Ordinanza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  commi  610,
611, 622, 624, 626, 631 e 653, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2007), promossi dalle Regioni  Veneto
e Lombardia con ricorsi notificati il  23  e  il  26  febbraio  2007,
depositati in cancelleria il 1° e il 7 marzo 2007 ed iscritti ai  nn.
10 e 14 del registro ricorsi 2007; 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  3  novembre  2009  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle; 
    Uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto per  la  Regione
Lombardia, Carlo Albini per la  Regione  Veneto  e  l'avvocato  dello
Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che, con ricorsi notificati, rispettivamente, il 23 e il
26 febbraio 2007 e depositati il 1° e il 7  marzo  2007,  le  Regioni
Veneto e Lombardia hanno impugnato diverse disposizioni  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007),  tra  le
quali l'art. 1, commi 610,  611,  622,  624,  626,  631  e  653,  per
violazione degli artt. 3, 5, 97, 117, terzo comma,  118,  119  e  120
della Costituzione; 
    che entrambe le ricorrenti ritengono  che  i  commi  610  e  611,
nell'istituire e nel definire le funzioni dell'Agenzia nazionale  per
lo sviluppo  dell'autonomia  scolastica  senza  alcun  coinvolgimento
delle regioni, violano la competenza legislativa regionale in materia
di istruzione e formazione professionale,  nonche'  il  principio  di
leale collaborazione; 
    che la Regione Lombardia ritiene che i commi 622  e  624,  con  i
quali si e' modificata la disciplina contenuta nella legge  28  marzo
2003, n. 53  (Delega  al  Governo  per  la  definizione  delle  norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali  delle  prestazioni
in materia di istruzione  e  formazione  professionale),  violano  la
competenza  legislativa  delle  Regioni  in  materia  di  istruzione,
nonche' i principi di leale collaborazione e di buon andamento  della
pubblica amministrazione; 
    che,  in  particolare,  il  comma  622,  nel  fissare   l'obbligo
scolastico a  dieci  anni,  inciderebbe  sui  primi  due  anni  degli
istituti di istruzione secondaria superiore e, quindi, in  un  ambito
che interessa l'istruzione  e  formazione  professionale,  attribuito
alla competenza legislativa residuale delle regioni; 
    che alle medesime censure si presta, a parere  della  ricorrente,
il comma 624, il quale prevede una disciplina transitoria  sino  alla
messa a regime di quanto stabilito nel precedente comma 622; 
    che la Regione Veneto impugna il comma 626, il quale  assegna  al
consiglio di indirizzo e di  vigilanza  dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sia pure  in
via sperimentale per il triennio 2007-2009 e d'intesa  con  gli  enti
locali competenti, la definizione degli indirizzi  programmatici  per
la  promozione  ed   il   finanziamento   di   progetti   finalizzati
all'abbattimento delle  barriere  architettoniche  o  all'adeguamento
alle norme in tema di sicurezza e igiene del lavoro nell'ambito degli
istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore; 
    che tale previsione, secondo la ricorrente, violerebbe sia l'art.
117  della  Costituzione,  in  quanto  contiene  una  disciplina   di
dettaglio sulla «tutela e sicurezza del lavoro» e  «dell'istruzione»,
sia l'autonomia finanziaria  delle  regioni,  non  potendo  lo  Stato
stabilire  finanziamenti  a   destinazione   vincolata   in   materie
attribuite alla potesta' legislativa concorrente  o  residuale  delle
regioni; 
    che la Regione Lombardia censura  il  comma  631  il  quale,  nel
riorganizzare il sistema dell'istruzione e della  formazione  tecnica
superiore  (IFTS),  incide   sull'istruzione   e   sulla   formazione
professionale attribuite alla competenza legislativa residuale  delle
regioni; 
    che la Regione Veneto impugna il comma 653, nella  parte  in  cui
dispone il divieto per le Universita'  di  istituire,  per  gli  anni
2007-2009, centri di ricerca  funzionali  alle  attivita'  produttive
della Regione; 
    che tale disposizione, a parere  della  ricorrente,  si  pone  in
contrasto, oltre che con il principio di leale collaborazione,  anche
con  l'art.  117,  terzo  comma,  della   Costituzione,   in   quanto
l'innovazione per i servizi produttivi e  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica ricadono nella competenza legislativa  concorrente  delle
regioni; 
    che in entrambi i giudizi si  e'  costituito  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo  che  le  questioni  sollevate  siano
dichiarate inammissibili o infondate; 
    che, quanto ai commi 610 e 611, la difesa  erariale  osserva  che
spetta allo Stato, in materia di  istruzione,  definire  i  contenuti
generali minimi delle prestazioni scolastiche, risultando a tal  fine
necessario che esso acquisisca direttamente e in modo unitario i dati
di ricerca e di studio utili a individuare le prestazioni da erogare,
acquisizione che avviene per  il  tramite  della  costituita  Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; 
    che, relativamente ai commi 622, 624 e 631, l'Avvocatura sostiene
che essi dettino norme generali in  materia  di  istruzione  e  siano
finalizzati a determinare livelli essenziali  delle  prestazioni  non
coinvolgendo,  diversamente  da   quanto   ritenuto   dalla   Regione
Lombardia, le materie della istruzione e formazione professionale; 
    che  anche  la  censura  riferita  al   comma   626,   a   parere
dell'Avvocatura, sarebbe  infondata  in  quanto  esso  si  limita  ad
estendere, per il triennio 2007-2009, alla scuola di  primo  grado  e
superiore gli interventi gia' disciplinati dall'art. 24  del  decreto
legislativo 23 febbraio 2000,  n.  38  (Disposizioni  in  materia  di
assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e   le   malattie
professionali, a norma dell'articolo 55,  comma  1,  della  legge  17
maggio 1999, n. 144), interventi per i quali, peraltro,  e'  prevista
una preventiva intesa con gli enti locali; 
    che, quanto  alla  censura  riferita  al  comma  631,  la  difesa
erariale  osserva  che  detta  norma  inserisce  l'Istituto  per   la
formazione tecnica superiore (IFTS) nell'ambito dell'alta  formazione
utilizzando un modello gia'  contemplato  per  i  conservatori  e  le
accademie  e,  comunque,  prevede  che  tale   riorganizzazione   sia
preceduta da una previa intesa in sede di Conferenza unificata; 
    che, infine, anche la censura formulata con riferimento al  comma
653 sarebbe infondata poiche' la norma non impedisce l'istituzione di
centri di ricerca funzionali alle attivita' produttive delle regioni. 
    Considerato che  le  Regioni  Veneto  e  Lombardia  dubitano,  in
riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo comma,  118,  119  e  120
della Costituzione,  della  legittimita'  costituzionale  di  diverse
disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296  (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
finanziaria 2007), tra le quali l'art. 1, commi 610, 611,  622,  624,
626, 631 e 653; 
        che i suddetti ricorsi, stante la loro connessione oggettiva,
devono  essere  riuniti  per  essere  decisi  con  unica   pronuncia,
riservata  ad  altri  provvedimenti  la  decisione  sulle   ulteriori
questioni di legittimita' costituzionale  sollevate  con  i  medesimi
ricorsi; 
        che, con atto notificato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri il 15 aprile 2009 e  depositato  presso  la  cancelleria  di
questa Corte il successivo 17 aprile, la Regione Veneto ha dichiarato
di rinunciare al ricorso; 
        che   tale   rinuncia   e'   stata   formalmente    accettata
dall'Avvocatura generale dello Stato per  conto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con atto depositato presso la cancelleria  di
questa Corte in data 8 ottobre 2009; 
        che, con atto depositato  presso  la  cancelleria  di  questa
Corte il 23 ottobre 2009, la Regione Lombardia  ha  dato  atto  della
rinuncia al ricorso  e  della  accettazione  della  stessa  da  parte
dell'Avvocatura generale dello Stato, per conto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
        che, ai sensi dell'art. 23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la  rinuncia  al  ricorso,
seguita dall'accettazione della  controparte,  comporta  l'estinzione
del processo.