Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere a) e c), 3, comma 1, lettera d) (recte: lettera c), 4, comma 3, 6, comma 1, lettere a) e b), 8, 9, 10, comma 2, 11, comma 2, della legge della Regione Umbria 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 15-18 settembre 2008, depositato in cancelleria il 18 settembre 2008 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2008. Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 2009 il giudice relatore Alessandro Criscuolo; Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ricorso notificato il 15 settembre 2008 e depositato il successivo 18 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale, in via principale, dell'art. 2, comma 1, lettere a) e c); dell'art. 3, comma 1, lettera d) (recte: lettera c); dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 6, comma 1, lettere a) e b) della legge della Regione Umbria 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici), in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, ed in relazione agli artt. 135, 136, comma 1, lettera a), 143, comma 1, lettere b) e g), e comma 4, lettere a) e b), 145, comma 3, e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); inoltre ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 e dei collegati artt. 9 e 10, dell'art.10, comma 2, e dell'art. 11, comma 2, della legge n. 12 del 2008, in riferimento agli artt. 42, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma Cost.; che il ricorrente, dopo una sintetica disamina del contenuto della legge regionale indicata, rileva che le disposizioni censurate illegittimamente disciplinano la materia della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale paesaggistico, nel cui ambito rientrano i centri storici, in ordine al contenuto del diritto di proprieta', al regime della pubblicita' dei trasferimenti immobiliari e delle distanze tra costruzioni; che, in particolare, ad avviso del ricorrente: 1) l'art. 2, comma 1, lettere a) e c) della legge della Regione Umbria 10 luglio 2008, n. 12, il quale definisce i centri storici (lettera a), il quadro strategico di valorizzazione (lettera c), e dispone che «gli insediamenti vengano individuati dai Comuni» e che «il programma di valorizzazione delinei le politiche comunali da attuarsi»; 2) l'art. 3, comma 1, lettera d) (recte: c), della legge regionale citata, «che indica come obiettivo regionale la valorizzazione e la tutela degli edifici di particolare pregio ed interesse storico, architettonico e monumentale»; 3) l'art. 4, comma 3, della legge in questione, nella parte in cui «demanda al Comune ogni competenza in merito all'individuazione e regolamentazione dei centri storici, mediante la redazione di un "quadro strategico di azione" compilato secondo le linee guida approvate dalla Giunta regionale»; 4) l'art. 6, comma 1, lettere a) e b), della legge impugnata, che prevede «ipotesi di intervento ad attuazione diretta per ristrutturazione edilizia e cambiamenti d'uso», prescindendo dalla disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, sarebbero in contrasto con gli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost.; che, prosegue il ricorrente, le disposizioni impugnate violano l'art. 9 Cost. in quanto non prendono «espressamente e concretamente in considerazione l'obbligo di tutela dei centri storici come beni culturali e beni paesaggistici, obbligo, cui danno specifica attuazione gli articoli da 1 a 5 del d.lgs. del 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che grava anche sulle regioni»; inoltre, violano l'art.117, secondo comma, lettera s), Cost. in quanto incidono sulla competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali paesaggistici; sono, altresi', in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, Cost. poiche' disciplinano la materia della valorizzazione del patrimonio culturale, in violazione dei principi fondamentali dettati dagli artt. 135, 136, comma 1, lettera a) (recte: c), 143, comma 1, lettere b) e g) e comma 4, lettere a) e b), 145, comma 3, e 146 d.lgs. n. 42 del 2004, che, sempre ad avviso del ricorrente: 1) l'art. 8, ed i collegati artt. 9 e 10 della legge della Regione Umbria n. 12 del 2008, che disciplinano «gli interventi premiali», prevedendo che i proprietari degli edifici o isolati possono beneficiare di quantita' edificatorie premiali in alcuni interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ed urbanistica, definendo la «quantita' premiale come fattispecie costituita da diritti edificatori espressi in superficie utile coperta»; 2) le disposizioni contenute negli artt. 10, comma 2, e 11, comma 2, «che non prevedono, rispettivamente, che l'utilizzo della prevista quantita' premiale debba avvenire nel rispetto anche delle distanze minime di cui al d.m. 1444 del 1968 e non impongono il rispetto di tali limiti per la ricostruzione degli edifici demoliti», sono in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiche' incidono sulla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile; che le norme regionali citate sarebbero, altresi', in contrasto con l'art. 42, secondo comma, Cost. «perche' prevedendo una forma di perequazione generalizzata, incidono sul contenuto del diritto di proprieta' e sul regime della pubblicita' dei trasferimenti immobiliari in assenza dei principi generali della materia, i quali non possono che essere contenuti nella legge statale in virtu' della riserva di legge prevista dall'art. 42, secondo comma, Cost., in ordine alla determinazione dei modi di acquisto e godimento della proprieta'»; che, infine, le disposizioni indicate violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., perche' «in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio»; che la Regione Umbria non si e' costituita nel presente giudizio; che, con atto depositato in data 5 ottobre 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha rinunziato al ricorso in quanto «un piu' approfondito esame delle questioni» ha fatto venire meno le motivazioni oggetto del ricorso medesimo. Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis: ordinanze n. 313 del 2007, n. 11, n. 99, n. 163 e n. 418 del 2006; n. 6 e n. 353 del 2005; n. 234 del 1999).