Ordinanza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  102,  comma  2,
della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto  2006,  n.  5
(Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), promossi
dal Tribunale di Trento con tre  ordinanze  del  23  settembre  2008,
rispettivamente iscritte al n. 417, al  n.  418  ed  al  n.  419  del
registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 54, 1ª serie speciale, dell'anno 2008; 
    Visti gli  atti  di  costituzione  della  Provincia  autonoma  di
Trento; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  3  novembre  2009  il  giudice
relatore Franco Gallo; 
    Udito l'avvocato Franco Mastragostino per la  Provincia  autonoma
di Trento. 
    Ritenuto che, con tre ordinanze aventi analogo contenuto in punto
di diritto (iscritte, rispettivamente, al n. 417, al n. 418 ed al  n.
419 del registro ordinanze del 2008), il  Tribunale  di  Trento,  nel
corso di  altrettanti  giudizi  civili  vertenti,  ciascuno,  tra  un
dirigente  scolastico  e  la  Provincia  autonoma   di   Trento,   ha
sollevato - in riferimento agli articoli 9, primo comma, numero 2), e
107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige), e all'art. 2, comma 4,  del  d.P.R.  15  luglio
1988, n. 405 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento  scolastico  in
provincia di  Trento)  -  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 102, comma 2,  della  legge  della  Provincia  autonoma  di
Trento 7 agosto  2006,  n.  5  (Sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione del Trentino), nella parte in cui  -  con  riferimento  ai
«dirigenti  iscritti  nell'albo  dei  dirigenti   delle   istituzioni
scolastiche  e  formative»  -  stabilisce  che  «la  Provincia  [...]
individua i casi e le condizioni che consentono la  prosecuzione  del
rapporto di lavoro nell'ipotesi di trattenimento in servizio dopo  il
sessantacinquesimo anno di eta' o dopo  quaranta  anni  di  servizio,
subordinandola in ogni caso alla vacanza del posto»; 
        che, quanto al primo dei giudizi a quibus (r.o.  n.  417  del
2008), il rimettente premette,  in  punto  di  fatto,  che:  a)  «con
determinazione adottata in data  7  agosto  2006,  sub  n.  102,  dal
dirigente  generale  del  dipartimento  istruzione  della   Provincia
autonoma di Trento» era  stata  accolta  parzialmente  («fino  al  31
agosto 2008» e «fatta salva la risoluzione anticipata del rapporto di
lavoro  qualora   dovesse   modificarsi   il   quadro   normativo   e
regolamentare in materia di collocamento a  riposo  d'ufficio  per  i
dirigenti scolastici della Provincia autonoma di Trento») la  domanda
di   trattenimento   in   servizio    fino    al    compimento    del
sessantacinquesimo anno di eta' presentata da un dirigente scolastico
dipendente provinciale; b) con  determinazione  adottata  in  data  8
agosto 2006 n. 106 dal dirigente generale del dipartimento istruzione
della Provincia autonoma di Trento, era stato conferito al  dirigente
l'incarico dirigenziale relativo «all'Istituto Comprensivo Giudicarie
Esteriori a decorrere dal 1° settembre  2006  e  fino  al  31  agosto
2008»; c) successivamente l'amministrazione, con lettera del 27 marzo
2007, aveva comunicato al  dirigente  che,  avendo  questi  raggiunto
un'anzianita' contributiva di  41  anni  e  8  mesi,  avrebbe  dovuto
presentare, se interessato alla prosecuzione del rapporto, domanda di
trattenimento in servizio entro il 31 maggio 2007; d) la  domanda  di
trattenimento in servizio presentata  dal  dirigente  scolastico  con
lettera  del  16  maggio  2007  era  stata  rigettata  dalla   Giunta
provinciale con la deliberazione n. 1461 del 6 luglio 2007,  adottata
in forza dell'art. 102, comma 2, della legge  provinciale  n.  5  del
2006 e della deliberazione della Giunta  provinciale  n.  53  del  19
gennaio 2007, disciplinanti i casi e le condizioni che consentono  la
prosecuzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di trattenimento  in
servizio dopo il sessantacinquesimo anno di eta' o dopo  quarant'anni
di servizio; e) il dirigente aveva proposto ricorso, chiedendo che il
Tribunale accertasse il suo diritto a «concludere fino alla  naturale
scadenza l'incarico dirigenziale assegnatogli in data 8 agosto 2006 e
comunque ad essere trattenuto nel ruolo  dei  dirigenti  quanto  meno
fino al compimento del 65° anno di eta'»,  con  conseguente  condanna
della Provincia autonoma di Trento alla reintegrazione  nell'incarico
dirigenziale  o  in  altra  mansione  equivalente;  f)   secondo   il
ricorrente, la Giunta provinciale non aveva il potere di far  cessare
il rapporto di lavoro prima della scadenza dell'incarico a suo  tempo
conferito (e, cioe', prima del 31 agosto 2008), anche perche'  l'art.
40 del contratto  collettivo  provinciale  dei  dirigenti  scolastici
delle scuole a carattere statale della Provincia autonoma di  Trento,
stipulato in data 31 ottobre 2006,  faceva  «salva  la  durata  degli
incarichi  attribuiti  prima  della  stipula  definitiva  di   questo
contratto» (tra i quali sarebbe rientrato anche quello  dello  stesso
ricorrente, conferito in  data  8  agosto  2006);  g)  il  ricorrente
deduceva, inoltre, la nullita' - per violazione del principio di  non
discriminazione  riferita  all'eta'  -  di  «qualunque   disposizione
normativa, amministrativa o contrattuale che prevedesse la cessazione
del  rapporto  sulla   sola   base   del   raggiungimento   dell'eta'
pensionabile»; h) si era costituita in giudizio la Provincia autonoma
di Trento, chiedendo il rigetto del ricorso, sul rilievo  che  l'art.
2, comma 3, del d.P.R. n.  405  del  1988  le  attribuiva  competenza
legislativa primaria ed esclusiva in materia di stato  giuridico  del
personale dirigente scolastico, competenza che  era  stata  delegata,
con l'art. 102, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006,  alla
Giunta provinciale, la quale l'aveva esercitata con la  deliberazione
n. 53 del 2007; 
        che, quanto al secondo dei giudizi a quibus (r.o. n. 418  del
2008), il rimettente  premette,  in  punto  di  fatto,  che:  a)  con
determinazione adottata in data 8 agosto 2006, n. 106, dal  dirigente
generale del dipartimento  istruzione  della  Provincia  autonoma  di
Trento era stato conferito ad una dirigente  l'incarico  dirigenziale
relativo ad un liceo scientifico «a decorrere dal 1° settembre 2006 e
fino al 31 agosto 2008»; b)  successivamente  l'amministrazione,  con
lettera del 27 marzo  2007,  aveva  comunicato  alla  dirigente  che,
avendo questa raggiunto un'anzianita' contributiva di  40  anni  e  8
mesi, avrebbe dovuto presentare, se interessata alla prosecuzione del
rapporto, domanda di trattenimento in servizio  entro  il  31  maggio
2007; c) la domanda di trattenimento  in  servizio  presentata  dalla
dirigente scolastica  con  lettera  del  25  maggio  2007  era  stata
rigettata dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1461 del 6
luglio 2007, adottata in forza dell'art. 102, comma  2,  della  legge
provinciale  n.  5  del  2006  e  della  deliberazione  della  Giunta
provinciale n. 53 del 19 gennaio 2007,  disciplinanti  i  casi  e  le
condizioni che consentono la  prosecuzione  del  rapporto  di  lavoro
nell'ipotesi di trattenimento in servizio dopo il  sessantacinquesimo
anno di eta' o dopo quarant'anni di servizio; d) la  dirigente  aveva
proposto ricorso al Tribunale e la Provincia autonoma  di  Trento  si
era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso; 
        che, quanto al terzo dei giudizia quibus  (r.o.  n.  419  del
2008), il rimettente  premette,  in  punto  di  fatto,  che:  a)  con
deliberazione adottata dalla Giunta provinciale in data  12  novembre
2004, sub n. 2617, un dirigente scolastico era stato collocato  fuori
ruolo, in quanto inviato a  svolgere  le  funzioni  presso  l'Ufficio
Scuole  funzionante  nella  Circoscrizione  consolare  di  San  Paolo
(Brasile); b) con domanda del 28 agosto 2007 il  ricorrente,  essendo
nato il 19 agosto 1943, aveva chiesto  il  mantenimento  in  servizio
fuori ruolo fino al compimento del sessantasettesimo anno,  ai  sensi
dell'art. 509, comma 5, del decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.
297; c) con deliberazione n. 2466 del  16  novembre  2007  la  Giunta
provinciale aveva accolto la richiesta di trattenimento  in  servizio
presentata dal ricorrente «limitatamente al 28 febbraio 2009, termine
dell'anno scolastico australe 2008/2009 e fine del periodo di messa a
disposizione del Ministero degli affari esteri avente  la  durata  di
quattro anni  dal  1°  marzo  2005  e  fino  al  28  febbraio  2009»,
disponendo il collocamento a riposo del dirigente con decorrenza  dal
1° marzo 2009; d) il dirigente aveva proposto ricorso, chiedendo  che
il Tribunale accertasse il suo diritto a «permanere in servizio fuori
ruolo per un periodo di un biennio oltre il limite di eta' (65  anni)
previsto per il suo collocamento a riposo», con conseguente  condanna
della Provincia autonoma di Trento a trattenerlo  in  servizio  fuori
ruolo;  e)  per  il  ricorrente,  era  da  ritenere  illegittima   la
deliberazione della Giunta provinciale n. 53 del 19 gennaio 2007 - in
base alla quale la Giunta provinciale aveva emanato la  deliberazione
n. 2466 del 16 novembre 2007 - per contrasto con l'art. 2,  comma  3,
del d.P.R. n. 405 del 1988, con l'art. 509, comma 5,  del  d.lgs.  n.
297 del 1994, con  l'art.  28,  comma  1,  del  contratto  collettivo
nazionale 11 aprile 2006 e con l'art.  73  del  contratto  collettivo
provinciale; f) si era costituita in giudizio la  Provincia  autonoma
di Trento, chiedendo il rigetto del ricorso; 
        che  il  rimettente  svolge  nei   tre   giudizi   a   quibus
considerazioni identiche quanto alla non  manifesta  infondatezza  ed
alla   rilevanza   delle   sollevate   questioni   di    legittimita'
costituzionale; 
        che, quanto alla non manifesta  infondatezza,  il  rimettente
rammenta, innanzitutto, che l'art. 9, primo comma, numero  2),  dello
statuto speciale attribuisce alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano la potesta' legislativa concorrente in materia di «istruzione
elementare e secondaria (media,  classica,  scientifica,  magistrale,
tecnica professionale  e  artistica)»,  da  esercitarsi  «nei  limiti
indicati dall'art. 5», ossia «nei limiti dei principi stabiliti dalle
leggi dello Stato» e che l'art. 2, comma 4, del d.P.R. di  attuazione
statutaria n. 405 del 1988 prescrive che «gli istituti e  le  materie
del rapporto di lavoro non riservati alla legge  secondo  i  principi
recati dall'art.  2  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  sono
disciplinati nei limiti di cui all'art. 4 dello statuto,  sentito  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  da
contratti  collettivi  provinciali  volti  al   perseguimento   degli
obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento  delle
finalita' di cui al comma 3, garantendo il rispetto  del  trattamento
economico fondamentale previsto dai rispettivi  contratti  collettivi
nazionali nonche' il rispetto delle qualifiche e del  trattamento  di
previdenza previsto dalle vigenti normative»; 
        che il giudice a quo evidenzia, poi, che, in base all'art. 2,
comma l, lettera c), della legge  n.  421  del  1992,  nessuna  delle
materie elencate in tale norma attiene  ai  limiti  massimi  di  eta'
pensionabile ai fini  del  trattenimento  in  servizio:  limiti  che,
dunque,  non  avrebbero  potuto   essere   disciplinati   con   legge
provinciale, ma esclusivamente con contratto collettivo provinciale; 
        che, pertanto, la locuzione, contenuta nel comma 4  dell'art.
2 del d.P.R. n. 405 del 1988 di attuazione dello statuto  speciale  -
secondo cui «gli istituti e le materie del  rapporto  di  lavoro  non
riservati alla legge secondo i  principi  recati  dall'art.  2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono disciplinati nei  limiti  di  cui
all'art. 4 dello statuto [...] da contratti collettivi provinciali» -
comporta l'attribuzione di una riserva in favore della contrattazione
collettiva provinciale, poiche', se cosi' non fosse, la norma avrebbe
contenuto principalmente descrittivo, limitandosi a replicare  quanto
gia' disposto dall'art. 2, comma l, lettera a), della  legge  n.  421
del 1992, secondo il quale i rapporti di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni   pubbliche   sono   «regolati   mediante   contratti
individuali e collettivi»; 
        che, poste tali premesse, il giudice a  quo  ritiene  che  la
denunciata  disposizione  non  sia  conforme   a   Costituzione,   in
riferimento agli evocati parametri, perche'  «disciplina  un  aspetto
del rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici,  quello  dei  limiti
massimi di eta' pensionabile ai fini del trattenimento  in  servizio,
che, non afferendo alle  materie  riservate  dall'art.  2,  legge  n.
421/1992 alla legge, puo' essere disciplinato, in forza  della  norma
di attuazione dello Statuto di autonomia ex art. 2, comma 4 d.P.R. n.
405/1988, unicamente  da  un  contratto  collettivo  provinciale  nei
limiti previsti dall'art. 4, dello Statuto medesimo»; 
        che,  in  ordine  al  profilo  della  rilevanza,  lo   stesso
rimettente afferma che i giudizi stessi non possono  essere  definiti
indipendentemente dalla  risoluzione  di  detta  questione,  perche',
applicando la norma censurata, le domande dei  ricorrenti  dovrebbero
essere rigettate; 
        che  il  giudice  a  quo  afferma,  in  proposito,   che   le
deliberazioni con  cui  la  Giunta  provinciale  aveva  rigettato  le
domande di  trattenimento  in  servizio  dei  dirigenti  erano  state
adottate in conformita' alle previsioni contenute nella deliberazione
n. 53 del 19 gennaio 2007, con cui la stessa Giunta aveva  esercitato
i   poteri   ad   essa   attribuiti   dalla   norma   censurata   per
l'individuazione dei  casi  e  delle  condizioni  che  consentono  la
prosecuzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi di trattenimento  in
servizio dopo il sessantacinquesimo anno di eta' o dopo  40  anni  di
servizio; 
        che, in forza di tali argomentazioni, il  rimettente  ritiene
rilevante ciascuna  questione  sollevata,  «in  quanto,  se  fondata,
potrebbe portare all'accoglimento della domanda (...)  o  quantomeno,
inficerebbe gli elementi» su cui la Giunta provinciale «ha fondato il
rigetto  dell'istanza  del  ricorrente  volta  al  trattenimento   in
servizio   fino   alla   scadenza   dell'incarico    in    precedenza
conferitogli»; 
        che in tutti e tre i giudizi costituzionali si e'  costituita
la Provincia autonoma di Trento, concludendo  per  l'inammissibilita'
o, comunque,  per  l'infondatezza  del  dubbio  di  costituzionalita'
sollevato; 
        che,  in  particolare,  la   Provincia   autonoma   eccepisce
preliminarmente il difetto di rilevanza delle questioni,  contestando
l'assunto  del   rimettente   secondo   cui   la   dichiarazione   di
incostituzionalita' della norma determinerebbe  l'accoglimento  delle
domande dei ricorrenti, facendo venire meno il  potere  discrezionale
di valutazione dell'amministrazione; 
        che infatti, secondo la Provincia, l'eventuale  dichiarazione
di illegittimita' costituzionale della norma censurata determinerebbe
unicamente  l'applicazione  del  contratto   collettivo   provinciale
vigente, il quale non contempla affatto l'istituto del  trattenimento
in servizio quale diritto  soggettivo  e  prerogativa  esclusiva  del
dipendente; 
        che, quanto al merito, detta Provincia -  premesso  di  avere
competenza  legislativa  esclusiva  sullo  stato  giuridico   e   sul
trattamento di servizio del personale provinciale (quale il personale
dirigente del  sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione  del
Trentino e delle  relative  scuole  provinciali)  -  afferma  che  la
riserva di contrattazione collettiva, desunta dal giudice  rimettente
dalla norma di attuazione di cui all'art. 2, comma 4, del  d.P.R.  n.
405  del   1988,   non   potrebbe   «spingersi   fino   a   spogliare
l'Amministrazione provinciale della propria competenza  in  materia»,
anche perche' la contrattazione collettiva non disciplina  neanche  a
livello nazionale il trattenimento in servizio. 
    Considerato che il Tribunale di Trento dubita  -  in  riferimento
agli articoli 9, primo comma, numero 2), e 107 del d.P.R.  31  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  e
all'art. 2, comma 4, del d.P.R. 15 luglio  1988,  n.  405  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige
in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento) -  della
legittimita' costituzionale dell'art. 102, comma 2, della legge della
Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5  (Sistema  educativo
di istruzione e formazione del Trentino), nella  parte  in  cui,  con
riferimento ai «dirigenti  iscritti  nell'albo  dei  dirigenti  delle
istituzioni scolastiche e formative», stabilisce  che  «la  Provincia
[...] individua i casi e le condizioni che consentono la prosecuzione
del rapporto di lavoro nell'ipotesi di trattenimento in servizio dopo
il sessantacinquesimo anno di eta' o dopo quaranta anni di  servizio,
subordinandola in ogni caso alla vacanza del posto»; 
        che tali questioni sono  state  sollevate  con  tre  distinte
ordinanze, aventi analogo contenuto, nel corso di altrettanti giudizi
civili  intentati  da  dirigenti  scolastici  nei   confronti   della
Provincia autonoma di Trento, al fine di ottenere il trattenimento in
servizio oltre il sessantacinquesimo anno di eta' o  il  quarantesimo
anno di servizio; 
        che i giudizi di legittimita' costituzionale  promossi  dalle
suddette ordinanze vanno riuniti, perche' hanno ad oggetto  identiche
questioni; 
        che dette questioni  muovono  tutte,  infatti,  dal  medesimo
assunto secondo cui la norma censurata si pone in contrasto  con  gli
evocati parametri, perche' disciplina  un  aspetto  del  rapporto  di
lavoro dei dirigenti scolastici, quale quello delle condizioni per il
trattenimento in servizio, che puo' essere regolato unicamente da  un
contratto collettivo provinciale, non rientrando tale aspetto tra  le
materie riservate alla legge provinciale dall'art. 2 della  legge  23
ottobre 1992, n. 421, richiamato dalla normativa di attuazione  dello
statuto di autonomia (art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 405 del 1988); 
        che le questioni sono manifestamente  inammissibili,  perche'
le ordinanze di rimessione sono prive di un'adeguata motivazione  sia
sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza; 
        che, quanto alla rilevanza, il giudice a  quo  si  limita  ad
affermare  assertivamente  che  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale   della    norma    denunciata    «potrebbe    portare
all'accoglimento della domanda»; 
        che,  in  particolare,  il  rimettente  non  chiarisce  quale
sarebbe  -  una   volta   dichiarata   la   suddetta   illegittimita'
costituzionale - la disciplina in base alla quale la domanda proposta
dal ricorrente in ciascuno dei giudizi principali  «potrebbe»  essere
accolta; 
        che, in proposito, il giudice a quo  afferma  solo  che,  per
effetto della caducazione della disposizione denunciata, deve  essere
applicata la disciplina derivante  dalla  contrattazione  collettiva,
senza tuttavia chiarire le ragioni  per  le  quali,  applicando  tale
fonte regolativa del rapporto di lavoro, le  domande  dei  ricorrenti
troverebbero accoglimento e senza nemmeno specificare,  al  riguardo,
quale  sia  il   contratto   collettivo   provinciale   in   concreto
applicabile; 
        che, dunque, il rimettente si limita a prospettare in termini
meramente ipotetici  e  generici  l'accoglimento  delle  domande  nei
giudizi principali; 
        che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente si
limita  ad  affermare  che,  in  materia   di   condizioni   per   il
trattenimento in servizio di dirigenti scolastici, l'art. 2, comma 4,
del d.P.R. n. 405 del 1988, evocato quale parametro interposto,  deve
essere necessariamente interpretato  nel  senso  che  istituisce  una
riserva assoluta di competenza  a  favore  del  contratto  collettivo
provinciale di  lavoro,  non  derogabile  da  parte  del  legislatore
statale o regionale o provinciale; 
        che, al riguardo, il giudice a  quo  omette  di  indicare  le
ragioni per le quali esclude che detto parametro possa invece  essere
inteso, come pure appare evidente in base al  suo  tenore  letterale,
nel senso che esso  chiarisce  la  natura  meramente  relativa  della
riserva di legge operante in detta materia, solo consentendo - e  non
imponendo - una disciplina contrattuale collettiva; 
        che tali evidenti carenze nella motivazione  in  ordine  alla
rilevanza  ed  alla  non  manifesta  infondatezza   delle   questioni
comportano la manifesta inammissibilita' di queste ultime, alla  luce
della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il  giudice  a  quo
non puo' sottrarsi «all'obbligo di rendere esplicite le  ragioni  che
lo inducono a sollevare la questione  di  costituzionalita'  con  una
motivazione autosufficiente, tale da  permettere  la  verifica  della
valutazione sulla rilevanza» (ex plurimis, ordinanza n. 19 del  2008)
e sulle ragioni delle censure (ex plurimis, ordinanze n. 72 del  2007
e n. 307 del 2007).