Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli  2,  comma
600,  e  3,  comma  162  della  legge  24  dicembre  2007,   n.   244
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2008), promosso dalla Regione  Veneto
con ricorso notificato il 26 febbraio 2008, depositato in cancelleria
il 5 marzo 2008 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  aprile  2009  il  giudice
relatore Franco Gallo; 
    Uditi  l'avvocato  Mario  Bertolissi  per  la  Regione  Veneto  e
l'avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio
dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - La Regione Veneto  ha  promosso  questioni  di  legittimita'
costituzionale di numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2007,
n. 244  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria  2008),  e,  tra  queste,
degli articoli 2, comma 600, e 3, comma 162. 
    2. - Il comma 600 dell'art. 2  stabilisce  che  «Le  regioni,  le
province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
adottano, secondo  i  propri  ordinamenti,  gli  atti  di  rispettiva
competenza  al  fine  di   attuare   i   principi   fondamentali   di
coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi  da  588  a
602». 
    2.1. - Il  richiamato  comma  588  stabilisce  che,  a  decorrere
dall'anno 2008, «la cilindrata media delle  autovetture  di  servizio
assegnate  in  uso  esclusivo  e  non  esclusivo  nell'ambito   delle
magistrature e di ciascuna amministrazione  civile  dello  Stato  non
puo' superare i 1.600 centimetri cubici, escludendo  dal  computo  le
autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per
i  servizi  istituzionali  di  tutela  dell'ordine,  della  sicurezza
pubblica e della protezione civile». 
    Il comma 589 detta disposizioni volte ad incentivare  -  «per  le
pubbliche  amministrazioni  dello  Stato,  comprese  le  aziende   ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per  gli  enti
pubblici  non  economici  nazionali»   -   l'utilizzo   della   posta
elettronica  per  le  comunicazioni  di  documenti   (come   previsto
dall'art. 47, primo comma, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82, recante  «Codice  dell'amministrazione  digitale»),  a  tal  fine
stabilendo,  in  caso   di   «mancato   adeguamento   alle   predette
disposizioni in misura superiore al 50 per  cento  del  totale  della
corrispondenza inviata», una «riduzione,  nell'esercizio  finanziario
successivo, del 30 per cento delle  risorse  stanziate  nell'anno  in
corso  per  spese  di  invio  della  corrispondenza   cartacea».   Il
successivo  comma  590  demanda  l'individuazione   delle   modalita'
attuative del comma 589 ad un «decreto del Ministro per le riforme  e
le innovazioni nella pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
comunicazioni, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore» della legge denunciata. 
    Il comma 591 introduce nel  corpo  dell'art.  78  del  menzionato
decreto legislativo n. 82 del 2005 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, i
quali: a) stabiliscono che le pubbliche  amministrazioni  centrali  e
periferiche, «inclusi gli istituti e  le  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, le istituzioni  educative  e  le  istituzioni  universitarie»,
«sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e  comunque  a  partire
dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di  fonia  in  corso
alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce  tramite  protocollo
Internet" (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettivita' o  da
analoghe convenzioni stipulate da CONSIP»; b) demandano al  CNIPA  il
compito di effettuare  azioni  di  monitoraggio  e  di  verifica  del
rispetto di  tali  previsioni;  c)  prevedono  a  carico  degli  enti
inadempienti, in caso di mancato adeguamento  a  dette  disposizioni,
una «riduzione, nell'esercizio finanziario  successivo,  del  30  per
cento delle  risorse  stanziate  nell'anno  in  corso  per  spese  di
telefonia». Il successivo comma 592  demanda  l'individuazione  delle
modalita' attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater ad un  «decreto
del  Ministro  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella   pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro  due
mesi dalla data di entrata in  vigore»  della  legge  denunciata.  Il
comma 593 quantifica i risparmi di spesa prodotti dalle misure di cui
al comma 591, stabilendo altresi' che, «in caso  di  accertamento  di
minori  economie,  si  provvede  alle  corrispondenti  riduzioni  dei
trasferimenti statali nei confronti delle  pubbliche  amministrazioni
inadempienti». 
    I commi 594, 595, 596, 597, 598 e 599 - non oggetto  di  autonoma
impugnazione  -  disciplinano  l'adozione  di  «piani  triennali  per
l'individuazione  di  misure   finalizzate   alla   razionalizzazione
dell'utilizzo: a) delle dotazioni  strumentali,  anche  informatiche,
che corredano le stazioni di lavoro  nell'automazione  d'ufficio;  b)
delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica
di fattibilita', a mezzi alternativi di trasporto, anche  cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio,  con  esclusione
dei beni infrastrutturali». Tali piani si  riferiscono  genericamente
alle «amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165»  -  e  cioe',  secondo
quest'ultima disposizione, a: «tutte le amministrazioni dello  Stato,
ivi compresi gli istituti e scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e  le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane,   e   loro   consorzi   e   associazioni,   le   istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi  case  popolari,  le  Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro  associazioni,
tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e  locali,
le amministrazioni, le aziende e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle  pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo  30
luglio 1999, n. 300» - e sono finalizzati al contenimento delle spese
di funzionamento delle strutture di dette amministrazioni. 
    Il comma 595 chiarisce che, nei piani  concernenti  le  dotazioni
strumentali,  «sono   altresi'   indicate   le   misure   dirette   a
circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di  telefonia  mobile
ai soli casi in cui il personale debba assicurare,  per  esigenze  di
servizio, pronta e costante reperibilita' e limitatamente al  periodo
necessario  allo  svolgimento  delle  particolari  attivita'  che  ne
richiedono l'uso, individuando, nel rispetto  della  normativa  sulla
tutela della riservatezza dei  dati  personali,  forme  di  verifica,
anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze». 
    In dipendenza dell'adozione dei  piani  medesimi,  gli  ulteriori
commi indicati: a) dettano disposizioni inerenti alla  documentazione
che deve corredare la dismissione delle dotazioni strumentali  (comma
596); b) prevedono la trasmissione di una relazione  agli  organi  di
controllo interno ed alla sezione regionale  della  Corte  dei  conti
competente (comma 597); c) disciplinano la pubblicita' di detti piani
triennali  (comma  598)  e  d)  introducono  specifici  obblighi   di
comunicazione al Ministero dell'economia e  delle  finanze  dei  dati
relativi ai beni immobili ad uso abitativo o di  servizio  su  cui  i
soggetti destinatari della misura medesima vantino a qualunque titolo
diritti reali - o comunque dei quali abbiano a  qualunque  titolo  la
disponibilita' - distinguendo tali beni in base  al  relativo  titolo
(comma 599). 
    Il comma 601 riduce da quattro a due il numero dei componenti del
Centro nazionale per l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,
che e' un organo collegiale che opera, in forza dell'art. 4, comma 1,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia  di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche,  a
norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm, della legge 23 ottobre  1992,
n. 421), presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri.  Il  comma
602 detta infine una disciplina transitoria - applicabile fino «al  2
agosto 2009» - per la composizione di detto organo collegiale. 
    2.2. - Al riguardo, la ricorrente deduce, con un primo motivo  di
censura, che la  disposizione  denunciata,  nel  rendere  applicabili
anche alle Regioni «i principi fondamentali  di  coordinamento  della
finanza  pubblica  desumibili  dai  commi  da  588  a  602»,   incide
illegittimamente sulla competenza legislativa residuale regionale  in
materia di «organizzazione amministrativa  interna  della  regione  e
degli enti pubblici regionali». Pertanto  -  conclude  la  Regione  -
detta  disposizione  viola  «l'art.  117,  quarto  comma,  Cost.   e,
conseguentemente, gli artt. 118 e 119 Cost.». 
    Con un secondo motivo di censura, dedotto in via subordinata,  la
ricorrente - sulla base: a) della sentenza della Corte costituzionale
n. 282 del 2002; b) dell'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno  2003,
n.  131  (Disposizioni  per  l'adeguamento   dell'ordinamento   della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il quale
prevede   che   «Nelle   materie   appartenenti   alla   legislazione
concorrente,  le   Regioni   esercitano   la   potesta'   legislativa
nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo
Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi  statali  vigenti»;
nonche' c) dell'art. 1, comma 4, della medesima legge n. 131 del 2003
- rileva  che,  anche  qualora  si  ammettesse  che  la  disposizione
impugnata debba essere inquadrata nella materia  «armonizzazione  dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario», detta disposizione violerebbe comunque l'art. 117, terzo
comma, Cost. perche', nel caso di specie, «lo Stato  non  ha  affatto
fissato i principi fondamentali» della materia  in  modo  «espresso»,
«ma ha rimesso alla regione l'individuazione degli stessi  a  partire
dalle norme di cui ai commi dal 588 al 602 dell'art.  2  della  legge
finanziaria  per  il  2008»,  in  «palese  violazione»   dell'evocata
disposizione costituzionale. 
    Con un terzo motivo di  censura,  dedotto  in  via  ulteriormente
gradata, la Regione Veneto afferma  che  la  disposizione  denunciata
viola gli artt. 117, terzo comma, e  119  Cost.,  come  costantemente
interpretati  dalla  Corte  costituzionale   (nel   ricorso   vengono
richiamate le sentenze n. 36 e n. 390 del 2004; n. 417 e n.  449  del
2005; n. 88 del 2006; n. 169 del 2007), in quanto detta  disposizione
introduce un limite puntuale a singole voci di  spesa  e  non  lascia
alla Regione alcuna liberta' in ordine all'allocazione delle  risorse
fra i diversi possibili ambiti e obiettivi di spesa. Da cio',  sempre
secondo la ricorrente, consegue, «de plano, la  violazione  dell'art.
118 Cost. sull'autonomia amministrativa». 
    3. - Il comma 162  dell'art.  3  della  legge  n.  244  del  2007
stabilisce invece che le disposizioni della legge  n.  244  del  2007
«costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per  gli
enti territoriali». 
    3.1. - La ricorrente - dopo aver  affermato,  sia  pure  «in  via
generale ed introduttiva», che «non puo' certamente  rivestire  alcun
significato una norma come quella di cui all'art. 3,  comma  162»;  e
cio' perche' non e' «sufficiente etichettare una norma (rectius tutte
le  norme  della  legge  finanziaria  per  l'anno   2008)   come   di
coordinamento  della  finanza  pubblica  perche'  questa  (o  queste)
assuma(no)  effettivamente  tale   carattere»   -   deduce   che   la
disposizione  denunciata  viola  l'art.  117,  terzo   comma,   della
Costituzione, in quanto «lo Stato, nella materia "armonizzazione  dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario",  deve  limitarsi   a   determinare   i   soli   principi
fondamentali regolatori della materia», mentre  «le  norme  contenute
nella legge finanziaria per l'anno 2008 non possono certamente  dirsi
tutte norme di principio». 
    4. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le questioni promosse dalla Regione Veneto siano
dichiarate inammissibili o comunque infondate. 
    4.1. - In particolare, la difesa erariale ha chiesto, quanto alle
censure aventi ad oggetto l'art. 2, comma 600, della legge n. 244 del
2007, che dette questioni siano dichiarate infondate,  perche'  volte
nella sostanza  a  denunciare  una  disposizione  «che  si  limita  a
disciplinare le modalita' di attuazione di norme che rappresentano, e
sono  per  la  loro  intrinseca  natura,  veri  e   propri   principi
fondamentali» della materia «armonizzazione dei  bilanci  pubblici  e
coordinamento della finanza pubblica e  del  sistema  tributario»,  e
cioe' di una materia che  rientra,  in  forza  dell'art.  117,  terzo
comma, Cost., nell'ambito della potesta' legislativa  concorrente  di
Stato e Regioni. Nello  specifico,  tale  qualificazione  si  evince,
secondo la medesima difesa erariale, dal fatto  che  la  disposizione
denunciata affida alle regioni, alle province autonome ed  agli  enti
del Servizio sanitario nazionale il «compito di adottare,  secondo  i
propri  ordinamenti,  gli   atti   di   rispettiva   competenza   per
l'attuazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica» desumibili dai commi da 588 a 602. 
    4.2. - Quanto invece alle censure poste in  riferimento  all'art.
3, comma 162, della legge n.  244  del  2007,  l'Avvocatura  generale
dello Stato ha chiesto che le  medesime  questioni  siano  dichiarate
«infondate  o  inammissibili  perche'   del   tutto   apodittiche   e
immotivate». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il giudizio di legittimita'  costituzionale  promosso  dalla
Regione Veneto ha per  oggetto  varie  disposizioni  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008),  tra  le
quali il comma 600 dell'art. 2 ed il comma 162 dell'art.  3.  Saranno
qui  trattate  solo  le  questioni  relative  a  tali   disposizioni,
ritenendosi opportuno procedere ad un esame distinto delle questioni,
promosse con il medesimo ricorso, riguardanti le  altre  disposizioni
della medesima legge finanziaria. 
    2. - Il censurato comma 600 dell'art. 2 della legge  n.  244  del
2007 stabilisce che «Le regioni, le province autonome e gli enti  del
Servizio sanitario nazionale, entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, adottano,  secondo  i  propri
ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di  attuare  i
principi  fondamentali  di  coordinamento  della   finanza   pubblica
desumibili dai commi da 588 a 602». 
    I commi da 588 a 602,  richiamati  dalla  suddetta  disposizione,
introducono  cinque  articolate  misure  volte  a:  a)   ridurre   la
cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate  nell'ambito
delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile  dello  Stato
(comma 588); b) incentivare l'utilizzo della posta elettronica per le
comunicazioni  di  documenti  tra   le   pubbliche   amministrazioni,
prevedendo, in caso di  mancato  adeguamento  alle  disposizioni  ivi
dettate, una riduzione delle risorse stanziate per le spese di  invio
della corrispondenza cartacea  (commi  589  e  590);  c)  incentivare
l'utilizzo dei servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP)  per
le  comunicazioni  telefoniche,  anche  in  questo  caso  prevedendo,
nell'ipotesi di mancato adeguamento alle  disposizioni  ivi  dettate,
una riduzione delle risorse  stanziate  per  le  spese  di  telefonia
(commi 591, 592 e 593); d) adottare e  disciplinare  piani  triennali
finalizzati  alla  razionalizzazione  dell'utilizzo  delle  dotazioni
strumentali, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad  uso
abitativo o di  servizio  delle  «amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165»
(commi da 594 a 599); e) ridurre da  quattro  a  due  il  numero  dei
componenti del Centro  nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione (comma 601),  a  tal  fine  dettando  una  disciplina
transitoria della composizione di tale organo collegiale (comma 602). 
    2.1. - La ricorrente  deduce  che  il  comma  600,  in  combinato
disposto con i richiamati commi da 588 a 602, viola: a)  l'art.  117,
quarto comma, della Costituzione e, «conseguentemente», gli artt. 118
e   119   Cost.,   perche'   la   disposizione   denunciata    incide
illegittimamente sulla competenza legislativa residuale della Regione
in materia di «organizzazione amministrativa interna della regione  e
degli enti pubblici regionali»; b) l'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,
perche'  detta  disposizione  «non  ha  affatto  fissato  i  principi
fondamentali» della materia in modo espresso,  «ma  ha  rimesso  alla
regione l'individuazione degli stessi a partire dalle norme di cui ai
commi dal 588 al 602 dell'art.  2  della  legge  finanziaria  per  il
2008»; c) gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonche'  de  plano
l'art. 118 Cost.,  in  quanto  la  medesima  disposizione  denunciata
introduce un limite puntuale a singole voci di  spesa  specificamente
individuate. 
    2.2. - Le questioni relative al comma 600,  poste  dalla  Regione
Veneto con riferimento all'art. 118 Cost., devono  essere  dichiarate
inammissibili,  per  insufficiente  motivazione.  Al   riguardo,   la
ricorrente si limita a dedurre, nel  primo  e  nel  terzo  motivo  di
censura,  che  la  violazione  di  detto  parametro   consegue   alla
violazione delle competenze legislative regionali garantite dall'art.
117 Cost., senza, pero', spiegare le ragioni per cui la violazione di
quest'ultimo parametro comporti anche la lesione dell'art. 118 Cost.,
il quale si riferisce, invece, alle sole  competenze  amministrative.
La Regione, cosi' prospettando le questioni,  non  ha  rispettato  il
principio piu' volte  affermato  da  questa  Corte,  secondo  cui  il
ricorso  principale,  a  pena  di  inammissibilita',  non  solo  deve
identificare esattamente la questione nei suoi termini specifici,  ma
deve anche contenere una adeguata, ancorche'  sintetica,  motivazione
delle   ragioni   poste   a   base   della   richiesta   declaratoria
d'incostituzionalita' (ex plurimis, sentenze n. 120 del 2008;  n.  38
del 2007; n. 233 del 2006). 
    2.3. - Nel  merito,  devono  essere  dichiarate  non  fondate  le
questioni di legittimita', poste con riferimento agli artt. 117 e 119
Cost., del medesimo comma 600, nella parte in cui  rende  applicabili
alle Regioni i principi «desumibili» dai commi da 594 a 602. 
    2.3.1. - Quanto ai commi da 594 a 599, la ricorrente muove  dalla
premessa che essi si applicano alle Regioni non in  via  diretta,  ma
esclusivamente in forza del richiamo operato dal suddetto comma  600,
e limita, percio', la sua censura a tale ultima disposizione. 
    Tale premessa e' erronea, perche' dall'interpretazione  letterale
dei suddetti commi risulta che  questi,  nel  disciplinare  i  «piani
triennali finalizzati  alla  razionalizzazione  dell'utilizzo»  delle
dotazioni delle pubbliche amministrazioni (comma 594), si riferiscono
a tutte le «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e, quindi, secondo  il
chiaro  enunciato  di  quest'ultima   disposizione,   a   «tutte   le
amministrazioni dello Stato» ed alle «Regioni». Dall'erroneita' della
ricostruzione - da parte della ricorrente - del quadro  normativo  di
riferimento consegue, dunque, il rigetto della questione. 
    2.3.2. - Quanto ai commi 601 e 602,  la  ricorrente  muove  dalla
premessa che essi, sia pure per il tramite del censurato  comma  600,
si applichino alle Regioni. 
    Anche  tale  premessa  e'  erronea,  perche'  detti   commi   non
contengono norme applicabili alle Regioni neanche in  via  indiretta.
Essi si limitano, infatti, a disciplinare la composizione, a regime e
in via transitoria, del  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella
pubblica  amministrazione.  Quest'ultimo  costituisce  uno  specifico
organo collegiale che, in forza dell'art. 4,  comma  1,  del  decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39  (Norme  in  materia  di  sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni  pubbliche,  a  norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm, della legge  23  ottobre  1992,  n.
421), «opera presso la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  per
l'attuazione delle politiche del  Ministro  per  l'innovazione  e  le
tecnologie,  con  autonomia  tecnica,   funzionale,   amministrativa,
contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio».  Si  tratta,
quindi,  di  un  organo  statale  che,  per  le  sue  caratteristiche
strutturali e funzionali, non trova omologhi in ambito regionale e la
cui disciplina, pertanto,  non  puo'  in  alcun  modo  riguardare  le
Regioni. 
    2.3.3.  -  Per  quanto  attiene  alla  parte  della  disposizione
censurata che impone alle Regioni di «attuare i principi fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica» desumibili dai commi da  588
a 593 dello stesso art. 2, e' invece fondata la questione  posta  con
riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost. 
    Va preliminarmente osservato che i citati commi  da  588  a  593,
diversamente  dai  commi  da  594  a  599,  si  riferiscono  soltanto
all'amministrazione statale e, pertanto, si  applicano  alle  Regioni
esclusivamente in forza del censurato comma 600,  secondo  il  quale,
come visto, queste ultime devono adottare gli atti di loro competenza
«al fine di attuare i principi fondamentali  di  coordinamento  della
finanza pubblica desumibili» da detti commi. La questione e', quindi,
ammissibile. 
    Nel   merito,   occorre   ribadire   quanto    affermato    dalla
giurisprudenza di questa Corte in tema di individuazione dei principi
di contenimento della spesa pubblica; e cioe' che le  «norme  statali
che fissano limiti alla spesa  delle  Regioni  e  degli  enti  locali
possono qualificarsi principi  fondamentali  di  coordinamento  della
finanza pubblica alla seguente duplice condizione:  in  primo  luogo,
che si limitino a porre obiettivi  di  riequilibrio  della  medesima,
intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se
non generale,  della  spesa  corrente;  in  secondo  luogo,  che  non
prevedano  in  modo  esaustivo   strumenti   o   modalita'   per   il
perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenze n. 289 e n.  120  del
2008; analogamente, le sentenze n. 412 e n. 169 del 2007, nonche'  n.
88 del 2006). In altri termini, la legge statale puo' stabilire  solo
un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia liberta' di
allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di  spesa»
(sentenza n. 36 del  2004),  e  non  puo'  fissare  vincoli  puntuali
relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle  Regioni  e  degli
enti  locali,  tali  da  ledere  l'autonomia  finanziaria  di   spesa
garantita dall'art. 119 Cost. (sentenze n. 120 del 2008; n.  169  del
2007; n. 417 del 2005; n. 36 del 2004). 
    Cio' posto, va rilevato che il censurato comma 600 non  qualifica
direttamente come principi fondamentali le norme dei commi da  589  a
593 ma, come gia' visto, assegna alle Regioni il compito di attuare i
principi «desumibili» da detti commi. Il che impone a questa Corte di
verificare specificamente se da tali  commi  possano  essere  desunti
principi fondamentali che rispondano all'indicata duplice  condizione
richiesta dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte e'  chiamata,
cioe', a verificare, al  di  la'  della  terminologia  impiegata  dal
legislatore statale, l'idoneita'  del  «carattere  sostanziale  della
norma»  a  tradursi   in   principio   fondamentale   attraverso   un
procedimento di astrazione (sentenza n. 29 del 1995). 
    Nella specie, le disposizioni richiamate dal censurato comma  600
stabiliscono che il contenimento della  spesa  pubblica  deve  essere
perseguito dalle Regioni attraverso  gli  specifici  strumenti  della
riduzione  della  cilindrata  media  delle  autovetture  di  servizio
nonche'  dell'uso  sia  della  posta  elettronica,  in  luogo   della
corrispondenza cartacea, sia dei servizi internet  (VoIP),  in  luogo
delle ordinarie comunicazioni telefoniche. Come  e'  evidente,  dette
disposizioni non si prestano in alcun modo, per il  loro  livello  di
estremo dettaglio, ad individuare, neppure in via di  astrazione,  un
principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica  quale
limite complessivo, anche se non generale, della spesa corrente. Esse
sono idonee solo a incidere sulle indicate singole voci di spesa,  in
quanto  introducono  vincoli  puntuali  e  specifiche  modalita'   di
contenimento della spesa medesima. Di  conseguenza,  la  disposizione
censurata, nella parte in cui  afferma  che  possono  essere  desunti
«principi fondamentali di coordinamento della  finanza  pubblica»  da
norme che, per il loro contenuto,  sono  inidonee  a  esprimere  tali
principi,   realizza   un'inammissibile   ingerenza    nell'autonomia
finanziaria regionale. Di qui, la sua illegittimita'  costituzionale,
in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. 
    La fondatezza della questione comporta l'assorbimento delle altre
questioni sollevate dalla ricorrente Regione Veneto con riguardo alla
medesima disposizione. 
    3. - La ricorrente denuncia altresi' - con  riferimento  all'art.
117, terzo comma, Cost. - l'illegittimita' del comma 162 dell'art.  3
della legge n. 244 del 2007, il quale stabilisce che le  disposizioni
della medesima legge  «costituiscono  norme  di  coordinamento  della
finanza pubblica per gli enti territoriali». 
    La  questione  e'  inammissibile,  perche'  formulata   in   modo
contraddittorio o comunque perplesso. 
    La Regione Veneto premette, al  riguardo,  che  «etichettare  una
norma (rectius: tutte le norme della  legge  finanziaria  per  l'anno
2008)  come  di  coordinamento  della  finanza   pubblica»   non   e'
sufficiente «perche' questa (o queste) assuma(no) effettivamente tale
carattere», dal momento che le norme  richiamate  dalla  disposizione
impugnata «non possono certamente dirsi tutte norme di principio». Da
tale premessa, tuttavia, la ricorrente non trae la logica conseguenza
che la disposizione  censurata  non  comporta,  di  per  se',  alcuna
lesione della sfera  delle  proprie  competenze,  ma,  sul  contrario
presupposto  della  efficacia  dell'autoqualificazione   legislativa,
censura il suddetto comma 162  perche',  in  violazione  dell'evocato
parametro, avrebbe qualificato come  «norme  di  coordinamento  della
finanza pubblica» disposizioni che non hanno tale natura. Di  qui  la
rilevata  inammissibilita'  della  questione,  perche'   la   censura
proposta smentisce la stessa premessa  da  cui  muove  la  ricorrente
(sulla inammissibilita' di questioni sollevate in via principale  per
contraddittorieta' o perplessita' nella formulazione  della  censura,
sentenze n. 10 del 2008 e n. 401 del 2007, punto 6.4. del Considerato
in diritto).