Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  nei  cui  uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente in  carica,
per l'impugnazione della legge regionale  della  Calabria  17  agosto
2009, n.  28,  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Calabria 17 agosto 2009, n. 15, suppl. straord. 24 agosto 2009, n. 1,
recante «Norme per la promozione e  lo  sviluppo  della  cooperazione
sociale», in relazione ai suoi articoli 13, comma 1, lett. a)  e  21,
comma 2, lett. c). 
    La legge regionale della Calabria n. 28 del 2009 reca  norme  per
la  promozione  e  lo  sviluppo  della  cooperazione  sociale,   che,
all'articolo  1,   riconosce   «quale   forma   di   autogestione   e
partecipazione diretta dei cittadini  ai  processi  solidaristici  di
sviluppo economico e di crescita»  cui  va  attribuito  il  ruolo  di
«partner privilegiato degli enti  pubblici  nel  perseguimento  della
promozione umana e di un'adeguata integrazione socio-lavorativa degli
individui». 
    Le finalita' enunciate nell'art.  1  sono  perseguite  attraverso
l'istituzione e la disciplina di un albo regionale delle  cooperative
sociali (Titolo II), la definizione delle modalita' di raccordo della
cooperazione sociale nel «sistema integrato dei servizi alla persona»
(Tit. III),  l'individuazione  della  modalita'  di  affidamento  dei
servizi di rilevanza sociale  alle  cooperative  sociali  e  ai  loro
consorzi (Tit. IV), la previsione di misure di promozione, sviluppo e
sostegno della cooperazione sociale (Tit. V), l'istituzione di organi
consultivi  e  di  valutazione  (la  Commissione  regionale  per   la
cooperazione sociale e il Comitato tecnico di gestione e  valutazione
- Tit. VI). 
    All'art. 13, rubricato «Raccordo con le attivita' di formazione»,
la legge regionale dispone: 
        «1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed
attuativi in materia di formazione professionale, i competenti organi
regionali e locali prevedono strumenti atti a favorire: 
          a)  la  realizzazione  di  uno  stretto  raccordo  tra   le
strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione
di  base  ed  all'aggiornamento  degli  operatori,  anche  attraverso
l'individuazione, la definizione ed  il  sostegno  di  nuovi  profili
professionali nell'ambito delle attivita' di  inserimento  lavorativo
di soggetti svantaggiati; 
          (...)». 
    Il  successivo  art.  21,  intitolato  «Contributi  a  favore  di
cooperative sociali e loro consorzi», al comma 1, stabilisce che, «in
applicazione delle finalita' e dei principi» di cui  alla  legge,  la
Regione concede annualmente contributi alle cooperative sociali e  ai
loro consorzi, indirizzati  alla  promozione  del  settore  e  ad  al
sostegno di singole iniziative. 
    Al comma 2, tale articolo dispone: 
        «In particolare, gli interventi di sostegno sono  finalizzati
a favorire: 
          a) - b) (...); 
          c) i processi di riqualificazione tecnico professionale del
personale  direttamente  impiegato   nell'attivita'   propria   della
cooperativa, anche in relazione a  nuove  disposizioni  normative  in
materia  di  profili  professionali,   mediante   appositi   progetti
formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati». 
    Tali norme sono illegittime per i seguenti 
 
                             M o t i v i 
 
In  relazione  all'art.  117,  terzo   comma,   della   Costituzione,
violazione dei principi fondamentali nella  materia  di  legislazione
concorrente, delle «professioni». 
    Si e' visto come  l'art.  13,  comma  1,  lett.  a)  della  legge
regionale, nel contesto della introduzione di strumenti finalizzati a
favorire il raccordo tra le  strutture  formative  e  le  cooperative
sociali, demandi agli organi regionali e locali l'individuazione,  la
definizione e il sostegno di nuovi profili professionali, nell'ambito
delle attivita' di inserimento lavorativo di «soggetti svantaggiati». 
    Il successivo articolo  21,  al  comma  2,  lettera  c),  prevede
interventi di sostegno volti a favorire, mediante  appositi  progetti
formativi, i processi  di  qualificazione  tecnico-professionale  del
personale impiegato nell'attivita' propria della cooperativa,  «anche
in relazione a nuove disposizioni normative  in  materia  di  profili
professionali». 
    Secondo consolidata giurisprudenza,  spetta  sempre  allo  Stato,
traducendosi nell'individuazione  di  principi  fondamentali  di  una
materia di legislazione concorrente, l'identificazione  delle  figure
professionali e dei relativi profili ed ordinamenti didattici,  senza
che rilevi che la data attivita'  professionale  si  esplichi  in  un
settore  che  la  cui  disciplina  sia  affidata  alla   legislazione
regionale esclusiva (sent. n. 222 del 2008). 
    Tale riparto delle competenze  corrisponde  all'esigenza  di  una
disciplina uniforme delle professioni sul piano  nazionale,  che  sia
coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario. 
    La potesta' legislativa regionale nella materia concorrente delle
«professioni» deve quindi rispettare il principio - che si  configura
quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale -
secondo  cui  l'individuazione  delle  figure  professionali,  con  i
relativi profili e i titoli abilitanti,  e'  riservata,  per  il  suo
carattere necessariamente unitario,  allo  Stato,  potendo  rientrare
nella competenza delle regioni la disciplina di alcuni  aspetti,  che
presentino  uno  specifico  collegamento  con  la  realta'  regionale
(sentt. n. 153 del 2006, n. 40 del 2006, n. 424 e n. 319 del  2005  e
n. 353 del 2003). 
    Si dimostra ineccepibile, alla luce  della  giurisprudenza  della
Corte, la declinazione delle competenze contenuta nell'art. 1,  comma
3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, secondo  il  quale
la  potesta'   legislativa   regionale,   nella   materia   delle   «
professioni», si esercita sulle professioni  individuate  e  definite
dalla normativa statale. 
    Risulta, dunque, evidente  come  le  due  disposizioni  regionali
impugnate accedano dalla competenza legislativa regionale  e  violino
l'art. 177, terzo  comma,  Cost.,  nel  momento  in  cui  prefigurano
un'attivita'  creativa  di  nuove  figure   professionali   («profili
professionali») da parte degli organi regionali o locali e promuovono
il  sostegno  di  corsi  di  riqualificazione  abilitanti,  anche  in
relazione a nuove disposizioni normative - evidentemente  di  matrice
regionale - in materia di profili professionali.