All'udienza del 9 marzo 2009, letti  gli  atti  del  procedimento
penale a carico di Maurizio Gasparri, nato a Roma il 18 luglio  1956,
ivi residente in via  S.  Maria  dell'Anima  n.  45  int.  1,  libero
contumace difeso di fiducia dall'avv. Alessandro Levanti del Foro  di
Roma, imputato del reato di  cui  all'art.  595,  terzo  comma,  c.p.
«perche', offendeva l'onore e la reputazione di Henry John  Woodcock,
sostituto Procuratore in servizio presso la Procura della  Repubblica
di Potenza, proferendo, in modo inequivocabile al suo  riguardo,  nel
corso della trasmissione radiofonica  della  RAI  ''Radio  3131''  le
seguenti frasi: ''... e' stata spazzata via una  farneticante  accusa
di un Giudice irresponsabile di Potenza...'', ''... il  C.S.M.  e  il
Ministero della giustizia metteranno fine  all'azione  dissennata  di
persone che  calunniano ... pero' faremo i conti in sede  giudiziaria
con chi si e' comportato in quel modo...'' In Roma 8 febbraio  2004»,
in cui e' parte offesa, costituita parte civile: Henry John Woodcock,
nato a Taunton (Gra Bretagna) il 23 marzo 1967, residente a  Potenza,
via Pretoria n. 197, difeso di fiducia  dall'avv.  Bruno  Larosa  del
Foro di Napoli. 
    Rilevato che il dott. Henry John Woodcock ha proposto querela nei
confronti   del   parlamentare    Marurizio    Gasparri,    ritenendo
«obiettivamente minacciosa ed intimidatoria, ed anche, in certo  qual
modo diffamatoria» della  sua  reputazione  l'affermazione  resa  nel
corso della trasmissione radiofonica,  come  riportata  nel  capo  di
imputazione trascritto; 
        con nota pervenuta presso il tribunale di Roma il  24  aprile
2007, il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato  che,  su
richiesta  dell'allora  deputato  Maurizio  Gasparri,  vi  era  stata
trasmissione degli  atti  da  questi  allegati  alla  Giunta  per  le
autorizzazione, per le determinazioni  in  ordine  all'applicabilita'
dell'art. 68, primo comma, Cost.; 
        a  seguito  di  tale  comunicazione  e'  stata  disposta   la
sospensione del dibattimento e dei termini di prescrizione, in attesa
della risoluzione della pregiudiziale costituzionale; 
        nella  seduta  del  12  novembre  2008,  la  Giunta  per   le
autorizzazion, a maggioranza ha deliberato «ai sensi per gli  effetti
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e dell'art. 3, comma  1
della legge n. 140 del 2003 ... di proporre all'Assemblea di decidere
nel senso che ai fatti oggetto del procedimento  si  applichi  l'art.
68, primo comma, della Costituzione»; 
        nella seduta del 19 dicembre 2008, la Camera dei Deputati  ha
deliberato nel senso che  «i  fatti  per  i  quali  e'  in  corso  il
procedimento  concernono  opinioni  espresse   nell'esercizio   delle
funzioni parlamentari, ai sensi  dell'art.  68,  primo  comma,  della
Costituzione»; 
        all'udienza del 9 febbraio 2009 il pubblico  ministero  e  la
difesa di parte  civile  hanno  chiesto  di  sollevare  conflitto  di
attribuzione   tra   Poteri   dello   Stato   davanti   alla    Corte
costituzionale, ritenendo che la condotta contestata all'on. Maurizio
Gasparri sia estranea alla previsione normativa dell'art.  68,  primo
comma Cost. 
 
                            O s s e r v a 
 
    Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimita',
l'applicabilita' dell'art. 68 cost. e la conseguente insindacabilita'
dei  voti  dati  e   delle   opinioni   espresse   dal   Parlamentare
nell'esercizio delle funzioni, richiede, innanzitutto, la sussistenza
di un nesso funzionale tra le dichiarazioni o affermazioni  rese  dal
membro  del  Parlamento  al  di  fuori  della  sede  parlamentare   e
l'esercizio delle funzioni parlamentari  (C.,  sez.  V,  23  febbraio
2005, n. 12450; C., sez. V, 17  giugno  2002,  n.  29880).  Pertanto,
nell'ambito di applicazione della norma in esame  possono  senz'altro
essere comprese le dichiarazioni rese extra moenia dal  parlamentare.
Tuttavia, tra le  dichiarazioni  rese  extra  moenia  e  le  opinioni
espresse in sede parlamentare, devono sussistere la corrispondenza di
significato ed un legame  temporale  fra  attivita'  parlamentare  ed
attivita' esterna (Corte cost., 4 novembre 2008, n. 420; Corte cost.,
sentenza n. 135 del 2008). 
    . 
    Nel caso in esame, non si riscontra alcun nesso funzionale tra le
affermazioni   rese   dall'allora   deputato    Maurizio    Gasparri,
affermazioni oggetto del  presente  procedimento,  e  l'esercizio  di
attivita' parlamentare. 
    Per la sussistenza del suddetto nesso  funzionale  e'  necessario
che  tali  dichiarazioni  costituiscano   riproduzione   sostanziale,
ancorche' non letterale, di atti tipici nei quali si estrinsecano  le
diverse funzioni parlamentare. 
    Le  dichiarazioni  esternate   nel   corso   della   trasmissione
radiofonica hanno ad oggetto un'indagine svolta da un magistrato  nei
confronti del Gasparri, con, la conseguenza che non solo non si  puo'
in,  alcun  modo  ipotizzare  che  tali   espressioni   costituiscano
esercizio della funzione parlamentare,  ma  non  e',  altresi',  dato
individuare alcuna corrispondenza con  specifiche  opinioni  espresse
nell'esercizio delle proprie attribuzioni. 
    In altri termini, non appare individuabile la specifica  funzione
parlamentare,  in  relazione  alla   quale   valutare   la   suddetta
corrispondenza. 
    La Camera, nel negare l'autorizzazione, avrebbe  dovuto  indicare
l'attivita'  tipica  della  funzione  parlamentare   ascrivibile   al
deputato sottoposto a procedimento penale, nell'esercizio della quale
egli abbia esternato circostanze conformi e corrispondenti  a  quelle
rese  nel  corso  dell'intervista  oggetto  di  giudizio,  per  poter
ritenere applicabile l'art. 68, primo comma Cost. (si veda sul  punto
Corte cost., sentenza n. 28 del 2008). 
    . 
    . 
    . 
     non hanno alcuna attinenza al fine  dell'applicabilita'  o  meno
dell'art. 68, primo comma Cost. 
    L'unico profilo, tuttavia privo di  riferimenti  concreti  e  non
circostanziato, che  appare  presentare  rilievo  in  relazione  alla
disposizione in esame, si coglie nella allegazione, non provata,  del
fatto che le dichiarazioni  rese  dal  Gasparri  siano  rigorosamente
legate alla funzione esercitata. Tale affermazione  e'  espressa  dal
relatore in due circostanze: in un periodo Ritiene  «se  il  senatore
Gasparri non fosse all'epoca stato ministro, nei suoi  confronti  non
sarebbe certo stata avviata l'azione  penale!»;  nella  parte  finale
della relazione osserva «resta ... il fatto, comunque assorbente, che
l'azione penale non sarebbe stata esercitata se il senatore  Gasparri
non fosse stato, prima che ministro, un parlamentare: e' evidente  la
connessione della funzione, se solo si leggono gli atti e i titoli di
reato». 
    Tali argomentazioni  appaiono  mere  affermazioni  di  principio,
prive di alcun riferimento ad una specifica dichiarazione o attivita'
del parlamentare che possa ritenersi riproduttiva delle  affermazioni
rese dallo stesso nel  corso  della  trasmissione  radiofonica  Radio
3131, andata in onda in data 8 febbraio 2004. 
    Il  mero  contesto  politico,  le  affermazioni   di   principio,
l'assenza  di  un  parametro  in  relazione  al  quale  valutare   la
corrispondenza e la sussistenza del nesso funzionale, non  consentono
di  ritenere  applicabile  all'ipotesi  in   esame   la   prerogativa
dell'insindacabilita' di cui all'art. 68, primo comma Cost. 
    Occorre pertanto sollevare conflitto di attribuzione  tra  Poteri
dello Stato. 
    Quanto all'ammissibilita' del conflitto si evidenzia, da un  lato
(profilo  soggettivo),  che  il  Tribunale  ordinario  di   Roma   in
composizione monocratica e' competente,  nell'ambito  delle  funzioni
giurisdizionali attribuitegli, a decidere sulla  questione  (asserita
illiceita'  della  condotta  ascritta  all'imputato)   e   quindi   a
dichiarare la volonta' del potere  cui  appartiene  in  posizione  di
piena indipendenza garantita dalla Costituzione, e,  dall'altro  lato
(profilo oggettivo), che la menzionata deliberazione della Camera dei
deputati  deve  ritenersi  lesiva   della   sfera   di   attribuzioni
giurisdizionali, costituzionalmente garantita, propria del  Tribunale
ordinario di Roma in composizione monocratica. 

(1) L'ambito  di  applicazione  dell'art.  68  Cost.   ha   carattere
    funzionale (atto di esercizio della funzione Parlamentare) e  non
    soggettivo o personale (tutti gli atti  posti  in  essere  da  un
    Parlamentare). 

(2) In questo senso, Corte cost., 21 novembre 2006, n.  416,  secondo
    cui  «non  spettava  alla  Camera  dei   deputati   adottare   la
    deliberazione  di  insindacabilita'  del  4  febbraio  2004  (con
    conseguente annullamento della stessa), con  la  quale  e'  stato
    affermato che le  dichiarazioni  per  le  quali  un  deputato  e'
    imputato  dinanzi  al  Tribunale  di  Brescia  per  il  reato  di
    diffamazione aggravata concernono opinioni espresse da un  membro
    del Parlamento nell'esercizio delle  sue  funzioni  parlamentare.
    Va, infatti, esclusa nella specie, la ricorrenza di  qualsivoglia
    nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e gli
    atti parlamentari riferibili  al  deputato  stesso,  mancando  il
    rapporto  di  sostanziale  contestualita'  necessario  per  poter
    ammettere l'applicabilita'  della  guarentigia  di  all'art.  68,
    primo comma, cost.  Inoltre,  deve  escludersi  che  oggetto  del
    giudizio  sul  conflitto  di  attribuzione  sia  la   valutazione
    dell'offensivita' delle dichiarazioni, non spettando  alla  Corte
    stabilire se, nel caso sottoposto al suo esame, ricorrano o  meno
    gli estremi del reato di diffamazione». 

(3) In questi termini, Corte cost., n. 166 del 2007, secondo cui «Non
    spettava alla Camera dei deputati affermare che le  dichiarazioni
    rese da un proprio componente, oggetto del procedimento penale in
    ordine al delitto di diffamazione a mezzo stampa pendente dinanzi
    al Giudice per le indagini preliminari del  Tribunale  di  Trani,
    concernono  opinioni  espresse  da   un'membro   del   Parlamento
    nell'esercizio delle sue funzioni e sono, percio',  insindacabili
    ex art. 68,  primo  comma,  Cost.  Invero,  perche'  possa  dirsi
    sussistente il nesso funzionale, fra le dichiarazioni rese  extra
    moenia  e  la  funzione  parlamentare,  e'  necessario  che  tali
    dichiarazioni    siano    identificabili     come     espressione
    dell'esercizio di cattivita' parlamentari, mentre, nella  specie,
    risulta completamente  carente  il  requisito  della  sostanziale
    corrispondenza   di    significato    tra    opinioni    espresse
    nell'esercizio di funzioni parlamentari e gli  atti  esterni.  Il
    mero «contesto politico», infatti, o comunque l'inerenza  a  temi
    di rilievo  generale,  entro  cui  le  dichiarazioni  si  possono
    collocare, non vale in se' a connotarle  quali  espressive  della
    funzione, ove esse, non costituendo la  sostanziale  riproduzione
    delle   specifiche   opinioni   manifestate   dal    parlamentare
    nell'esercizio delle proprie  attribuzioni,  siano  non  gia'  il
    riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e  ciascun
    senatore  apporta  alla  vita  democratica  mediante  le  proprie
    opinioni  e  i  propri  voti,  ma   una   ulteriore   e   diversa
    articolazione di siffatto contributo, elaborata ed  offerta  alla
    pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione  del
    pensiero assicurata a  tutti  dall'art.  21  della  Costituzione.
    Conseguentemente, l'impugnata delibera di insindacabilita'  della
    Camera dei deputati del 12 aprile 2005, violando l'art. 68, primo
    comma, della Costituzione, ha leso le attribuzioni dell'autorita'
    giudiziaria ricorrente e deve,  pertanto,  essere  annullata.  In
    senso conforme, Corte cost., sentenza  n.  330  del  2008;  Corte
    cost., sentenza n. 171 del 2008; Corte cost., 23 gennaio 2007, n.
    97; Corte cost., n. 152 del 2007; Corte cost., 10  ottobre  2006,
    n. 96; Corte cost., 26 settembre 2006, n. 65.;  Corte  cost.,  10
    ottobre 2006, n. 371; Corte cost., 26 settembre 2006, n. 329.  Si
    veda, a questo proposito, anche Corte cost., 24 ottobre 2006,  n.
    373,  secondo  cui  «non  spettava  al  Senato  della  Repubblica
    affermare  che  i  fatti  oggetto   del   processo   civile   per
    risarcimento  danni  proposto  nei  confronti   di   un   proprio
    componente, e pendente davanti al Tribunale di Milano, sezione  I
    civile,  concernono  opinioni   espresse   da   un   parlamentare
    nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art.  68,  primo
    comma, della Costituzione, e, conseguentemente, va  annullata  la
    delibera adottata dall'Assemblea nella seduta del 23 luglio 2003.
    Perche' sia ravvisabile l'esistenza di un nesso funzionale tra le
    dichiarazioni  rese   da   un   parlamentare   extra   moenia   e
    l'espletamento delle sue funzioni di  membro  del  Parlamento  e'
    infatti  necessario  che  tali   dichiarazioni   possano   essere
    identificate  come  espressione   dell'esercizio   di   attivita'
    parlamentari,   laddove   nella   specie   nella   delibera    di
    insindacabilita', ne la proposta della Giunta  delle  elezioni  e
    delle immunita' del Senato contengono alcun riferimento  ad  atti
    tipici compiuti dal senatore sul tema oggetto  dell'articolo  dal
    medesimo pubblicato, non valendo l'inerenza  a  temi  di  rilievo
    generale dibattuti in Parlamento, entro cui le  dichiarazioni  si
    possano collocare, a connotarle quali espressive della  funzione,
    ove esse siano non gia' il riflesso del peculiare contributo  che
    ciascun  deputato  o  senatore  apporta  alla  vita  parlamentare
    mediante la propria opinione e i propri voti, ma  un'ulteriore  e
    diversa articolazione di tale contributo,  elaborata  ed  offerta
    all'opinione pubblica nell'esercizio della libera  manifestazione
    del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost., ne  potendosi
    condividere l'assunto  per  cui  l'attivita'  di  parlamentare  e
    giornalista puo' essere considerata come parte della  piu'  ampia
    funzione di politico ed espressione - per quanto  atipica  -  del
    relativo ruolo istituzionale». 

(4) Privo di alcun rilievo e'  il  rapporto  temporale  tra  presunta
    azione lesiva e reazione  del  Ministro,  indicata  dal  relatore
    della Giunta per  le  autorizzazioni.  Tale  circostanziata  puo'
    eventualmente rilevare in tema di valutazione  sulla  sussistenza
    del,  reato  contestato,  ma  non   ha   alcuna   attinenza   con
    l'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost. 

(5) In particolare, il periodo in cui il relatore afferma  «non  puo'
    lamentarsi  del  fatto  che  il   parlamentare   abbia   invocato
    l'intervento di organi istituzionali. e che,  in  definitiva,  la
    reazione risponde, in senso lato, al principio vim  vi  repellere
    licet», e, ancora, il  richiamo  al  «concetto  di  reciprocita',
    invocabile  anche  senza  che  la  reazione  sia   caratterizzata
    dall'immediatezza  rispetto  all'accusa».   Sul   punto,   sembra
    sufficiente richiamare, Corte cost., 21 novembre  2006,  n.  416,
    secondo cui «non spettava alla Camera dei  deputati  adottare  la
    deliberazione  di  insindacabilita'  del  4  febbraio  2004  (con
    conseguente annullamento della stessa), con  la  quale  e'  stato
    affermato che le  dichiarazioni  per  le  quali  un  deputato  e'
    imputato  dinanzi  al  Tribunale  di  Brescia  per  il  reato  di
    diffamazione aggravata concernono opinioni espresse da un  membro
    del Parlamento nell'esercizio delle  sue  funzioni  parlamentari.
    Va, infatti, esclusa nella specie, la ricorrenza di  qualsivoglia
    nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare e gli
    atti parlamentari riferibili  al  deputato  stesso,  mancando  il
    rapporto  di  sostanziale  contestualita'  necessario  per  poter
    ammettere l'applicabilita'  della  guarentigia  di  all'art.  68,
    primo comma, cost. Inoltre, escludersi che oggetto  del  giudizio
    sul   conflitto    di    attribuzione    sia    la    valutazione
    dell'offensivita' delle dichiarazioni, non spettando, alla  Corte
    stabilire, nel caso sottoposto al suo esame, ricorrano o meno gli
    estremi del reato di  diffamazione».  In  senso  conforme,  Corte
    cost., sentenza n. 134 del 2008.