Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro La Regione Sardegna, in persona  del  suo  Presidente  pro
tempore, per  la  declaratoria  della  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 12 e dell'art. 9, commi 3 e 4 della Legge
della Regione Sardegna  n.  3  del  7  agosto  2009,  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale della Regione Autonoma  della  Sardegna  del  18
agosto 2009, n. 27, come da delibera del Consiglio  dei  ministri  in
data 9 ottobre 2009. 
 
                              F a t t o 
 
    In data 18 agosto  2009  e'  stata  pubblicata,  sul  n.  27  del
Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, la  legge
regionale n. 3 del 7 agosto 2009,  con  la  quale  sono  state  poste
«Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale». 
    Con tale ampia normazione  la  regione  ha  inteso  regolamentare
svariati settori nell'ambito delle proprie competenze per far  fronte
alle    difficolta'    derivanti    dalla     attuale     contingenza
economico-finanziaria. 
    Tuttavia, talune delle richiamate disposizioni,  come  meglio  si
andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze  regionali
e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; se  ne
deve  pertanto  procedere  all'impugnazione  con  il  presente   atto
affinche' ne sia dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale,  con
conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in
punto di 
 
                            D i r i t t o 
 
    1.1. - L'art. 3 della legge regionale della  Sardegna  n.  3/2009
pone «Disposizioni per il superamento del precariato». 
    Ai fini che qui in particolare interessano, i  commi  1,  2  e  3
della norma dispongono che: «1. Al fine del superamento  delle  forme
di lavoro precario nella pubblica amministrazione  regionale,  a  far
data dall'entrata in vigore della presente  legge,  la  regione,  gli
enti e le  agenzie  regionali  possono  procedere  ad  assunzioni  di
personale a tempo determinato, esclusivamente per  motivate  esigenze
straordinarie ed entro la  misura  massima  del  3  per  cento  delle
proprie dotazioni organiche; le assunzioni avvengono  sulla  base  di
forme pubbliche di selezione, privilegiando quelle per  soli  titoli.
Le  assunzioni  non  costituiscono  in  alcun  modo  presupposto  per
l'ingresso nei  ruoli  a  tempo  indeterminato.  I  provvedimenti  di
assunzione in violazione dei limiti previsti sono nulli e determinano
la responsabilita' contabile di chi li ha posti in essere. Gli stessi
provvedimenti  sono   immediatamente   notificati   alle   competenti
autorita' di controllo. 
    2. L'Amministrazione regionale, in funzione  delle  finalita'  di
cui al  comma  1 e',  inoltre,  autorizzata  a  finanziare  programmi
pluriennali  di  stabilizzazione   dei   lavoratori   precari   delle
amministrazioni locali, di durata quadriennale. 
    3. I comuni e  le  province  provvedono  alla  realizzazione  dei
programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari, fatta  eccezione
per quelli assunti con funzioni dirigenziali e per quelli  di  nomina
fiduciaria degli amministratori, attribuendo priorita' ai  lavoratori
provenienti dai cantieri a finanziamento regionale e  a  quelli  gia'
assunti con contratti a termine, di natura flessibile, atipica e  con
collaborazioni  coordinate  e  continuative  in  ambito  di  analoghe
attivita' a  finanziamento  pubblico  regionale.  Tali  programmi  di
stabilizzandone, sono attuati dagli  enti  locali  interessati  avuta
riguardo al personale precario che,  entro  la  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, abbia maturato  almeno  trenta  mesi  di
servizio  delle   pubbliche   amministrazioni   locali,   anche   non
continuativi, a far data dal  l°  gennaio  2002.  Tale  personale  e'
individuato dando ulteriore priorita' all'anzianita' anagrafica anche
ai  fini  dell'accompagnamento  alla  maturazione  dei  requisiti  di
anzianita' per la collocazione in quiescenza. A tale  personale  sono
attribuiti, in  via prevalente  l'esercizio  di  funzioni  o  compiti
relativi a materie delegate o trasferite  dalla  regione  al  sistema
delle autonome locali ai fini  delle  necessarie  deroghe  ai  limiti
posti in materia di' spesa e organica negli enti locali». 
    Il successivo comma 12  dispone  quindi:  «12.  L'amministrazione
regionale, le agenzie e gli  enti  di  cui  alla  legge  regionale  3
novembre  1998,  n.  31  (Disciplina  del   personale   regionale   e
dell'organizzazione degli ufficio della regione) sono autorizzati  ad
inquadrare. nei limiti  delle  disponibilita'  di  organico  e  delle
risorse  stanziate  a  copertura  delle  medesime,  i  dipendenti  in
servizio al 1º gennaio 2009 a tempo determinato, a condizione che  il
rapporto di  lavoro  sia  stato  instaurato  a  seguito  di  concorso
pubblico conforme alle disposizioni della legge regionale n.  31  del
1998 e prorogato, alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, almeno una volta». 
    Le  norme  ora   richiamate   incidono   illegittimamente   nelle
competenze statali e devono essere dichiarate incostituzionali. 
    1.2. - Come visto, il comma  l della legge n. 3/2009 prevede  per
la Regione e gli enti regionali la possibilita' di procedere  in  via
straordinaria alle assunzioni di personale a tempo determinato, nella
misura massima del 3 per cento delle dotazioni organiche,  procedendo
a selezioni sulla base, in via prioritaria, dei titoli posseduti. 
    La norma e'  invasiva  delle  competenze  statali  sotto  duplice
profilo. 
    1.2.1. - Va premesso che non esiste  disposizione  dello  statuto
speciale della Regione Sardegna, ne'  disposizione  sopravvenuta  che
preveda  una  competenza  quale  quella  che  qui  si   pretende   di
esercitare. 
    L'art. 3 dello statuto contempla, alla lettera a),  quale  ambito
della potesta' legislativa regionale, l'«ordinamento degli  uffici  e
degli  enti  amministrativi  della  regione  e  stato  giuridico   ed
economico del personale». 
    Trattasi  con  tutta  evidenza  di  disposizione  riferita   alla
potesta'   organizzativa,   dalla   quale   esula   del   tutto    la
regolamentazione delle modalita' di assunzione del personale a  tempo
determinato, che pertiene invece, con tutta evidenza, all'ordinamento
civile. 
    Il successivo art. 5, alla lettera b), conferisce alla regione la
facolta' di adattare alle sue particolari  esigenze  le  disposizioni
delle leggi della  Repubblica,  emanando  norme  di  integrazione  ed
attuazione  in  materia  di  lavoro.  Il  riferimento,  qui,  non  e'
evidentemente all'impiego dei dipendenti della regione.  Comunque  la
potesta' deve essere esercitata nell'ambito ed in consonanza  con  la
normativa statale. 
    Secondo la previsione dell'art. l0 della legge Cost.  n.  3/2001,
in carenza di disposizioni  di  rango  costituzionale  specificamente
riferite alla Regione Sardegna, ben puo' pertanto  farsi  riferimento
alle previsioni dell'art. 117 Cost. E la materia  regolata  al  primo
comma  dell'art.  1  esula  dalla  competenza  regionale,  rientrando
appunto nelle attribuzioni statali esclusive di cui al comma 2, lett.
l) (ordinamento civile). 
    La materia e' infatti disciplinata dal d.lgs. 6  settembre  2001,
n. 368,  recante  «Attuazione  della  direttiva  1999/70/CE  relativa
all'accordo quadro  sul  lavoro  a  tempo  determinato»  testualmente
dispone, all'art. 10 comma 7, che «la individuazione, anche in misura
non uniforme, di limiti quantitativi di  utilizzazione  dell'istituto
del contratto a  tempo  determinato  ...  e'  affidata  ai  contratti
collettivi   nazionali   di   lavoro    stipulati    dai    sindacati
comparativamente piu'  rappresentativi».  La  norma  regionale  sopra
richiamata, in contrasto con la norma statale, e' dunque invasiva  di
una  competenza  esclusiva  dello   Stato   quale   quella   prevista
dell'art. 117, secondo comma, lett. l)  e  dovra'  essere  dichiarata
incostituzionale. 
    1.2.2. - In carenza, come illustrato al numero  che  precede,  di
una norma statutaria ad hoc (vengono anche qui in  considerazione  il
gia'  riportato  art.  3,  che   alla   lett.   a)   fa   riferimento
esclusivamente allo stato giuridico ed  economico  del  personale,  e
l'art. 5 correlato alla regolamentazione della materia «lavoro»),  il
comma 1 dell'art.  3  della  l.r.  n.  3/2009  si  pone  altresi'  in
contrasto  con   i   principi   costituzionali   di   ragionevolezza,
uguaglianza, imparzialita' e buon andamento  dell'Amministrazione  di
cui  agli  artt.  3  e  97  Cost.  nella  parte  in  cui  del   tutto
irragionevolmente, nell'ambito delle forme  pubbliche  di  selezione,
privilegia, ai fini dell'assunzione, la selezione per soli titoli. 
    Anche tale previsione e' pertanto incostituzionale. 
    1.3. - Non sfugge a censura nemmeno l'art. 3, comma 2 della  l.r.
n. 3/2009. 
    Anche sul punto restano valide le considerazioni sopra svolte con
riferimento al comma 1 della legge impugnata. 
    La materia della stabilizzazione dei precari non e' in alcun modo
disciplinata dallo statuto o norme successive (in presenza  del  mero
riferimento alla competenza attinente i profili organizzativi di  cui
all'art. 1, comma 1,  lett.  a)  dello  statuto  e  della  competenza
residuale di cui  all'art.  5).  Anch'essa  pertiene  all'ordinamento
civile, attribuito dell'art. 3, secondo comma, lett. l)  della  Carta
fondamentale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 
    E la norma che qui si impugna, nella  parte  in  cui  prevede  il
finanziamento  di  programmi  pluriennali  di   stabilizzazione   dei
lavoratori precari, e' in palese contrasto con l'art.  17,  comma  15
della legge n. 102/2009, laddove prevede  quale  termine  ultimo  per
procedere alle dette stabilizzazioni la data del 31 dicembre 2010. 
    L'art.   3,   comma   2,   deve   pertanto   essere    dichiarato
incostituzionale per eccesso rispetto alle competenze di cui all'art.
3 dello statuto della Regione Sardegna e violazione della  competenza
statale esclusiva di cui l'art. 117, secondo comma,  lett.  l)  della
Costituzione. 
    1.4. L art. 3, comma 3 della l.r. n. 3/2009,  come  sopra  visto,
disciplina le modalita' con le quali si portano a termine i programmi
di  stabilizzazione  del   personale   precario,   individuando,   in
particolare  il  personale  che  ha  diritto  in  via  prioritaria  a
conseguire la detta stabilizzazione nei dipendenti che abbiano -  tra
l'altro - maturato almeno trenta mesi di servizio. 
    Per detta disposizione valgono le medesime osservazioni svolte in
precedenza,  laddove  si   e'   chiarito   che   la   materia   della
stabilizzazione dei precari non e' in alcun modo  disciplinata  dallo
Statuto o norme successive (in presenza  del  mero  riferimento  alla
competenza attinente i profili organizzativi di cui all'art. 3, comma
1, lett. a) dello Statuto ed alla materia del lavoro di cui  all'art.
5), pertinendo, invece, all'ordinamento civile, per il  quale  l'art.
117, secondo comma, lett. l) della Costituzione prevede la competenza
legislativa esclusiva in capo allo Stato. 
    Ora, la legge n. 3/2009 si pone in palese contrasto con i diversi
principi della normativa  statale  di  cui  all'art.  1,  comma  519,
della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), laddove si  riferisce  la
procedura  di  stabilizzazione  al  «personale  non  dirigenziale  in
servizio a tempo determinato da  almeno  tre  anni»,  o  che  per  un
identico periodo sia stato in servizio negli ultimi  cinque  anni,  e
che  sia  stato  assunto  mediante  procedure  selettive  di   natura
concorsuale o  previste  da  norme  di  legge,  contemplando  per  il
personale    precario    diversamente    assunto    la     necessita'
dell'espletamento di prove consimili. 
    Il  Legislatore  regionale  ha  dunque  ecceduto  dalla   propria
competenza laddove ha ampliato il  novero  dei  soggetti  destinatari
della  stabilizzazione,  per  aver  ricollegato   il   diritto   alla
stabilizzazione  ad  un  periodo  di  servizio  inferiore  a   quello
individuato dalla normativa statale: la norma dovra' pertanto  essere
dichiarata incostituzionale per eccesso rispetto alle  competenze  di
cui all'art. 3 dello Statuto  della  Regione  Sardegna  e  violazione
della competenza statale esclusiva di  cui  all'art.  117,  comma  2,
lett. l) della Costituzione. 
    1.5. - Incostituzionale, da ultimo, e' il comma  12  dell'art.  3
della Legge regionale della Sardegna n. 3/2009, con il  quale  si  e'
previsto l'inquadramento di taluni dipendenti a tempo determinato. 
    Anche qui difetta qualunque  copertura  da  parte  dello  statuto
speciale o di norme sopravvenute di rango costituzionale direttamente
riferite alla Regione  Sardegna.  Le  uniche  norme  cui  sarebbe  in
astratto ipotizzabile un rinvio, l' art. 3, lett. a) dello Statuto  e
l'art. 5 lett. b), conferiscono alla Regione, come visto,  competenza
legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e  stato
giuridico ed economico  del  personale,  ovvero  competenza  di  mera
integrazione ed attuazione nella materia del  «rapporto  di  lavoro»:
non pertanto, in tema di ordinamento civile, cui invece  pertiene  la
materia in esame. 
    La norma in esame, come tutte  quelle  precedentemente  esaminate
con riferimento alla stabilizzazione, prevede in conclusione, per  il
personale regionale, un trattamento  diverso  rispetto  al  personale
precario di altre Amministrazioni  pubbliche,  in  contrasto  con  la
normativa statale di  riferimento  (si  veda  la  gia'  citata  Legge
finanziaria per l'anno 2007: legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nonche'
la  conseguente  dir.min.   30   aprile   2007,   n.   7   ampiamente
chiarificatrice   in    ordine    ai    presupposti    del    diritto
all'inquadramento dei dipendenti a tempo determinato). 
    Essa viola pertanto i principi di ragionevolezza, imparzialita' e
buon andamento della pubblica amministrazione, nonche'  il  principio
del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost.,  eccedendo
dalla competenza statutaria di  cui  all'art.  3,  lett.  a),  ed  e'
destinata anch'essa ad essere dichiarata incostituzionale. 
    2.1. - L'art. 9 della legge regionale della  Sardegna  n.  3/2009
pone, poi, Disposizioni  a  favore  dell'istruzione,  della  cultura,
dello spettacolo e dello sport. 
    Per quanto qui interessa, i commi 3 e 4 dispongono quanto segue: 
        «3. La Giunta regionale, al fine di favorire  l'utilizzo  del
personale precario  della  scuola  secondo  l'ordine  delle  relative
graduatorie,  predispone,  per  l'anno  2009-2010,  un  programma  di
interventi volto a sostenere  l'estensione  del  tempo  scuola  nelle
scuole   dell'infanzia   fino   a   cinquanta   ore   settimanali   e
l'attivazione, nelle scuole pubbliche di  ogni  ordine  e  grado,  di
moduli  didattico-integrativi.  Il  programma  e'  approvato  in  via
preliminare dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge  e  inviato  alla  Commissione
consiliare competente che esprime il proprio  parere  entro  quindici
giorni, decorsi i quali se ne prescinde. Entro ulteriori dieci giorni
la Giunta regionale lo approva in via definitiva. Alla relativa spesa
si fa fronte con le disponibilita' sussistenti nelle UPB S02.01.001 e
502.01.006. La Giunta regionale provvede alle variazioni compensative
nell'ambito delle medesime UPB a' termini della legge regionale n. 11
del 2006. 
    4. Nelle more di una riforma organica della  normativa  regionale
in materia di istruzione,  la  Giunta  regionale,  nell'ambito  delle
dotazioni  organiche  complessive  definite  in  base  alle   vigenti
disposizioni e tenuto conto delle  condizioni  di  disagio  legate  a
specifiche situazioni locali, definisce le modalita' e i criteri  per
la distribuzione  delle  risorse  di  personale  tra  le  istituzioni
scolastiche. Nel rispetto dei  criteri  e  delle  modalita'  definiti
dalla Giunta regionale, la direzione generale dell'Assessorato  della
pubblica  istruzione,  beni  culturali,  informazione,  spettacolo  e
sport, provvede alla distribuzione delle risorse di personale tra  le
istituzioni scolastiche». 
    Le   disposizioni   ora   riportate   incidono   illegittimamente
nell'ambito della competenza statale. 
    2.2. - L'art. 9 detta disposizioni in  materia  di  utilizzo  del
personale precario della scuola  e  distribuzione  delle  risorse  di
personale tra le istituzioni scolastiche. 
    L 'art. 5 dello statuto conferisce alla regione, alla lettera a),
la facolta' di adottare norme di (mera) integrazione ed attuazione in
materia di istruzione, in (ovvia e  necessaria)  conformita'  con  le
disposizioni contenute  nella  legislazione  statale,  in  ottica  di
adattamento della stessa alle necessita' scaturenti  dalle  peculiari
caratteristiche della regione stessa. 
    Va subito evidenziato che la  materia  e'  stata  oggetto  di  un
accordo  sottoscritto  in  data   31   luglio   2009   dal   Ministro
dell'istruzione e l'Assessore della pubblica istruzione della Regione
Sardegna. 
    Il comma 3, nel quale peraltro non  e'  fatto  alcun  riferimento
all'accordo, attribuisce alla  Regione  ogni  potere  decisionale  in
merito alla programmazione ed attuazione degli interventi, e cio'  in
contrasto  con  quanto  previsto  all'ultimo  periodo  del  punto   I
dell'accordo (che  recita:  «con  successivo  accordo  tra  l'ufficio
scolastico regionale e la  Regione  Sardegna  saranno  concordate  le
modalita' di attuazione del piano»). 
    Da cio' discende, con piena evidenza,  non  solo  una  violazione
delle competenze statutarie di cui all'art. 5, lett. a), ma anche una
patente  violazione  del  principio  di  leale  collaborazione,  pure
costituzionalmente tutelato. 
    2.3.  -  Anche  la  previsione  del  comma   4,   prevedendo   la
distribuzione del personale alle  istituzioni  scolastiche  da  parte
dell'Assessorato alla pubblica istruzione, potrebbe essere ricondotta
in astratto nella materia di cui agli artt. 3 e 5 dello Statuto:  non
rientra, tuttavia, a ben vedere, nell'ordinamento degli  uffici,  ne'
nello  status  dei  dipendenti   regionali.   Quanto   alla   materia
dell'istruzione, come appena illustrato, si tratta di competenza  che
non puo' essere esercitata in contrasto con la normativa statale. 
    Orbene, le norme che qui si impugnano incidono sull'ordinamento e
l'organizzazione  del  sistema  nonche'  sul  rispetto  dei   livelli
essenziali delle prestazioni, rientranti nella  competenza  esclusiva
dello Stato, atteso che le  dotazioni  organiche  delle  scuole  sono
determinate sulla base  degli  ordinamenti  degli  studi  definiti  a
livello nazionale e  che  l'utilizzo  del  personale  (di  competenza
statale), e' regolato dai contratti nazionali di comparto. 
    Nella  determinazione  dei   criteri   e   delle   modalita'   di
assegnazione non e' d'altro canto fatto alcun riferimento al rispetto
della normativa statale in materia, nella misura in  cui  gli  stessi
costituiscono  principi  generali,  e  che  non  e'  previsto   alcun
coinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale,  circostanza  anche
questa  che  si  pone  in  contrasto  con  il  principio   di   leale
collaborazione costituzionalmente tutelato. 
    Pertanto,  il  legislatore  regionale  eccede  dalla   competenza
statutaria di cui agli artt. 3 e 5 dello statuto e viola l'art.  117,
secondo  comma,  lett.  m)  della  Costituzione  (determinazione  dei
livelli  essenziali  delle  prestazioni  delle  quali  e'   garantita
l'uniformita' su tutto il territorio nazionale), nonche' il principio
di leale  collaborazione  che  deve  informare  tutti  i  livelli  di
governo. 
    Anche l'art. 9, commi 3 e 4,  dovra'  pertanto  esser  dichiarato
incostituzionale.