Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, per l'impugnazione della legge regionale della Calabria 17 agosto 2009, n. 28, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria 17 agosto 2009, n. 15, suppl. straord. 24 agosto 2009, n. 1, recante «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale», in relazione ai suoi articoli 13, comma 1, lett. a) e 21, comma 2, lett. c). La legge regionale della Calabria n. 28 del 2009 reca norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, che, all'articolo 1, riconosce «quale forma di autogestione e partecipazione diretta dei cittadini ai processi solidaristici di sviluppo economico e di crescita» cui va attribuito il ruolo di «partner privilegiato degli enti pubblici nel perseguimento della promozione umana e di un'adeguata integrazione socio-lavorativa degli individui». Le finalita' enunciate nell'art. 1 sono perseguite attraverso l'istituzione e la disciplina di un albo regionale delle cooperative sociali (Titolo II), la definizione delle modalita' di raccordo della cooperazione sociale nel «sistema integrato dei servizi alla persona» (Tit. III), l'individuazione della modalita' di affidamento dei servizi di rilevanza sociale alle cooperative sociali e ai loro consorzi (Tit. IV), la previsione di misure di promozione, sviluppo e sostegno della cooperazione sociale (Tit. V), l'istituzione di organi consultivi e di valutazione (la Commissione regionale per la cooperazione sociale e il Comitato tecnico di gestione e valutazione - Tit. VI). All'art. 13, rubricato «Raccordo con le attivita' di formazione», la legge regionale dispone: «1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi in materia di formazione professionale, i competenti organi regionali e locali prevedono strumenti atti a favorire: a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base ed all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attivita' di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; (...)». Il successivo art. 21, intitolato «Contributi a favore di cooperative sociali e loro consorzi», al comma 1, stabilisce che, «in applicazione delle finalita' e dei principi» di cui alla legge, la Regione concede annualmente contributi alle cooperative sociali e ai loro consorzi, indirizzati alla promozione del settore e ad al sostegno di singole iniziative. Al comma 2, tale articolo dispone: «In particolare, gli interventi di sostegno sono finalizzati a favorire: a) - b) (...); c) i processi di riqualificazione tecnico professionale del personale direttamente impiegato nell'attivita' propria della cooperativa, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali, mediante appositi progetti formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati». Tali norme sono illegittime per i seguenti M o t i v i In relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, violazione dei principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente, delle «professioni». Si e' visto come l'art. 13, comma 1, lett. a) della legge regionale, nel contesto della introduzione di strumenti finalizzati a favorire il raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali, demandi agli organi regionali e locali l'individuazione, la definizione e il sostegno di nuovi profili professionali, nell'ambito delle attivita' di inserimento lavorativo di «soggetti svantaggiati». Il successivo articolo 21, al comma 2, lettera c), prevede interventi di sostegno volti a favorire, mediante appositi progetti formativi, i processi di qualificazione tecnico-professionale del personale impiegato nell'attivita' propria della cooperativa, «anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali». Secondo consolidata giurisprudenza, spetta sempre allo Stato, traducendosi nell'individuazione di principi fondamentali di una materia di legislazione concorrente, l'identificazione delle figure professionali e dei relativi profili ed ordinamenti didattici, senza che rilevi che la data attivita' professionale si esplichi in un settore che la cui disciplina sia affidata alla legislazione regionale esclusiva (sent. n. 222 del 2008). Tale riparto delle competenze corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme delle professioni sul piano nazionale, che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario. La potesta' legislativa regionale nella materia concorrente delle «professioni» deve quindi rispettare il principio - che si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale - secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, potendo rientrare nella competenza delle regioni la disciplina di alcuni aspetti, che presentino uno specifico collegamento con la realta' regionale (sentt. n. 153 del 2006, n. 40 del 2006, n. 424 e n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003). Si dimostra ineccepibile, alla luce della giurisprudenza della Corte, la declinazione delle competenze contenuta nell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, secondo il quale la potesta' legislativa regionale, nella materia delle « professioni», si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale. Risulta, dunque, evidente come le due disposizioni regionali impugnate accedano dalla competenza legislativa regionale e violino l'art. 177, terzo comma, Cost., nel momento in cui prefigurano un'attivita' creativa di nuove figure professionali («profili professionali») da parte degli organi regionali o locali e promuovono il sostegno di corsi di riqualificazione abilitanti, anche in relazione a nuove disposizioni normative - evidentemente di matrice regionale - in materia di profili professionali.