Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso  i  cui
uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la  Regione  Siciliana,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto fra
lo  Stato  e  la  Regione  Siciliana   in   relazione   ai   seguenti
provvedimenti concernenti la riscossione dei diritti e dei tributi di
motorizzazione mediante sistema telematico: a) decreto del  dirigente
generale del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni  e  del
ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione Siciliana
del 28 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana  del  21  agosto  2009,  parte  I  n.  39;   b)   circolare
dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  in
data 18 agosto 2009, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Regione Siciliana del 28 agosto 2009, parte I n. 40; c) nota prot. n.
471 del 25 agosto  2009,  del  dirigente  generale  del  Dipartimento
regionale  trasporti  e   comunicazioni   della   Regione   Siciliana
indirizzata al Ministero dei trasporti. 
 
                           I n  f a t t o 
 
    1. - Con  decreto  in  data  28  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 21 agosto 2009,  Parte
I n. 39 a firma del dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale
trasporti e comunicazioni e del ragioniere generale della  Ragioneria
generale  della  Regione  Siciliana,  concernente  «Riscossione   dei
diritti di motorizzazione mediante sistema telematico»,  veniva  dato
«incarico  all'Istituto  Cassiere  (i.e.:  Banco   di   Sicilia)   di
provvedere a partire dal 17 agosto 2009 oltre che al  rilascio  della
ricevuta dell'avvenuto pagamento anche al rilascio del  tagliando  di
revisione secondo le vigenti specifiche, integrato con l'intestazione
"Regione Siciliana - Dipartimento comunicazioni e trasporti"». 
    Con  successiva  circolare   dell'Assessore   regionale   turismo
comunicazione e trasporti n. 5 del 18 agosto 2009,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte  I  n.  40,  del  28
agosto 2009, si dava attuazione al predetto  decreto  definendo,  tra
l'altro, le caratteristiche  dei  tagliandi  di  revisione  emessi  e
illustrando  le  modalita'  di  accesso  al  servizio   di   verifica
dell'autenticita' dei tagliandi di revisione emessi dalle imprese  di
autoriparazione aventi sede in Sicilia,  dandone  comunicazione,  tra
l'altro, alle forze di polizia. 
    Con la nota prot. n. 471 del 25 agosto 2009, quindi, il dirigente
generale del Dipartimento regionale trasporti e  comunicazioni  della
Regione Siciliana comunicava al Ministero dei trasporti il  contenuto
dei richiamati provvedimenti  e  chiedeva  un  incontro  al  fine  di
stabilire  le  modalita'   operative   concernenti   la   «necessaria
integrazione» dei dati relativi alle revisioni effettuate in  Sicilia
dalle imprese di autoriparazione «con quelli contenuti nel data  base
nazionale». 
    Va opportunamente rilevato che, nelle premesse del decreto del 28
luglio 2009,  si  dava  atto  della  avvenuta  richiesta  all'ufficio
legislativo e legale regionale di sollevare conflitto di attribuzione
avverso alcuni provvedimenti ministeriali  (il  decreto  dirigenziale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per
i trasporti, la navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici,
del 10 luglio 2009, prot. n. 0003662;  la  Circolare  del  10  luglio
2009,  prot.  R.U.  70058  del  Dipartimento  per  i  trasporti,   la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici;  il  decreto  del
Ministro dei trasporti 5 marzo 2008, n. 66/T) con i quali erano state
fornite istruzioni ai centri di revisione privati operanti  anche  in
Sicilia, indicando le modalita' di versamento dei diritti concernenti
le operazioni di  revisione  dei  veicoli  a  motore  con  versamento
diretto allo Stato, operanti dal 17 agosto 2009. Il conflitto  veniva
poi sollevato  da  parte  regionale  con  ricorso  notificato  il  10
settembre 2009 ed il Governo, con autonoma  deliberazione,  disponeva
la costituzione in giudizio. 
    2. - Occorre altresi' premettere, per  una  miglior  comprensione
dei  fatti,  che  la  Regione  Siciliana  aveva  gia'  sollevato   un
precedente conflitto, con ricorso notificato  il  24  dicembre  2008,
avverso la nota della Ragioneria generale dello Stato  -  Ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio  IX
del 24 ottobre 2008, prot. n. 0111774, con la quale  il  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato aveva  affermato  la  spettanza
allo Stato delle entrate relative alle operazioni  di  motorizzazione
effettuate in Sicilia e richieste in via  telematica  utilizzando  il
sistema  informatico  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, da soggetti «terzi» (rispetto agli uffici pubblici), quali
imprese  di  revisione  o  studi  di  consulenza.  Nel  giudizio   in
questione,  che  non   e'   stato   ancora   definito   dalla   Corte
costituzionale,  la  regione   aveva   lamentato   che,   a   seguito
dell'introduzione, a livello nazionale (d.P.R. 19 settembre 2000,  n.
358)  dello   Sportello   Telematico   dell'Automobilista   (trattasi
dell'attivita'    svolta    dai     c.d.     Sportelli     Telematici
dell'Automobilista  -  S.T.A.  -  istituiti  presso  gli   studi   di
consulenza automobilistica e di quella svolta dai centri di revisione
autorizzati) le imposte e  i  diritti  relativi  alle  operazioni  di
motorizzazione espletabili mediante  procedura  S.T.A.,  venivano  da
parte degli operatori  privati,  autorizzati  ad  avvalersi  di  tale
servizio, direttamente versati allo Stato  e  non  piu'  agli  uffici
periferici regionali. 
    Anteriormente  alla  proposizione  del  conflitto,  l'Assessorato
della  Regione  Siciliana  per  il  turismo,   i   trasporti   e   le
comunicazioni aveva richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  l'accertamento  delle  entrate  riscosse  nell'ambito  del
territorio regionale per le  dette  operazioni  di  revisione  ed  il
Ministero, con nota 0014656 del 14 febbraio 2008, aveva chiarito  che
le specifiche entrate relative  alle  operazioni  effettuate  in  via
telematica  utilizzando  il  sistema  informatico   e   centralizzato
dell'amministrazione centrale medesima spettavano allo Stato. 
    La Regione Siciliana,  non  condividendo  la  posizione  espressa
nella detta nota ma omettendo di impugnarla,  rivolgeva  il  medesimo
quesito al Ministero dell'economia e  delle  finanze  il  quale  dava
riscontro  con  la  nota  del  24  ottobre  2008  sopra   menzionata,
impugnata, come gia' detto, con il conflitto di attribuzioni  del  24
dicembre 2008. 
    Senza  attendere  l'esito  del  conflitto,  la  regione  assumeva
iniziative deliberative contrarie a quelle statali adottando gli atti
che  oggi  vengono  impugnati  con  il  presente  ricorso  e  che  si
appalesano illegittimi ed esorbitanti dalle competenze previste dalle
disposizioni statutarie e di attuazione e, pertanto,  invasivi  delle
competenze statali di seguito individuate. 
 
                         I n  d i r i t t o 
 
I) Violazione delle competenze statutarie. 
    1. - Va preliminarmente rilevato  che  l'art.  1,  comma  2,  del
d.P.R.  n.  1113/1953,  come  modificato  dal  d.lgs.  n.   296/2000,
contenente disposizioni di attuazione dello  statuto  speciale  della
Regione Siciliana, cosi'  dispone:  «La  regione  siciliana  esercita
nell'ambito del proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi
periferici dello Stato in materia di motorizzazione»...  «secondo  le
direttive del Governo dello Stato». 
    Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo prevede: «Nel  caso  in
cui  la  regione  siciliana  ometta   di   compiere   atti   relativi
all'esercizio delle attribuzioni di cui al  comma  2,  compromettendo
con tale omissione gli interessi unitari dello  Stato,  il  Consiglio
dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione, dispone, previa diffida e  assegnazione  di  un  congruo
termine per provvedere, il compimento degli  stessi  in  sostituzione
dell'amministrazione regionale». 
    Nel caso in esame non vi e' dubbio che le procedure  attuate  nel
territorio siciliano per quanto riguarda il rilascio del tagliando di
aggiornamento della Carta di circolazione per avvenuta  revisione  di
un  veicolo  nonche'  le  caratteristiche  del  tagliando   medesimo,
compromettono l'uniformita' sul territorio nazionale delle operazioni
tecniche, piu' volte invocata nel d.P.R. n. 1113/53 e nel  d.lgs.  n.
296/2000,  con   conseguenti   negative   ripercussioni   sia   sulla
completezza dell'archivio nazionale dei veicoli di cui  all'art.  226
del codice della strada ed all'art. 402 del relativo  regolamento  di
attuazione,  sia  sulla  circolazione   internazionale.   Trattandosi
infatti  di  procedure  svolte  con  l'ausilio  dell'informatica,  e'
imprescindibile che tutte le operazioni di  revisione,  anche  quelle
svolte sul territorio siciliano, vengano in  tempo  reale  registrate
nell'archivio  nazionale  dei  veicoli  che,  come  e'  noto,  e'   a
disposizione delle forze di polizia operanti  sull'intero  territorio
nazionale che costantemente interrogano l'archivio medesimo  sia  per
l'applicazione delle sanzioni previste dal codice  della  strada  sia
per accertamenti connessi con le attivita' di sicurezza. 
    2. - Alla base dei provvedimenti impugnati e, in particolare, del
primo (decreto 28 luglio 2009), e' la pretesa della Regione Siciliana
di far propri i corrispettivi delle prestazioni connesse al  servizio
di  revisione,  nell'erronea  convinzione  che  si  tratti  di  tasse
spettanti ad essa regione si sensi dell'art. 36 dello statuto. 
    Per questa ragione sono stati proposti  contro  lo  Stato  i  due
conflitti di attribuzione di cui sopra s'e' detto. 
    I provvedimenti oggi impugnati, pertanto, risentono dello  stesso
vizio di fondo censurato in difesa degli atti statali negli  atti  di
costituzione del Governo depositati in quei giudizi, cioe'  la  falsa
applicazione dell'art. 36 dello statuto regionale  che  si  passa  ad
illustrare riprendendo quanto in quella sede gia' eccepito. 
    L'art.  36  del  r.d.lgs  n.  455/1946  (Statuto  della   Regione
Siciliana) stabilisce che «Al fabbisogno finanziario della regione si
provvede con i redditi patrimoniali della regione a mezzo di tributi,
deliberati dalla medesima». 
    I proventi  incassati  dai  pubblici  uffici  in  relazione  alla
generale attivita' di controllo  e  supporto  della  revisione  degli
autoveicoli non hanno la natura di tributi bensi' quella di tariffe. 
    Per vero, il tributo e' un prelievo coattivo di ricchezza operato
dallo Stato o altro ente pubblico, destinato  al  soddisfacimento  di
bisogni pubblici e rapportato alla capacita'  contributiva,  presa  a
base e giustificazione  del  concorso  alla  spesa  pubblica  di  cui
all'art. 53 della Costituzione. 
    La tariffa, invece, e' identificata da  elementi  ulteriori  che,
pur avvicinandola alla  tassa,  la  diversificano  in  ragione  della
fluidita' e della possibile variabilita'  in  relazione  al  servizio
prestato, senza alcun collegamento conia capacita'  contributiva  del
soggetto  onerato.   La   tariffa,   infatti,   si   configura   come
corrispettivo-copertura, versato da un cittadino in riferimento ad un
servizio richiesto ed erogato. Manca la  coattivita'  del  tributo  e
manca anche la omogeneita' della tassa. 
    L'art. 36 dello statuto siciliano e' chiarissimo nel  riferimento
alla categoria generale dei tributi in  senso  tecnico;  non  sembra,
infatti, che in tale sostantivo si possano ricondurre altre tipologie
di proventi economici versati dai cittadini. 
    I diritti relativi alle operazioni di motorizzazione  di  cui  si
discute non possono che essere ricondotti allo schema della  tariffa:
esborso di denaro, di importo determinato in  via  amministrativa,  a
fronte di servizio richiesto od erogato. 
    Come  tali  quei  diritti  sono  stati  sempre  considerati   dal
legislatore; si veda quanto chiaramente espresso nei tre decreti che,
nel  tempo,  hanno  fissato  gli   importi   di   tali   diritti   di
motorizzazione: l'art. 2, comma 1, del decreto 10 novembre  1994,  n.
751, e l'art. 2, comma 1, del decreto  22  marzo  1999,  n.  143,  di
analogo tenore: «... (omissis)... a tale tariffa deve essere aggiunta
quella prevista al punto 2) della tabella 3  annessa  alla  legge  1°
dicembre  1986,  n.  870,   afferenti   l'annotazione   dell'avvenuta
dell'esito della revisione sulla carta di circolazione, da parte  del
competente ufficio provinciale della motorizzazione... (omissis)» e -
da ultimo - l'art. 2 del decreto 2 agosto 2007, n. 161: «(omissis)  A
tale tariffa e' aggiunta quella prevista al punto 2) della tabella 3)
allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870,... (omissis)  ...,  per
l'annotazione   dell'esito   della   revisione   sulla    carta    di
circolazione». 
    Nulla  spetta,  quindi,  agli  uffici  regionali  per   attivita'
(rectius servizi) non espletate dagli stessi. 
    Ne' puo' ritenersi che la  regione  abbia  correttamente  operato
ponendo in essere una propria e distinta procedura informatizzata per
l'accertamento delle entrate dei diritti di motorizzazione attraverso
la smaterializzazione  dei  bollettini  di  conto  corrente  postale,
diritti che - in tal modo -  vengono  introitati  direttamente  dalla
regione stessa. 
    L'articolo 2-ter del piu' volte citato d.P.R. n. 1113  del  1953,
come modificato, infatti recita: «Al fine di garantire la  necessaria
uniformita' operativa per quanto  concerne  le  funzioni  svolte  con
l'ausilio dell'informatica, gli uffici di cui all'art.  2,  comma  1,
utilizzano le procedure dei  sistemi  informativi  automatizzati  del
Ministero dei  trasporti  e  della  navigazione  e  i  protocolli  di
trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo». 
    Da  cio'  si  evince   che   non   esiste   alcun   obbligo   per
l'Amministrazione centrale di predisporre protocolli  per  consentire
l'accesso ai sistemi operativi del proprio CED di un diverso  sistema
(che peraltro si avvale del portale di un ente  privato)  predisposto
dalla regione e che quest'ultima non  puo'  adottare  atti  intesi  a
regolamentare il  rilascio  delle  certificazioni  per  attivita'  di
revisione che sono esercitate in piena legittimita' dallo Stato. 
    Per queste ragioni, i provvedimenti oggi  impugnati  si  rivelano
illegittimi anche per violazione e falsa  applicazione  dell'art.  36
dello statuto regionale e degli art. 1, commi 2  e  4,  e  2-ter  del
d.P.R. n. 1113/1953, come modificato dal d.lgs. n. 296/2000. 
II) Violazione della normativa comunitaria. 
    1. - Archivio nazionale dei veicoli. 
    Va considerato che l'archivio nazionale dei veicoli e'  la  fonte
unica da cui vengono tratte tutte le informazioni relative ai veicoli
ivi registrati da fornire alle  autorita'  dei  Paesi  comunitari  in
attuazione della direttiva  CE  del  Consiglio  29  aprile  1999,  n.
1999/37/CE; trattasi di informazioni per le  quali  e'  prevista  una
specifica competenza  dell'autorita'  centrale,  in  particolare  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
    Conseguentemente il mancato aggiornamento dell'archivio nazionale
anche in relazione agli esiti delle operazioni tecniche,  rappresenta
una evidente omissione che impedisce alla competente  amministrazione
statale di attuare correttamente norme internazionali e  comunitarie.
Peraltro, la produzione autonoma del tagliando di revisione da  parte
della Regione Siciliana crea non pochi  problemi  nella  circolazione
comunitaria ed internazionale in quanto rende lo stesso  difforme  da
quello previsto su tutto il territorio nazionale, unico riconoscibile
anche nei Paesi stranieri. 
    E' di  tutta  evidenza,  quindi,  che  la  Regione  Siciliana  ha
travalicato le  disposizioni  del  d.P.R.  n.  1113/1953  cosi'  come
modificato dal d.lgs. n. 296/2000, che ad essa affida  esclusivamente
«l'esercizio delle attribuzioni degli organi periferici  dello  Stato
in  materia  di  motorizzazione».  E  non  e'  certo  proprio   delle
attribuzioni  degli  organi  periferici  dello  Stato  la   decisione
unilaterale di: sospendere  l'aggiornamento  dell'Archivio  nazionale
dei veicoli da parte delle officine site  sul  territorio  siciliano;
costituire - si presume - un archivio separato  da  quello  nazionale
per  la  registrazione   delle   revisioni   effettuate;   provvedere
autonomamente all'aggiornamento di  un  documento  nazionale,  emesso
dalle  strutture  centrali  dello  Stato,  sulla  base  di   standard
comunitari (la  carta  di  circolazione).  Altrettanto  indubbia  e',
peraltro, la compromissione degli interessi unitari dello Stato (cfr.
comma 4 art. 1, d.P.R. n. 1113/1953 come  modificato  dal  d.lgs.  n.
296/2000) operato con il complesso dei  provvedimenti  assunti  dalla
regione. 
    2. - Circolazione nazionale e comunitaria dei veicoli e controlli
di polizia. 
    Per meglio comprendere la  compromissione  di  interessi  unitari
dello Stato e la sua esposizione a sanzioni in sede  Comunitaria,  si
consideri anche quanto segue. 
    Un veicolo sottoposto a revisione dopo il 17 agosto  u.s.  presso
un'officina privata sita nel territorio della  Regione  Siciliana  e'
accompagnato da un documento di circolazione aggiornato,  come  detto
precedentemente, con modalita'  difforme  da  quella  prevista  dallo
Stato (peraltro tuttora utilizzata dagli uffici della  motorizzazione
siciliana). Detta circostanza  pone  serie  difficolta'  di  efficace
controllo  alle  forze  di  polizia  che  all'interno   dell'anagrafe
nazionale dei veicoli  (CED  Motorizzazione),  cui  sono  da  decenni
connessi telematicamente, non trovano traccia alcuna della  revisione
effettuata presso officine autorizzate siciliane. 
    Per la circolazione intracomunitaria dei veicoli  le  conseguenze
delle azioni poste in essere dalla Regione Siciliana appaiono  ancora
piu' gravi. Stante infatti l'accordo di accesso reciproco alle banche
dati nazionali dei  veicoli  degli  Stati  comunitari,  le  forze  di
polizia di un  paese  estero  -  nel  corso  di  un  controllo  -  si
troverebbero nella necessita' di  sospendere  dalla  circolazione  il
veicolo (risultante  non  revisionato  presso  la  banca  dati  della
motorizzazione), procedere al sequestro della carta di circolazione e
all'inoltro della stessa presso gli  uffici  del  Dipartimento  della
motorizzazione  civile  del   Ministero.   Una   circostanza   invero
paradossale  che  coinvolgerebbe  in  maniera  assai  grave  l'ignaro
automobilista che avesse sottoposto a revisione  il  proprio  veicolo
presso un'officina autorizzata siciliana. 
    Gli atti  impugnati  con  il  presente  ricorso  sono,  pertanto,
illegittimi anche per violazione dell'art. 117,  primo  comma,  della
Costituzione  che  impegna  le  regioni  a  rispettare  gli  obblighi
comunitari, nella specie quelli discendenti  dalla  esistenza  di  un
unico ambito territoriale e commerciale nel quale i  cittadini  degli
Stati membri sono liberi di muoversi e circolare, con ogni  mezzo  di
locomozione, e  che  impone  la  esistenza  di  sistemi  uniformi  di
verifica e controllo della idoneita' dei veicoli circolanti. 
    L'improvvida  iniziativa  della  Regione  Siciliana  rende   vana
l'operativita' della copiosa  normativa  comunitaria  in  materia  di
circolazione dei veicoli a  motore,  loro  omologazione,  verifica  e
revisione, quale riportata - ex multis e fra le piu' recenti -  oltre
che dalla citata Dir. 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE -  Direttiva  del
Consiglio relativa ai  documenti  di  immatricolazione  dei  veicoli,
anche da: Dir.  6  giugno  2006,  n.  2006/51/CE  -  Direttiva  della
Commissione recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico, dell'allegato I della direttiva  2005/55/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  e  dell'allegato  IV  e  V  della  direttiva
2005/78/CE concernente i requisiti del  sistema  di  controllo  delle
emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas; Reg.  (CE)  20
giugno 2007, n. 715/2007 - Regolamento del Parlamento europeo  e  del
Consiglio relativo all'omologazione dei  veicoli  a  motore  riguardo
alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri  (euro  5
ed euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione  e  la
manutenzione del veicolo; Dir. 5  settembre  2007,  n.  2007/46/CE  -
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  che  istituisce  un
quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei  loro  rimorchi,
nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a  tali
veicoli («direttiva quadro»); Reg. (CE) 28 luglio 2008, n. 692/2008 -
Regolamento della  Commissione  recante  attuazione  e  modifica  del
regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
relativo  all'omologazione  dei  veicoli  a  motore   riguardo   alle
emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali  leggeri  (euro  5  ed
euro 6) e all'ottenimento di informazioni per  la  riparazione  e  la
manutenzione del veicolo;  Dir.  18  luglio  2008,  n.  2008/74/CE  -
Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2005/55/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2005/78/CE riguardo
all'omologazione dei veicoli a motore  rispetto  alle  emissioni  dei
veicoli passeggeri e commerciali leggeri (euro 5 ed euro  6)  e  alle
informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli; Dir.  6
maggio 2009, n. 2009/40/CE - Direttiva del Parlamento europeo  e  del
Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi (rifusione). 
    Dall'esame  delle  raccolte   dei   testi   normativi   e   delle
determinazioni degli organismi dell'Unione  emerge  una  capillare  e
puntualissima regolamentazione di ogni aspetto tecnico relativo  alla
costruzione,  omologazione  e   verifica   dei   veicoli   circolanti
nell'Unione che rende ancor  piu'  evidente  la  non  spettanza  alla
Regione Siciliana  del  potere  di  adottare  gli  atti  oggetto  del
presente conflitto. 
    E'  appena  il  caso,  infine,  di  sottolineare  l'esigenza   di
uniformita' di disciplina sul territorio nazionale  che  l'art.  117,
primo comma, Cost. persegue, come piu'  volte  ribadito  dalla  Corte
costituzionale quando ha fatto applicazione di quel  principio  (cfr.
sent. 4 luglio 2003, n. 226; 22 luglio 1996, n. 272; 6  luglio  1995,
n. 303). 
III) Violazione dell'art. 120, primo comma, Cost. - Limitazioni  alla
libera circolazione sul territorio nazionale. 
    Va altresi' considerato che un utente  che  abbia  sottoposto  il
proprio veicolo a revisione presso un'officina autorizzata  siciliana
dopo il 17 agosto scorso, qualora dovesse incorrere nello smarrimento
o nel furto della  carta  di  circolazione  e  facesse  richiesta  di
duplicato,  si  vedrebbe  riconsegnata  una  carta  di   circolazione
evidentemente priva  dell'aggiornamento  conseguente  alla  revisione
effettuata. Cio' impedisce al predetto di poter circolare liberamente
nel territorio nazionale e gli impone di ripetere la revisione. 
    Sotto il predetto profilo, i  provvedimenti  regionali  impugnati
violano, pertanto, il disposto dell'art. 120  della  Costituzione  il
quale prevede che «La regione non puo' ... adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle  persone  e
delle cose tra le regioni, ne' limitare l'esercizio  del  diritto  al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale». 
    Non c'e' molto  da  aggiungere  a  quel  principio  (per  la  sua
chiarezza  e  per  la  interpretazione  che  ne  ha  dato  la   Corte
Costituzionale: si veda la sent. 21 aprile 2005, n. 161) ed alla  sua
operativita' nel caso  in  esame,  ove  la  libera  circolazione  dei
cittadini nel territorio nazionale e dell'Unione  e'  impedita  dalla
previsione di discipline  diverse  nella  Regione  Siciliana  per  le
operazioni di revisione dei veicoli e per il  rilascio  dei  relativi
attestati, come sopra riportato. 
IV)  Violazione  dell'art.  114  Cost.  e  del  principio  di   leale
collaborazione. 
    Gli atti adottati dalla Regione Siciliana  ed  impugnati  con  il
presente ricorso si  pongono  in  contrasto  anche  con  il  disposto
dall'art.  114  della  Costituzione,  in  ordine  al   principio   di
equiordinazione tra Stato, regioni ed enti locali e, in  particolare,
alle prerogative istituzionali dello Stato, con specifico riferimento
a quanto disposto dall'art. 120 Cost. 
    La  Regione  Siciliana,  infatti,   non   aveva   competenza   ad
interferire nella regolamentazione statale della materia de qua  e  a
adottare  atti  contrari  a  quelli  posti  in  essere  dagli  organi
ministeriali competenti. 
    Peraltro, l'adozione di atti (quali oggetto del presente ricorso)
contrari  a  quelli  statali   e   finalizzati   ad   istituire   una
organizzazione di verifica e rilascio della  relativa  documentazione
con termini e modalita' contrastanti  ed  inconciliabili  con  quanto
disposto  dal  competente  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, senza attendere  l'esito  del  conflitto  di  attribuzioni
sollevato con il ricorso notificato il  24  dicembre  2008  e  senza,
nell'ambito di questo, richiedere la eventuale sospensione degli atti
statali impugnati, configura una  chiara  lesione  del  principio  di
leale collaborazione  che  deve  ispirare  i  rapporti  fra  Stato  e
regioni, ai sensi degli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost.