Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore,
organicamente  patrocinato  dall'Avvocatura  Generale  dello   Stato,
presso i cui uffici in Roma, alla via dei  Portoghesi  n.  12, e'  ex
lege domiciliato, nei confronti della Regione Lazio, in  persona  del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per  la  dichiarazione
di illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma  5,  lettera
b), 4, comma 4, lettera b) e  20  della  legge  della  Regione  Lazio
dell'11 agosto 2009, n. 21, pubblicata sul B.U.R. del 21 agosto 2009,
n. 31, recante «Misure  straordinarie  per  il  settore  edilizio  ed
interventi per l'edilizia residenziale sociale». 
    La legge  regionale,  riportata  in  epigrafe,  viene  impugnata,
giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in  data  15  ottobre
2009 per le seguenti motivazioni. 
    La legge regionale che, in attuazione dell'Intesa  stipulata  tra
Stato e regioni il 1° aprile 2009, consente misure straordinarie  per
il  settore  edilizio  ed  interventi  per  l'edilizia   residenziale
sociale, presenta profili di illegittimita' relativamente alle  norme
contenute negli articoli 3, comma 5, lettera b), e art. 4,  comma  4,
lettera b), nella parte in cui si prevede che la realizzazione  degli
interventi  di   ampliamento,   demolizione   e   ricostruzione   sia
subordinata alla predisposizione del fascicolo del fabbricato secondo
quanto previsto dalla l.r. n. 31/2002 (Istituzione del fascicolo  del
fabbricato) e dal relativo regolamento  regionale  di  attuazione  n.
6/2005,  ovvero  dagli  specifici   regolamenti   comunali,   qualora
adottati. 
    Risulta  illegittimo  anche  l'art.  20  in  cui  si  prevede  la
redazione  del  fascicolo  del  fabbricato,  da  allegare  al  quadro
tecnico-economico finale dell'intervento, a cura dei beneficiari  del
finanziamento regionale per  l'edilizia  residenziale  pubblica,  ivi
compresa l'edilizia agevolata-convenzionata. 
    Tali   disposizioni,   oltre   a   connotarsi   per   una   certa
contraddittorieta' rispetto alle finalita'  perseguite  dalla  legge,
ovvero  l'incentivazione  dell'edilizia   privata,   aggravando   gli
adempimenti  e  gli  oneri  amministrativi,  posti   a   carico   dei
proprietari privati nell'intrapresa di nuove iniziative edilizie,  si
pongono in contrasto con diverse norme costituzionali. 
    Le prefate norme, accollando ai privati una serie di accertamenti
nonche'  l'acquisizione  e  la  conservazione   di   informazioni   e
documenti,  (compiti,  questi  ultimi,   attribuiti   alla   pubblica
amministrazione nell'esercizio della propria funzione  di  vigilanza)
violano l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del  canone  di
ragionevolezza, e l'art. 97  Cost.,  in  relazione  al  principio  di
efficienza e buon andamento  della  pubblica  amministrazione,  cosi'
come, peraltro, gia' rilevato da codesta ecc.ma Corte nella  sentenza
del 15 ottobre 2003, n. 315, pronunciata con riferimento ad  analoghe
previsioni contenute nella legge della Regione  Campania  22  ottobre
2002,    n.     27,     recante     «Istituzione     del     registro
storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della
pubblica e privata incolumita'». 
    Le norme  regionali,  oggetto  della  presente  impugnazione,  si
appalesano incostituzionali anche sotto un altro profilo,  le  stesse
impongono,  infatti,  delle  prestazioni  che  si   atteggiano   come
«prestazioni imposte» per la cui previsione vige, ai sensi  dell'art.
23 Cost., una specifica riserva di legge;  trattasi  di  prestazioni,
peraltro, che, incidendo sulla liberta' di iniziativa economica e sul
diritto di proprieta', garantiti, rispettivamente, dagli articoli  41
e 42 della Costituzione, non possono che trovare la loro fonte  nella
disciplina statale. 
    Da quanta sopra discende che le disposizioni regionali, impugnate
con il presente ricorso, risultano dettate anche in aperta violazione
della competenza legislativa esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),
Cost. 
    Con particolare riferimento a quest'ultima materia, si  evidenzia
come codesta ecc.ma Corte  abbia,  anche  di  recente,  ribadito  che
«nelle  materie  di  competenza  legislativa  regionale  residuale  o
concorrente, la regolamentazione  statale  in  forza  dell'art.  117,
secondo comma, lettera l) Cost., pone un limite diretto a evitare che
la norma regionale incida su  un  principio  di  ordinamento  civile.
Questa Corte  ha  altresi'  precisato  che  l'esigenza  di  garantire
l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole  fondamentali  di
diritto che,  nell'ambito  dell'ordinamento  civile,  disciplinano  i
rapporti giuridici fra privati deve ritenersi  una  esplicazione  del
principio costituzionale di eguaglianza» (cfr. Corte  costituzionale,
sentenza 5 novembre - 14 novembre 2008, n. 369). 
    In subordine,  si  rileva  come  la  previsione  dell'istituzione
obbligatoria di un fascicolo di fabbricato  attiene,  comunque,  alla
competenza legislativa statale in materia di governo del  territorio,
ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    L'istituzione  di  un   fascicolo   di   fabbricato   costituisce
indubbiamente espressione di un principio fondamentale della  prefata
materia che, per  evidenti  ragioni  di  uniformita'  di  trattamento
sull'intero  territorio  nazionale,  non  puo'  essere  rimessa  alle
singole, ed inevitabilmente differenti, discipline regionali; a  cio'
si aggiunga che un obbligo siffatto non e', in alcun modo, desumibile
dalla normativa vigente, cui le regioni possono far  riferimento  per
le proprie leggi in materia. 
    Per i predetti motivi, gli articoli 3, comma 5, lettera b), e  4,
comma 4, lettera b), eccedono dalla competenza legislativa  regionale
invadendo la  competenza  statale  sui  principi  fondamentali  della
materia del governo del territorio, ai  sensi  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost. 
    Alle  medesime  censure  si  espone  la   previsione,   contenuta
nell'art. 20 della legge regionale in  epigrafe,  laddove  la  stessa
impone l'obbligo della predisposizione del fascicolo  del  fabbricato
anche per l'edilizia residenziale pubblica. 
    L'aggravio dei costi, cui la predisposizione  del  fascicolo  del
fabbricato da luogo per i soggetti privati, risulta ancora piu' grave
ove esso sia riferito al settore pubblico.