IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  391  del  2008,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto dal dott. Via Michele, rappresentato e difeso dall'avv. Luca
Di Mase, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio  eletto
in Potenza, via N. Sauro n. 102; 
    Contro  l'ex  AUSL  n.  2  di  Potenza,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, come da mandato a margine  della  memoria
di costituzione, con domicilio eletto in Potenza via  Torraca  n.  2,
presso l'Ufficio legale dell'Ente; la Regione Basilicata, in  persona
del Presidente della Giunta regionale pro  tempore,  rappresentata  e
difesa dall'avv. Maddalena Bruno, come da mandato in calce alla copia
notificata del ricorso introduttivo del giudizio ed in  virtu'  della
del. G.R. n. 1986 del 13  dicembre  2008,  con  domicilio  eletto  in
Potenza presso l'ufficio legale della regione,  nei  confronti  della
dott.ssa Maldini  Morena,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Maria
Gabriella Cappiello, come da  mandato  a  margine  della  memoria  di
costituzione, con domicilio eletto in Potenza, largo Isabella n.  29,
presso lo studio  legale  dell'avv.  A.  Berardi;  dott.  Sangregorio
Michele, non costituito in giudizio; dott.ssa Fragnito  Assunta,  non
costituita in giudizio; dott. De  Lisa  Michele,  non  costituito  in
giudizio; dott. Perrotta Antongiulio,  non  costituito  in  giudizio;
dott.ssa  Rubino   Caterina,   non   costituita   in   giudizio   per
l'annullamento della del. Commissario AUSL n. 2 di Potenza n. 864 del
18 settembre 2008 di nomina dei componenti delle commissioni  mediche
di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap e dei seguenti atti,
espressamente richiamati in tale  delibera:  del  Direttore  generale
AUSL n. 2 di Potenza n. 847 del 5 settembre  2007;  del.  Commissario
straordinario AUSL n. 2 di Potenza  n.  109  del  18  febbraio  2008;
ordinanza Direttore amministrativo AUST., n. 2 di Potenza n. 1 del  5
maggio  2008  di  istituzione  di  apposito  gruppo  di  lavoro   per
l'istruttoria delle domande pervenute; verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e
7 redatti dal predetto gruppo di lavoro rispettivamente il 22  maggio
2008, il 26 maggio 2008, il 4 giugno 2008, il 5  giugno  2008,  il  9
giugno  2008,  23  giugno  2008  ed  il  25  giugno  2008;  circolare
esplicativa  Dirigente  generale  Dipartimento  salute,  sicurezza  e
solidarieta' sociale Regione Basilicata del  26  aprile  2007;  nota.
Dirigente generale  Dipartimento  salute,  sicurezza  e  solidarieta'
sociale Regione Basilicata prot. N. 155376 del 4 agosto 2008;  parere
Ufficio legale Regione Basilicata prot. n. 139195 del 14 luglio 2008;
note AUSL n. 2 di Potenza prot. n. 31031 del 17 giugno 2008, prot. n.
31759 del 20 giugno 2008 e prot. n. 38068 del 24 luglio 2008, con  le
quali l'AUSL resistente aveva formulato alcuni quesiti  alla  Regione
Basilicata; 
    Visto il ricorso, con i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione della ex AUSL n. 2 di Potenza, della
Regione Basilicata e della dott.ssa Maldini Morena; 
    Visto l'atto di motivi aggiunti,  notificato  il  10/12  dicembre
2008; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2009 il  dott.
Pasquale  Mastrantuono  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale; 
 
                              F a t t o 
 
    Con del. Direttore generale AUSL n. 2 di  Potenza  n.  14  del  9
gennaio 2003 veniva disposto il rinnovo per la  durata  di  tre  anni
delle tre commissioni mediche  di  accertamento  dell'invalidita',  e
dell'handicap (di cui due operanti  con  riferimento  al  territorio,
ricadente nel Distretto sanitario di base di Potenza, ed una operante
con riferimento al territorio, ricadente nel Distretto  sanitario  di
base di Villa D'Agri): il ricorrente veniva nominato Presidente della
II Commissione medica con sede in Potenza; 
    Con del. Direttore generale AUSL n. 2 di Potenza  n.  67  del  30
gennaio 2006 veniva disposto il rinnovo per la  durata  di  tre  anni
delle   tre   predette   commissioni    mediche    di    accertamento
dell'invalidita' e dell'handicap: il ricorrente non  veniva  nominato
componente di tali commissioni mediche; 
    Con l'art. 20, comma 7, l.r. n.  1/2007  la.  Regione  Basilicata
imponeva alle AUSL regionali  di  provvedere  al  rinnovo  anticipato
delle predette commissioni mediche, conformandosi  alle  disposizioni
normative contenute nell'art. 1, commi 2 e 3, legge n. 295/1990 (tali
norme stabiliscono che le suddette commissioni mediche devono essere:
1) «composte da un medico specialista in medicina legale, che  assume
le funzioni di presidente,  e  da  due  medici,  di  cui  uno  scelto
prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro», «scelti
tra i medici dipendenti o  convenzionati»  dell'USL  territorialmente
competente;  2)  «integrate  con  un  sanitario  in   rappresentanza,
rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi
civili, dell'Unione  italiana  ciechi,  dell'Ente  nazionale  per  la
protezione dei sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie
dei  fanciulli  ed   adulti   Subnormali,   ogni   qualvolta   devono
pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie»)  ed
«al principio della discontinuita'  e  della  rotazione»  (anche  per
quanto riguarda le designazioni  delle  Associazioni  di  categoria),
«computando gli incarichi pregressi», tramite apposite  procedimenti,
indetti  «con  avviso  pubblico  rivolto  ai  sanitari  del  Servizio
sanitario regionale»  (cfr.  art.  20,  comma  l,  l.r.  n.  1/2007);
inoltre, l'art. 20, comma 2, l.r. n.  1/2007  stabiliva  che  per  la
scelta dei medici componenti delle citate commissioni  mediche  :  1)
dovevano essere preferiti i medici dipendenti «in servizio presso una
delle  Aziende  sanitarie  locali  regionali»  rispetto   ai   medici
convenzionati con il Servizio sanitario regionale; 2) doveva  tenersi
conto anche delle specializzazioni «equivalenti» a medicina legale ed
a medicina del lavoro; 
    Con delibere Direttore generale n. 847 del  5  settembre  2007  e
Commissario n. 109 del 18  febbraio  2008  l'AUSL  n.  2  di  Potenza
indiceva il procedimento,  finalizzato  alla  nomina  dei  componenti
delle  cornmissioni  mediche  di  accertamento   dell'invalidita'   e
dell'handicap, ed approvava il relativo avviso pubblico; tale  avviso
pubblico  (pubblicato  nel   Bollettino   ufficiale   della   Regione
Basilicata dell'1°  marzo  2008  e  sul  sito  informatico  dell'AUSL
resistente fino al 15 aprile 2008), per quel che  interessa  ai  fini
della decisione della controversia in esame,  prevedeva  che:  1)  le
commissioni mediche di cui e' causa dovevano essere composte  da  tre
medici, di cui «uno specialista in medicina legale o, in assenza, uno
specialista  in  una  delle  discipline  affini  secondo  il  decreto
Ministero della salute del 31 gennaio 1998», che avrebbe  assunto  le
funzioni di presidente, ed «uno scelto  prioritariamente  tra  quelli
con specializzazione in  medicina  del  lavoro  o,  in  assenza,  uno
specialista  in  una  delle  discipline  affini  secondo  il  decreto
Ministero della salute del  31  gennaio  1998»  (al  riguardo  veniva
specificato che tali medici dovevano essere  scelti  prioritariamente
tra quelli con specializzazione in medicina legale o in medicina  del
lavoro, che avevano presentato la domanda,  in  servizio  presso  una
delle AUSL regionali oppure, «in assenza delle  figure  professionali
specifiche o  equivalenti»,  medici  convenzionati  con  il  Servizio
sanitario  regionale,  con  la  puntualizzazione  che   per   «figure
professionali equivalenti» dovevano intendersi i medici, in  possesso
di  una  specializzazione,  qualificata  come  affine  alle  predette
specializzazioni in medicina legale o  in  medicina  del  lavoro  dal
decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998); 2) le domande di
partecipazione dovevano essere presentate entro il termine perentorio
del 15 aprile 2008;  3)  in  tali  domande  i  partecipanti  dovevano
indicare a pena di esclusione: a) il rapporto di lavoro  con  l'AUSL;
b) le sedi di commissione, per le quali si intendeva partecipare;  c)
la «specializzazione, eventualmente posseduta, in medicina legale e/o
in  medicina  del  lavoto»;  d)  la  «precedente   partecipazione   a
commissioni mediche» di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap
presso le AUSL della Regione  Basilicata,  con  specificazioni  delle
funzioni svolte (cioe' se presidente o componente) e dei  periodi  di
durata; e) un curriculum formativo e professionale, in  cui  dovevano
esser dichiarati i  titoli  di  studio,  di  carriera,  di  attivita'
professionali ed «ogni altro requisito, ritenuto utile», «debitamente
documentati»; 4) la scelta dei componenti  delle  citate  commissione
mediche sarebbe stata effettuata dal commissario, «tenuto  conto  dei
curricula formativo professionali e dei titoli  specifici  posseduti,
presentati dai partecipanti, con  esclusione  di  qualunque  criterio
comparativo», ed in conformita' all'art. 20 l.r. n.  1/2007,  con  la
puntualizzazione che «ai fini della discontinuita' e della  rotazione
degli incarichi» sarebbero stati  computati  «gli  incarichi  cessati
alla data di entrata in vigore della  l.r.  n.  1/2007»,  mentre  non
sarebbero  stati  computati  «gli  incarichi  di  durata   triennale,
formalmente attribuiti con delibera  del  direttore  generale  e  non
ancora scaduti alla data di entrata in vigore della l.r. n. 1/2007, a
condizioni che trattasi di  primo  incarico,  come  precisato»  nella
circolare  esplicativa  Dirigente   generale   Dipartimento   salute,
sicurezza e solidarieta' sociale Regione  Basilicata  del  26  aprile
2007 (al riguardo  veniva  pure  precisato  che  il  principio  della
discontinuita' e della rotazione non  si  applicava  ai  medici,  che
avevano svolto l'incarico  di  componente  supplente  delle  predette
commissioni mediche, se nell'attivita',  sostitutiva  del  componente
titolare non avevano «operato con carattere di continuita'»); 
    Entro il predetto  termine  perentorio  del  15  aprile  2008  il
ricorrente  presentava  la  domanda  di  partecipazione,  alla  quale
allegava il proprio curriculum,  con  la  quale  evidenziava  di:  a)
essere  Direttore  dell'Unita'  operativa  di  medicina  del   lavoro
dell'AUSL resistente; b) concorrere per la nomina di  una  delle  due
commissioni mediche, aventi sede a Potenza; c) di essere in  possesso
sia  della   specializzazione   in   medicina   legale,   sia   della
specializzazione in medicina del lavoro; d) essere  gia',  stato  per
due volte (precisamente dal 1990 al 1999 e dal 9 gennaio 2003  al  29
gennaio 2006) componente titolare di tali commissioni mediche  presso
l'AUSL resistente; 
    Con nota del 30 aprile 2008 il Commissario  dell'AUSL  resistente
evidenziava la necessita' di individuare un apposito gruppo di lavoro
per l'istruttoria delle domande  pervenute:  tale  gruppo  di  lavoro
veniva costituito con ordinanza direttore amministrativo AUSL n. 2 di
Potenza n. 1 del 5 maggio 2008; 
    Con del. n. 864 del 18 settembre 2008  il  Commissario  dell'AUSL
resistente, dopo aver richiamato l'art. 20  l.r.  1/2007,  l'art.  1,
comma  2,  legge  n.   295/1990,   contenuto   dell'avviso   pubblico
(pubblicato nel B.U.R. del  1°  marzo  2008),  l'ordinanza  Direttore
amministrativo AUSL n. 2 di Potenza n. 1 del 5 maggio 2008, i verbali
nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e  7  redatti  dal  predetto  gruppo  di  lavoro
rispettivamente il 22 maggio 2008, il 26 maggio  2008,  il  4  giugno
2008, il 5 giugno 2008, il 9 giugno 2008, 23 giugno  2008  ed  il  25
giugno 2008, la circolare esplicativa Dirigente generale Dipartimento
salute, sicurezza e solidarieta' sociale Regione  Basilicata  del  26
aprile  2007,  la  nota  Dirigente  generale   Dipartimento   salute,
sicurezza e solidarieta' sociale Regione Basilicata prot.  n.  155376
del 4 agosto 2008, il parere Ufficio legale Regione Basilicata  prot.
n. 139195 del 14 luglio 2008 e le note AUSL n. 2 di Potenza prot.  n.
31031 del 17 giugno 2008, prot. n. 31759 del 20 giugno 2008  e  prot.
38068 del 24 luglio  2008  (con  le  quali  l'AUSL  resistente  aveva
formulato alcuni quesiti alla Regione Basilicata), nominava  i  nuovi
componenti   delle   tre   commissioni   mediche   di    accertamento
dell'invalidita' e dell'handicap,  le  quali  avrebbero  iniziato  ad
operare 11  novembre  2008  (per  la I  Commissione,  avente  sede  a
Potenza,  venivano  nominati:  tra  i   componenti   titolari,   come
presidente  il  dott.  Sangregorio   Michele,   in   possesso   della
specializzazione in  igiene  e  medicina  preventiva,  cioe'  di  una
disciplina, qualificata affine dal decreto Ministero della salute del
31 gennaio 1998 alla specializzazione  in  medicina  legale,  e  come
componenti  le   dott.sse   Maldini   Morena,   in   possesso   della
specializzazione in  igiene  e  medicina  preventiva,  cioe'  di  una
disciplina, qualificata affine dal decreto Ministero della salute del
31 gennaio 1998 alla specializzazione in medicina legale, e  Fragnito
Assunta, in possesso  della  specializzazione  in  medicina  interna,
cioe' di una disciplina, non qualificata affine dal decreto Ministero
della salute  del  31  gennaio  1998  sia  alla  specializzazione  in
medicina legale che alla specializzazione in medicina del lavoro; tra
i componenti supplenti, come presidente il dott. Massacri Rosario, in
possesso della specializzazione in medicina legale, e come componenti
la   dott.ssa   Petronzio   Maria   Felicia,   in   possesso    della
specializzazione in medicina  del  lavoro,  ed  il  dott.  Provenzano
Bruno, in possesso della specializzazione in geriatria, cioe' di  una
disciplina, non qualificata affine dal decreto Ministero della salute
del 31 gennaio 1998 sia alla specializzazione in medicina legale  che
alla specializzazione in medicina del lavoro; per la II  Commissione,
avente sede a Potenza, venivano nominati: come presidente il dott. De
Lisa Michele, in possesso della specializzazione in igiene e medicina
preventiva, cioe' di una disciplina, qualificata affine  dal  decreto
Ministero della salute del 31 gennaio 1998 alla  specializzazione  in
medicina legale, e come componenti il dott. Perrotta Antongiulio,  in
possesso delle specializzazioni in medicina del lavoro ed in igiene e
medicina preventiva, cioe' di una disciplina, qualificata affine  dal
decreto  Ministero  della   salute   del   31   gennaio   1998   alla
specializzazione in medicina legale, e la dott.ssa  Rubino  Caterina,
per la quale l'impugnata del Commissario AUSL n. 2 di Potenza n.  864
del 18 settembre 2008 non indicava il possesso  di  alcun  titolo  di
specializzazione:   circostanza   confermata   anche    in    seguito
all'acquisizione di tutti gli atti del procedimento in commento;  tra
i componenti supplenti, come presidente il dott. Corbo  Giuseppe,  in
possesso della specializzazione in medicina legale, e come componenti
il  dott.  Cianciarulo  Nicola   M.   Egidio,   in   possesso   della
specializzazione in  igiene  e  medicina  preventiva,  cioe'  di  una
disciplina, qualificata affine dal decreto Ministero della salute del
31 gennaio 1998 alla specializzazione in medicina legale, ed il dott.
Romano Ciro, per il quale l'impugnata del. Commissario AUSL n.  2  di
Potenza n. 864 del 18 settembre 2008  non  indicava  il  possesso  di
alcun titolo di specializzazione: dall'acquisizione di tutti gli atti
del procedimento in commento e' emerso che il dott.  Romano  Ciro  e'
specializzato in endocrinochirurgia), attesocche' «nella  scelta  dei
componenti titolari e  supplenti  il  principio  di  continuita',  di
rotazione e di rinnovamento degli incarichi  aveva  svolto  un  ruolo
nodale,   nel   rispetto   della   presenza    dei    requisiti    di
specializzazione, richiesti dall'art. 1, comma 2, legge n. 295/1990»; 
    Tale del. Commissario  AUSL  n.  2  di  Potenza  n.  864  del  18
settembre 2008 (unitamente ai seguenti atti, espressamente richiamati
in tale delibera: del. Direttore generale AUSL n. 2 di Potenza n. 847
del 5 settembre 2007; del. Commissario AUSL n. 2 di  Potenza  n.  109
del 18 febbraio 2008; ordinanza Direttore amministrativo AUSL n. 2 di
Potenza n. 1 del 5 maggio 2008; verbali nn. 1, 2, 3,  4,  5,  6  e  7
redatti dal predetto gruppo di lavoro rispettivamente  il  22  maggio
2008, il 26 maggio 2008, il 4 giugno 2008, il 5  giugno  2008,  il  9
giugno  2008,  23  giugno  2008  ed  il  25  giugno  2008;  circolare
esplicativa  Dirigente  generale  Dipartimento  salute,  sicurezza  e
solidarieta' sociale Regione Basilicata del  26  aprile  2007;  nota.
Dirigente generale  Dipartimento  salute,  sicurezza  e  solidarieta'
sociale Regione Basilicata prot. n. 155376 del 4 agosto 2008;  parere
Ufficio legale Regione Basilicata prot n. 139195 del 14 luglio  2008;
note AUSL n. 2 di Potenza prot n. 31031 del 17 giugno 2008, prot.  n.
31759 del 20 giugno 2008 e prot. n.  38068  del  24  luglio  2008)'e'
stata impugnata con il presente ricorso (notificato il 7 ottobre 2008
all'ex AUSL n. 2 di Potenza, alla Regione Basilicata  ed  ai  medici,
nominati  componenti  titolari  delle  due  commissioni  mediche   di
accertamento dell'invalidita'  e  degli  handicap,  aventi  sede  nel
Comune di Potenza; al riguardo va pure evidenziato che il ricorso  in
esame e' stato rinotificato alla  dott.ssa  Fragnito  Assunta  il  14
ottobre 2008), deducendo la violazione dell'art. 20 l.r.  n.  1/2007,
dell'art. 1, comma 2, l. n. 295/1990, delle disposizioni  dell'avviso
pubblico (pubblicato nel B.U.R. dell'1°  marzo  2008),  l'eccesso  di
potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, difetto  di
motivazione e  sviamento  (con  tale  ricorso  il  ricorrente  faceva
presente e con  istanza  del  19  settembre  2008  aveva  chiesto  di
accedere  a  tutti  gli  atti  presupposti  alla   del.   Commissario
straordinario AUSL n. 2 di Potenza n. 864 del 18 settembre  2008,  ma
non aveva ancora visionato l'ordinanza Direttore amministrativo  AUSL
n. 2 di Potenza n. 1 del 5 maggio 2008, verbali gruppo di lavoro n. 1
del 22 maggio 2008, n. 2 del 26 maggio 2008, n. 3 del 4 giugno  2008,
n. 4 del 5 giugno 2008, n. 5 del 9 giugno 2008, n. 6  del  23  giugno
2008 e n. 7 del 25 giugno 2008, la  circolare  esplicativa  Dirigente
generale  Dipartimento  salute,  sicurezza  e  solidarieta'   sociale
Regione Basilicata del 26 aprile 2007,  la  nota  Dirigente  generale
Dipartimento  salute,  sicurezza  e  solidarieta'   sociale   Regione
Basilicata prot. N. 155376 del  4  agosto  2008,  il  parere  Ufficio
legale Regione Basilicata prot. n. 139195 del 14  luglio  2008  e  le
note AUSL n. 2 di Potenza prot. n. 31031 del 17 giugno 2008, prot.  .
31759 del 20 giugno 2008 e prot. n. 38068 del 24 luglio 2008, per cui
si riservava di proporre motivi aggiunti dopo aver acquisito e  copie
di tali atti); 
    Si  e'  costituita  in  giudizio  1'AUSL  resistente,  la   quale
sosteneva  l'infondatezza  del  ricorso,  depositando   soltanto   la
circolare  esplicativa  Dirigente   generale   Dipartimento   salute,
sicurezza e solidarieta' sociale Regione  Basilicata  del  26  aprile
2007; si e' costituita in giudizio pure la dott.ssa  Maldini  Morena,
la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso; 
    Con ordinanza istruttoria n.  137  del  23  ottobre  2008  questo
Tribunale ha disposto:  1)  l'acquisizione:  a)  dei  seguenti  atti,
presupposti all'impugnata del. Commissario AUSL n. 2  di  Potenza  n.
864 del 18 settembre 2008, espressamente richiamati in tale  delibera
e pure impugnati con il ricorso in epigrafe: del. Direttore  generale
AUSL n. 2 di Potenza n. 847 del 5 settembre  2007;  del.  Commissario
straordinario AUSL n. 2 di Potenza  n.  109  del  18  febbraio  2008;
ordinanza Direttore amministrativo AUSL n. 2 di Potenza  n. 1  del  5
maggio 2008; verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7  redatti  dal  predetto
gruppo di lavoro rispettivamente 22 maggio 2008, il 26  maggio  2008,
il 4 giugno 2008, il 5 giugno 2008, il 9 giugno 2008, 23 giugno  2008
ed il 25 giugno 2008; nota. Dirigente generale  Dipartimento  salute,
sicurezza e solidarieta' sociale Regione Basilicata prot.  n.  155376
del 4 agosto 2008; parere Ufficio legale Regione Basilicata prot.  n.
139195 del 14 luglio 2008; note AUSL n. 2 di. Potenza prot. n.  31031
del 17 giugno 2008, prot n. 31759 del 20 giugno 2008 e prot. n. 38068
del 24 luglio 2008; b) delle domande e dei curriculum, presentati dai
medici, nominati componenti titolari e componenti supplenti delle due
commissioni   mediche    di    accertamento    dell'invalidita',    e
dell'handicap, aventi la sede nel Comune di Potenza, cioe' dei  dott.
Sangregorio  Michele,  Maldini  Morena,  Fragnito  Assunta,  De  Lisa
Michele, Perrotta  Antongiulio,  Rubino  Caterina,  Massari  Roberto,
Petronzio  Maria   Felicia,   Provenzano   Bruno,   Corbo   Giuseppe,
Cianciarulo Nicola M. Egidio e Romano  Ciro;  2)  l'integrazione  del
contraddittorio  nei  confronti  dei  medici,   nominati   componenti
supplenti   delle   due   commissioni   mediche    di    accertamento
dell'invalidita', e dell'handicap,  aventi  la  sede  nel  Comune  di
Potenza, cioe' nei confronti dei  dott.  Massari  Rosario,  Petronzio
Maria Felicia, Provenzano Bruno, Corbo Giuseppe,  Cianciarulo  Nicola
M. Egidio e Romano Ciro; 
    L'AUSL resistente depositava i documenti  richiesti  in  data  21
novembre 2008; il ricorrente in data 3/25 novembre 2008 integrava  il
contraddittorio nei confronti dei predetti medici, nominati supplenti
delle due commissioni  mediche  di  accertamento  dell'invalidita'  e
dell'handicap, aventi sede a Potenza; 
    Con atto di motivi aggiunti (notificato il 10/12  dicembre  2008)
il ricorrente,  oltre  a  ribadire  i  motivi  di  impugnazione  gia'
articolati con il ricorso principale, ha dedotto  la  violazione  del
punto 9 della circolare esplicativa Dirigente  generale  Dipartimento
salute, sicurezza e solidarieta' sociale Regione  Basilicata  del  26
aprile 2007 (ai sensi  del  quale  «in  caso  di  domande  di  medici
specialisti in medicina legale inferiore alle commissioni da nominare
in via temporanea doveva essere nominato  un  medico  specialista  in
medicina legale, in deroga al principio del divieto di far  parte  di
piu'  commissioni,  fermo  restante  la  riproposizione   dell'avviso
pubblico per tale nomina»), ritenendo che  tale  disposizione  doveva
essere interpretata nel senso che  il  principio,  secondo  cui  tali
commissioni dovevano essere presiedute obbligatoriamente da un medico
specialista in medicina legale, prevaleva anche  sui  principi  della
discontinuita' e della rotazione, stabiliti dall'art.  20,  comma  1,
l.r. n. 1/2007; con tale atto di motivi  aggiunti  il  ricorrente  ha
anche evidenziato che i medici specializzati in medicina legale,  che
avevano presentato la domanda di partecipazione  al  procedimento  di
evidenza pubblica in  commento,  erano  8,  ma  solo  il  ricorrente,
essendo dipendente dell'AUSL resistente, possedeva  i  requisiti  per
essere nominato, in quanto i dott. Iannelli Italia,  Corbo  Giuseppe,
Mercurio Luigi, Massari Rosario ed  Aulicino  Silvano  Michele  erano
solo convenzionati con il Servizio sanitario regionale (e percio'  in
base all'art. 20, comma 2, l.r. n. 1/2007 tali medici potevano essere
nominati soltanto in assenza  di  medici  specializzati  in  medicina
legale o in una disciplina «equivalente», cioe' affine ai  sensi  del
d.m. del 31 gennaio 1998), mentre i dott. Greco Mario  e  De  Sanctis
Domenico erano  dipendenti  dell'Azienda  ospedaliera  San  Carlo  di
Potenza (al riguardo va rilevato che l'Ufficio legale  della  Regione
Basilicata con parere prot. n. 139195 del 17 luglio 2008 ha  ritenuto
che sia l'artt. 20, commi 1 e 2, l.r. 1/2007, sia il  punto  4  della
circolare  esplicativa  Dirigente   generale   Dipartimento   salute,
sicurezza e solidarieta' sociale Regione  Basilicata  del  26  aprile
2007, dovevano essere interpretati nel senso che i medici, dipendenti
dell'Azienda  ospedaliera  San  Carlo   di   Potenza   non   potevano
partecipare  alla  procedura  concorsuale  in  esame;  sebbene   tale
interpretazione  non  risulta  persuasiva,  il  collegio   non   deve
esaminare tale questione, in quanto i dott. Greco Mario e De  Sanctis
Domenico, dipendenti dell'Azienda ospedaliera San Carlo  di  Potenza,
non hanno proposto ricorso dinanzi a questo T.A.R.); 
    Inoltre, dall'intera  documentazione  acquisita  in  giudizio  e'
emerso che: 1) tra gli 8 medici specializzati in medicina legale, tra
cui il ricorrente, solo i dott. Corbo  Giuseppe  e  Massari  Rosario,
convenzionati con il Servizio  sanitario  regionale,  non  erano  mai
stati   componenti   di   commissioni   mediche    di    accertamento
dell'invalidita' e dell'handicap; 2) trai 9 medici  specializzati  in
medicina del lavoro, tra cui il ricorrente, solo  i  dott.  Petronzio
Maria  Felicia   e   Perrotta   Antongiulio,   dipendenti   dell'AUSL
resistente, non erano mai stati componenti di commissioni  mediche  c
accertamento dell'invalidita' e dell'handicap; 
    Con ordinanza n. 45 del  28  gennaio  2009  questo  Tribunale  ha
respinto l'istanza di  provvedimento  cautelare:  tale  ordinanza  e'
stata riforrnata dalla sez. V del Consiglio di Stato con ordinanza n.
1831 del 7 aprile 2009; 
    Con memoria conclusionale del 26/27 giugno 2009 il ricorrente  ha
sollevato i questione di legittimita' costituzionale  sia  del  primo
che del seconde comma dell'art. 20 l.r. 1/2007, per contrasto con gli
artt. 38 e 117, secondo comma, lett. m)  e  o),  della  Costituzione,
sostenendo l'illeggittimita' costituzionale sia del  principio  della
discontinuita'  e/o  della  rotazione  che   dell'equivalenza   delle
specializzazioni in medicina legale e in medicina del lavoro  con  le
specializzazioni affini ai sensi del d.m. 31 gennaio 1998. 
    All'udienza pubblica dell'8 luglio 2009  il  ricorso  passava  in
decisione. 
 
                            D i r i t t o 
 
    Questo tribunale ritiene con la presente ordinanza  di  sollevare
d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  20,
comma  2,  l.r.  1/2007,  per  contrasto  con  gli  artt.  3  e   117
terzo comma,  della  Costituzione  nella  parte  in   cui,   per   la
composizione    delle    commissioni    mediche    di    accertamento
dell'invalidita' e dell'handicap,  ha  previsto  che  possono  essere
nominati presidenti di tali commissione mediche  anche  i  medici  il
possesso di specializzazioni «equivalenti» a medicina legale e che il
componente in possesso della specializzazione in medicina del  lavoro
possa  essere   sostituito   anche   da   medici   in   possesso   di
specializzazioni «equivalenti» a medicina del lavoro. 
    In via preliminare, va precisato  che  secondo  il  collegio  non
risultano pertinenti i parametri di riferimento costituzionali citati
dal ricorrente nella memoria conclusionale 26/27 giugno  2009,  cioe'
gli artt. 38 e 117, secondo comma, lett. m) e o), della Costituzione,
attesocche': 1) i criteri, volti ac individuare  i  componenti  delle
commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap,
non  intaccano  la  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere
garantiti su tutto il territorio  nazionale,  di  cui  all'art.  117,
secondo  comma,  lett.  m),  della  Costituzione;   2)   la   materie
dell'assistenza e della previdenze sociale, previste dagli  artt.  38
(il quale disciplina alcuni principi di tali materie) e 117,  secondo
comma, lett. o) (il quale  attribuisce  alla  legislazione  esclusiva
dello Stato soltanto la  materia  della  previdenza  sociale),  della
Costituzione si riferiscono al complesso sistema di sicurezza sociale
attraverso il quale lo Stato garantisce  la  realizzazione  del  fine
pubblico della solidarieta' nei  confronti  dei  cittadini  bisognosi
(perche' indigenti e/o inabili al  lavoro  nel  caso  dell'assistenza
sociale)  e  della  tutela  dei  lavoratori  subordinati  (ed   anche
autonomi) e dei loro familiari  a  carico  dai  rischi  derivanti  da
alcuni eventi dannosi (come per es. la vecchiaia, gli  infortuni  e/o
le   malattie   professionali,   l'invalidita',   la   malattia,   la
disoccupazione involontaria, ... nel caso della previdenza  sociale),
mediante  l'erogazione  di  prestazioni  in  denaro  e/o  in  servizi
gratuiti, per cui l'espresso riferimento  agli  «organi  ed  istituti
predisposti od integrati dallo Stato», compiuto dall'art. 38,  quarto
comma, della Costituzione, va collegato agli enti e/o  agli  istituti
previdenziali e/o assistenziali, che erogano le suddette  prestazioni
in denaro e/o in servizi gratuiti;  3)  mentre  l'accertamento  e  la
valutazione del grado di invalidita' rientrano nell'ambito  oggettivo
della diversa materia della «Tutela della  salute»  di  cui  all'art.
117, terzo comma,  della  Costituzione,  cioe'  di  una  materia,  di
legislazione concorrente, in cui allo Stato spetta la  determinazione
dei  principi  fondamentali  ed  alle  regioni   l'emanazione   della
normativa di dettaglio (a riprova di cio' cfr. l'art. 130,  comma  3,
decreto legislativo n. 112/1998, il quale ha esplicito riferimento al
principio della separazione tra la fase dell'accertamento  sanitario,
alla quale sono preposte le Commissioni mediche presso le AAUUSSLL di
cui e' causa, e quella della concessione dei  benefici  economici  in
materia di invalidita' civile, la quale spetta ai  competenti  organi
statali ed agli enti previdenziali). 
    Al riguardo va evidenziato che l'art. 1, commi 2 e  3,  legge  n.
295/1990  statuisce  che   le   predette   commissioni   mediche   di
accertamento  dell'invalidita'  e  dell'handicap  devono  essere:  1)
«composte da un medico specialista, in medicina legale, che assume le
funzioni  di  presidente,  e  da  due  medici,  di  cui  uno   scelto
prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro», «scelti
tra i medici dipendenti o  convenzionati»  dell'USL  territorialmente
competente;  2)  «integrate  con  un  sanitario  in   rappresentanza,
rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi
civili, dell'Unione  italiana  ciechi,  dell'Ente  nazionale  per  la
protezione dei sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie
dei  fanciulli  ed   adulti   subnormali,   ogni   qualvolta   devono
pronunciarsi su invalidi  appartenenti  alle  rispettive  categorie».
Mentre l'art. 20 l.r. n. 1/2007 stabilisce: A) al  comma  1,  che  le
commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap:
1) sono nominate dal Direttore generale  di  ciascuna  AUSL,  «previa
emanazione  di  un  avviso  pubblico  rivolto  ai  sanitari  ed  agli
operatori sociali del Servizio sanitario regionale»; 2) sono composte
«in conformita' con quanto disposto ai commi 2 e 3 dell'art. 1  della
citata legge» n. 295/1990; 3) durano in carica 3 anni «e  sottostanno
at principio della discontinuita',  e  della,  rotazione,  anche  per
quanto riguarda le designazioni delle associazioni di categoria», con
la  puntualizzazione  che  «ogni  componente  non  puo'   far   parte
contemporaneamente di piu' commissioni»; B) al comma 2, che  «per  La
composizione»  di  tali  «commissioni,  le  aziende  sanitarie  fanno
ricorso  a  professionisti  in  servizio  presso  una  delle  aziende
sanitarie locali regionali e, in assenza delle  figure  professionali
specifiche o equivalenti, ai medici  convenzionati  con  il  Servizio
sanitario  regionale»  (tale  comma  2  prevede  anche  la   presenza
nell'ambito delle predette commissioni mediche di «un  interprete  in
sostituzione o in collegamento con l'assistente sociale  in  qualita'
di assistente esperto di aiuto alle persone invalide  (sordomuti)  ai
sensi della legge n. 104/1992»). 
    Dall'interpretazione congiunta dei predetti commi 1 e 2 dell'art.
20 l.r. n. 1/2007 si evince chiaramente che  con  le  parole  «figure
professionali  specifiche  o  equivalenti»,  contenute  nel  comma  2
dell'art. 20 l.r. n.  1/2007,  la  Regione  Basilicata  abbia  voluto
prevedere  che:  1)  possono  essere  nominati  presidenti  di   tali
commissione mediche anche i medici in  possesso  di  specializzazioni
«equivalenti» a medicina legale; 2) il componente in  possesso  della
specializzazione in medicina del lavoro possa essere sostituito anche
da medici in possesso di specializzazioni  «equivalenti»  a  medicina
del lavoro; 3) inoltre, le parole «figure professionali  equivalenti»
non possono non essere  interpretate  che  nel  senso  di  medici  in
possesso  di  una  specializzazione,  qualificata  come  affine  alle
predette specializzazioni in medicina legale o in medicina del lavoro
dal decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998; a riprova  di
cio' cfr. la penultima e l'ultima  pagina  dell'avviso  pubblico  del
procedimento di  evidenza  pubblica  in  commento  (finalizzato  alla
nomina dei  componenti  delle  commissioni  mediche  di  accertamento
dell'invalidita' e dell'handicap), approvato con  delibere  Direttore
generale AUSL n.  2  di  Potenza  n.  847  del  5  settembre  2007  e
Commissario AUSL n. 2 di Potenza n. 109 del 18 febbraio  2008,  nelle
quali viene espressamente specificato che  medici,  componenti  delle
commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap,
dovevano   essere   scelti   prioritariamente    tra    quelli    con
specializzazione in medicina legale o in  medicina  del  lavoro,  che
avevano presentato la domanda, in  servizio  presso  una  delle  AUSL
regionali oppure, «in assenza delle figure professionali specifiche o
equivalenti»,  medici  convenzionati  con   il   Servizio   sanitario
regionale, con la  puntualizzazione  che  per  «figure  professionali
equivalenti»  dovevano  intendersi  i  medici,  in  possesso  di  una
specializzazione,   qualificata    come    affine    alle    predette
specializzazioni in medicina legale o  in  medicina  del  lavoro  dal
decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998  (ed  inoltre  con
tale avviso pubblico  veniva  altresi'  precisato  che  secondo  tale
decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998 erano  considerate
affini:   a)   alla   specializzazione   in   medicina   legale    le
specializzazioni  in  anatomia  patologica,   tossicologia   forense,
medicina  del  lavoro  e  igiene  e  medicina  preventiva;  b)   alla
specializzazione  in  medicina  del  lavoro  le  specializzazioni  in
tossicologia,    tossicologia    medica,    tossicologia     forense,
epidemiologia, igiene,  igiene  ed  epidemiologia,  igiene  pubblica,
igiene e medicina preveritiva, sanita' pubblica,  organizzazione  dei
servizi sanitari di base, igiene  del  lavoro,  medicina  scolastica,
igiene  scolastica,  igiene   e   tecnica   ospedaliera,   igiene   e
organizzazione  dei  servizi   ospedalieri,   tecnica   e   direzione
ospedaliera, igiene generale e speciale e tecnologie biomediche). 
    La suddetta questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
20, comma 2, l.r. n. 1/2007, nella parte in cui (per la  composizione
delle  commissioni  mediche  di   accertamento   dell'invalidita'   e
dell'handicap) equipara i' medici specializzati in medicina legale ed
in  medicina  del  lavoro  ai  medici  specializzati  in  una   delle
discipline affini ai sensi del d.m.  del  31  gennaio  1998,  risulta
rilevante  nel  presente  giudizio,  dal  momento  che,  in  caso  di
illegittimita' costituzionale  della  predetta  parte  dell'art.  20,
comma 2, l.r. n. 1/2007, il ricorrente avrebbe dovuto essere nominato
quantomeno componente supplente di una delle due commissioni  mediche
di accertamento  dell'invalidita'  e  dell'handicap,  aventi  sede  a
Potenza, in quanto dall'intera documentazione acquisita  in  giudizio
e' emerso che: 1) tra gli 8 medici specializzati in medicina  legale,
tra cui il ricorrente: a)  solo  i  dott. Corbo  Giuseppe  e  Massari
Rosario, convenzionati con il Servizio sanitario regionale, non erano
mai  stati  componenti  di  commissioni   mediche   di   accertamento
dell'invalidita' e dell'handicap;  b)  solo  il  ricorrente,  essendo
dipendente dell'AUSL resistente, possedeva  i  requisiti  per  essere
nominato, in quanto i dott. Iannelli Italia, Corbo Giuseppe, Mercurio
Luigi,  Massari  Rosario  ed  Aulicino  Silvano  Michele  erano  solo
convenzionati con il Servizio sanitario regionale (e percio' in  base
all'art. 20, comma 2, l.r. n.  1/2007  tali  medici  potevano  essere
nominati soltanto in assenza  di  medici  specializzati  in  medicina
legale o in una disciplina «equivalente», cioe' affine ai  sensi  del
d.m. del 31 gennaio 1998), mentre i dott. Greco Mario  e  De  Sanctis
Domenico erano  dipendenti  dell'Azienda  ospedaliera  San  Carlo  di
Potenza; 2) tra i 9 ( medici specializzati in  medicina  del  lavoro,
tra cui il  ricorrente,  solo  i  dott.  Petronzio  Maria  Felicia  e
Pernotta Antongiulio, dipendenti dell'AUSL resistente, non erano  mai
stati   componenti   di   commissioni   mediche    di    accertamento
dell'invalidita' e dell'handicap. 
    Secondo il Collegio tale art. 20, comma 2, l.r. n. 1/2007,  nella
parte in cui,  per  la  composizione  delle  commissioni  mediche  di
accertamento  dell'invalidita'  e  dell'handicap,  ha  previsto   che
possono essere nominati presidenti di tali commissione mediche  anche
i medici in possesso di  specializzazioni  «equivalenti»  a  medicina
legale e che il componente  in  possesso  della  specializzazione  in
medicina del lavoro  possa  essere  sostituito  anche  da  medici  in
possesso di specializzazioni «equivalenti»  a  medicina  del  lavoro,
contrasta, con gli arti. 3 e 117, terzo  comma,  della  Costituzione,
attesocche': 1) l'art. 1, comma 2, legge n. 295/1990, nella parte  in
cui  statuisce   che   le   commissioni   mediche   di   accertamento
dell'invalidita' e dell'handicap devono essere «composte da un medico
specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente,
e  da  due  medici,  di  cui  uno  scelto  prioritariamente  tra  gli
specialisti in medicina del lavoro» («scelti tra i medici  dipendenti
o convenzionati» dell'USL territorialmente  competente),  costituisce
una norma di principio  fondamentale  nell'ambito  della  materia  di
legislazione concorrente della «tutela della salute» di cui  all'art.
117, terzo comma, Cost. (nel testo cosi' sostituito dall'art. 3 legge
cost.  3/2001),  che  non  puo'  essere  derogata   dal   legislatore
regionale; 2) inoltre, sussistono alla luce dell'art. 3 Cost. (e  del
sottostante principio di ragionevolezza delle leggi: c.d. eccesso  di
potere legidativo) idonee ragioni per differenziare la posizione  dei
dirigenti medici, specializzati in medicina legale ed in medicina del
lavoro,  rispetto  ai  medici,  specializzati  in   una   disciplina,
considerata dal d.m. 31 gennaio 1998 «equipollente»  e/o  «affine»  a
medicina legale ed a medicina del lavoro soltanto con riferimento  ai
requisiti ammissione «per la  partecipazione  ai  concorsi  di  primo
livello dirigenziale del ruolo sanitario»  (in  attuazione  dell'art.
15, comma 7, d.lgs. n. 502/1992), tenuto conto della  diversita'  dei
predetti titoli di specializzazioni e dei diversi corsi di studi  per
conseguire i suddetti titoli di specializzazioni. 
    Al riguardo va, altresi',  rilevato  che  non  puo'  condividersi
l'interpretazione del punto 9 della circolare  esplicativa  Dirigente
generale  Dipartimento  salute,  sicurezza  e  solidarieta'   sociale
Regione Basilicata del  26  aprile  2007,  proposta  dal  ricorrente,
secondo  cui  il  principio  che  tali  commissioni   devono   essere
presiedute obbligatoriamente da un  medico  specialista  in  medicina
legale (o in una disciplina affine ai sensi del d.m. del  31  gennaio
1998)  prevale  anche  sui  principi  della  discontinuita'  e  della
rotazione, stabiliti dall'art. 20, comma 1, l.r. n. 1/2007, in quanto
dall'interpretazione congiunta dei primi due commi dell'art. 20  l.r.
1/2007, si ricava agevolmente che vanno rispettati congiuntamente sia
il criterio della discontinuita'  e  della  rotazione,  previsto  dal
legislatore  regionale,  sia   il   criterio   del   possesso   delle
specializzazioni in medicina legale  o  in  medicina  del  lavoro  (o
discipline affini ai sensi del d.m. del 31  gennaio  1998);  inoltre,
risulta  irrilevante  la  formulazione  della  premessa   dell'avviso
pubblico del procedimento di evidenza pubblica in esame  (finalizzato
alla nomina dei componenti delle commissioni mediche di  accertamento
dell'invalidita' e dell'handicap), approvato con  delibere  Direttore
generale AUSL n.  2  di  Potenza  n.  847  del  5  settembre  2007  e
Commissario AUSL n. 2 di Potenza n. 109 del 18  febbraio  2008,  dove
viene affermato che le commissioni mediche di cui e'  causa  dovevano
essere composte da tre medici, di cui «uno  specialista  in  medicina
legale o, in assenza, uno specialista in una delle discipline  affini
secondo il decreto Ministero della salute del 31 gennaio  1998»,  che
avrebbe  assunto  le  funzioni  di   presidente,   ed   «uno   scelto
prioritariamente tra quelli  con  specializzazione  in  medicina  del
lavoro o, in assenza, uno specialista in una delle discipline  affini
secondo il decreto Ministero della salute del 31  gennaio  1998»,  in
quanto nella successiva parte, relativa ai criteri di  selezione  dei
membri delle commissioni mediche di accertamento dell'invalidita',  e
dell'handicap, dello stesso avviso pubblico veniva precisato che tali
medici  dovevano  essere  scelti  prioritariamente  tra  quelli   con
specializzazione in medicina legale o in  medicina  del  lavoro,  che
avevano presentato la domanda, in  servizio  presso  una  delle  AUSL
regionali oppure, «in assenza delle figure professionali specifiche o
equivalenti»,  medici  convenzionati  con   il   Servizio   sanitario
regionale, con la  puntualizzazione  che  per  «figure  professionali
equivalenti»  dovevano  intendersi  i  medici,  in  possesso  di  una
specializzazione,   qualificata    come    affine    alle    predette
specializzazioni in medicina legale o  in  medicina  del  lavoro  dal
decreto Ministero della salute del 31 gennaio 1998 (al riguardo  cfr.
pure il  punto  8  della  predetta  circolare  esplicativa  Dirigente
generale  Dipartimento  salute,  sicurezza  e  solidarieta'   sociale
Regione Basilicata del 26 aprile 2007). 
    Mentre  il  Collegio  ritiene  costituzionalmente  legittimo   il
criterio opportuno della discontinuita' e della  rotazione,  previsto
dal legislatore regionale, perche' integra la normativa  statale,  la
quale nella materia «Tutela  della  salute»  puo'  solo  stabilire  i
principi fondamentali; ma anche se il principio della  discontinuita'
e  della  rotazione,  stabilito  dalla  Regione  Basilicata,  dovesse
assumere la configurazione di  un  principio  fondamentale  che  puo'
essere previsto soltanto dallo Stato, poiche' il legislatore  statale
non ha previsto alcuna norma  contrastante  con  tale  principio,  va
applicato il principio della cedevolezza ex art. 1, comma 2, legge n.
131/2003 (intitolata «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3»),  ai  sensi
del  quale  le  norme  regionali  continuano   ad   applicarsi   fino
all'entrata in vigore delle successive e contrastanti norme  statali,
«fatti  salvi  gli  effetti  di  eventuali   pronunce   della   Corte
costituzionale». 
    Pertanto, il giudizio sospeso e gli atti  trasmessi  alla.  Corte
costituzionale, in attesa della soluzione  da  parte  della  medesima
Corte  costituzionale   della   suddetta   sollevata   questione   di
legittimita' costituzionale. 
    Al fine di conciliare il carattere accentrato  del  controllo  di
costituzionalita' delle leggi (riservato  esclusivamente  alla  Corte
costituzionale)  con  il  principio  di  effettivita'  della   tutela
giurisdizionale, va  confermata  la  sospensione  dell'efficacia  dei
provvedimenti impugnati, disposta dalla sez. V del Consiglio di Stato
con ordinanza n. 1831 del 7 aprile 2009, fino all'esito del controllo
della.    Corte    costituzionale    sulla    norma    sospetta    di
incostituzionalita': al riguardo va precisato  che  tale  sospensione
dell'efficacia  dei   provvedimenti   impugnati   non   comporta   la
disapplicazione della norma vigente, ma tende a conciliare il bisogno
di tutela immediata dei ricorrenti con il  carattere  accentrato  del
controllo  di  costituzionalita'  delle   leggi,   evitando   inoltre
un'eventuale e successiva invalidazione della procedura selettiva  in
esame nel frattempo gia' espletata (sul punto  cfr.  per  es.  C.d.S.
Ad. Plen. ord. n. 2 del 20 dicembre 1999). Poiche', come sopra detto,
dall'intera documentazione acquisita giudizio e' emerso  che  solo  i
medici specializzati  in  medicina  legale  dott.  Corbo  Giuseppe  e
Massari Rosario, convenzionati con il Servizio  sanitario  regionale,
ed i medici specializzati in  medicina  del  lavoro  dott.  Petronzio
Maria.  Felicia  e   Perrotta   Antongiulio,   dipendenti   dell'AUSL
resistente, non sono mai stati componenti di commissioni mediche  di'
accertamento  dell'invalidita'  e  dell'handicap,   nelle   more   il
ricorrente (specializzato sia in medicina legale che in medicina  del
lavoro) va nominato quantomeno componente supplente di una delle  due
commissioni mediche di accertamento dell'invalidita' e dell'handicap,
aventi sede a Potenza.