Ordinanza 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 5
e 9, e dell'art. 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  90  (Misure
straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza   nel   settore   dello
smaltimento  dei  rifiuti  nella   regione   Campania   e   ulteriori
disposizioni di protezione  civile),  promossi  dal  Giudice  per  le
indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria  Capua  Vetere  con
ordinanze del 4 giugno e del 30 maggio 2008, iscritte ai  nn.  358  e
367 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2008. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella Camera di consiglio del 7  ottobre  2009  il  giudice
relatore Gaetano Silvestri. 
    Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 4 giugno 2008 (r.o. n.
358 del 2008), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 25,  primo
comma, e 102,  secondo  comma,  della  Costituzione  -  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art.  3,  commi  1,  2,  5  e  9,  e
dell'art.  19  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90  (Misure
straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza   nel   settore   dello
smaltimento  dei  rifiuti  nella   regione   Campania   e   ulteriori
disposizioni di protezione civile); 
        che le disposizioni richiamate sono oggetto di censura  nella
parte in cui - avuto riguardo ai reati concernenti  la  gestione  dei
rifiuti ed ai reati in  materia  ambientale  commessi  nella  Regione
Campania fino al 31 dicembre 2009, data di cessazione dello stato  di
emergenza - attribuiscono al Procuratore della Repubblica  presso  il
Tribunale di Napoli le funzioni di pubblico ministero ed  ai  giudici
del  medesimo  Tribunale  le  funzioni   di   giudici   dell'indagine
preliminare e  dell'udienza  preliminare,  nonche',  in  composizione
collegiale, quelle di  giudice  delle  misure  cautelari,  sanciscono
altresi' il divieto di procedere al sequestro preventivo d'urgenza  e
prevedono l'applicazione delle  nuove  regole  processuali  anche  ai
procedimenti gia' in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge medesimo,  purche'  non  sia  stata  ancora  esercitata
l'azione penale; 
        che il rimettente e' chiamato a  valutare  una  richiesta  di
archiviazione formulata dal pubblico ministero  in  data  9  novembre
2007, avente ad oggetto la posizione di  uno  dei  soggetti  indagati
nell'ambito di un procedimento concernente la gestione, da parte  del
Consorzio Ce 4, di un  appezzamento  di  terreno,  gia'  destinato  a
discarica da numerose ordinanze commissariali; 
        che  le  ipotesi  di  reato  per  le   quali   e'   richiesta
l'archiviazione sono quelle  previste  negli  artt.  51  del  decreto
legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22  (Attuazione  della  direttiva
91/156/CEE  sui  rifiuti,  della  direttiva  91/689/CEE  sui  rifiuti
pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui  rifiuti
di imballaggi), 452 e 439 del codice penale,  31  e  89  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.  626  (Attuazione  delle  direttive
89/391/CEE,   89/654/CEE,   89/655/CEE,    89/656/CEE,    90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,  93/88/CEE,  95/63/CE,  97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE,  2003/10/CE,  2003/18/CE  e
2004/40/CE riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza  e  della
salute dei lavoratori  durante  il  lavoro),  29  e  59  del  decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla  tutela  delle
acque dall'inquinamento  e  recepimento  della  direttiva  91/271/CEE
concernente  il  trattamento  delle  acque  reflue  urbane  e   della
direttiva   91/676/CEE   relativo   alla   protezione   delle   acque
dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati   provenienti   da   fonti
agricole); 
        che successivamente alla fissazione dell'udienza in camera di
consiglio - ai sensi dell'art. 409, comma 2, del codice di  procedura
penale - e' entrato in  vigore  il  d.l.  n.  90  del  2008,  che  ha
introdotto   le    norme    processuali    censurate,    disponendone
l'applicazione  anche  nei  procedimenti  pendenti,  come  quello  in
oggetto, nella fase delle indagini preliminari; 
        che il giudice a quo - alla luce della disposizione contenuta
nel censurato art. 3, comma 1, la quale delimita,  ratione  materiae,
l'area riservata alla competenza  del  Procuratore  della  Repubblica
presso  il  Tribunale  di  Napoli  e  del  Giudice  per  le  indagini
preliminari del medesimo Tribunale, ai  «procedimenti  riferiti  alla
gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale» - ritiene che
le  nuove  regole  processuali  debbano  trovare   applicazione   nel
procedimento principale; 
        che su tale presupposto il rimettente  espone  il  dubbio  di
costituzionalita' che investe la disciplina introdotta  dall'art.  3,
commi 1, 2, 5 e 9, del d.l. n. 90 del 2008; 
        che e' censurata sia la normativa a  regime,  applicabile  ai
fatti commessi dopo il 23 maggio 2008, perche' contrasterebbe con  il
divieto di introduzione di giudici  straordinari,  sancito  dall'art.
102, secondo comma, Cost., e con il principio di uguaglianza, sia  la
normativa   transitoria,   che   violerebbe   il   principio    della
precostituzione del giudice, previsto dall'art.  25,  secondo  comma,
Cost.; 
        che in particolare, secondo il giudice a quo, le disposizioni
contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 3  citato,  che  stabiliscono  la
competenza dei giudici  delle  indagini  preliminari  e  dell'udienza
preliminare del Tribunale di Napoli  «nei  procedimenti  relativi  ai
reati riferiti alla gestione dei  rifiuti  ed  ai  reati  in  materia
ambientale nella regione Campania», andrebbero lette unitamente  alla
previsione contenuta nel comma 9 del  medesimo  art.  3,  che  limita
l'efficacia delle prime alla durata dello stato di emergenza (la  cui
cessazione  e'  fissata  al  31  dicembre  2009  dall'art.  19,  pure
censurato), salva l'ultrattivita' per i fatti commessi durante  detto
stato di emergenza ed accertati successivamente; 
        che,  dunque,   l'insieme   delle   disposizioni   richiamate
evidenzierebbe che il legislatore ha introdotto nell'ordinamento  una
«eccezionale competenza funzionale»  dei  giudici  del  Tribunale  di
Napoli, caratterizzata dall'essere unica in ambito sia regionale  sia
nazionale, e con durata temporale limitata; 
        che in ragione di connotati cosi' peculiari, tali per cui  le
attribuzioni  dell'organo  giurisdizionale  appaiono  «esplicitamente
connesse ad una situazione  assolutamente  eccezionale  e  certamente
contingente, destinata, per espressa previsione legislativa, ad avere
una durata temporale limitata», al giudice regionale campano dovrebbe
riconoscersi natura di giudice straordinario; 
        che, peraltro, rimarrebbe esclusa in radice  la  possibilita'
di qualificare il predetto giudice  come  sezione  specializzata  del
Tribunale di Napoli, in ragione della sua gia'  evidenziata  unicita'
in ambito nazionale, ovvero del fatto che la normativa in  esame  non
e' frutto della «rivisitazione di una regola che disciplini  su  base
nazionale la competenza giurisdizionale a  decidere  nella  specifica
materia de qua», come pure  avvenuto  per  determinate  categorie  di
reati,  attribuite  alla  competenza  delle  direzioni   distrettuali
antimafia; 
        che inoltre la nuova disciplina del  procedimento  cautelare,
dettata dal comma 2 dell'art. 3 citato, si porrebbe in contrasto  con
il principio di uguaglianza, posto che il  divieto  generalizzato  di
procedere al sequestro preventivo d'urgenza  renderebbe  il  medesimo
reato diversamente perseguibile -  con  o  senza  iniziative  urgenti
della polizia giudiziaria e del pubblico ministero -  a  seconda  che
sia commesso in Campania o nel territorio di qualsiasi altra  Regione
italiana, e  nel  contempo  si  introdurrebbe,  avuto  riguardo  alla
composizione  collegiale  del  giudice  delle  misure  cautelari,  un
diverso livello di ponderazione delle relative  decisioni  a  seconda
del luogo di commissione del reato; 
        che infine, quanto alla  disposizione  transitoria  contenuta
nel comma 5 del medesimo art. 3, il rimettente ritiene che la  stessa
realizzi una macroscopica deroga alla  regola  della  precostituzione
del giudice, assumendo a  paradigma  il  caso  in  esame,  nel  quale
l'indagato, sottoposto a procedimento penale per fatti  asseritamente
commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore del  d.l.  n.  90
del 2008,  «vedrebbe  [...]  mutato  il  proprio  giudice  da  quello
originario e precostituito [...] in quello inedito  e  posteriormente
previsto regionale/partenopeo»; 
        che la questione sarebbe rilevante, in quanto  l'applicazione
delle disposizioni censurate impone al rimettente  di  dichiarare  la
propria sopravvenuta incompetenza; 
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
giudizio con atto depositato il 2 dicembre 2008, ed ha  concluso  per
la declaratoria di inammissibilita' o  manifesta  infondatezza  delle
questioni; 
        che a parere  della  difesa  erariale  sarebbe  da  escludere
l'avvenuta istituzione di un  giudice  straordinario,  in  violazione
dell'art. 102 Cost., posto che il censurato art. 3 del d.l. n. 90 del
2008 ha assegnato le funzione di giudice per le indagini  preliminari
e dell'udienza  preliminare  ai  magistrati  in  servizio  presso  il
Tribunale di Napoli, cioe' a giudici ordinari, forniti  di  tutte  le
garanzie di indipendenza previste per la  magistratura  ordinaria,  i
quali sono chiamati a svolgere funzioni  di  giurisdizione  semiplena
con  riferimento  ad  una  platea  di  procedimenti  indeterminata  e
indeterminabile; 
        che   inoltre   l'Avvocatura    generale    evidenzia    come
l'attribuzione delle funzioni sopradette ai  magistrati  in  servizio
presso il Tribunale di Napoli «altro non [sia] che  una  conseguenza,
pressoche'  necessitata,   dell'unicita'   dell'organo   inquirente»,
assumendo, quanto alla concentrazione delle indagini, che  la  stessa
troverebbe ampia giustificazione nella situazione di emergenza, senza
eguali sul territorio nazionale, creatasi in Campania; 
        che  infine,  sempre  con  riguardo  all'attribuzione   della
competenza al giudice per  le  indagini  preliminari  e  dell'udienza
preliminare del Tribunale di Napoli, la difesa  erariale  ritiene  si
tratti «di una sorta di sezione specializzata»,  la  cui  istituzione
risponde all'esigenza che  le  funzioni  anzidette  siano  svolte  da
operatori particolarmente esperti delle questioni  di  diritto  e  di
fatto collegate alla peculiare situazione emergenziale; 
        che, per altro verso, la questione sollevata  in  riferimento
all'art.  3  Cost.  sarebbe  inammissibile  nella  parte  in  cui  il
rimettente censura la disciplina delle misure  cautelari,  posto  che
egli non deve fare applicazione delle corrispondenti disposizioni; 
        che  comunque,  sempre  secondo  l'Avvocatura  generale,   il
diverso  regime  delle  misure  cautelari  introdotto  dal  comma   2
dell'art. 3 troverebbe giustificazione nella situazione emergenziale,
circoscritta  al   solo   territorio   campano,   tale   da   rendere
inappropriata ogni comparazione con il restante territorio nazionale,
ai fini della denunciata disparita' di trattamento; 
        che, infatti, tanto  il  divieto  di  disporre  il  sequestro
preventivo d'urgenza, quanto la composizione  collegiale  dell'organo
giudicante, soddisfano  l'esigenza  di  evitare  che  iniziative  non
particolarmente ponderate possano coinvolgere i siti  destinati  alla
gestione dei rifiuti,  con  effetti  che,  nel  particolare  contesto
emergenziale, potrebbero risultare dirompenti; 
        che, infine, quanto alla prospettata violazione dell'art. 25,
secondo comma, Cost., la difesa erariale richiama  la  giurisprudenza
costituzionale secondo cui il  principio  della  precostituzione  del
giudice non sarebbe violato «quando la legge, sia  pure  con  effetto
sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri
in base ai quali  deve  essere  individuato  il  giudice  competente»
(sentenza  n.  56  del   1967),   ovvero   quando   «il   legislatore
nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito  -  sostituisce
un nuovo ordine a quello vigente», laddove la violazione  del  citato
parametro si realizza quando il giudice «venga designato a posteriori
in  relazione  ad  una  determinata  controversia  direttamente   dal
legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali ovvero
attraverso atti di altri organi, ai quali la legge  attribuisce  tale
potere al di la' dei limiti che la riserva impone»  (sentenza  n.  72
del 1976); 
        che pertanto, a parere della difesa erariale, il  legislatore
avrebbe ragionevolmente esercitato la propria discrezionalita' in una
situazione di peculiare e grave emergenza, dettando norme di modifica
della competenza, le quali -  sia  pure  limitatamente  alla  Regione
Campania e a determinate tipologie di reati  -  hanno  sostituito  un
nuovo ordinamento a quello vigente; 
        che il Giudice per le indagini preliminari del  Tribunale  di
Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 30 maggio 2008  (r.o.  n.
367 del 2008), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 25,  primo
comma, e 102,  secondo  comma,  Cost.  -  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2, 5 e 9,  e  dell'art.  19  del
d.l. n. 90 del 2008; 
        che le disposizioni richiamate sono  censurate  negli  stessi
termini indicati nell'ordinanza r.o. n.  358  del  2008,  gia'  sopra
sintetizzata; 
        che il rimettente e' chiamato a decidere sulla richiesta  del
pubblico  ministero,  in  data  21  maggio  2008,  di  convalida  del
sequestro  preventivo  di  un  opificio,  effettuato   d'urgenza   ad
iniziativa della polizia giudiziaria, e di contestuale emissione  del
decreto previsto dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., nell'ambito
di un procedimento che ha ad oggetto il reato previsto dall'art. 137,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
        che lo stesso rimettente riferisce di come, nelle more  della
decisione, sia entrato in vigore il d.l. n. 90 del 2008, che all'art.
3  ha  introdotto  nuove  regole  processuali  in  materia  di  reati
ambientali  -  riguardanti  tra  l'altro  l'adozione   delle   misure
cautelari - ed ha previsto,  al  comma  5,  l'applicazione  di  dette
regole anche ai procedimenti in corso, nei quali non sia stata ancora
esercitata l'azione penale; 
        che, secondo il giudice  a  quo,  la  disposizione  contenuta
nell'art.  3,  comma  1,  che  delimita,  ratione  materiae,   l'area
riservata alla competenza del Procuratore della Repubblica presso  il
Tribunale di Napoli e del Giudice per  le  indagini  preliminari  del
medesimo Tribunale, nella parte in cui fa riferimento  ai  «reati  in
materia ambientale» deve essere interpretata  restrittivamente,  dato
il carattere eccezionale della normativa introdotta con il d.l. n. 90
del 2008, e in coerenza  con  la  ratio  dell'intervento  legislativo
urgente, sicche' non ogni violazione di norme dettate a  salvaguardia
dell'ambiente  potrebbe  ritenersi  compresa  nell'ambito   materiale
considerato dal legislatore dell'emergenza; 
        che peraltro, nel procedere alla delimitazione di tale ambito
materiale, non potrebbero essere  escluse  le  fattispecie  di  reato
previste nel d.lgs. n. 152 del 2006, «aventi tutte il  minimo  comune
denominatore di avere una qualche rilevanza ai fini della  disciplina
del bene ambiente»; 
        che pertanto, a parere del rimettente, anche la materia della
depurazione delle acque reflue dovrebbe considerarsi  compresa  nella
locuzione «reati in  materia  ambientale»,  come  sarebbe  del  resto
confermato,  sia  pure  indirettamente,  dalla  previsione  contenuta
nell'art. 10 del d.l. n.  90  del  2008,  nel  quale  sono  stabilite
disposizioni, anche di carattere derogatorio, riguardanti appunto  la
disciplina degli scarichi; 
        che,  sul   presupposto   dell'applicabilita'   della   nuova
normativa al procedimento principale, il giudice a  quo  esamina  nel
dettaglio la disciplina delle misure cautelari  dettata  dall'art.  3
del d.l. n. 90 del 2008, per concludere che, dopo l'entrata in vigore
del predetto decreto, non  possono  essere  disposti,  ne'  eseguiti,
sequestri preventivi in assenza di provvedimento del Giudice  per  le
indagini preliminari di Napoli, in composizione collegiale; 
        che pertanto il giudice  a  quo  -  pur  reputando  di  dover
provvedere  in  merito  alla  convalida   del   sequestro   d'urgenza
dell'opificio - ritiene gli sia preclusa la contestuale adozione  del
decreto di sequestro preventivo richiestogli dal  pubblico  ministero
procedente, per effetto della sopravvenuta incompetenza funzionale  e
considerata l'assenza, nell'ambito delle misure cautelari  reali,  di
una previsione che  legittimi  l'adozione  in  via  d'urgenza  di  un
provvedimento provvisorio; 
        che  proprio  dalla  ritenuta  necessita'  di  adottare   una
declaratoria di incompetenza funzionale  discenderebbe  la  rilevanza
della questione; 
        che dopo tale ampia premessa il rimettente espone  il  dubbio
di costituzionalita' che investe la disciplina introdotta dall'art. 3
del d.l. n. 90 del 2008, con riferimento sia alla normativa a regime,
sia alla normativa transitoria, in termini identici a  quelli  svolti
nell'ordinanza di  rimessione  r.o.  n.  358  del  2008,  gia'  sopra
illustrata; 
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
giudizio, con atto depositato il 2 dicembre 2008, ed ha concluso  per
la declaratoria di inammissibilita' o  manifesta  infondatezza  delle
questioni,  con  argomentazioni  coincidenti   con   quelle   esposte
nell'atto  di  intervento  depositato  nel  giudizio  introdotto  con
ordinanza r.o. n. 358 del 2008, sopra sintetizzate e  alle  quali  si
rinvia. 
    Considerato che le questioni sollevate  nelle  due  ordinanze  di
rimessione dal Giudice per le indagini preliminari del  Tribunale  di
Santa Maria Capua Vetere sono identiche,  e  che  dunque  i  relativi
giudizi devono essere riuniti; 
        che la normativa introdotta con il  decreto-legge  23  maggio
2008, n. 90 (Misure straordinarie per  fronteggiare  l'emergenza  nel
settore dello  smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione  Campania  e
ulteriori disposizioni di protezione civile), ha  previsto,  all'art.
3, modifiche delle disposizioni processuali  in  tema  di  competenza
degli organi inquirenti e giudicanti e di misure  cautelari,  nonche'
delle norme  ordinamentali  in  tema  di  composizione  degli  organi
giurisdizionali, ed ha stabilito l'applicazione immediata delle nuove
regole ai procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del
decreto-legge, nei quali non fosse stata ancora  esercitata  l'azione
penale; 
        che i rimettenti censurano l'art. 3, commi 1, 2,  5  e  9,  e
l'art. 19 del citato d.l., con riferimento agli artt.  3,  25,  primo
comma, e 102, secondo comma, della Costituzione; 
        che, avuto riguardo a tutte le questioni sollevate, gli  atti
devono essere restituiti ai rimettenti perche' possano  procedere  ad
una nuova valutazione circa la rilevanza delle questioni medesime; 
        che, infatti, entrambe le ordinanze risultano  deliberate  in
epoca antecedente alla conversione del d.l. n. 90 del 2008,  disposta
dall'art. 1 della legge 14 luglio 2008, n. 123, entrata in vigore  il
17 luglio 2008; 
        che le modifiche  apportate  in  sede  di  conversione  hanno
determinato un mutamento della normativa censurata,  con  particolare
riguardo alla delimitazione del relativo ambito di applicazione; 
        che infatti l'art. 3, comma 1, del d.l. n. 90 del 2008, nella
formulazione  originaria,   considerata   dai   giudici   rimettenti,
delineava  l'ambito   applicativo   delle   successive   disposizioni
attraverso il richiamo «ai reati riferiti alla gestione  dei  rifiuti
ed ai reati in materia ambientale»; 
        che in sede di conversione, ad opera della  citata  legge  n.
123 del 2008, la previsione e' stata modificata con l'aggiunta  della
locuzione «attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di  Stato,
di cui all'articolo 2 del presente decreto»; 
        che tale modifica e' valsa, nell'interpretazione fino ad oggi
adottata dalla  Corte  di  cassazione  in  sede  di  risoluzione  dei
conflitti di competenza (ex plurimis,  sez.  I  penale,  sentenza  28
ottobre 2008, n. 42082),  a  ridurre  significativamente  l'area  dei
reati in relazione ai quali si applicano le  disposizioni  introdotte
dalla normativa in esame; 
        che spetta  al  rimettente,  anche  alla  luce  delle  scelte
interpretative adottate dalla Corte di legittimita',  la  valutazione
del rilievo  che  possono  assumere  le  descritte  variazioni  della
normativa censurata, avuto riguardo alla  rilevanza  delle  questioni
sollevate. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.