Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e' ex lege domiciliato, nei confronti della Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 5, lettera b), 4, comma 4, lettera b) e 20 della legge della Regione Lazio dell'11 agosto 2009, n. 21, pubblicata sul B.U.R. del 21 agosto 2009, n. 31, recante «Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale». La legge regionale, riportata in epigrafe, viene impugnata, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 15 ottobre 2009 per le seguenti motivazioni. La legge regionale che, in attuazione dell'Intesa stipulata tra Stato e regioni il 1° aprile 2009, consente misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale, presenta profili di illegittimita' relativamente alle norme contenute negli articoli 3, comma 5, lettera b), e art. 4, comma 4, lettera b), nella parte in cui si prevede che la realizzazione degli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione sia subordinata alla predisposizione del fascicolo del fabbricato secondo quanto previsto dalla l.r. n. 31/2002 (Istituzione del fascicolo del fabbricato) e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 6/2005, ovvero dagli specifici regolamenti comunali, qualora adottati. Risulta illegittimo anche l'art. 20 in cui si prevede la redazione del fascicolo del fabbricato, da allegare al quadro tecnico-economico finale dell'intervento, a cura dei beneficiari del finanziamento regionale per l'edilizia residenziale pubblica, ivi compresa l'edilizia agevolata-convenzionata. Tali disposizioni, oltre a connotarsi per una certa contraddittorieta' rispetto alle finalita' perseguite dalla legge, ovvero l'incentivazione dell'edilizia privata, aggravando gli adempimenti e gli oneri amministrativi, posti a carico dei proprietari privati nell'intrapresa di nuove iniziative edilizie, si pongono in contrasto con diverse norme costituzionali. Le prefate norme, accollando ai privati una serie di accertamenti nonche' l'acquisizione e la conservazione di informazioni e documenti, (compiti, questi ultimi, attribuiti alla pubblica amministrazione nell'esercizio della propria funzione di vigilanza) violano l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del canone di ragionevolezza, e l'art. 97 Cost., in relazione al principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, cosi' come, peraltro, gia' rilevato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza del 15 ottobre 2003, n. 315, pronunciata con riferimento ad analoghe previsioni contenute nella legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, recante «Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumita'». Le norme regionali, oggetto della presente impugnazione, si appalesano incostituzionali anche sotto un altro profilo, le stesse impongono, infatti, delle prestazioni che si atteggiano come «prestazioni imposte» per la cui previsione vige, ai sensi dell'art. 23 Cost., una specifica riserva di legge; trattasi di prestazioni, peraltro, che, incidendo sulla liberta' di iniziativa economica e sul diritto di proprieta', garantiti, rispettivamente, dagli articoli 41 e 42 della Costituzione, non possono che trovare la loro fonte nella disciplina statale. Da quanta sopra discende che le disposizioni regionali, impugnate con il presente ricorso, risultano dettate anche in aperta violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Con particolare riferimento a quest'ultima materia, si evidenzia come codesta ecc.ma Corte abbia, anche di recente, ribadito che «nelle materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, la regolamentazione statale in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., pone un limite diretto a evitare che la norma regionale incida su un principio di ordinamento civile. Questa Corte ha altresi' precisato che l'esigenza di garantire l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che, nell'ambito dell'ordinamento civile, disciplinano i rapporti giuridici fra privati deve ritenersi una esplicazione del principio costituzionale di eguaglianza» (cfr. Corte costituzionale, sentenza 5 novembre - 14 novembre 2008, n. 369). In subordine, si rileva come la previsione dell'istituzione obbligatoria di un fascicolo di fabbricato attiene, comunque, alla competenza legislativa statale in materia di governo del territorio, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. L'istituzione di un fascicolo di fabbricato costituisce indubbiamente espressione di un principio fondamentale della prefata materia che, per evidenti ragioni di uniformita' di trattamento sull'intero territorio nazionale, non puo' essere rimessa alle singole, ed inevitabilmente differenti, discipline regionali; a cio' si aggiunga che un obbligo siffatto non e', in alcun modo, desumibile dalla normativa vigente, cui le regioni possono far riferimento per le proprie leggi in materia. Per i predetti motivi, gli articoli 3, comma 5, lettera b), e 4, comma 4, lettera b), eccedono dalla competenza legislativa regionale invadendo la competenza statale sui principi fondamentali della materia del governo del territorio, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Alle medesime censure si espone la previsione, contenuta nell'art. 20 della legge regionale in epigrafe, laddove la stessa impone l'obbligo della predisposizione del fascicolo del fabbricato anche per l'edilizia residenziale pubblica. L'aggravio dei costi, cui la predisposizione del fascicolo del fabbricato da luogo per i soggetti privati, risulta ancora piu' grave ove esso sia riferito al settore pubblico.