Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 19,  comma
2, e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n.
16 (Disciplina dell'attivita' edilizia), promosso dal Presidente  del
Consiglio dei ministri, con ricorso notificato l'11-18  agosto  2008,
depositato in cancelleria il 26 agosto 2008 ed iscritto al n. 50  del
registro ricorsi 2008. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  20  ottobre  2009  il  giudice
relatore Alessandro Criscuolo; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente  del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Gigliola Benghi  per  la  Regione
Liguria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  consegnato
all'ufficiale  giudiziario  per  la  notifica  il  9   agosto   2008,
notificato a mezzo del servizio postale l'11 agosto  2008,  pervenuto
all'ente destinatario il 18 agosto 2008 e depositato il successivo 26
agosto, ha sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  in
riferimento a due disposizioni della legge della  Regione  Liguria  6
giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia). 
    In particolare, il ricorrente ha impugnato gli articoli 19, comma
2, e 73, comma 3, di detta legge, per violazione degli articoli  117,
secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione. 
    La prima norma dispone che «La realizzazione dei parcheggi di cui
al comma 1, anche eccedenti la dotazione minima ivi  prescritta,  non
e' assoggettata alla corresponsione  del  contributo  di  costruzione
purche' entro la data di ultimazione dei  lavori  venga  formalizzato
l'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialita' del
parcheggio   rispetto   all'unita'   immobiliare.   Tale   atto    di
asservimento, impegnativo per il richiedente, per i suoi successori o
aventi causa a qualsiasi titolo, deve essere trascritto nei  registri
immobiliari. In tal caso l'obbligazione di pagamento  del  contributo
di costruzione dovuto e' garantito dal richiedente mediante  rilascio
a favore dell'amministrazione comunale di una  garanzia  fideiussoria
di importo pari al contributo  stesso.  All'ultimazione  dei  lavori,
perfezionata la trascrizione nei registri  immobiliari  dell'atto  di
asservimento a pertinenza dei parcheggi, il richiedente  provvede  al
pagamento  della  somma   eventualmente   dovuta,   con   conseguente
estinzione da  parte  dell'Amministrazione  comunale  della  garanzia
fideiussoria». 
    La seconda norma stabilisce che «L'asservimento dei terreni  alle
nuove costruzioni come individuati nell'estratto di mappa  del  nuovo
catasto terreni consegue quale  effetto  naturale  del  rilascio  del
relativo titolo abilitativo o al decorso dei termini per l'inizio dei
lavori  di  cui  all'articolo  26  nel  caso  di   DIA.   La   civica
amministrazione puo' prevedere nel regolamento edilizio l'obbligo  di
subordinare  il  rilascio  del  titolo  abilitativo   al   preventivo
asservimento  dei  terreni  a  favore  del   Comune   mediante   atto
regolarmente trascritto nei registri immobiliari. In ogni  caso  tali
asservimenti devono essere riportati in apposito repertorio, composto
di planimetria e registro, tenuto dal Comune». 
    2. - Il ricorrente espone che con la legge de qua, composta da 89
articoli, la Regione Liguria ha dettato norme in materia di  edilizia
per recepire e dare attuazione  al  testo  unico  delle  disposizioni
legislative, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
edilizia), e successive modifiche. Questa  legge,  pero',  ad  avviso
della   difesa   erariale,   presenta   profili   di   illegittimita'
costituzionale con riferimento alle disposizioni sopra riportate. 
    Infatti l'art. 19, comma 2, nel  prevedere  la  realizzazione  di
parcheggi  privati  negli  edifici  di   nuova   costruzione   aventi
destinazione residenziale, stabilisce la  «formalizzazione  dell'atto
di asservimento  a  garanzia  del  vincolo  di  pertinenzialita'  del
parcheggio  rispetto   all'unita'   immobiliare»,   disponendone   la
trascrizione nei registri immobiliari.  Cosi'  statuendo,  pero',  la
norma regionale introduce un'ipotesi  di  trascrizione  non  prevista
dalla legislazione statale,  alla  cui  competenza  e'  riservata  la
disciplina della pubblicita' immobiliare. 
    Gli  atti  di  asservimento  in  questione   non   sono   inclusi
nell'elenco di quelli soggetti a trascrizione, di cui agli artt. 2643
e 2645 del codice civile, mentre la  legge  24  marzo  1989,  n.  122
(Disposizioni in materia di parcheggi,  programma  triennale  per  le
aree urbane maggiormente popolate, nonche'  modificazioni  di  alcune
norme del testo unico sulla disciplina della  circolazione  stradale,
approvato  con  d.P.R.  15  giugno  1959,  n.  393),  pur  prevedendo
nell'art. 9 il vincolo pertinenziale tra parcheggi e immobili,  nulla
dispone in  merito  alla  possibilita'  di  trascrivere  il  predetto
vincolo. 
    Inoltre,  il  decreto  legislativo  31  ottobre  1990,   n.   347
(Approvazione del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  le
imposte ipotecaria e  catastale),  prevede  per  tutti  gli  atti  di
trascrizione, iscrizione, rinnovazione  e  annotazione  nei  registri
immobiliari,  l'assolvimento  dell'imposta  ipotecaria.  Ne  consegue
l'obbligo di pagamento dell'imposta ipotecaria  anche  per  l'ipotesi
della trascrizione di cui si tratta,  ancorche'  non  prevista  dalla
norma statale, con conseguente introduzione di una nuova  fattispecie
imponibile, anch'essa non disciplinata dalla norma statale. 
    La norma censurata, dunque, si porrebbe in contrasto  con  l'art.
117,  secondo  comma,  lettere  e)   ed   l),   Cost.   in   materia,
rispettivamente, di sistema tributario e di ordinamento civile. 
    3. - L'art. 73, comma 3, della legge regionale impugnata,  a  sua
volta, nel prevedere che la civica amministrazione puo' disporre  nel
regolamento edilizio l'obbligo di subordinare il rilascio del  titolo
abitativo al  preventivo  asservimento  dei  terreni  in  favore  del
Comune, mediante atto trascritto nei registri immobiliari, introduce,
come il citato art. 19, un'ipotesi di trascrizione non prevista dalla
normativa statale, cosi' ponendosi in  contrasto  con  il  menzionato
parametro costituzionale. 
    4. - Si e' costituita in giudizio, con  memoria  depositata  l'11
settembre 2008, la Regione Liguria, in persona del  Presidente  della
Giunta  regionale,  chiedendo   che   il   ricorso   sia   dichiarato
inammissibile, irricevibile o infondato. 
    L'ente afferma che il  ricorso  non  puo'  trovare  ingresso  per
difetto di motivazione delle censure, stante  il  carattere  generico
delle argomentazioni svolte, non  idonee  a  consentire  l'inequivoca
determinazione dell'oggetto del giudizio, delle ragioni  relative  ai
dubbi di legittimita' costituzionale sollevati e della sussistenza di
un interesse attuale e concreto a ricorrere. Da un lato, infatti, non
sarebbe  stata  illustrata  un'ipotesi   di   sostituzione   e/o   di
compatibilita' con la legislazione statale in materia (trattandosi di
mera estensione di  fattispecie,  peraltro  analoghe,  soggette  alle
norme  statali).  Dall'altro  non  sarebbero  state  considerate   le
competenze proprie delle Regioni (almeno quella concorrente  in  tema
di «governo del territorio»), finendo col  pretendere  di  richiamare
alla competenza dello Stato l'intera disciplina di altre materie,  di
titolarita'  regionale.  Infine,  non   sarebbe   ravvisabile   alcun
interesse a ricorrere, sembrando anzi evidente, come posto in rilievo
dallo stesso ricorrente,  che  dal  mantenimento  delle  disposizioni
regionali «consegue l'assolvimento dell'imposta ipotecaria anche  per
l'ipotesi  di  trascrizione  in   commento»,   sicche'   un'eventuale
declaratoria   d'illegittimita'   costituzionale   della   contestata
disciplina regionale,  lungi  dall'arrecare  un'utilita'  diretta  ed
immediata al Governo, si risolverebbe in un pregiudizio economico per
le risorse pubbliche. 
    Nel merito, la Regione sostiene che le  questioni  proposte  sono
comunque infondate. 
    Richiamate le norme del codice civile in  tema  di  trascrizione,
l'ente pone l'accento sull'art. 2672, che fa «salve  le  disposizioni
delle leggi speciali che  richiedono  la  trascrizione  di  atti  non
contemplati dal presente capo e le altre disposizioni  che  non  sono
incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo». 
    Menziona, altresi', la sentenza della Corte costituzionale n.  94
del 2003, pronunciata con riferimento alla legge della Regione  Lazio
6 dicembre 2001, n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali  storici),
concernente  il  vincolo  di  destinazione   d'uso   degli   esercizi
commerciali  caratterizzati   da   valore   storico,   artistico   ed
ambientale, da trascrivere nei registri immobiliari,  e  descrive  il
quadro della  legislazione  statale  relativo  ai  parcheggi  privati
pertinenziali, sottolineando che il Ministero  dei  lavori  pubblici,
con circolare del 28 ottobre 1967, n. 3210, contenente istruzioni per
l'applicazione della legge  6  agosto  1967,  n.  765  (Modifiche  ed
integrazioni  alla  legge  urbanistica  17  agosto  1942,  n.  1150),
rimarco' l'obbligo di asservire i parcheggi «all'edificio con vincolo
permanente  di  destinazione  a  parcheggio,  a  mezzo  di  atto   da
trascriversi a cura del proprietario». 
    La  Regione  Liguria  prosegue  ponendo  in  rilievo  che  «nella
successiva prassi applicativa affermatasi nei Comuni di tutta  Italia
e' stata e  viene  richiesta  la  formalizzazione  del  sopra  citato
vincolo  di  pertinenzialita'  in  senso  urbanistico   (vincolo   di
destinazione  in  favore  dei  proprietari  di   unita'   immobiliari
derivante   dall'art.   41-sexies,   prima   parte)   attraverso   la
trascrizione nei registri immobiliari, a  garanzia  della  permanenza
del rapporto di funzionalita' dei  parcheggi  alle  unita'  abitative
principali nonche' della certezza dei rapporti civilistici». 
    Ad avviso dell'ente territoriale, il censurato art. 19,  rispetto
alla fonte statale, nel comma 2, si e' limitato,  con  riguardo  alle
novita' relative al regime  di  circolazione  dei  parcheggi  privati
introdotte dallo Stato  con  l'art.  12,  comma  9,  della  legge  28
novembre 2005, n. 246  (Semplificazione  e  riassetto  normativo  per
l'anno  2005),  a  stabilire  che,  qualora  tali   parcheggi   siano
assoggettati a vincolo pertinenziale di asservimento a  favore  delle
unita' immobiliari di nuova costruzione, da trascrivere nei  registri
immobiliari entro la data  di  ultimazione  dei  lavori,  essi  siano
esclusi dal versamento del contributo di costruzione. 
    In  tal  modo  il  legislatore  regionale  avrebbe   recepito   e
codificato la prassi applicativa  del  citato  art.  41-sexies  della
legge n. 1150 del 1942 e successive modificazioni, consolidatasi  nel
tempo in senso conforme alla menzionata circolare  ministeriale,  che
mai e' stata contestata dai conservatori  dei  registri  immobiliari;
essa e' seguita da gran parte dei Comuni italiani  e  di  recente  e'
stata introdotta nelle leggi di altre Regioni (art.  47  della  legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n.  5,  recante
«Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e  del
paesaggio», art. 66 della legge  della  Regione  Lombardia  11  marzo
2005, n. 12, recante «Legge per il governo del territorio»). Inoltre,
anche  parte  della  giurisprudenza  amministrativa  ha  riconosciuto
l'obbligo di  formalizzare  il  vincolo  pertinenziale,  mediante  la
trascrizione nei registri immobiliari (Consiglio di  Stato,  sentenze
n. 2852 del 2003 e n. 605 del 1973). 
    Peraltro, il regime previsto nell'art. 19, comma 2,  della  legge
della Regione Liguria n.  16  del  2008  opera  soltanto  qualora  il
costruttore  intenda  usufruire  dell'esonero  dal   versamento   del
contributo di costruzione per i parcheggi, sicche' resta ferma la sua
facolta'  di  non  formalizzare   l'asservimento,   in   applicazione
dell'art. 12, comma 9, della legge n. 246 del 2005. In altri termini,
la disposizione censurata si limita a sancire  un'agevolazione  sotto
il  profilo  urbanistico-edilizio  se  il  costruttore   ritiene   di
formalizzare  l'atto  di  asservimento  del   parcheggio   all'unita'
immobiliare di nuova realizzazione. 
    5. - Quanto all'art. 73, comma 3, della legge regionale n. 16 del
2008, la norma si limita a demandare ad ogni Comune  la  facolta'  di
prevedere  nel  regolamento  edilizio  l'obbligo  di  subordinare  il
rilascio del titolo edilizio al preventivo asservimento dei terreni a
favore del Comune  stesso,  mediante  atto  trascritto  nei  registri
immobiliari. Pertanto e' evidente, ad avviso della Regione, che nella
fattispecie in esame non e' stato imposto a priori alcun  obbligo  di
asservimento mediante atto soggetto  a  trascrizione,  in  quanto  il
legislatore regionale ha specificato nella  norma  medesima  sia  che
l'asservimento dei terreni  alle  nuove  costruzioni  consegue  quale
effetto naturale del rilascio del relativo titolo  abilitativo  o  al
decorso dei termini per l'inizio dei lavori nel caso di DIA (cio'  in
senso  conforme  ai  prevalenti  orientamenti  giurisprudenziali   al
riguardo), sia che ogni Comune deve inserire in  apposito  repertorio
gli estremi di tale asservimento. 
    6. - In ordine all'asserito contrasto  con  l'art.  117,  secondo
comma, lettera e), Cost., in quanto le  norme  censurate  introducono
nuove ipotesi di trascrizione comportanti l'assolvimento dell'imposta
ipotecaria, con  conseguente  previsione  di  una  nuova  fattispecie
imponibile non  disciplinata  dalla  normativa  statale,  la  Regione
Liguria osserva  che,  secondo  la  giurisprudenza  di  questa  Corte
(sentenza n. 49 del 2006), quando il legislatore  regionale  esercita
le proprie competenze legislative,  costituzionalmente  riconosciute,
non puo' attribuirsi rilievo, ai fini  dell'eventuale  illegittimita'
costituzionale di tale intervento, agli effetti che soltanto  in  via
indiretta ed accidentale dovessero derivare al gettito delle  entrate
di spettanza dello Stato. 
    Nel caso in esame, gli effetti indiretti  per  le  entrate  dello
Stato sarebbero  quelli,  esclusivamente  favorevoli,  derivanti  dal
pagamento  delle  imposte  ipotecarie  anche  per   le   ipotesi   di
trascrizione di cui si tratta. 
    7. - In  prossimita'  dell'udienza  di  discussione,  la  Regione
resistente ha depositato una memoria nella quale, ribadite le  difese
gia' svolte, pone l'accento sulla portata chiarificatrice, nel quadro
della normativa in tema  di  trascrizione,  dell'art.  2645-ter  cod.
civ., introdotto dall'art. 39-novies del  decreto-legge  30  dicembre
2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini,  nonche'  conseguenti
disposizioni urgenti), inserito in sede di conversione della legge 23
febbraio 2006, n. 51 (Conversione in legge,  con  modificazioni,  del
D.L. 30 dicembre 2005, n.  273,  recante  definizione  e  proroga  di
termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini
relativi  all'esercizio  di  deleghe  legislative).  La  disposizione
prevede che «gli atti in forma  pubblica  con  cui  beni  immobili  o
mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per  un  periodo
non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona
fisica beneficiaria, alla realizzazione di  interessi  meritevoli  di
tutela  riferibili   a   persone   con   disabilita',   a   pubbliche
amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art.
1322, secondo comma, possono essere trascritti  al  fine  di  rendere
opponibile ai terzi il vincolo di destinazione». 
    Ad avviso dell'ente  territoriale,  nel  novero  degli  interessi
meritevoli  di  tutela  rientrano  anche  gli  interessi   collettivi
affidati alla  cura  della  pubblica  amministrazione,  quali  quelli
protetti con l'art. 19, comma 2, della legge della Regione Liguria n.
16 del 2008. Detta norma,  infatti,  intende  realizzare  l'interesse
collettivo   a    mantenere    nel    tempo    l'ordinato    rapporto
abitazioni/parcheggi, che ha inteso incentivare,  trattandosi  di  un
rapporto  cruciale  nell'esercizio  dei  poteri   di   «governo   del
territorio» nelle citta'. 
    L'ente richiama poi altre leggi regionali,  a  fianco  di  quelle
gia' citate, che hanno introdotto disposizioni  analoghe  alle  norme
censurate col ricorso introduttivo. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il giudizio  di  legittimita'  costituzionale  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri ha per oggetto due disposizioni
della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008,  n.  16  (Disciplina
dell'attivita' edilizia), ossia gli artt. 19, comma 2, relativo  alla
realizzazione dei parcheggi privati, e 73, comma  3,  concernente  la
«superficie  asservita»,  per  ritenuto  contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione. 
    2. - Il ricorrente rileva che l'art. 19, comma 2, nello stabilire
la «formalizzazione dell'atto di asservimento a garanzia del  vincolo
di pertinenzialita' del parcheggio rispetto all'unita'  immobiliare»,
ne dispone la trascrizione nei registri immobiliari. Cosi' statuendo,
pero', la norma regionale introduce un'ipotesi  di  trascrizione  non
prevista dalla legislazione statale, alla cui competenza  legislativa
e' riservata la disciplina della pubblicita' immobiliare. Infatti, ad
avviso della difesa erariale, gli atti di asservimento  in  questione
non sono inclusi nell'elenco di quelli soggetti a trascrizione di cui
agli articoli 2643 e 2645 del codice civile,  e  la  legge  24  marzo
1989,  n.  122  (Disposizioni  in  materia  di  parcheggi,  programma
triennale  per  le  aree   urbane   maggiormente   popolate   nonche'
modificazioni di alcune norme  del  testo  unico  sulla  circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15
giugno  1959,  n.  393),  pur  prevedendo  all'art.  9   il   vincolo
pertinenziale tra parcheggi ed immobili, nulla dispone in merito alla
possibilita' di trascrivere il predetto vincolo. 
    Inoltre, il ricorrente sottolinea che il decreto  legislativo  31
ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale), prevede, tra l'altro,
per tutti gli atti di trascrizione, rinnovazione  e  annotazione  nei
registri immobiliari, l'assolvimento  dell'imposta  ipotecaria.  Tale
assolvimento dovrebbe avvenire anche per l'ipotesi di trascrizione de
qua,  pur  non  prevista  dalla  norma   statale,   con   conseguente
introduzione di  una  nuova  fattispecie  imponibile,  anch'essa  non
disciplinata dalla normativa statale. 
    A sua volta l'art. 73, comma  3,  nel  prevedere  che  la  civica
amministrazione puo' disporre nel regolamento edilizio  l'obbligo  di
subordinare  il  rilascio  del  titolo  abilitativo   al   preventivo
asservimento dei terreni  a  favore  del  Comune,  mediante  atto  da
trascrivere  nei  registri  immobiliari,  introduce   un'ipotesi   di
trascrizione non prevista dalle disposizioni statali, cosi' ponendosi
in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed  l),  Cost.
in materia, rispettivamente, di sistema tributario e  di  ordinamento
civile. 
    3. - Prima  di  procedere  all'esame  del  merito  e'  necessario
verificare, di ufficio, la procedibilita' del ricorso,  in  relazione
all'osservanza del termine di deposito. 
    3.1. - Ai sensi dell'art. 31, quarto comma, della legge 11  marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge  5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il
ricorso ivi previsto deve essere depositato nella  cancelleria  della
Corte  costituzionale  entro  il  termine  di  dieci   giorni   dalla
notificazione. Per giurisprudenza costante, la mancata osservanza  di
tale termine determina l'improcedibilita'  della  questione  promossa
(ex plurimis: sentenze n. 162 del 2004, n. 303 del 2003; ordinanze n.
344 e n. 218 del 2006, n. 20 del 2005). 
    Nella fattispecie in esame, come risulta dagli atti,  il  ricorso
e' stato consegnato all'ufficiale giudiziario  il  9  agosto  2008  e
notificato mediante  spedizione  tramite  il  servizio  postale  l'11
agosto 2008, e' pervenuto all'ente destinatario il 18 agosto 2008  ed
e' stato depositato il successivo 26 agosto. 
    Fermo  il   punto   che,   nei   giudizi   davanti   alla   Corte
costituzionale, la legge 7 ottobre  1969,  n.  742  (Sospensione  dei
termini processuali nel periodo feriale), non trova applicazione  (ex
plurimis: sentenza n. 233 del 1993; ordinanza n. 126  del  1997),  si
deve osservare che, per effetto della sentenza n.  477  del  2002  di
questa Corte, anche nei giudizi in via principale vige  il  principio
della  scissione  tra  il  momento  in  cui  la  notificazione   deve
intendersi effettuata  nei  confronti  del  notificante,  rispetto  a
quello in cui essa si perfeziona per il  destinatario  dell'atto  (ex
plurimis: sentenze n. 250 del 2009, n.  300  del  2007,  n.  383  del
2005). Cio' posto, si tratta di accertare se, avuto riguardo  a  tale
scissione, il termine di dieci giorni per  il  deposito  del  ricorso
decorra dalla prima o dalla seconda data. 
    L'indagine deve prendere le mosse dalla motivazione della  citata
sentenza n. 477 del  2002.  Tale  pronunzia,  ricollegandosi  ad  una
precedente statuizione in tema di notificazioni  all'estero,  osserva
che gli  articoli  3  e  24  Cost.  «impongono  che  le  garanzie  di
conoscibilita' dell'atto, da parte del  destinatario,  si  coordinino
con l'interesse del notificante  a  non  vedersi  addebitato  l'esito
intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente  sottratto
ai   suoi   poteri   d'impulso»,    individuando    come    soluzione
costituzionalmente obbligata della questione  quella  desumibile  dal
«principio della sufficienza del compimento delle sole formalita' che
non sfuggono alla disponibilita' del notificante» (sentenza n. 69 del
1994). 
    La Corte afferma, quindi, che tale principio, per la sua  portata
generale, non puo' non riferirsi ad ogni  tipo  di  notificazione  e,
dunque, anche alle notificazioni a mezzo posta (caso che  ricorre  in
questa sede), essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del
diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza  possa
discendere dal ritardo nel compimento di un'attivita' riferibile  non
al  medesimo  notificante,  ma  a   soggetti   diversi   (l'ufficiale
giudiziario e l'agente postale), percio' destinata a restare estranea
alla sfera di disponibilita' del primo. 
    Tale principio e' stato ribadito dalla successiva sentenza n.  28
del 2004, la quale ha precisato «che la produzione degli effetti  che
alla  notificazione  stessa  sono  ricollegati  e'  condizionata   al
perfezionamento  del  procedimento   notificatorio   anche   per   il
destinatario». In questo quadro, la giurisprudenza di legittimita' ha
definito come «anticipato e provvisorio» l'effetto  a  vantaggio  del
notificante,  affermando  che   la   distinzione   dei   momenti   di
perfezionamento della notifica per quest'ultimo e per il destinatario
dell'atto  trova  applicazione  quando  dall'intempestivo  esito  del
procedimento di notifica, per  la  parte  di  questo  sottratta  alla
disponibilita'   del   notificante   stesso,   potrebbero    derivare
conseguenze per  lui  pregiudizievoli,  non  anche  quando  la  norma
preveda che un termine debba decorrere o un altro  adempimento  debba
essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, in  quanto  in
tal caso essa deve intendersi perfezionata, per entrambe le parti, al
momento  della  ricezione  dell'atto  da   parte   del   destinatario
(Cassazione, sentenze n. 11783 e n. 10837 del 2007; ordinanze SS. UU.
Civili n. 458 del 2005 e n. 18087 del 2004). 
    L'orientamento ora richiamato (del resto, gia'  desumibile  dalla
giurisprudenza di questa Corte) merita di essere condiviso anche  con
riferimento al termine per il deposito del ricorso, di  cui  all'art.
31, quarto comma, della legge n. 87 del 1953. Invero, come emerge  da
quanto sopra esposto, la ratio dell'effetto anticipato a  favore  del
notificante, determinato dalla sentenza n. 477 del 2002, e' correlata
all'esigenza di tutelare il diritto di  difesa  del  medesimo,  anche
sotto il profilo del principio di ragionevolezza, nonche' l'interesse
dello stesso a non subire l'esito  intempestivo  di  un  procedimento
notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri  d'impulso.  Tale
ratio e' del tutto estranea al termine di  cui  al  citato  art.  31,
quarto comma, della legge n. 87 del 1953. Con riguardo ad  esso,  non
viene in rilievo alcuna esigenza di tutelare il diritto di difesa del
notificante; non e' identificabile un momento analogo a quello  della
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario  o  all'agente  postale;
l'attivita' da compiere non dipende da  altri  soggetti;  infine,  il
notificante ha interesse a verificare, allorche' procede al deposito,
che la notifica dell'atto  sia  stata  raggiunta  nei  confronti  del
destinatario. 
    Alla stregua delle considerazioni che precedono,  l'anticipazione
del  perfezionamento  della  notifica  al  momento   della   consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario (o  all'agente  postale)  non  ha
ragione di operare con riguardo ai casi in cui detto  perfezionamento
assume rilievo, non gia' ai fini dell'osservanza  di  un  termine  in
quel momento pendente  nei  confronti  del  notificante,  bensi'  per
stabilire il dies a  quo  inerente  alla  decorrenza  di  un  termine
successivo del processo, qual e' nella specie il deposito del ricorso
notificato (ai sensi del citato art.  31,  quarto  comma).  Pertanto,
detto  termine  decorre  dal  momento  in  cui  l'atto  perviene   al
destinatario. 
    Nella fattispecie il ricorso, pervenuto all'ente destinatario  il
18  agosto  2008,  fu  depositato  tempestivamente   il   26   agosto
successivo. Ne segue che esso e' procedibile. 
    4. -  La  Regione  Liguria  ha  eccepito  l'inammissibilita'  del
ricorso per difetto di motivazione delle censure. 
    Ad avviso della  resistente,  le  argomentazioni  svolte  a  loro
sostegno sarebbero tanto generiche  da  non  consentire  l'inequivoca
determinazione dell'oggetto del giudizio e  delle  ragioni  idonee  a
dare fondamento ai sollevati dubbi  di  legittimita'  costituzionale,
nonche'  il  vaglio  della  sussistenza  dell'interesse -  specifico,
attuale e  concreto -  a  proporre  il  ricorso,  in  relazione  alle
disposizioni impugnate, «con il corollario della grave compromissione
delle prerogative del contraddittore». 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Invero, le argomentazioni svolte dal ricorrente, benche'  esposte
in  forma  molto   sintetica,   bastano   tuttavia   per   consentire
l'individuazione dell'oggetto del giudizio e  delle  ragioni  cui  si
collegano i dubbi di legittimita'  costituzionale.  In  sostanza,  la
difesa erariale lamenta che  le  norme  regionali  censurate  abbiano
introdotto ipotesi di trascrizione non previste dalla legge  statale,
cui e' riservata la  disciplina  della  pubblicita'  immobiliare,  ai
sensi dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.;  inoltre,
sarebbe stato violato anche il limite  della  competenza  statale  in
materia di sistema tributario, perche' le  ipotesi  di  trascrizione,
implicando   l'assolvimento   dell'imposta   ipotecaria,    avrebbero
introdotto  una   nuova   fattispecie   imponibile,   anch'essa   non
disciplinata dalla norma statale. 
    Quanto all'interesse ad agire, esso e' ravvisabile in quello alla
salvaguardia del riparto delle competenze legislative delineato nella
Costituzione. 
    Il ricorso, dunque, e' ammissibile. 
    5. - Nel merito, le questioni non sono fondate. 
    5.1. - Si deve premettere che il ricorrente non censura le  norme
regionali  impugnate  nella  parte  in  cui  prevedono  gli  atti  di
asservimento, con il relativo vincolo pertinenziale. La  legittimita'
di tali atti non e' messa in dubbio sotto alcun profilo. 
    La difesa erariale sostiene che la normativa de qua ha introdotto
ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari non  previste  dalla
legislazione statale, in violazione  della  competenza  esclusiva  di
detta legislazione, stabilita dall'art. 117, secondo  comma,  lettera
l),   Cost.   Inoltre,   l'assolvimento   dell'imposta    ipotecaria,
conseguente alle nuove ipotesi di trascrizione,  avrebbe  contemplato
una  nuova  fattispecie  imponibile,  in  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost. 
    A sostegno dell'assunto che precede, il  ricorrente  afferma  che
gli atti di asservimento de quibus non sarebbero inclusi  nell'elenco
degli atti soggetti a trascrizione, di cui agli articoli 2643 e  2645
cod. civ., e che la legge n. 122 del 1989,  recante  disposizioni  in
materia  di  parcheggi,  pur  prevedendo  nell'art.  9   il   vincolo
pertinenziale tra parcheggi e immobili,  nulla  avrebbe  disposto  in
ordine alla possibilita' di trascrivere il predetto vincolo. 
    5.2. - La tesi cosi' esposta non puo' essere condivisa. 
    L'art. 2643 cod. civ. prevede una serie di  atti  che  si  devono
rendere pubblici attraverso la trascrizione. Nel novero di tali atti,
per quanto rileva in  questa  sede,  meritano  di  essere  richiamati
quelli contemplati al punto 4 della norma,  cioe'  «i  contratti  che
costituiscono o modificano servitu' prediali, il diritto di uso sopra
beni immobili, il diritto di abitazione». 
    L'art. 2644 cod. civ. disciplina gli effetti della trascrizione. 
    L'art. 2645 cod. civ., a sua volta, sotto la rubrica «Altri  atti
soggetti a trascrizione», dispone: «Deve del pari rendersi  pubblico,
agli effetti previsti dall'articolo precedente,  ogni  altro  atto  o
provvedimento che produce in relazione a beni immobili  o  a  diritti
immobiliari taluno degli effetti dei contratti  menzionati  nell'art.
2643, salvo che dalla  legge  risulti  che  la  trascrizione  non  e'
richiesta o e' richiesta a effetti diversi». 
    Come il dettato testuale della norma pone in luce, contrariamente
a quanto il ricorrente afferma, essa non contiene  alcun  elenco,  ma
adotta una formulazione aperta, riferendosi ad  «ogni  altro  atto  o
provvedimento», destinato a produrre gli  effetti  indicati.  Facendo
leva sul tenore della disposizione, si deve ritenere che la norma  de
qua, la quale non  esisteva  nel  testo  iniziale  del  codice  e  fu
introdotta in sede di coordinamento al  momento  dell'emanazione  del
codice stesso, comporta  il  superamento  del  principio,  largamente
accolto sotto il vigore del precedente codice civile,  del  carattere
tassativo dell'elenco degli atti da trascrivere. In base alla  citata
disposizione questo carattere e' venuto meno, non potendosi  dubitare
che, nell'ordinamento attuale, possano essere trascritti  anche  atti
non espressamente contemplati  dalla  legge,  purche'  producano  gli
stessi effetti degli atti previsti in modo  esplicito.  In  sostanza,
dunque, l'atto  da  trascrivere  viene  identificato  per  relationem
all'effetto che e' destinato a produrre. 
    In questo contesto, senza addentrarsi nell'esame della  complessa
disciplina normativa che, nel corso degli  anni,  ha  interessato  il
settore dei parcheggi, a cominciare dalla legge 6 agosto 1967, n. 765
(Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942,  n.
1150), e'  sufficiente  qui  considerare  che  la  giurisprudenza  di
legittimita',  pur  con  varieta'  di  prospettive  determinate   dal
susseguirsi di interventi  legislativi  diversi,  ha  qualificato  il
vincolo gravante sulle aree a parcheggio come diritto reale d'uso, di
natura pubblicistica, che la legge pone a favore  dei  condomini  del
fabbricato cui accede e limita il  diritto  di  proprieta'  dell'area
(Cassazione, sentenze n. 21003 e n. 730 del 2008, n. 22496 e n. 16172
del 2007, n. 5755 del 2004). 
    Il  detto  vincolo  di  destinazione,   cosi'   qualificato,   e'
senz'altro assimilabile, quanto agli  effetti  che  ne  derivano,  al
«diritto di uso sopra beni  immobili»,  il  cui  atto  costitutivo  o
modificativo e' soggetto a trascrizione,  in  quanto  rientrante  nel
catalogo degli atti contemplati dall'art. 2643  cod.  civ.  Pertanto,
anche  l'atto  di  asservimento  che  costituisce  quel  vincolo   va
trascritto, a sensi dell'art. 2645 cod. civ. 
    Del resto questa Corte, con riferimento ad una norma della  legge
della Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31 (Tutela  e  valorizzazione
dei  locali  storici),  diretta   a   subordinare   l'erogazione   di
determinati finanziamenti ad  «apposito  atto  d'obbligo  unilaterale
prodotto dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, da  trascrivere,
nel  rispetto  della  normativa   vigente,   presso   la   competente
conservatoria dei registri immobiliari», ha gia'  osservato  che  «la
trascrizione di atti del genere, costitutivi  dei  suddetti  vincoli,
appare  pacificamente  ammessa  dalla  normazione   nazionale   sulla
trascrizione nei registri immobiliari, per effetto di leggi  speciali
statali o regionali, nell'ambito delle materie  di  competenza  delle
regioni, che prevedano la costituzione di  vincoli  di  destinazione»
(sentenza n. 94 del 2003). Al riguardo si deve  rilevare  che,  nella
fattispecie in esame, le due norme censurate rientrano nell'ambito di
un intervento legislativo  posto  in  essere  dalla  Regione  Liguria
nell'esercizio della competenza legislativa concorrente, relativa  al
governo del territorio. 
    Alla  stregua  delle  considerazioni  che  precedono,  le   norme
regionali in questione non hanno introdotto ipotesi  di  trascrizione
non previste dalla normazione statale, ma si  collocano  appunto  nel
quadro di detta legislazione, sicche' la denunziata violazione  della
competenza esclusiva dello Stato in  materia  di  ordinamento  civile
(art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.) deve essere esclusa. 
    5.3. - Anche l'altro profilo addotto dal ricorrente, secondo  cui
l'assolvimento dell'imposta ipotecaria,  conseguente  all'ipotesi  di
trascrizione  in  esame,  darebbe  luogo  ad  una  nuova  fattispecie
imponibile, del  pari  non  prevista  dalla  norma  statale,  non  e'
fondato. 
    Infatti, se, in base ai rilievi fin qui esposti,  il  legislatore
regionale si e' mantenuto, in relazione alle disposizioni denunziate,
nei limiti delle proprie competenze legislative, la  circostanza  che
alla trascrizione dell'atto consegua l'obbligo  di  pagare  l'imposta
ipotecaria non configura  alcuna  nuova  fattispecie  imponibile,  ma
costituisce soltanto un effetto  legale  della  normativa  tributaria
vigente nella materia de qua.