Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso  i  cui
uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,   in   persona   del
Presidente della Giunta provinciale pro tempore, per la  declaratoria
di incostituzionalita' in parte qua, degli artt. 9 e 15  della  legge
regionale 11 agosto 2009 n. 16, pubblicata nel B.U.R. n.  33  del  19
agosto 2009, avente ad oggetto «Norme  per  la  costruzione  in  zona
sismica  e  per  la  tutela  del  territorio»,  giusta  delibera  del
Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2009. 
    1. - La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009,
n. 16, composta di 22 articoli, detta norme  per  le  costruzioni  in
zone sismiche e per la tutela del territorio secondo la finalita'  di
perseguire,  quanto  al  primo  settore  di  intervento  (art.  1   -
Finalita'): «gli obiettivi di tutela della pubblica incolumita' e  di
riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la
salvaguardia della stabilita' e  della  sicurezza  delle  costruzioni
nelle zone dichiarate sismiche»; la legge si applica (giusto l'art. 2
- Ambito di applicazione): «a chiunque esegua,  con  o  senza  titolo
abilitativo  nelle  zone  del  territorio  della   regione   soggette
all'obbligo di progettazione antisismica, opere o interventi  edilizi
di  manutenzione   straordinaria,   di   restauro,   di   risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di
ristrutturazione  urbanistica,  che  abbiano  rilevanza  strutturale,
ovvero modifichi la destinazione d'uso di edifici e di opere,  con  o
senza  lavori  edili,  che  abbiano  rilevanza  strutturale,   ovvero
modifichi la destinazione d'uso di edifici o di opere,  con  o  senza
lavori edili, in modo tale da farli rientrare nelle categorie di  cui
all'art. 6, comma 2, lett. a)»;  e,  quanto  al  secondo  settore  di
intervento, con la finalita' (giusto  l'art.  14  della  legge):  «di
garantire la tutela dell'incolumita' delle persone, la  preservazione
dei beni, nonche' la sicurezza delle infrastrutture e del  patrimonio
ambientale e culturale». 
    In particolare, nel titolo I, capo  II  -  concernente  Vigilanza
sulla costruzione in zona sismica - l'art. 9 detta Disposizioni per i
centri storici;  nel  titolo  II  -  concernente  Tutela  fisica  del
territorio - l'art.  15  regola  la  Classificazione  del  territorio
regionale. 
    Censurabili sotto il profilo  della  legittimita'  costituzionale
appaiono le disposizioni  contenute  nei  menzionati  art.  9  e  15,
secondo quanto si passa ad illustrare e motivare. 
    2. - In via generale si osserva che, come  e'  noto,  la  Regione
Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del proprio  statuto,  approvato  con
legge costituzionale n. 1  del  1963,  come  modificata  dalla  legge
costituzionale  31  gennaio  2001,  n.  2,  gode  di   una   potesta'
legislativa primaria in materia di «urbanistica» (art. 4, comma 1, n.
12)  e  di  competenza  legislativa   concorrente   in   materia   di
«prevenzione e soccorso per calamita' naturali» (art. 5, comma 1,  n.
22); la regione, quindi,  deve  legiferare  nelle  dette  materie  in
armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento
giuridico e con le norme fondamentali di riforma economico-sociale e,
quanto alla «prevenzione e  soccorso  per  calamita'  naturali»,  nel
rispetto dei principi fondamentali stabiliti con leggi dello Stato. 
    Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, come emerge
dalla sentenza 10 marzo 1988, n. 302, la potesta'  di  legiferare  in
materia di costruzioni in zone sismiche  si  connette  «a  competenze
sicuramente spettanti allo Stato  (art.  81, primo  comma,  lett.  b,
d.P.R.   n.  616  del  1977)»  e  la  materia  esige  comunque   «una
determinazione uniforme e valida per tutte le zone sismiche  presenti
nel territorio nazionale»,  con  la  conseguenza  che  un  intervento
legislativo regionale viola la potesta' legislativa statale  regolata
dall'art. 117, comma 3, Cost. anche in riferimento alla materia della
protezione civile. 
    Nella    detta    materia    assumono    rilevanza,    ai    fini
dell'individuazione dei principi  fondamentali,  entro  i  quali,  ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni sono tenute  a
legiferare in ambito concorrente,  le  disposizioni  contenute  nella
legislazione statale di protezione civile ed, in  particolare,  nella
legge 24 febbraio 1992, n. 225  ove,  all'articolo  12,  comma  4  si
dispone  espressamente  che  le  norme  in  questione  «costituiscono
principi della legislazione statale in materia di attivita' regionale
di previsione, prevenzione  e  soccorso  di  protezione  civile,  cui
dovranno conformarsi le leggi regionali». 
    Inoltre, la  materia  della  «Tutela  fisica  del  territorio»  -
oggetto del titolo II  della  legge  regionale  impugnata  -  rientra
certamente nella disciplina dell'ambiente  nella  sua  interezza  che
spetta in via esclusiva allo Stato ai sensi  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera s). 
    Ne consegue che spetta allo Stato  disciplinare  l'ambiente  come
una entita' organica, dettare cioe' delle norme di tutela  che  hanno
ad oggetto il tutto e le singole componenti  considerate  come  parti
del tutto; la disciplina unitaria e  complessiva  del  bene  ambiente
inerisce ad un interesse pubblico di valore  costituzionale  primario
(sent.  n.  151/1986)  ed  assoluto  (sent.  n.  210/  1987)  e  deve
garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato  livello
di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. 
    La disciplina unitaria del bene complessivo ambiente  rimessa  in
via esclusiva allo Stato viene, quindi, a prevalere su quella dettata
dalle regioni o dalle province  autonome  in  materie  di  competenza
propria ed in riferimento ad altri interessi. Cio'  comporta  che  la
disciplina  ambientale,  che   scaturisce   dall'esercizio   di   una
competenza esclusiva  dello  Stato,  investendo  l'ambiente  nel  suo
complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a  porsi  come
un limite alla disciplina che  le  regioni  e  le  province  autonome
dettano in altre materie di  loro  competenza,  come  ribadito  dalla
Corte costituzionale nella sentenza 380/2007. 
    Pertanto, nelle materie oggetto  di  disciplina  della  legge  in
esame  il  legislatore  regionale,   nell'esercizio   della   propria
competenza legislativa, e' sottoposto  al  rispetto  degli  standards
minimi ed uniformi di  tutela  posti  in  essere  dalla  legislazione
nazionale, ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,  oltre  che
al rispetto della normativa comunitaria di riferimento, ex art.  117,
primo comma. 
    Si consideri, inoltre, quanto disposto  dall'articolo  114  della
Costituzione, in ordine al principio di  equiordinazione  tra  Stato,
regioni  ed  enti  locali  e,  in   particolare,   alle   prerogative
istituzionali  dello  Stato,  con  specifico  riferimento  a   quanto
disposto dall'art. 117 Cost. 
    Sulla base di queste premesse sono censurabili, perche'  invasive
della competenza esclusiva  statale  di  cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettera s), e terzo comma della  Costituzione,  come  espressa
con il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dal d.lgs. 3 aprile  2006,  n.
152, ed in violazione dei vincoli posti  al  legislatore  provinciale
dagli artt. 4 e 5 dello statuto, le disposizioni della legge  che  si
passa a esaminare. 
    3.1. -  L'articolo  9,  intitolato  «Disposizioni  per  i  centri
storici»,  prevede   che   la   regione   possa   concedere   deroghe
all'osservanza delle norme tecniche per  le  costruzioni  nelle  zone
sismiche. 
    Tale disposizione si pone in contrasto con la  normativa  statale
vigente e, in particolare, con l'articolo  88  del  d.P.R.  6  giugno
2001, n. 380, che attribuisce allo Stato e per esso al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti la possibilita' di  concedere  deroghe
all'osservanza delle  norme  tecniche  di  cui  all'articolo  83  del
medesimo decreto, previa apposita istruttoria da  parte  dell'ufficio
periferico competente e il parere favorevole del Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, quando sussistano  ragioni  particolari  che  ne
impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza  di
salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici. 
    Il conferimento al  Ministro  del  potere  di  deroga  richiamato
dall'articolo, ha un contenuto precettivo, valevole  erga  omnes,  ai
fini  della  garanzia  di  applicazione  in  maniera   uniforme   sul
territorio nazionale di una normativa avente particolari  e  delicati
riflessi sulla tutela  della  pubblica  incolumita';  in  tal  senso,
percio', la disposizione contenuta nell'art. 88 richiamato  non  puo'
che costituire  un  principio  che  trascende  anche  l'ambito  della
disciplina  del  territorio,  per  attingere  a  valori   di   tutela
dell'incolumita'  pubblica  che  fanno  capo   alla   materia   della
protezione  civile  (cfr.  al  riguardo  la  sentenza   della   Corte
Costituzionale n. 182 del 2006), quindi al dl  la'  delle  competenze
riconosciute in via esclusiva alla Regione Friuli-Venezia  Giulia  in
materia di urbanistica. 
    La  disposizione  regionale,  dunque,  eccede  dalle   competenze
statutarie di cui all'articolo 5, punto 22, dello statuto speciale di
autonomia ed  invade  la  potesta'  legislativa  statale  riguardante
determinazione dei principi fondamentali  in  materia  di  protezione
civile di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost. 
    3.2 L'articolo 15,  intitolato  «classificazione  del  territorio
regionale», attribuisce al comune la potesta' di individuare le  aree
sicure/ pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali. 
    Cio'  si  pone  in  contrasto  con  la  disciplina   statale   di
riferimento che rimette alla pianificazione di bacino  la  competenza
di individuare tali aree; infatti, ai sensi dell'art. 65, commi 4,  5
e  6  del  d.lgs.  n.  152/2006,  le  prescrizioni  piu'  restrittive
contenute negli atti di  pianificazione  di  bacino  hanno  carattere
vincolante  per  le  amministrazioni  ed   enti   pubblici   e   sono
sovraordinate ai piani territoriali e ai programmi regionali. 
    Pertanto, la norma regionale citata e' illegittima nella parte in
cui consente la realizzazione degli interventi in tutti i casi in cui
le norme di  attuazione  dei  piani  di  bacino  o  la  normativa  di
salvaguardia non consentono, nelle aree considerate,  tale  tipologia
di interventi o, piu' in generale, nelle  aree  ad  alto  (elevato  e
molto elevato) rischio idrogeologico, nelle quali non  e'  consentita
l'edificazione dagli strumenti di pianificazione. 
    Quindi, dettando disposizioni difformi dalla normativa  nazionale
di riferimento afferente alla materia della «tutela  dell'ambiente  e
dell'ecosistema»  che l'art.  117,  secondo  comma,  lett.  s)  Cost.
riserva  allo  Stato,  eccede  dalla  competenza  statutaria  di  cui
all'articolo 4 dello statuto  speciale  di  autonomia  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia secondo il quale la regione esercita le proprie
competenze legislative in armonia con la Costituzione. 
    4.  -  In  conclusione,  la  normativa  regionale  in  questione,
dettando  disposizioni  confliggenti  con  la   normativa   nazionale
vigente, espressione della potesta' legislativa esclusiva statale  in
materia di tutela dell'ambiente  di  cui  all'articolo  117,  secondo
comma, lett. s) della Costituzione, nonche' con i  principi  generali
dettati dalla legislazione statale, in violazione dell'articolo  117,
terzo comma, Cost., eccede dalle competenze  regionali  di  cui  agli
articoli 4 e 5 dello  statuto  speciale  di  autonomia  di  cui  alla
l.cost.  n.  1/1963,  e  va  dichiarata  illegittima  negli  articoli
censurati per violazione dei suddetti parametri, nonche' dei principi
fondamentali dettati dagli art. 114 (sulla equiordinazione tra Stato,
regioni  ed  enti  locali  e,  in  particolare,   sulle   prerogative
istituzionali  dello  Stato,  con  specifico  riferimento  a   quanto
disposto dall'art. 117 Cost.) e 117, primo  comma  (sulla  preminenza
delle disposizioni  comunitarie  e  la  necessita'  di  rispettare  i
parametri  imposti  dagli  organismi   dell'Unione   Europea)   della
Costituzione.