle competenze regionali, dovendo intendersi riferiti a professioni gia' riconosciute dalla legge statale. 2.5. - Quanto alla censura relativa all'art. 6, commi 2, secondo periodo, e 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, nelle parti in cui prevede l'indicazione di una limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione, nonche' l'indicazione degli ambiti territoriali entro i quali la professione puo' essere esercitata, va precisato che dette limitazioni comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 40 del Trattato CE (ex art. 49 Trattato CEE), e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. In tale ottica, infatti, l'art. 10, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007, introducendo misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche, stabilisce che le attivita' di «guida turistica e accompagnatore turistico [....] non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali» e che «[....] I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione di servizi, senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica». Antitetiche, rispetto a tale quadro normativo, appaiono dunque le restrizioni previste dalle norme regionali impugnate circa l'ambito di validita' territoriale delle autorizzazioni. Deve quindi dichiararsi l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, secondo periodo, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008. Parimenti va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2000, come introdotto dall'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e, per le guide turistiche gli ambiti nei quali la professione puo' essere esercitata».