Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  7,  comma  4,
della legge della Regione Molise 18 luglio 2008,  n.  25  (Interventi
per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e
dei porticati), promosso dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,
con  ricorso  notificato  il  19-24  settembre  2008,  depositato  in
cancelleria il 24 settembre 2008 ed iscritto al n.  56  del  registro
ricorsi 2008. 
    Udito nella udienza pubblica  del  20  ottobre  2009  il  giudice
relatore Alessandro Criscuolo; 
    Udito l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto  che  il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  con
ricorso iscritto al n. 56 del 2008, notificato il 19 settembre 2008 e
depositato il 24 settembre successivo, ha sollevato,  in  riferimento
all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l) della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 4,  della
legge della Regione Molise 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi  per  il
recupero dei sottotetti, dei locali interrati e  seminterrati  e  dei
porticati); 
        che  la  norma  censurata,   sotto   la   rubrica   «Standard
urbanistici», nell'ipotesi di recupero dei  sottotetti  e  dei  piani
porticato diretti  alla  realizzazione  di  nuove  unita'  abitative,
prevede l'obbligo di reperimento di determinati spazi per  parcheggi,
legati  alle  nuove  abitazioni  da  rapporto  di   pertinenzialita',
garantito da un atto da trascrivere nei registri immobiliari; 
        che,  ad  avviso  del  ricorrente,  viene  cosi'   introdotta
un'ipotesi di trascrizione  nei  registri  immobiliari  non  prevista
dalla legislazione statale,  alla  cui  competenza  e'  riservata  la
disciplina della pubblicita'  immobiliare,  in  quanto  gli  atti  di
asservimento in questione non sono  inclusi  nell'elenco  degli  atti
soggetti a trascrizione di cui agli artt.  2643  e  2645  del  codice
civile, mentre la legge  24  marzo  1989,  n.  122  (Disposizioni  in
materia  di  parcheggi,  programma  triennale  per  le  aree   urbane
maggiormente popolate, nonche'  modificazioni  di  alcune  norme  del
testo unico sulla disciplina della circolazione  stradale,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.  393),
pur prevedendo nell'art. 9 il vincolo pertinenziale tra parcheggi  ed
immobili, nulla dispone in merito alla possibilita' di trascrivere il
detto vincolo; 
        che secondo il ricorrente, dunque, la norma regionale de  qua
risulta invasiva della competenza esclusiva  statale  in  materia  di
ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera  l),
Cost.; 
        che, inoltre, la norma censurata violerebbe anche l'art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost., perche' l'assolvimento dell'imposta
ipotecaria anche per l'ipotesi di trascrizione in questione - pur non
prevista dalla norma statale - determina la conseguente  introduzione
di una nuova fattispecie imponibile, anch'essa non disciplinata dalla
legge dello Stato; 
        che, con atto notificato alla Regione Molise, non  costituita
in  giudizio,  a  mezzo  del  servizio  postale  il  6  maggio  2009,
depositato il  12  maggio  2009,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha rilevato che, con legge della Regione Molise 19  febbraio
2009, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 18  luglio  2008,  n.  25,
recante «Interventi  per  il  recupero  dei  sottotetti,  dei  locali
interrati e seminterrati e dei porticati»),  e'  stato  espressamente
abrogato il comma 4, secondo periodo, della norma censurata, il quale
prevedeva la  trascrizione  nei  registri  immobiliari  dell'atto  di
asservimento; 
        che pertanto il ricorrente, previo  deposito  della  relativa
delibera del Consiglio dei  ministri  in  data  23  aprile  2009,  ha
rinunziato al ricorso. 
    Considerato che, in mancanza di costituzione  in  giudizio  della
intimata, la rinunzia al ricorso  comporta,  ai  sensi  dell'art.  25
delle  norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis: ordinanze  n.
48 del 2009, n. 313 del 2007, n. 418 del 2006).