Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2,  comma  1,
lettere a) e c), 3, comma 1, lettera d) (recte: lettera c), 4,  comma
3, 6, comma 1, lettere a) e b), 8, 9, 10, comma 2, 11, comma 2, della
legge della Regione Umbria 10 luglio 2008, n. 12 (Norme per i  centri
storici), promosso dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  con
ricorso notificato il 15-18 settembre 2008, depositato in cancelleria
il 18 settembre 2008 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2008. 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  3  novembre  2009  il  giudice
relatore Alessandro Criscuolo; 
    Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ricorso  notificato  il  15  settembre  2008  e
depositato il successivo 18 settembre, il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale,  in  via
principale, dell'art. 2, comma 1, lettere a) e c); dell'art. 3, comma
1, lettera d) (recte: lettera c); dell'art. 4, comma 3,  e  dell'art.
6, comma 1, lettere a) e b)  della  legge  della  Regione  Umbria  10
luglio 2008, n. 12 (Norme per i centri storici), in riferimento  agli
artt. 9 e 117, secondo  comma,  lettera  s),  e  terzo  comma,  della
Costituzione, ed in relazione agli artt. 135, 136, comma  1,  lettera
a), 143, comma 1, lettere b) e g), e comma 4, lettere a) e  b),  145,
comma 3, e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio); inoltre ha promosso questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 8 e dei collegati artt. 9 e 10,
dell'art.10, comma 2, e dell'art. 11, comma 2, della legge n. 12  del
2008, in riferimento agli artt. 42, secondo  comma,  e  117,  secondo
comma, lettera l), e terzo comma Cost.; 
        che il ricorrente, dopo una sintetica disamina del  contenuto
della legge regionale indicata, rileva che le disposizioni  censurate
illegittimamente  disciplinano  la  materia  della  tutela  e   della
valorizzazione del patrimonio culturale paesaggistico, nel cui ambito
rientrano i centri storici, in ordine al  contenuto  del  diritto  di
proprieta', al regime della pubblicita' dei trasferimenti immobiliari
e delle distanze tra costruzioni; 
        che, in particolare, ad avviso del ricorrente: 
          1) l'art. 2, comma 1, lettere a) e  c)  della  legge  della
Regione Umbria 10 luglio 2008, n. 12, il  quale  definisce  i  centri
storici (lettera a), il quadro strategico di valorizzazione  (lettera
c), e dispone che «gli insediamenti vengano individuati dai Comuni» e
che «il programma di valorizzazione delinei le politiche comunali  da
attuarsi»; 
          2) l'art. 3, comma 1, lettera d) (recte:  c),  della  legge
regionale  citata,  «che   indica   come   obiettivo   regionale   la
valorizzazione e la tutela degli edifici  di  particolare  pregio  ed
interesse storico, architettonico e monumentale»; 
          3) l'art. 4, comma 3, della legge in questione, nella parte
in   cui   «demanda   al   Comune   ogni   competenza    in    merito
all'individuazione e regolamentazione dei centri storici, mediante la
redazione di un "quadro strategico di azione"  compilato  secondo  le
linee guida approvate dalla Giunta regionale»; 
          4) l'art.  6,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  della  legge
impugnata, che prevede «ipotesi di intervento ad  attuazione  diretta
per ristrutturazione  edilizia  e  cambiamenti  d'uso»,  prescindendo
dalla disciplina del codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,
sarebbero in contrasto con gli artt. 9, 117, secondo  comma,  lettera
s), e terzo comma, Cost.; 
        che,  prosegue  il  ricorrente,  le  disposizioni   impugnate
violano l'art. 9  Cost.  in  quanto  non  prendono  «espressamente  e
concretamente  in  considerazione  l'obbligo  di  tutela  dei  centri
storici come beni culturali e beni paesaggistici, obbligo, cui  danno
specifica attuazione gli articoli da 1 a 5 del d.lgs. del 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio), che  grava  anche  sulle
regioni»; inoltre, violano  l'art.117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. in  quanto  incidono  sulla  competenza  esclusiva  statale  in
materia di tutela dei beni culturali paesaggistici;  sono,  altresi',
in  contrasto  con  l'articolo  117,  terzo  comma,   Cost.   poiche'
disciplinano  la  materia   della   valorizzazione   del   patrimonio
culturale, in violazione  dei  principi  fondamentali  dettati  dagli
artt. 135, 136, comma 1, lettera a) (recte: c), 143, comma 1, lettere
b) e g) e comma 4, lettere a) e b), 145, comma 3, e 146 d.lgs. n.  42
del 2004, 
        che, sempre ad avviso del ricorrente: 
          1) l'art. 8, ed i collegati artt. 9 e 10 della legge  della
Regione Umbria n. 12  del  2008,  che  disciplinano  «gli  interventi
premiali», prevedendo che  i  proprietari  degli  edifici  o  isolati
possono beneficiare di  quantita'  edificatorie  premiali  in  alcuni
interventi di restauro, risanamento conservativo  e  ristrutturazione
edilizia  ed  urbanistica,  definendo  la  «quantita'  premiale  come
fattispecie costituita da diritti edificatori espressi in  superficie
utile coperta»; 
          2) le disposizioni contenute negli artt. 10, comma 2, e 11,
comma 2, «che non prevedono, rispettivamente,  che  l'utilizzo  della
prevista quantita' premiale debba avvenire nel rispetto  anche  delle
distanze minime di cui al d.m. 1444  del  1968  e  non  impongono  il
rispetto di tali limiti per la ricostruzione degli edifici demoliti»,
sono in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera  l),  Cost.,
poiche' incidono sulla competenza esclusiva  statale  in  materia  di
ordinamento civile; 
        che  le  norme  regionali  citate  sarebbero,  altresi',   in
contrasto con l'art. 42, secondo comma, Cost. «perche' prevedendo una
forma di  perequazione  generalizzata,  incidono  sul  contenuto  del
diritto  di  proprieta'  e   sul   regime   della   pubblicita'   dei
trasferimenti immobiliari in  assenza  dei  principi  generali  della
materia, i quali non possono che essere contenuti nella legge statale
in virtu' della riserva  di  legge  prevista  dall'art.  42,  secondo
comma, Cost., in ordine alla determinazione dei modi  di  acquisto  e
godimento della proprieta'»; 
        che, infine, le  disposizioni  indicate  violerebbero  l'art.
117, terzo  comma,  Cost.,  perche'  «in  contrasto  con  i  principi
fondamentali in materia di governo del territorio»; 
        che la Regione Umbria  non  si  e'  costituita  nel  presente
giudizio; 
        che,  con  atto  depositato  in  data  5  ottobre  2009,   il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha  rinunziato  al  ricorso  in
quanto «un piu' approfondito esame delle questioni» ha  fatto  venire
meno le motivazioni oggetto del ricorso medesimo. 
    Considerato che, in mancanza di costituzione  in  giudizio  della
parte  resistente,  la  rinuncia  al  ricorso  determina,  ai   sensi
dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis: ordinanze  n.
313 del 2007, n. 11, n. 99, n. 163 e n. 418 del 2006; n. 6 e  n.  353
del 2005; n. 234 del 1999).