All'udienza del 9 marzo 2009, letti gli atti del procedimento penale a carico di Maurizio Gasparri, nato a Roma il 18 luglio 1956, ivi residente in via S. Maria dell'Anima n. 45 int. 1, libero contumace difeso di fiducia dall'avv. Alessandro Levanti del Foro di Roma, imputato del reato di cui all'art. 595, terzo comma, c.p. «perche', offendeva l'onore e la reputazione di Henry John Woodcock, sostituto Procuratore in servizio presso la Procura della Repubblica di Potenza, proferendo, in modo inequivocabile al suo riguardo, nel corso della trasmissione radiofonica della RAI ''Radio 3131'' le seguenti frasi: ''... e' stata spazzata via una farneticante accusa di un Giudice irresponsabile di Potenza...'', ''... il C.S.M. e il Ministero della giustizia metteranno fine all'azione dissennata di persone che calunniano ... pero' faremo i conti in sede giudiziaria con chi si e' comportato in quel modo...'' In Roma 8 febbraio 2004», in cui e' parte offesa, costituita parte civile: Henry John Woodcock, nato a Taunton (Gra Bretagna) il 23 marzo 1967, residente a Potenza, via Pretoria n. 197, difeso di fiducia dall'avv. Bruno Larosa del Foro di Napoli. Rilevato che il dott. Henry John Woodcock ha proposto querela nei confronti del parlamentare Marurizio Gasparri, ritenendo «obiettivamente minacciosa ed intimidatoria, ed anche, in certo qual modo diffamatoria» della sua reputazione l'affermazione resa nel corso della trasmissione radiofonica, come riportata nel capo di imputazione trascritto; con nota pervenuta presso il tribunale di Roma il 24 aprile 2007, il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato che, su richiesta dell'allora deputato Maurizio Gasparri, vi era stata trasmissione degli atti da questi allegati alla Giunta per le autorizzazione, per le determinazioni in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost.; a seguito di tale comunicazione e' stata disposta la sospensione del dibattimento e dei termini di prescrizione, in attesa della risoluzione della pregiudiziale costituzionale; nella seduta del 12 novembre 2008, la Giunta per le autorizzazion, a maggioranza ha deliberato «ai sensi per gli effetti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e dell'art. 3, comma 1 della legge n. 140 del 2003 ... di proporre all'Assemblea di decidere nel senso che ai fatti oggetto del procedimento si applichi l'art. 68, primo comma, della Costituzione»; nella seduta del 19 dicembre 2008, la Camera dei Deputati ha deliberato nel senso che «i fatti per i quali e' in corso il procedimento concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione»; all'udienza del 9 febbraio 2009 il pubblico ministero e la difesa di parte civile hanno chiesto di sollevare conflitto di attribuzione tra Poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale, ritenendo che la condotta contestata all'on. Maurizio Gasparri sia estranea alla previsione normativa dell'art. 68, primo comma Cost. O s s e r v a Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimita', l'applicabilita' dell'art. 68 cost. e la conseguente insindacabilita' dei voti dati e delle opinioni espresse dal Parlamentare nell'esercizio delle funzioni, richiede, innanzitutto, la sussistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni o affermazioni rese dal membro del Parlamento al di fuori della sede parlamentare e l'esercizio delle funzioni parlamentari (C., sez. V, 23 febbraio 2005, n. 12450; C., sez. V, 17 giugno 2002, n. 29880). Pertanto, nell'ambito di applicazione della norma in esame possono senz'altro essere comprese le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare. Tuttavia, tra le dichiarazioni rese extra moenia e le opinioni espresse in sede parlamentare, devono sussistere la corrispondenza di significato ed un legame temporale fra attivita' parlamentare ed attivita' esterna (Corte cost., 4 novembre 2008, n. 420; Corte cost., sentenza n. 135 del 2008). . Nel caso in esame, non si riscontra alcun nesso funzionale tra le affermazioni rese dall'allora deputato Maurizio Gasparri, affermazioni oggetto del presente procedimento, e l'esercizio di attivita' parlamentare. Per la sussistenza del suddetto nesso funzionale e' necessario che tali dichiarazioni costituiscano riproduzione sostanziale, ancorche' non letterale, di atti tipici nei quali si estrinsecano le diverse funzioni parlamentare. Le dichiarazioni esternate nel corso della trasmissione radiofonica hanno ad oggetto un'indagine svolta da un magistrato nei confronti del Gasparri, con, la conseguenza che non solo non si puo' in, alcun modo ipotizzare che tali espressioni costituiscano esercizio della funzione parlamentare, ma non e', altresi', dato individuare alcuna corrispondenza con specifiche opinioni espresse nell'esercizio delle proprie attribuzioni. In altri termini, non appare individuabile la specifica funzione parlamentare, in relazione alla quale valutare la suddetta corrispondenza. La Camera, nel negare l'autorizzazione, avrebbe dovuto indicare l'attivita' tipica della funzione parlamentare ascrivibile al deputato sottoposto a procedimento penale, nell'esercizio della quale egli abbia esternato circostanze conformi e corrispondenti a quelle rese nel corso dell'intervista oggetto di giudizio, per poter ritenere applicabile l'art. 68, primo comma Cost. (si veda sul punto Corte cost., sentenza n. 28 del 2008). . . . non hanno alcuna attinenza al fine dell'applicabilita' o meno dell'art. 68, primo comma Cost. L'unico profilo, tuttavia privo di riferimenti concreti e non circostanziato, che appare presentare rilievo in relazione alla disposizione in esame, si coglie nella allegazione, non provata, del fatto che le dichiarazioni rese dal Gasparri siano rigorosamente legate alla funzione esercitata. Tale affermazione e' espressa dal relatore in due circostanze: in un periodo Ritiene «se il senatore Gasparri non fosse all'epoca stato ministro, nei suoi confronti non sarebbe certo stata avviata l'azione penale!»; nella parte finale della relazione osserva «resta ... il fatto, comunque assorbente, che l'azione penale non sarebbe stata esercitata se il senatore Gasparri non fosse stato, prima che ministro, un parlamentare: e' evidente la connessione della funzione, se solo si leggono gli atti e i titoli di reato». Tali argomentazioni appaiono mere affermazioni di principio, prive di alcun riferimento ad una specifica dichiarazione o attivita' del parlamentare che possa ritenersi riproduttiva delle affermazioni rese dallo stesso nel corso della trasmissione radiofonica Radio 3131, andata in onda in data 8 febbraio 2004. Il mero contesto politico, le affermazioni di principio, l'assenza di un parametro in relazione al quale valutare la corrispondenza e la sussistenza del nesso funzionale, non consentono di ritenere applicabile all'ipotesi in esame la prerogativa dell'insindacabilita' di cui all'art. 68, primo comma Cost. Occorre pertanto sollevare conflitto di attribuzione tra Poteri dello Stato. Quanto all'ammissibilita' del conflitto si evidenzia, da un lato (profilo soggettivo), che il Tribunale ordinario di Roma in composizione monocratica e' competente, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali attribuitegli, a decidere sulla questione (asserita illiceita' della condotta ascritta all'imputato) e quindi a dichiarare la volonta' del potere cui appartiene in posizione di piena indipendenza garantita dalla Costituzione, e, dall'altro lato (profilo oggettivo), che la menzionata deliberazione della Camera dei deputati deve ritenersi lesiva della sfera di attribuzioni giurisdizionali, costituzionalmente garantita, propria del Tribunale ordinario di Roma in composizione monocratica. (1) L'ambito di applicazione dell'art. 68 Cost. ha carattere funzionale (atto di esercizio della funzione Parlamentare) e non soggettivo o personale (tutti gli atti posti in essere da un Parlamentare). (2) In questo senso, Corte cost., 21 novembre 2006, n. 416, secondo cui «non spettava alla Camera dei deputati adottare la deliberazione di insindacabilita' del 4 febbraio 2004 (con conseguente annullamento della stessa), con la quale e' stato affermato che le dichiarazioni per le quali un deputato e' imputato dinanzi al Tribunale di Brescia per il reato di diffamazione aggravata concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentare. Va, infatti, esclusa nella specie, la ricorrenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e gli atti parlamentari riferibili al deputato stesso, mancando il rapporto di sostanziale contestualita' necessario per poter ammettere l'applicabilita' della guarentigia di all'art. 68, primo comma, cost. Inoltre, deve escludersi che oggetto del giudizio sul conflitto di attribuzione sia la valutazione dell'offensivita' delle dichiarazioni, non spettando alla Corte stabilire se, nel caso sottoposto al suo esame, ricorrano o meno gli estremi del reato di diffamazione». (3) In questi termini, Corte cost., n. 166 del 2007, secondo cui «Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, oggetto del procedimento penale in ordine al delitto di diffamazione a mezzo stampa pendente dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, concernono opinioni espresse da un'membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, percio', insindacabili ex art. 68, primo comma, Cost. Invero, perche' possa dirsi sussistente il nesso funzionale, fra le dichiarazioni rese extra moenia e la funzione parlamentare, e' necessario che tali dichiarazioni siano identificabili come espressione dell'esercizio di cattivita' parlamentari, mentre, nella specie, risulta completamente carente il requisito della sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari e gli atti esterni. Il mero «contesto politico», infatti, o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni si possono collocare, non vale in se' a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non gia' il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita democratica mediante le proprie opinioni e i propri voti, ma una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione. Conseguentemente, l'impugnata delibera di insindacabilita' della Camera dei deputati del 12 aprile 2005, violando l'art. 68, primo comma, della Costituzione, ha leso le attribuzioni dell'autorita' giudiziaria ricorrente e deve, pertanto, essere annullata. In senso conforme, Corte cost., sentenza n. 330 del 2008; Corte cost., sentenza n. 171 del 2008; Corte cost., 23 gennaio 2007, n. 97; Corte cost., n. 152 del 2007; Corte cost., 10 ottobre 2006, n. 96; Corte cost., 26 settembre 2006, n. 65.; Corte cost., 10 ottobre 2006, n. 371; Corte cost., 26 settembre 2006, n. 329. Si veda, a questo proposito, anche Corte cost., 24 ottobre 2006, n. 373, secondo cui «non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti oggetto del processo civile per risarcimento danni proposto nei confronti di un proprio componente, e pendente davanti al Tribunale di Milano, sezione I civile, concernono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e, conseguentemente, va annullata la delibera adottata dall'Assemblea nella seduta del 23 luglio 2003. Perche' sia ravvisabile l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese da un parlamentare extra moenia e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento e' infatti necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attivita' parlamentari, laddove nella specie nella delibera di insindacabilita', ne la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunita' del Senato contengono alcun riferimento ad atti tipici compiuti dal senatore sul tema oggetto dell'articolo dal medesimo pubblicato, non valendo l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui le dichiarazioni si possano collocare, a connotarle quali espressive della funzione, ove esse siano non gia' il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato o senatore apporta alla vita parlamentare mediante la propria opinione e i propri voti, ma un'ulteriore e diversa articolazione di tale contributo, elaborata ed offerta all'opinione pubblica nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost., ne potendosi condividere l'assunto per cui l'attivita' di parlamentare e giornalista puo' essere considerata come parte della piu' ampia funzione di politico ed espressione - per quanto atipica - del relativo ruolo istituzionale». (4) Privo di alcun rilievo e' il rapporto temporale tra presunta azione lesiva e reazione del Ministro, indicata dal relatore della Giunta per le autorizzazioni. Tale circostanziata puo' eventualmente rilevare in tema di valutazione sulla sussistenza del, reato contestato, ma non ha alcuna attinenza con l'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost. (5) In particolare, il periodo in cui il relatore afferma «non puo' lamentarsi del fatto che il parlamentare abbia invocato l'intervento di organi istituzionali. e che, in definitiva, la reazione risponde, in senso lato, al principio vim vi repellere licet», e, ancora, il richiamo al «concetto di reciprocita', invocabile anche senza che la reazione sia caratterizzata dall'immediatezza rispetto all'accusa». Sul punto, sembra sufficiente richiamare, Corte cost., 21 novembre 2006, n. 416, secondo cui «non spettava alla Camera dei deputati adottare la deliberazione di insindacabilita' del 4 febbraio 2004 (con conseguente annullamento della stessa), con la quale e' stato affermato che le dichiarazioni per le quali un deputato e' imputato dinanzi al Tribunale di Brescia per il reato di diffamazione aggravata concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari. Va, infatti, esclusa nella specie, la ricorrenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e gli atti parlamentari riferibili al deputato stesso, mancando il rapporto di sostanziale contestualita' necessario per poter ammettere l'applicabilita' della guarentigia di all'art. 68, primo comma, cost. Inoltre, escludersi che oggetto del giudizio sul conflitto di attribuzione sia la valutazione dell'offensivita' delle dichiarazioni, non spettando, alla Corte stabilire, nel caso sottoposto al suo esame, ricorrano o meno gli estremi del reato di diffamazione». In senso conforme, Corte cost., sentenza n. 134 del 2008.